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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2225/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, - premesso di aver Parte_1 percepito dall' di un indennizzo in capitale per danno biologico del 15 percento da CP_1
“asbestosi con deficit ventilatorio marcato” - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo, in dipendenza dell'asserito aggravamento dei postumi invalidanti discendenti dalla malattia professionale, come da domanda amministrativa dell'11 marzo 2021, rigettata dall' anche in sede di opposizione. CP_1
Il convenuto ha resistito in giudizio.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 agosto 2024, ha accertato che la patologia che affligge il ricorrente non è andata incontro ad alcun aggravamento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio convincono il Tribunale in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
pagina 1 di 2 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente non abbia diritto al maggior indennizzo richiesto.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 30 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2225/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, - premesso di aver Parte_1 percepito dall' di un indennizzo in capitale per danno biologico del 15 percento da CP_1
“asbestosi con deficit ventilatorio marcato” - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo, in dipendenza dell'asserito aggravamento dei postumi invalidanti discendenti dalla malattia professionale, come da domanda amministrativa dell'11 marzo 2021, rigettata dall' anche in sede di opposizione. CP_1
Il convenuto ha resistito in giudizio.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 agosto 2024, ha accertato che la patologia che affligge il ricorrente non è andata incontro ad alcun aggravamento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio convincono il Tribunale in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
pagina 1 di 2 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente non abbia diritto al maggior indennizzo richiesto.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 30 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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