Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 898/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Antonino Zappalà Presidente
Dott. Vincenza Randazzo Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 898/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...], in data [...] (c.f.: ), rappresentati e difesi, per CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'Avv. Ernesto Fiorillo (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Corso
Cavour, n° 143, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti
Contro
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonella Pustorino, presso il cui studio, in Messina, Via Camiciotti n. 13, è elettivamente domiciliata, Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1134/2022 emessa, in data 27 settembre 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 10 novembre 2017, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., , esponendo: di Controparte_1 essere eredi di - nato a [...], il [...], e deceduto, a Persona_1
Brescia, il 9 marzo 2015 - il quale si era aggiudicato, con decreto di trasferimento datato 15 ottobre
2008, “L'appartamento con posto auto di pertinenza mq. 10 ed annesso terrazzo di copertura sito in
Furnari, Vill. Portorosa, scala A, al piano primo, composto da un soggiorno con ampio angolo cottura, due camere, un bagno e due balconi terrazzo;
nel C.U. del Comune di Furnari foglio 3 part.
691 sub 17 (appartamento) Località Portorosa piano 1 cat. A/4 cl. 6 vani 3,5 rendita euro 225,95 e foglio 3 part. 500 sub 34 (posto auto) Località Portorosa, piano T cat. C/6 cl. 2 mq 10 rendita 16,01”; che detto appartamento era situato al primo piano di una villetta il cui piano terra era stato acquistato, con decreto di trasferimento del 13 luglio 2007, da , unitamente al posto auto di Controparte_1 pertinenza, contraddistinto in catasto alla particella 500 sub 33, anch'esso di mq. 10; che, per mero
33, di proprietà , e al sub 34, di proprietà ; che, infatti, dalla visura storica CP_1 Pt_1 dell'immobile si evinceva che, all'atto della trascrizione del decreto di trasferimento della , CP_1 la superficie trasferita veniva correttamente indicata in 10 mq., essendosi correttamente trasferita unicamente la particella sub. 33. Ciò premesso, lamentavano che, sulla scorta di titoli inesistenti, in data 30 aprile 2012, aveva illegittimamente ampliato il posto auto, unificandolo a Controparte_1 quello di proprietà dei deducenti e dando vita alla particella sub 63.
Chiedeva, pertanto: “1) Accertare e dichiarare che il fu si aggiudicava con decreto Persona_1 di trasferimento datato 15.10.2008 il posto auto in catasto al Comune di Furnari foglio 3 part. 500 sub 34; 2. Accertare e dichiarare che la Sig.ra si aggiudicava con decreto di Parte_3 trasferimento del 13.07.2007 esclusivamente il posto auto in catasto al Comune di Furnari foglio 3 part. 500 sub 33; 3. Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha illegittimamente Controparte_1 ampliato il proprio posto auto ricomprendendo anche il posto auto degli attori e dando vita alla nuova particella in catasto al Comune di Furnari foglio 3 part. 500 sub 63. 4. Nominare un
Consulente Tecnico d'Ufficio affinché provveda, iussu judicis, a ripristinare la situazione catastale
“quo ante” e cioè prima della arbitraria modifica operata dalla;
così da ottenere la CP_1 identificazione catastale della particella spettante agli eredi , che sarà oggetto dell'ordine di Pt_1 cui infra. 5. Conseguentemente ordinare la restituzione del posto auto di proprietà degli attori così come specificato in citazione e per come risultante dalla modifica catastale predisposta dal CTU di cui al superiore punto 4) con ogni conseguente statuizione. 6. Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari – Agenzia del Territorio, di trascrivere a favore di … e … Parte_1 Parte_2
e contro la sentenza che dichiarerà la illegittimità dell'ampliamento della Parte_4 particella in catasto al Comune di Furnari Foglio 3 Particella 500 sub 33 che ha dato origine alla nuova particella 500 sub 63 con ogni conseguente statuizione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione dei Sigg.ri e , sia per non avere essi Parte_1 Parte_2 provato la qualità di eredi di pur essendosi qualificati tali ai fini dell'azione, sia Persona_1 perché il posto auto in contestazione, unitamente all'unità immobiliare abitativa, era stato venduto dallo stesso , in data 13 maggio 2010, alla Sig.ra che sul Persona_1 Persona_2 posto auto pagava l'IMU, circostanze sottaciute dagli attori. Contestava, inoltre, la regolarità del procedimento di mediazione obbligatorio. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande atrici, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali e con condanna degli attori al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Deduceva, in particolare, che con il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 13 luglio 2007, le era stata trasferita la proprietà di un posto auto di mq. 23, individuato nella planimetria allegata allo stesso decreto e redatta dal c.t.u. nominato nell'ambito della procedura esecutiva, Arch. , a seguito di scrupoloso sopralluogo, che aveva dato Persona_3 atto della inesistenza di planimetrie catastali che potessero costituire valida fonte informativa.
Con sentenza n. 1134/2022, emessa in data 27 settembre 2022, il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava la domanda di e , condannandoli alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali, con esclusione di spese e compensi della procedura di mediazione, e rigettando la domanda di di condanna degli attori al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1 Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , chiedendo, in riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza appellata, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado del giudizio, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Ha evidenziato, in particolare, che nel primo grado di giudizio gli appellanti avevano agito in rivendica del posto auto quali eredi del fu , mentre nel presente grado di Persona_1 giudizio, la Sig.ra aveva dichiarato di agire anche quale comproprietaria del posto auto, Pt_2 sottacendo che tale posto auto era stato individuato in sito diverso da quello della , dallo CP_1 stesso CTU dell'Esecuzione, Arch. . Persona_4
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 29 aprile 2024, la causa
è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.. 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erroneo rigetto della domanda di restituzione formulata dai Signori e sul presupposto, altrettanto Parte_1 Parte_2 erroneo, che gli attori avrebbero omesso di dimostrare la sussistenza di valido titolo di proprietà e della qualità di erede - Erronea qualificazione della domanda - Violazione degli art.li 115 - 116”.
Hanno lamentato che erroneamente il primo giudice aveva qualificato la domanda degli attori come domanda di rivendicazione, in luogo di quella di accertamento del comportamento illecito della convenuta e di conseguente ripristino della situazione quo ante. Hanno aggiunto che l'azione restitutoria presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, il quale può ben nascere da un rapporto contrattuale e financo extracontrattuale, con la conseguenza che l'attore deve semplicemente provare l'obbligo di restituzione gravante sulla parte convenuta in giudizio, non essendo necessario dimostrare di vantare sullo stesso bene un diritto di proprietà.
La censura è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione - pur mirando alla medesima finalità, ossia il recupero della disponibilità del bene - si differenziano profondamente quanto a natura e presupposti: infatti, la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene, agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova - ma solo la riconsegna del bene (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17754), e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna, in base ad un titolo, e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 20/06/2022, n. 19872).
E' stato costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ., sez. II, 06/12/2021, n. 38642). Ed ancora che “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 2023, n.18050).
Nella specie, gli attori hanno agito per la restituzione del posto auto di loro proprietà, lamentando una arbitraria occupazione del bene da parte della convenuta, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, per cui l'azione è stata correttamente qualificata quale azione di rivendicazione, che, in linea di principio, presuppone il rigoroso onere probatorio
(cosiddetta probatio diabolica), consistente nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Erronea e/o omessa valutazione della documentazione probatoria offerta - rigetto della domanda di restituzione formulata dai Signori
e sul presupposto, altrettanto erroneo, che gli attori avrebbero omesso Parte_1 Parte_2 di dimostrare la sussistenza della qualità di erede - Violazione degli art.li 115 - 116 e 183, VI comma,
c.p.c.”.
Ha lamentato che il Tribunale aveva errato nel ritenere che gli attori non avessero dato prova della titolarità del bene loro pervenuto per via successoria, senza tenere conto del valore indiziario da attribuire alla dichiarazione di successione versata in atti dall'erede , da cui emergeva Parte_1 chiaramente sia il rapporto di parentela tra i soggetti, sia la circostanza che l'erede indicato in successione era diventato tale per legittimo testamento olografo. Ha aggiunto, sotto altro profilo, che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che la moglie del de cuius, , era già Parte_2 comproprietaria del bene, essendo coniuge in regime di comunione dei beni, come risultava sia dal contratto di compravendita, del 13 giugno 2010, con cui gli allora coniugi avevano venduto la Pt_1 proprietà immobiliare alla Signora sia dallo stesso decreto di trasferimento, datato 15 Per_2 ottobre 2008, con cui il Tribunale aveva traferito l'immobile oggetto di causa a “il Persona_1 quale ha dichiarato di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con , Parte_2 nata a [...] l'[...]”.
La doglianza è infondata.
Come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “chi agisce in giudizio per far valere un diritto pervenuto iure successionis deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cc, non solo del decesso dell'autore ma anche della propria qualità di erede di quest'ultimo; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 10/05/2018, n. 11276). In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire;
per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione che ha valore solo fiscale e fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice -
è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt.
565 e ss. c.c., e i fatti da cui deriva quella qualità (cfr. Cass. Civ., sez. II, 18/04/2024, n. 10519; Cass.
Civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6930).
Nel caso in esame, gli attori, pur avendo agito in giudizio per far valere il proprio diritto di proprietà sul posto auto, deducendo essere loro pervenuto iure successionis, si sono limitati a produrre in giudizio una denuncia di successione presentata da in data 27 novembre 2015. Parte_1
Né appare decisiva l'argomentazione difensiva concernente la prova dell'accettazione tacita dell'eredità dimostrata promuovendo l'azione di rivendicazione del cespite pervenuto per successione. Tale argomentazione, in sé coerente con l'insegnamento della Corte Suprema di
Cassazione - secondo cui la volontà di accettare l'eredità può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie che, in quanto intese alla rivendica, o alla difesa della proprietà, o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. III, 25/03/2024, n. 7995) - non vale a superare la censura, con la quale la parte convenuta aveva lamentato non la mancata accettazione dell'eredità, bensì, a monte, il mancato conseguimento della prova della qualità di eredi in capo agli attori (cfr. Cass. Civ., sez. II, 18/04/2024, n. 10519, in parte motiva).
Pertanto, deve ritenersi che l'onere di provare tale qualità non sia stato idoneamente adempiuto dagli attori, mediante la tempestiva produzione degli atti dello stato civile, dai quali potesse idoneamente desumersi il rapporto di parentela con il de cuius legittimante alla successione ai sensi degli artt. 565
e ss. c.c., né attraverso la produzione del testamento olografo, da cui, secondo quanto emerge dalla stessa denuncia di successione prodotta, sarebbe derivata la qualità di chiamato all'eredità in capo a
. Parte_1
Inoltre, come correttamente osservato dal primo giudice, in ordine alla asserita delazione testamentaria, nessun indizio a favore degli attori emerge dalla denuncia di successione, posto che tra i beni espressamente indicati non figura il posto auto oggetto di causa, per cui non può ritenersi provato neanche il fatto che tale immobile, al momento del decesso di , facesse parte Parte_1 dell'asse ereditario. Per quanto concerne l'argomentazione difensiva, per la prima volta spiegata in grado di appello, secondo cui la moglie del de cuius, , era comunque già comproprietaria del bene, Parte_2 essendo coniuge in regime di comunione dei beni, occorre premettere che, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni a essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 09/06/2014, n. 12958).
Con la conseguenza che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova in appello, preclusa dall'art. 345 c.p.c., la deduzione da parte dell'attore in rivendicazione di avere acquistato la proprietà del bene per un titolo diverso da quello invocato in primo grado. Ciò che, peraltro, non implica che si possa derogare al sistema delle preclusioni che regola l'ammissibilità della prova in grado di appello.
Ciò premesso, occorre osservare che , non solo non ha fornito la prova rigorosa Parte_2
(cosiddetta probatio diabolica) del proprio diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di causa, ma dagli atti emergono elementi probatori in senso contrario.
In primo luogo, si osserva che, con decreto datato 15 ottobre 2008, il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Messina trasferiva a , il quale dichiarava di essere coniugato in regime di Parte_5 comunione legale dei beni con , “Appartamento con posto auto di pertinenza (mq. 10) Parte_2 ed annesso terrazzo di copertura sito in Furnari, Vill. Portorosa, scala A, al piano primo, composto da un soggiorno con angolo cottura, due camere, un bagno e due balconi terrazzo;
nel C.U. del
Comune di Furnari foglio 3 part. 691 sub 17 (appartamento) Località Portorosa piano 1 cat. A/4 cl.
6 vani 3,5 rendita euro 225,95 e foglio 3 part. 500 sub 34 (posto auto) Località Portorosa, piano T cat. C/6 cl. 2 mq 10 rendita 16,01”. Dalla relazione redatta dal c.t.u. nominato nella procedura esecutiva n. 25/95 R.E., Arch. , contenente la descrizione dei predetti immobili, Persona_4 emerge che il posto auto di pertinenza è ubicato “nella parte ovest, oltre la strada condominiale”, e la planimetria allegata alla consulenza non consente di individuare esattamente l'ubicazione, né i confini, di detto posto auto.
Inoltre, con atto pubblico del 13 maggio 2010, e vendevano sia Persona_1 Parte_2
l'appartamento di cui al foglio 3 part. 691 sub 17, che il posto auto di cui al foglio 3, particella 500, sub 34 “così come agli stessi pervenuto giusta decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Messina, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in data 15 Ottobre 2008”, alla Sig.ra Persona_2
trasferendo “da questo istante la proprietà e il possesso delle descritte unità immobiliari
[...] alla acquirente che ne diviene assoluta proprietaria con i corrispondenti diritti ed oneri, stanteché il possesso materiale dell'appartamento viene trasferito oggi stesso, mentre la detenzione del solo posto auto verrà trasferita non appena individuato esattamente il loco dal CTU del Tribunale”.
Infine, dalla visura storica catastale prodotta dagli stessi appellanti emerge che, dal 2016, il posto auto oggetto di causa (sub 34) è intestato alla Sig.ra Persona_2
Dunque, nel caso in esame, non solo non è stata fornita la prova rigorosa della titolarità del bene oggetto di causa, ma emerge dagli atti la prova contraria, dovendosi escludere che gli attori, al momento della instaurazione del giudizio, fossero proprietari del posto auto dagli stessi rivendicato.
3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto “Erronea ricostruzione dei fatti che ha portato il Tribunale a ritenere che il posto auto sub 34 della particella 500 del Foglio 3 del
Comune di Furnari fosse stato già trasferito con atto di compravendita del 13.5.2010 prima della morte del Sig. - Violazione degli art. 116 - mancato esame del contratto di Persona_1 compravendita dei verbali di trasferimento del Tribunale di Barcellona P.G.”. A dire del difensore, il Tribunale avrebbe errato nel considerare che con quell'atto di vendita i coniugi avessero trasferito anche il posto auto, evidenziando che in mancanza di consegna del Controparte_2 posto auto, da individuarsi a cura del c.t.u., non poteva validamente discutersi di compravendita.
Anche tale doglianza è infondata.
Come già evidenziato, con atto pubblico del 13 maggio 2010, e Persona_1 Parte_2 vendevano sia l'appartamento di cui al foglio 3 part. 691 sub 17, che il posto auto di cui al foglio 3, particella 500, sub 34 “così come agli stessi pervenuto giusta decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Messina, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in data 15 Ottobre 2008”, alla Sig.ra
[...]
trasferendo “da questo istante la proprietà e il possesso delle descritte unità Persona_2 immobiliari alla acquirente che ne diviene assoluta proprietaria con i corrispondenti diritti ed oneri, stanteché il possesso materiale dell'appartamento viene trasferito oggi stesso, mentre la detenzione del solo posto auto verrà trasferita non appena individuato esattamente il loco dal CTU del
Tribunale”. Si evince chiaramente dal tenore letterale dell'atto che le parti avessero inteso trasferire immediatamente la proprietà ed il possesso di entrambe le unità immobiliari, differendo di comune accorso (ex art. 1477 c.c.), la sola consegna materiale del posto auto compravenduto.
4. Con il quarto motivo, il difensore degli appellanti ha dedotto “Decisione ultra petitum sulla possibilità di esperire azione di restituzione sulla base del contratto di compravendita del 13.5.2010”.
Ha lamentato che il Tribunale aveva errato nel considerare che gli attori avessero agito in rivendicazione con un'azione personale di restituzione nascente dal contratto di compravendita del
13.5.2010.
Anche tale censura, oltre che priva di interesse, è infondata, atteso che il Tribunale si è limitato a precisare come gli attori avessero agito in rivendicazione, per conseguire la restituzione del posto auto in contestazione, qualificandosi proprietari dello stesso, escludendo che avessero proposto altra e diversa azione di restituzione fondata sul contratto di compravendita del 13 maggio 2010, volta a conseguire il bene per consegnarlo al proprietario.
Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche nel capo relativo alla condanna degli attori al pagamento delle spese processuali, potendosi ritenere assorbito il motivo di gravame con cui gli appellanti hanno lamentato l'ingiusta condanna alle spese del giudizio, chiedendo che le spese del giudizio di primo grado siano integralmente poste a carico della appellata, , quale effetto naturale e conseguente dell'auspicata riforma della sentenza Controparte_1 impugnata.
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Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna degli appellanti alla rifusione, in solido, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.915,00 (di cui € 536,00, per la fase di studio, € 536,00, per la fase introduttiva, € 992,00, per la fase di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 1134/2022 emessa, in data 27 settembre 2022, Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Antonino Zappalà)