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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17551 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Sezione specializzata Impresa
Il Tribunale Civile di Roma costituito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 26343 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Anzio, Via della
Spadellata, presso il cantiere di e rappresentata e difesa, anche Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Silvio Dodaro e Giuseppe Miccolis che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via san Sebastianello n.9 presso lo studio dell'avv. Piergiuseppe Venturella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
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CONVENUTO
OGGETTO: Appalto di servizi
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito:
- accertare e dichiarare la decadenza e/o, comunque, l'inefficacia delle penali contestate ma non tempestivamente applicate dal a Controparte_1
indicate ai nn. 11, da 13 a 17, da 30 a 44 dell'elenco/tabella Parte_1 contenuto nel presente atto per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, annullare e/o dichiarare la nullità e/o la decadenza e/o l'inefficacia di tutte le penali comminate dal a oggetto del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto, condannare il a pagare in favore di Controparte_1
tutte le somme indebitamente ritenute a titolo di penale sui Parte_1 canoni mensili di appalto per complessivi € 823.519,21, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del presente giudizio anche a mezzo di apposita di ctu, oltre interessi moratori o, in subordine, legali dall'emissione delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo e interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria se dovuta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
PARTE CONVENUTA :” In via principale e nel merito voglia DE On.
Giudice respingere tutte le domande di parte attrice per la totale inammissibilità e infondatezza, accertando e dichiarando:
- la piena efficacia di tutte le penali comminate e/o applicate dal a Controparte_1
ex adverso contestate; Parte_1
- la non spettanza a del diritto a ricevere la corresponsione delle Parte_1 somme ritenute dal a titolo di penale sui canoni mensili di appalto Controparte_1 per complessivi € 823.519,21, né di alcuna altra maggiore o minore somma, né di interessi moratori o legali, moratori ex art. 1284 c.c., con esclusione di qualsivoglia rivalutazione monetaria.
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POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 in giudizio il domandando l'accertamento e la declaratoria di Controparte_1 decadenza, ovvero comunque di inefficacia, delle penali che le erano state contestate, nonché la condanna della stazione appaltante alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di penale sui ratei mensili contrattualmente dovuti all'appaltatore a titolo di corrispettivo dell'appalto.
A sostegno delle proprie domande veniva dedotto che Parte_1 risultava affidataria del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Anzio, in forza del contratto rep. n. 4264, sottoscritto in data 19 aprile 2016 (CIG
5644829BFD), avente durata quinquennale e regolato dal relativo Capitolato
Speciale d'Appalto.
Con decreto del 23 gennaio 2018, il Tribunale di Bari, omologando il concordato preventivo nei confronti di autorizzava allo stesso tempo Parte_1
l'esercizio provvisorio dell'attività in relazione a tre contratti di appalto in corso, tra cui quello con il Comuni di Anzio, per cui è causa.
Nel corso del rapporto contrattuale, il sollevava numerose Controparte_1 contestazioni nei confronti dell'affidataria, cui seguiva l'applicazione di ingenti penali mediante ritenuta sui canoni mensili. A partire dal 2018, tali applicazioni si intensificavano, raggiungendo un'incidenza superiore al 10% del valore dell'appalto, Contr in concomitanza con la nomina e l'entrata in servizio del nuovo , fino a rendere non più sostenibile la prosecuzione dell'appalto.
Tutte le note di preavviso con cui il preannunciava l'applicazione delle CP_1 penali erano oggetto di controdeduzioni da parte di che Parte_1 evidenziava violazioni della procedura prevista dal Capitolato, nonché l'inesistenza o la tempestiva risoluzione delle problematiche contestate.
Tra queste, le contestazioni contenute nella nota del DEC del 14 marzo 2018 recante in aggiunta un “preavviso di risoluzione” per grave inadempimento ex art. 136 del d.lgs. 163/2006 venivano impugnate in via cautelare con ricorso ex art. 700 c.p.c. del
28 marzo 2018, concluso con dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo il dichiarato di non voler risolvere il contratto. CP_1
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Pertanto, nel giudizio de quo, in via preliminare, parte attrice chiedeva che venisse accertata e dichiarata la decadenza, ovvero comunque l'inefficacia, delle penali che il non avrebbe applicato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 49 del CP_1
Capitolato Speciale.
La mancata tempestiva applicazione delle penali determinava, infatti, la decadenza delle stesse anche in virtù dei principi di correttezza e legittimo affidamento, che risulterebbero compromessi qualora l'Ente applicasse penali a distanza di mesi dalla contestazione. In tal senso, il comportamento del poteva essere interpretato CP_1 quale rinuncia implicita all'applicazione delle penali.
Più in particolare, l'ente si limitava a trasmettere, talvolta a distanza di giorni o settimane dal presunto disservizio e spesso sulla base di segnalazioni informali, anche telefoniche, provenienti da privati cittadini, un'unica comunicazione scritta con la quale formulava la contestazione e indicava l'importo della penale.
Quest'ultima veniva poi direttamente applicata per compensazione sul canone mensile, senza alcun riscontro alle controdeduzioni della società.
In sostanza, l'ente appaltante, in palese violazione delle previsioni capitolari, ometteva di:
i) rilevare formalmente il disservizio o verificarne la fondatezza;
ii) comunicare immediatamente la segnalazione all'appaltatore;
iii) effettuare un sopralluogo congiunto per accertare l'effettiva sussistenza della problematica;
iv) produrre verbali e rilievi fotografici a supporto della contestazione;
v) consentire all'appaltatore di provvedere entro 24 ore alla risoluzione;
vi) riscontrare formalmente le controdeduzioni scritte dell'appaltatore.
Il Comune aveva altresì commesso un'ulteriore grave violazione nella quantificazione delle penali relative alla contestazione denominata “Ritardata e/o incompleta raccolta rifiuti di una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti”, di cui all'art. 49, Rif. P-8, del Capitolato, che rappresentavano circa l'80% delle penali oggetto del presente giudizio.
Ed invero, per tale fattispecie, il Capitolato prevedeva una penale pari ad euro
1.000,00, senza ulteriori specificazioni. Tuttavia, il non applicava tale CP_1 importo come sanzione massima giornaliera, bensì come base moltiplicabile per ogni via, tratto di strada, e per ogni tipologia di rifiuto che si assumeva non raccolta.
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Ciò risultava incongruo rispetto alla determinazione in €5000 della penale per il mancato integrale espletamento del servizio di raccolta per un intero giorno.
Con riferimento alle singole contestazioni veniva dedotto:
- Mancate raccolte di rifiuti in alcune vie (rif. P-8, varie contestazioni): le contestazioni relative alla mancata raccolta in alcune vie o strade risultavano viziate, innanzitutto, dalla violazione delle modalità procedimentali previste dal Capitolato e dalla errata moltiplicazione dela penale per ogni strada ritenuta non oggetto di prestazione.
Nel merito, l'errato conferimento dei rifiuti da parte degli utenti – frequente nel sistema porta a porta – determinava il mancato ritiro da parte degli operatori per non conformità del materiale, circostanza non imputabile all'appaltatore.
-Mancata disponibilità di mezzi (art. 49, rif. P-5): il Comune contestava l'impiego di mezzi con immatricolazione superiore ai due anni. Tuttavia, Parte_1 disponeva effettivamente di sei autospazzatrici (numero sufficiente, considerato che ne erano richieste solo quattro al giorno) come attestato da verbale congiunto del
14.7.2016. La penalità applicata appariva pertanto illegittima, anche perché riferita a fatti già sanzionati per lo stesso periodo.
-Percentuali di raccolta differenziata inferiori agli obiettivi (contestazione n. 18): La penalità di €281.000 veniva irrogata tardivamente e senza previa contestazione Contr formale, in relazione a un periodo gestito da e RUP precedenti. Il mancato raggiungimento della percentuale doveva essere ricondotto ad altri fattori, non imputabili all'appaltatore. In particolare, le principali determinanti consistevano in:
-errori nella distribuzione delle attrezzature da parte del CP_1
-inefficacia della comunicazione ambientale demandata a ditta esterna;
-carenza di attività sanzionatoria e controllo sugli utenti;
-indisponibilità dell'impianto di conferimento per l'organico nel periodo estivo
2017;
-impedimento alla distribuzione delle compostiere da parte di Parte_1
-modifiche imposte dal al sistema di raccolta porta a porta. CP_1
Tali elementi, tutti documentabili, incidevano strutturalmente sul mancato raggiungimento degli obiettivi.
-Mancato spazzamento e lavaggio strade (contestazione n. 18): l'addebito non risultava preceduto da regolare contestazione né fondato su verifiche. Il servizio era
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stato comunque svolto nei limiti previsti dal CSA (per Anzio Centro nei mesi estivi)
e dal progetto/offerta (16 interventi stagionali). La contestazione era dunque infondata.
-Mancata rilevazione satellitare (contestazione n. 18): l'Ente non aveva mai notificato inadempienze formali sul funzionamento del sistema GPS, né richiesto assistenza tecnica. I presunti malfunzionamenti erano imputabili a errati accessi da parte degli Uffici comunali. Inoltre, la penalità P-5 per indisponibilità mezzi veniva applicata in luogo della corretta P-17, sebbene i tracciati GPS confermassero l'effettivo svolgimento del servizio.
-Mancata programmazione del servizio (contestazione n. 18): la contestazione si presentava generica, priva di specifici riferimenti temporali o operativi, e non risultava preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'assenza di dettagli impediva qualsiasi possibilità di difesa effettiva.
-Mancata pulizia e lavaggio contenitori (contestazione n. 18): l'addebito, riferito alle scuole, non indicava data né luogo, rendendo la contestazione radicalmente nulla per genericità. Nessuna violazione concreta risultava provata. La penale veniva applicata senza indicare la frequenza prevista o il numero dei cicli presuntivamente omessi. Contr
-Mancata consegna report squadre volanti (contestazione n. 18): il nuovo non aveva mai richiesto i report, né trasmesso il piano settimanale degli interventi, a differenza della prassi consolidata col precedente Inoltre, l'attività delle CP_2 squadre volanti risultava coordinata direttamente con il Sindaco. Anche in tal caso, mancava la previa contestazione formale.
-Mancata pesatura dei mezzi (contestazioni nn. 18 e 20): la contestazione risultava sprovvista di contestazione preventiva e si fondava su un'interpretazione estensiva e incerta dell'obbligazione prevista all'art. 15 CSA. Le pesature – per finalità di controllo – avrebbero potuto essere eseguite anche presso gli impianti di destino o effettuate a campione, senza oneri sproporzionati per l'appaltatore.
-Mancata sorveglianza “isole ecologiche” (contestazione n. 18): il servizio di sorveglianza, previsto solo per cinque isole nei mesi estivi, era stato snaturato a seguito delle modifiche richieste dal raddoppio del numero di isole, nuova CP_1 funzione di raccolta ordinaria (anche indifferenziata), e posizionamento in luoghi diversi da quelli previsti. Tali variazioni rendevano inapplicabile l'art. 16 CSA.
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-Mancato ritiro di farmaci scaduti (contestazione n. 26): La contestazione risultava doppiamente infondata sia perché il servizio era previsto su base quindicinale, non
“ad horas” ma anche perché la penale applicata (rif. P-8, € 1.000) era riferita a rifiuti ordinari, mentre i farmaci scaduti costituivano rifiuti speciali, sanzionabili eventualmente ai sensi del rif. P-17 (€ 100-€ 1.000).
-Mancato posizionamento dei cestini (contestazione n. 28): la richiesta comunale non indicava alcun termine per l'adempimento, né tale obbligo era temporalmente definito nel progetto tecnico. La penale di € 18.000 risultava sproporzionata, irragionevole e fondata su un obbligo inesigibile nei tempi pretesi, senza considerare i necessari tempi tecnici di installazione.
Tanto premesso, agiva in via ordinaria per sentire accertare la Parte_1 decadenza, l'illegittimità e/o nullità e comunque l'inefficacia delle penali ingiustamente comminate dal e, conseguentemente, per ottenere la Controparte_1 condanna della stazione appaltante al pagamento delle somme sino ad oggi dalla stessa indebitamente ritenute a titolo di penali sui ratei mensili spettanti all'appaltatore.
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Si costituiva il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
A sostegno delle proprie deduzioni veniva dedotto:
In via preliminare, si rilevava come la presente controversia si inserisse in un più ampio contesto di giudizi promossi dalla società tutti aventi Parte_1 ad oggetto l'ppposizione all'applicazione di penali da parte della Stazione appaltante, in ragione di contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio pubblico di igiene urbana. Tali giudizi, nei quali si formulavano doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggi in esame, si concludevano con la soccombenza della predetta società.
In particolare, il primo ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. RG 22438/2018, si concludeva con declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito della determinazione del di non procedere alla risoluzione del Controparte_1 contratto, pur confermando l'applicazione delle penali per disservizi.
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Il secondo ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. RG 64226/2018, avente ad oggetto l'inibizione dell'adozione di ulteriori penali, veniva rigettato, con conseguente soccombenza della parte ricorrente.
Si rappresentava, inoltre, che la società versava in una situazione Parte_1 economica particolarmente critica, essendo stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Bari in data 23 gennaio 2018.
Nel merito, parte convenuta eccepiva, sin da subito, l'infondatezza delle doglianze formulate dall'attrice con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 49 del
Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), nonché ai criteri di applicazione e quantificazione delle penali.
Ai sensi della suddetta disposizione contrattuale, in ogni ipotesi di violazione degli obblighi assunti o dei livelli di servizio previsti, la Stazione appaltante era tenuta a formulare apposite contestazioni all'Appaltatore. Questi, entro 24 ore dalla ricezione della contestazione, poteva porre rimedio alla violazione, con conseguente decadenza della medesima. In alternativa, aveva facoltà di presentare giustificazioni.
La Stazione appaltante, valutate le giustificazioni pervenute nel termine stabilito, decideva, a proprio insindacabile giudizio e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, se procedere all'applicazione della penale. Le somme a titolo di penale venivano successivamente decurtate dalla prima fattura utile (art. 47, co. 3,
CSA).
Circa la violazione dell'art. 49 del CSA, con particolare riguardo alla presunta commistione di ruoli in capo al Dirigente che formulava le contestazioni, la procedura seguita aveva rispettato pienamente gli elementi essenziali previsti dal
CSA: (i) formulazione della contestazione, (ii) possibilità effettiva di controdedurre,
(iii) determinazione finale.
Nel caso di specie, il aveva proceduto regolarmente secondo Controparte_1 quanto previsto dal contratto. Le contestazioni venivano formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che rivestiva altresì il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Servizio Ambiente e Sanità. Le contestazioni riguardavano, nella quasi totalità dei casi, l'omesso ritiro dei rifiuti in diverse vie del territorio comunale, il mancato sfalcio del verde, l'omessa pesatura dei rifiuti e, in un'occasione, la mancata installazione dei cestini. Tali omissioni si verificavano con maggiore frequenza durante la stagione estiva, periodo in cui il Comune di Anzio
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registrava un significativo incremento della popolazione residente e temporanea, con conseguente aggravio delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti, anche sotto il profilo igienico-sanitario.
Quanto alla censura concernente la pretesa sproporzione delle penali applicate, si rilevava che il CSA prevedeva l'applicazione di una penale unitaria per ciascuna strada interessata da inadempimento, da moltiplicarsi per il numero delle vie coinvolte. In caso di mancata esecuzione del servizio, si applicava invece una penale forfettaria. Ne conseguiva che la determinazione dell'importo complessivo avveniva secondo un criterio aritmetico e oggettivo, non discrezionale, coerente con la struttura contrattuale. Inoltre, non si poteva dedurre la sproporzione della penale unitaria, rispetto a quella forfettaria per il caso di mancato integrale espletamento della raccolta, atteso che nell'ultima ipotesi il avrebbe potuto per 'in danno' CP_1 della appaltatrice, ponendo, quindi i costi a carico della stessa. Opportunità che non poteva assumere in caso di raccolta parziale, anche ove attinente a numerose strade.
Pertanto, doveva essere considerata corretta l'apposizione della penale per ogni strada o tipologia di rifiuto non evasa.
Infine, l'applicazione delle penali, nell'ambito di un contratto di durata relativo alla gestione del servizio pubblico di igiene urbana, costituiva uno strumento essenziale per garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e per assicurare l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al servizio affidato. La mancata attivazione di tale meccanismo avrebbe determinato il rischio di un affidamento inefficace e disfunzionale, con potenziale pregiudizio per l'ambiente, la salute pubblica e l'utilizzo efficiente delle risorse economiche impiegate.
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Depositate le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., in via istruttoria, con ordinanza del 9.03.2021, il Giudice ritenuta la superfluità, ai fini della decisione, della prova orale richiesta da parte attrice e ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio, disponeva CTU al fine di verificare la sussistenza delle ipotesi suscettibili di sanzioni, la correttezza della procedura prevista e della quantificazione delle penali, anche (con quesito integrativo) in merito alla “penale P.18 Inadempienza per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate
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nell'art.3 del capitolato causa accertata inadempienza nello svolgimento del servizio da parte della società appaltatrice”.
Con provvedimento del 21/05/2025, ritenuta non necessaria ulteriore convocazione del CTU, veniva assegnata la causa in decisione.
In sede di comparse conclusionali, e alla luce delle risultanze della CTU, modificava le proprie conclusioni, chiedendo che la domanda di Parte_1 condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_1 dovesse essere accolta quantomeno nel minor importo di € 447.619,21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da sono fondate nei limiti che seguono. Parte_1
1 – Delimitazione del thema decidendum:
La società ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 dichiarare la nullità, la decadenza e/o, comunque, l'inefficacia delle penali contestate ma non tempestivamente applicate dal a Controparte_1 Parte_1 indicate ai nn. 11, da 13 a 17, da 30 a 44 per complessivi € 823.519,21, oltre accessori, in applicazione dell'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto relativo all'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili.
Il , d'altro canto, invece ha sostenuto la piena efficacia di tutte le Controparte_1 penali applicate.
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mediante detrazione dal corrispettivo, non vale a discernere tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (limitata ai casi di concessione di servizi) trattandosi soltanto di una modalità attuativa della pretesa sanzionatoria (Cass. civile sez. un., 17/05/2013, n.12111).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
infatti connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (Cass. 1/8/2003 n.
11748; 30/1/1995 n. 1097; Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 2012.
La parte cui venga applicata la clausola penale e quindi il ritardo o l'inadempimento della prestazione contrattuale, per liberarsi da responsabilità deve provare che ciò derivi da una impossibilità della prestazione dovuta a causa oggettivamente non imputabile all'obbligato nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte a cui l'obbligato stesso è tenuto
(vd., tra le altre, sul principio dell'onere della prova: Cass. 03/09/1999, n. 9278;
Cass. 03/05/2011, n. 9714; Cass. 30/04/2012, n. 6594; Cass. 25/05/2017 n. 13142; ord. Cass. 24685/2021). L'apprezzamento del giudice di merito sull'imputabilità dell'inadempimento contrattuale costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. 1/8/2003 n.
11748 cit.; 10/1/2000 n. 170; 28/7/1987 n. 6538). In definitiva, a fronte della contestazione della penale che contesta l'inadempimento o il ritardo, l'appaltatore dovrà dimostrare che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non fosse a lui imputabile.
3- la riduzione ad equità della penale
Spetta al giudice la valutazione della proporzionatezza della penale, adottata per le diverse ipotesi di cui al capitolato speciale per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, valutazione da compiersi in relazione all'interesse del creditore
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all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. 16/2/2012 n. 2231;
Cass. 16/3/2007 n. 6158; Cass. 18/3/2003 n. 3998; 26/6/2002 n. 9295; 8/5/2001 n.
6380; 14/4/1994 n. 3475).
A carico della parte che eccepisca la entità manifestamente eccessiva della stessa, chiedendone la riduzione, nessun altro onere può configurarsi se non quello di prospettare al giudice la esigenza di una valutazione comparativa tra l'interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l'ammontare della penale stabilito, in quanto gli elementi necessari per tale valutazione sono desumibili dalla convenzione prodotta a supporto della propria domanda dalla controparte, mentre è, se mai, quest'ultima tenuta a dimostrare, a fronte della contestazione sollevata "ex adverso", le ragioni che giustificavano l'ammontare apparentemente abnorme della penale in relazione al valore del contratto (Cass. 2478 del 04/03/2000).
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice non deve tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti;
il riferimento all'interesse del creditore ha, poi, la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno;
la difficoltà del debitore nell'eseguire la prestazione risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perché tale difficoltà non riguarda la situazione economica del debitore, ma l'esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 13/9/2005 n. 18128).
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Le obbligazioni delle parti si desumono dal Contratto e dal Capitolato Speciale di appalto che definisce le specificità tecniche del contratto, le condizioni, i patti e le modalità di esecuzione del Servizio.
Obiettivi specifici e prestazioni: È previsto il raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata entro il primo anno di esecuzione, conformemente all'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, con calcolo secondo il metodo certificato dalla Regione Lazio
(art.4 Capitolato).
Il corrispettivo totale ammonta a €35.316.085,43 oltre IVA, comprensivo di oneri di sicurezza (art.6).
Il pagamento è effettuato mensilmente previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, senza previsione di anticipazioni (artt.7-8).
Mezzi e strumenti: L'appaltatore deve dotarsi di automezzi con immatricolazione non superiore a due anni alla data di inizio servizio, con spese di gestione a proprio carico (art.27).
Sono previste penali per inadempienze, da irrogarsi previa contestazione (art.26).
Il tramite Ufficio Ambiente, Polizia Locale, ASL e altri organi (ad esempio CP_1
ARPA Lazio), esercita la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del servizio
(art.41).
Le clausole penali sono disciplinate dal Titolo VI - Inadempimenti e Penalità, all'Articolo 49 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato C).
Modalità di applicazione delle penali:
In caso di inadempienza, l'appaltatore deve porvi rimedio entro un termine prestabilito. Le multe sono applicate dall' . Controparte_3
L'applicazione della penale richiede una regolare contestazione scritta da parte del
Direttore dell'Esecuzione, notificata tempestivamente al RUP e alla ditta appaltatrice
(anche via fax o e-mail). La società ha 3 giorni per fornire giustificazioni;
se accolte, la contestazione è revocata, altrimenti segue la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio della Committente. In assenza di risposta, la penale è applicata automaticamente. Le penali sono detratte dal primo pagamento utile.
L'applicazione delle penali non esclude responsabilità civili o penali ulteriori.
In caso di abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore, con rivalsa sulle spese, senza formalità e potrà affidare il servizio a terzi o gestirlo direttamente.
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5 - La documentazione in atti e le risultanze istruttorie
Ciò posto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di ricostruire l'andamento dell'appalto e di esaminare la fondatezza e la quantificazione delle penali comminate dal . Controparte_1
Orbene, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori nei termini che si precisano - ha ricostruito l'andamento dell'appalto, la tempestività e la correttezza delle penali irrogate.
Parte attrice contesta la penale irrogata con Documento n.8: trattasi di una contestazione da parte della del Controparte_4 CP_1
, priva di data ma successivamente identificata come nota prot. n. 25421 del 6
[...] giugno 2016 che applica la sanzione di €1000 in ragione della pretesa inadempienza dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, concernente la mancata ottemperanza dal 01.06.2016 alla data della missiva della raccolta differenziata nella zona di Anzio
Centro. Parte attrice deposita unicamente detto documento e non è possibile muovere alcuna contestazione di procedimento o di merito. Si riscontra che l'art. 6 prevede la raccolta in zona Anzio Centro e che in caso di “altre inadempienze contrattuali” il Capitolato prevede la sanzione da da €100 a €1.000 per singola inadempienza.
Pertanto, posto che l'appaltatore non ha provato che la penale è stata indebitamente applicata, si deve ritenere la stessa correttamente comminata.
Documento n.9: Con la contestazione del successivamente Controparte_1 identificata con prot. n. 28870 del 27 giugno 2016, la Committente si duole del mancato ritiro dei rifiuti nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2016, sulla base di una relazione di servizio menzionata ma non allegata in atti riferita a quei giorni. In particolare, vengono contestate tre distinte infrazioni: una relativa al giorno 21 giugno per una sola via (€1.000), una del 22 giugno per diciotto vie (€18.000) e una del 23 giugno per trenta vie (€30.000), per un totale complessivo di €49.000.
con controdeduzioni presentate il 28 giugno 2016 (doc. n. 10), ha Parte_1 giustificato il disservizio affermando che il 15.06.2016 vi era stato sciopero nazionale degli operatori della nettezza urbana e ciò aveva aumentato il quantitativo
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di rifiuti raccolti nella settimana successiva per quanto attiene al ritiro della carta, sicché il 22 giugno, ritirati anche l'organico e l'indifferenziato proveniente dai cassonetti di Anzio centro, si era superata la capacità dei mezzi disponibili (954 quintali di rifiuti), impegnando più mezzi e più maestranze;
egualmente il
23.06.2016 era stato raccolto l'indifferenziato oltre al recupero dei ritiri non espletati il giorno precedente ritirando oltre 700 quintali rispetto ai 550 previsti dal
Capitolato. Il servizio era stato comunque completato nella quasi totalità della città, recuperando le vie mancanti entro le 24 ore successive, con conseguente impossibilità di applicare la penale.
Il non ha ritenuto valide le controdeduzioni né ha valutato la Controparte_1 sussistenza del recupero nelle 24 ore successive.
L'appaltatore non ha dimostrato l'effettivo recupero della raccolta, dovendosi peraltro considerare che la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti è prevista in alcuni casi settimanalmente ed in altri con frequenza bi-trisettimanale, precludendosi per alcune prestazioni un recupero nelle 24 ore.
Peraltro, l'appaltatore fa riferimento alla capienza dei mezzi che lo stesso doveva utilizzare a norma del capitolato, ritenendoli inadeguati al volume di raccolta ma ciò rientra nella valutazione preliminare che lo stesso doveva svolgere a monte della partecipazione alla gara. Medesime considerazioni valgono per le maestranze, rimanendo nella discrezione dell'appaltatore l'assunzione di ulteriore personale nell'autonomia della propria organizzazione.
La procedura di contestazione risulta essere stata correttamente eseguita e le violazioni risultino documentate.
Tuttavia, deve essere operata la riduzione ad equità della penale.
Nel caso concreto il Capitolato Speciale d'Appalto al Punto P10 prevede la penale giornaliera di €5.000 nel caso di inadempienza per mancata effettuazione dell'intero servizio di raccolta di rifiuti urbani, mentre la penale di €1000 per ritardata o incompleta raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti per un importo di €1000.
L'applicazione della penale di €1000 per ogni via e/o tipologia di rifiuti non evasa importa una eccessività per sproporzione rispetto all'ipotesi di mancata integrale effettuazione della raccolta pari a €5000: come si è visto tale onere massimo deve
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essere posto in correlazione con il canone complessivo versato alla appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto pari a €19.000.
Il prova a confutare tale argomento, sostenendo che solo in caso di Controparte_1 mancata integrale esecuzione della raccolta, l'ente potrebbe ricorrere all'esecuzione con spese anticipate dal ed “in danno” dell'appaltatrice “senza formalità di CP_1 sorta”.
Tuttavia, secondo il Capitolato Speciale, tale facoltà è prevista solo per il caso di
“abbandono o sospensione del servizio imputabile alla società appaltatrice” e tale evenienza è ben diversa dal caso di mancata effettuazione della raccolta per un giorno. Inoltre, l'ente è comunque tutelato dalla
Ne consegue che per riportare ad equità la penale, la stessa applicata per inadempienze a molteplici strade/tipologie di servizio, debba essere ricondotta alla penale massima di €5000.
Si deve, quindi, confermare la penale di €1.000 relativa al 21 giugno e giustificata l'applicazione di una penale di €5.000 per ciascuno degli altri due inadempimenti, per un totale complessivo di €11.000.
Documento n.11: Contestazione del Comune di Anzio, datata 30 giugno 2016 (prot.
n. 29800), relativa a due distinti episodi di mancato ritiro dei rifiuti il 29 giugno, attestate da relazioni di servizio, ciascuno riferito a nove vie, con un importo sanzionatorio previsto pari a €9.000 per ciascun episodio. nelle Parte_1 controdeduzioni presentate il 2 luglio 2016 (doc. n. 12), ha sostenuto che il servizio
è stato completato nel pomeriggio del 30 giugno, quindi entro le 24 ore previste dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto, chiedendo l'archiviazione delle contestazioni. Peraltro, l'appaltatrice ha comunque evidenziato di avere instaurato 15 procedimenti disciplinari essendo rientrate le maestranze in cantiere senza avere completato la raccolta, raccolta che sarebbe stata completata nel pomeriggio. Il non ha accolto le controdeduzioni. L'appaltatore non ha provato quanto CP_1 allega, ad esempio, depositando report o tracciamenti dei mezzi nelle vie nel pomeriggio del 30 giugno.
La procedura seguita dall'amministrazione risulta conforme alle previsioni contrattuali.
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Tuttavia, anche in detto caso deve ridursi la penale a quella prevista dal Punto
P10 per un totale di €10.000.
Documento n. 13: Contestazione formalizzata con nota prot. n. 30998 del 7 luglio
2016, a firma del RUP dott. Tale contestazione riguarda una serie Persona_1 di inadempienze emerse durante i sopralluoghi effettuati dall'amministrazione, in particolare quello dell'11 maggio 2016, cui si fa riferimento attraverso una relazione di servizio del 20 giugno 2016, prot. 29425, non presente agli atti.
Le inadempienze contestate attengono principalmente al mancato rispetto delle prescrizioni relative ai mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, come previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tra le violazioni segnalate, si riscontrano l'assenza della scritta “Comune di Anzio – Servizi di igiene urbana” su tutti i mezzi, l'utilizzo di autocompattatori non conformi alle specifiche tecniche previste, la presenza di un numero eccessivo di porter a vasca, parte dei quali non rispondenti ai requisiti di immatricolazione, e l'insufficiente dotazione di spazzatrici e ragni. Inoltre, vengono segnalate difformità relative alla Parte_2 immatricolata nel 2004, e ad alcuni mezzi ausiliari, di cui non è possibile determinare l'anno di immatricolazione. ha fornito riscontro alla contestazione con una nota datata 11 luglio Parte_1
2016 (doc. n. 14), in cui ha sostenuto che alcuni dei mezzi contestati erano stati ordinati ma non ancora consegnati al momento dell'avvio del servizio.
Discostandosi dall'elaborato del CTU, si ritiene che la contestazione del
[...]
fosse generica non contenendo il numero di targa dei mezzi di cui alla nota, CP_1 senza permettere la verifica della data di immatricolazione degli stessi. Peraltro, si lamenta la presenza di autocompattatori di capienza superiore a quella prevista 26+1
MC in luogo di 25 MC. Sia gli autocompattatori che i porter a vasca risultando in numero superiore e la data di immatricolazione non risulta così determinante per quelli in soprannumero.
L'unica contestazione che non sembra contestata da parte convenuta attiene alla mancata indicazione della dizione sui mezzi di raccolta. Controparte_1
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Alla luce della documentazione in atti e delle previsioni contrattuali, si conferma l'applicabilità delle sanzioni, per un importo complessivo pari a €1000 (P17) per la mancanza di insegna e di €1000 per la mancanza di una spazzatrice.1
Documento n. 17: La contestazione di cui alla nota del 5 ottobre 2016, con cui il
– tramite la III U.O. Ambiente e Sanità e a firma del RUP, dott. Controparte_1
– ha formalizzato rilievi in merito a un sopralluogo svolto nella Persona_1 stessa giornata. In particolare, sono stati segnalati tre profili di inadempienza: la mancata presenza sul territorio di tre spazzatrici (€1.500,00), l'assenza della programmazione del “Piano raccolta foglie” (€500,00) e la mancata disponibilità di due ragni meccanici a partire dal 7 luglio 2016 (€13.500,00). Il ha richiesto CP_1
a la presentazione di controdeduzioni entro tre giorni. Parte_1 ha risposto con una nota datata 10 ottobre 2016 (documento n. 18), Parte_1 contestando integralmente le accuse e opponendosi all'applicazione delle penali.
Tuttavia, il CTU, analizzata la documentazione in atti, ha ritenuto fondata l'applicazione delle sanzioni relative all'assenza delle spazzatrici e alla mancata programmazione del piano foglie, per un totale di €2.000,00. Per quanto riguarda, invece, la contestazione relativa ai due ragni non presenti dal 7 luglio, il CTU ha rilevato che non è stata rispettata la procedura prevista dal Capitolato: in caso di mancanza di mezzi, la contestazione doveva essere inviata tempestivamente (già l'8 luglio), dando modo all'appaltatore di intervenire. In mancanza di ciò, la penale eventualmente applicabile avrebbe dovuto essere inferiore (€1.300,00). Di conseguenza, in adesione a quanto ricostruito dal CTU ritiene corretta l'applicazione di penali solo fino all'importo complessivo di €3.300,00.
Documento n. 20: Contestazione datata 2 dicembre 2016 (prot. n. 55657), con cui il ha elencato una serie di presunte inadempienze contrattuali accertate sulla CP_1 base della nota prot. n. 54848. Tra le violazioni segnalate si evidenziano: il
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malfunzionamento del sistema GPS (€1.000,00), la mancata presenza quotidiana di tre spazzatrici sul territorio per un periodo di 203 giorni, dal 12 maggio al 30 novembre (€30.450,00), e varie carenze nella pulizia meccanizzata di specifiche zone della città (Zone 13, 3, 10, 7, 8, 6 e 1), per un ammontare complessivo di ulteriori €6.800,00.
con controdeduzioni datate 5 dicembre 2016 (documento n. 21), Parte_1 ha sollevato una contestazione formale alla nota del evidenziando l'assenza CP_1 del requisito di tempestività richiesto dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.
La società ha fatto notare che i rilievi si riferiscono al periodo 3-16 novembre, ma la contestazione è stata formulata solo il 2 dicembre, rendendo impossibile qualsiasi intervento correttivo entro le 24 ore, come previsto dal contratto. Inoltre, ha contestato l'assenza di elementi puntuali e circostanziati circa le infrazioni contestate, ritenendo quindi la sanzione del tutto improcedibile.
Si ritiene di aderire alla ricostruzione del CTU.
Alla luce della documentazione esaminata, non è conforme alla procedura la contestazione in ordine all'assenza di una spazzatrice per 203 giorni, atteso che la violazione deve essere contestata tempestivamente e la conformità del servizio Contr deve essere verificata dal mensilmente. Con riferimento alla penale n. 2 da
€30.450,00, non è stata rispettata la procedura contrattuale, in quanto la contestazione è intervenuta troppo tardi. Si ritiene, invece, che per le altre contestazioni riportate nella nota del 2 dicembre – per un totale di €7.800,00 – sia stata seguita correttamente la procedura prevista dal Capitolato.
Documento n.22: La contestazione successiva di cui alla nota del 20 gennaio 2017
(prot. n. 2827), con cui il – per il tramite della III U.O. Ambiente e Controparte_1
Sanità e a firma del RUP, dott. – ha contestato a Persona_1 Parte_1
l'inadempimento contrattuale consistente in ritardata e/o incompleta raccolta dei rifiuti in 25 vie cittadine, con applicazione della penale prevista dall'art. 49, punto
P8, del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), pari a €1.000,00 per ciascuna via, per un totale richiesto di €25.000,00.
Con la nota di controdeduzioni del 23 gennaio 2017 (documento n. 23), ha richiesto l'archiviazione della contestazione, eccependo Parte_1
l'inapplicabilità della penale P8 nella misura indicata e sostenendo che, in base al
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CSA, la sanzione massima cumulabile per tale fattispecie non possa superare
€5.000,00, corrispondente al limite previsto dal punto P10.
Come già argomentato, pur rilevando che la procedura di contestazione è stata formalmente rispettata, si deve reputare fondata l'osservazione di Parte_1 in ordine alla sproporzione della sanzione applicata, stabilendo che l'importo massimo applicabile per la violazione contestata sia €5.000,00.
Documento n. 24: Con la contestazione da parte del datata 5 maggio CP_1
2017 (prot. n. 21479), si contesta nuovamente a la ritardata e/o Parte_1 incompleta raccolta dei rifiuti, questa volta in 125 vie cittadine, per un importo complessivo richiesto di €125.000,00, sulla base della penale prevista dall'art. 49, punto P8, del CSA.
nella nota di controdeduzioni del 5 maggio 2017 (documento n. Parte_1
25), ha opposto una serie di rilievi, tra cui: la tardività della contestazione (relativa a presunti fatti avvenuti oltre 15 giorni prima della comunicazione), il difetto di istruttoria circa la causa delle presunte omissioni (che potrebbero derivare da conferimenti errati da parte dell'utenza), la mancanza di verifica sull'eventuale completamento del servizio entro le 24 ore, e, infine, la non proporzionalità della penale irrogata, ribadendo la necessità di applicare la soglia massima prevista dal punto P10 (€5.000,00).
Invero, quanto all'assunto della tardività della contestazione, la circostanza che si preveda la possibilità di un intervento 'sanante' nelle 24 ore successive non può precludere la contestazione successiva alle 24 ore, purché in un tempo ragionevole al fine di consentire controdeduzioni puntuali all'appaltatore nei successivi 3 giorni.
Il criterio della immediatezza delle contestazioni trova il suo limite massimo nella rendicontazione mensile.
Pertanto, la contestazione non è intempestiva. Di contro, l'appaltatore non ha provato l'adempimento né che l'inadempimento fosse imputabile a caso fortuito o a forza maggiore, non potendo lo stesso esonerarsi da responsabilità per eventuali e del tutto prevedibili errati conferimenti della cittadinanza.
Pertanto, valutate le posizioni, si deve ritenere seguita formalmente la procedura prevista dal CSA ma l'applicazione della penale nella misura proposta dal CP_1
(€125.000,00) risulta eccessiva e deve essere ridotta nella misura di €5000.
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Documento n. 26: Con la contestazione del 21 giugno 2017 (prot. n. 30203), il ha mosso una serie di rilievi per inadempienze contrattuali, tra cui Controparte_1 ritardi o incompletezze nella raccolta rifiuti presso Lido dei Gigli e Lido dei Pini, mancata presenza dell'autospazzatrice e dell'operatore ecologico in determinati quartieri, disservizi nel sistema GPS, malfunzionamento delle linee telefoniche e mancanza di personale nella squadra volante. Le penali applicate ammontano a
€15.000,00, così suddivise:
1. €5.000,00 per Lido dei Gigli (5 giorni x 1.000)
2. €3.000,00 per Lido dei Pini (3 giorni x 1.000)
3. €1.000,00 per l'assenza della spazzatrice
4. €1.000,00 per l'assenza dell'operatore a Marechiaro
5. €3.000,00 per il disservizio del software GPS
6. €1.000,00 per le linee telefoniche
7. €1.000,00 per la squadra volante incompleta
Nelle controdeduzioni del 22 giugno (documento n. 27), ha Parte_1 contestato punto per punto le presunte inadempienze, richiamando la mancata verifica puntuale e l'assenza di riscontri documentali su ogni episodio.
Il CTU ha riscontrato che, per gli addebiti n.1, 2 e 5 (Lido dei Gigli, Lido dei Pini, software GPS), non è stata seguita correttamente la procedura prevista dal CSA per intempestività. L'applicazione di sanzioni per più di un giorno impedisce all'appaltatore di intervenire tempestivamente per la regolarizzazione dell'adempimento.
Per gli addebiti n.3, 4, 6 e 7, invece, il CTU ha confermato la corretta applicazione della procedura, riconoscendo la fondatezza delle relative penali, per un totale complessivo applicabile pari a €4.000,00.
Documento n. 28: il ha emesso una contestazione in data 27 Controparte_1 giugno 2017 (prot. n. 31362), firmata dal RUP, dott. con la quale Persona_1 ha contestato due tipologie di inadempimenti contrattuali:
1. Ritardata/incompleta raccolta rifiuti in 9 strade per la giornata del 22 giugno 2017, con applicazione della penale di cui all'art. 49, punto P8 del
CSA (€1.000 x 9) per un totale di €9.000,00.
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2. Mancato rispetto della programmazione e presenza di operatori dal 15 al 22 giugno, con applicazione della penale di cui all'art. 49, punto P6, per
€16.000,00 (€2.000/giorno per 8 giorni).
Nelle proprie controdeduzioni (documento n. 29), ha eccepito sia la Parte_1 tardività della contestazione – che non ha permesso di intervenire entro le 24 ore come previsto dal CSA – sia la mancanza di verifica effettiva per i giorni precedenti al 22 giugno, ritenendo arbitraria la generalizzazione su 8 giorni. Ha chiesto l'archiviazione o, in subordine, la riduzione della sanzione al solo giorno 22.06.
In adesione all'elaborato del CTU, per quanto riguarda l'addebito n. 1, la procedura
è stata formalmente rispettata, ma la penale applicata – per quanto sopra argomentato deve essere ricondotta alla penale di €5000.
Invece, in ordine alla mancata presenza degli operatori, l'appaltatore contesta che l'accertamento – come da nota dell'ente richiamata nella contestazione ma non depositata in atti – sia stato effettuato in orari serali in cui non erano previsti interventi. Stante la genericità della contestazione del e le controdeduzioni CP_1 dell'appaltatrice non vi è prova dell'effettivo inadempimento e deve, quindi, disapplicarsi la penale.
Pertanto, l'importo massimo delle penali legittimamente applicabili per tale nota ammonta a €5.000,00 (in luogo di 7000 di cui alla CTU).
Documento n. 30: Contestazione del 4 settembre 2017 (prot. n. 42527), per un importo complessivo di €29.500 non può essere ritenuta valida in quanto non firmata dal RUP bensì dal dirigente dell'U.O. Ambiente e Sanità, ing. . Persona_2
Documenti n. 32, 33 e ulteriori note datate 7 settembre 2017 (prot. n. 43152 e prot.
n. 43170): si tratta di contestazioni di inadempimenti per €1500 ed €32.000 non firmate dal RUP, ma dal dirigente dell'U.O. Ambiente e Sanità (ing. ). Le Per_2 controdeduzioni (documento n. 34, dell'8 settembre) ribadiscono, oltre all'irregolarità procedurale, l'inapplicabilità congiunta delle penalità P7 e P17, che non sarebbero cumulabili secondo la corretta interpretazione del CSA.
Per e medesime argomentazioni, dette contestazioni non possono essere ritenute valida in quanto non firmata dal RUP bensì dal dirigente dell'U.O. Ambiente e
Sanità, ing. . Persona_2
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Documento n. 35: Contestazione del 12 settembre 2017 (prot. n. 43767), anch'essa firmata dal dirigente e non dal RUP per l'importo di €8000. Le controdeduzioni
(documento n. 36, del 13 settembre) ribadiscono l'irregolarità della procedura. Viene inoltre contestato che siano state indicate penalità su 4 giornate, mentre il CSA prevede la possibilità per l'appaltatore di intervenire entro 24 ore dalla contestazione, rendendo illegittima la sanzione su più giorni se non preceduta da formale notifica tempestiva.
Si conferma che anche in questo caso la procedura prevista dal CSA non è stata rispettata, né per la mancanza della firma del RUP, né per il mancato rispetto delle tempistiche di contestazione e recupero da parte dell'appaltatore.
Documento n.37: La contestazione del 3 novembre 2017, protocollata con il n.
54157, è stata redatta dalla III U.O. Ambiente Città di Anzio ed è Parte_3 firmata congiuntamente dal dirigente dell'Unità, ing. , e dal RUP, Persona_2 dott. Tale nota, relativa a presunti inadempimenti contrattuali da Persona_1 parte di risulta conforme alla procedura prevista dall'art. 49 Parte_1 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto sottoscritta dal Responsabile Unico del
Procedimento, come espressamente richiesto. La risposta dell'impresa, allegata come documento n. 38 e datata 6 novembre 2017, contesta la fondatezza dell'addebito, affermando che, al momento del sopralluogo, la zona oggetto di verifica risultava in ordine, non fornendo, tuttavia, prova di quanto dedotto.
Si ritiene, quindi, che l'appaltatore non abbia dato prova della adempimento
L'applicazione della penale è, quindi, dovuta, con conseguente legittimità dell'applicazione della penale pari a €500,00.
Documento n. 39: La successiva nota, recante data 14 marzo 2018 e protocollo n.
0014966/18, è stata redatta dalla IV U.O. Ambiente e Sanità della città di Anzio e firmata dalla dott.ssa in qualità di Direttore Esecutivo del Parte_4
Contratto. In essa, oltre alla contestazione di molteplici inadempienze da parte dell'appaltatore, viene formulato un preavviso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. La nota si riferisce a violazioni contrattuali avvenute nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 10 marzo
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2018 e riporta dettagliatamente nove addebiti, per ciascuno dei quali viene calcolata la relativa penalità, fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a
€399.000,00. ha risposto con una nota di controdeduzioni datata 21 marzo 2018, Parte_1 riportata come documento n. 40, nella quale contesta in modo puntuale ciascuna delle penalità applicate. In particolare, l'impresa rileva che la procedura prevista dall'art. 49 del CSA non è stata rispettata, evidenziando l'assenza di contestazioni specifiche e tempestive da parte del RUP per ciascuno degli inadempimenti rilevati.
Viene altresì sottolineato che la sanzione di €281.000 relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata per l'anno 2017
è stata formalizzata solo nel marzo 2018, senza che vi fosse stata una contestazione precedente. A parere della società, tale addebito non può essere considerato legittimo, in quanto tardivo rispetto ai fatti cui si riferisce e non preceduto dalla regolare procedura contrattuale.
La stessa osservazione viene formulata rispetto a tutti gli altri rilievi mossi dal contesta, inoltre, l'indeterminatezza e la genericità di CP_1 Parte_1 alcune imputazioni, in particolare quelle relative alla programmazione ed esecuzione dei servizi, alla rilevazione satellitare dei percorsi, al lavaggio dei contenitori e alla gestione delle squadre volanti, rilevando come non sia stato possibile comprendere con chiarezza il contenuto dell'inadempimento, né sia stato concesso un termine utile per un intervento correttivo entro le 24 ore, come previsto dall'art. 49 del CSA.
Per quanto riguarda la gestione delle isole ecologiche, la società evidenzia che le modalità operative erano state oggetto di modifica su richiesta diretta dell'amministrazione comunale, che aveva ampliato il numero delle postazioni e ne aveva cambiato la destinazione d'uso. In tale contesto, l'applicazione delle sanzioni sulla base del testo originario del CSA risulterebbe, a giudizio della società, del tutto infondata. Anche in relazione alla raccolta porta a porta, contesta la Parte_1 legittimità della penalità applicata, evidenziando che i servizi, pur se inizialmente non effettuati nei tempi previsti, erano stati integralmente recuperati entro le 24 ore successive, secondo quanto consentito dal contratto.
Alla luce delle controdeduzioni presentate e della documentazione esaminata, ad eccezione della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata che si tratterà a parte, si osserva che con la nota del 14.3.2018
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si contestano inadempienze all'appaltatrice protrattesi per periodi consistenti e non prima contestate. Ad esempio si contesta l'inadempienza dell'attività di spazzamento e lavaggio della zona portuale, quale inadempienza residuale – per giorni 10, l'inadempienza per mancato utilizzo del sistema di controllo e di rilevazione dei percorsi stradali per 6 automezzi per 30 giorni;
il mancato rispetto della programmazione dei servizi per 8 settimane, la mancata consegna dei reports delle squadre volanti per otto settimane, con ciò, non è rispettata la procedura di contestazione prevista dal CSA, che richiede, come condizione imprescindibile, la notifica scritta dell'inadempimento da parte del RUP da effettuarsi tempestivamente.
In particolare, la formulazione cumulativa delle inadempienze su un arco temporale di due mesi è violativa del capitolato. Si tratta, quindi, di contestazioni intempestive.
Per quanto attiene alla sanzione per il mancato raggiungimento della percentuale degli obiettivi di raccolta differenziata per l'anno 2017, deve ritenersi tempestiva la contestazione effettuata il 14.03.2018, che necessita della disponibilità dei dati del
2017, dati fondamentali anche per la presentazione del Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale (MUD) 2018, trattandosi di un obiettivo annuale, cui si era impegnata la società appaltatrice con la sottoscrizione del contratto.
In punto di quantificazione, il calcolo dell'importo è calcolato sulla base dell'aumento dei costi legali al maggior quantitativo di rifiuti residuali indifferenziati avviati a trattamento/smaltimento, rimanendo a carico della società il
50% di tali costi.
Il ha individuato la base di calcolo nell'importo di €562.000 alla voce “altri CP_1 costi a favore di per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Parte_5
L'appaltatore evidenzia che il mancato raggiungimento della percentuale prevista sia riconducibile ad altri fattori: in particolare, la distribuzione da parte del CP_1
di attrezzature per la raccolta “porta a porta” del tutto inadeguati alle necessità
[...] dell'utenza, la scarsa incisività della campagna di comunicazione e sensibilizzazione, l'assenza di controllo e repressione di comportamenti scorretti dell'utenza, la circostanza che l'impianto per il conferimento della frazione organica costituente il 30%-40% del complesso de rifiuti è stato per lungo tempo non disponibile. In ultimo, faceva rilevare che la base di calcolo era stata individuata nel totale del costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati mentre avrebbe dovuto riguardare la metà del maggior costo con conseguente detrazione dei costi di
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smaltimento rifiuti indifferenziati comunque a carico della Committente di tal ché doveva essere corretto il calcolo indicato nella nota del , ove non si Controparte_1 era escluso dal costo considerato dall'Ente (€ 562.000,00) il valore economico del
35% (€ 196.700,00) a carico della stazione appaltante come da Progetto- per rifiuto indifferenziato.
Si condividono le deduzioni dell'appaltatore nei seguenti termini.
E' chiaro che nel rischio di impresa assunto dall'appaltatrice dovesse rientrare anche la parziale mancata ottemperanza dell'utenza alle nuove regole del conferimento differenziato dei rifiuti. Né la stessa può lamentare come causa di esonero la scarsa capacità penetrativa della campagna di sensibilizzazione o la mancanza di irrogazione di penali da parte del Comune. Per tale ragione, il richiesto ordine di esibizione delle sanzioni eventualmente irrogate dal di Anzio non è stato CP_1 ritenuto conferente.
Tuttavia, senz'altro deve essere valorizzata la circostanza della mancata disponibilità del sito di conferimento dell'organico in un'ottica quantomeno equitativa.
Invece, risulta certo che la penale dedotta debba essere applicata solo per l'aumento dei costi del trattamento dei rifiuti indifferenziati a seguito della scarsa riuscita della raccolta differenziata, con smaltimento in misura largamente inferiore a quella prevista.
In assenza di specifica controdeduzioni da parte del , si deve Controparte_1 ritenere che un costo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati fosse comunque previsto nel bilancio comunale e che la sanzione possa essere applicata solo per la metà della differenza dovuta all'aggravio per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata.
Ne consegue che dall'importo di €560.000 (altri costi a favore di Parte_5 per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati) debba essere detratto l'importo di
€196.700 previsto come costo per lo smaltimento del generico e che, quindi, la base di calcolo sia pari ad €363.300, risultando una penale da quantificare in
€182.650.
Detta penale dovrà essere comunque ridotta equitativamente ad €120.000 per la sussistenza delle problematiche in ordine al sito di smaltimento della frazione organica.
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Documento n. 41: Contestazione del Comune di Anzio datata 22 marzo 2018, relativa al conferimento del rifiuto CER 150107 (imballaggi in vetro). In particolare, si segnala che nel conferimento effettuato il 16 marzo sono state riscontrate impurità costituite da terre di spazzamento, per le quali è stata applicata una penale di
€400,00 in base all'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto. Parte_1 nelle controdeduzioni presentate il 27 marzo 2018, ha attribuito tali impurità ai produttori del rifiuto, cioè ai cittadini di Anzio, escludendo responsabilità propria nella raccolta e nel trasporto. Tale giustificazione non è probante rispondendo la stessa del rischio e dovendo procedere comunque a verifica del rifiuto conferito. Si conferma l'applicazione della sanzione di €400,00.
Documento n. 43: Contestazione del 23 marzo 2018, relativa alla mancata trasmissione, da parte di della documentazione contrattuale Parte_1 necessaria per l'utilizzo della pesa presso una struttura terza, richiesta con nota del
20 marzo 2018. Per tale inadempimento è stata applicata una penale di €500,00 giornalieri per 23 giorni lavorativi del mese di aprile 2018, per un totale di
€11.500,00. ha prodotto controdeduzioni il 24 maggio 2018, Parte_1 sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale, in quanto la documentazione era stata fornita tempestivamente e la sanzione era stata applicata tardivamente. Il consulente ha rilevato che, in base all'articolo 49 del Capitolato
Speciale di Appalto, l'applicazione della penale deve essere preceduta da una regolare contestazione scritta, che consenta un immediato intervento risolutivo da parte dell'appaltatore, condizioni che nel caso di specie non risultano soddisfatte, con la conseguenza che la penale risulta intempestiva.
Documento n. 45: Contestazione del 6 giugno 2018 relativa alla raccolta dei rifiuti sulle spiagge libere, disciplinata dall'articolo 24 del progetto tecnico e dall'Ordinanza Dirigenziale n.09/Amb del 16 maggio 2018. In tale nota si segnala che la cooperativa sociale affidataria del servizio di pulizia degli arenili ha lamentato il mancato ritiro dei rifiuti e la mancata consegna dei sacchi, per cui è stata applicata una penale giornaliera di €500,00 dal 1 al 6 giugno 2018, per un totale di €3.000,00.
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ha presentato controdeduzioni in data 7 maggio 2018 (prot. Parte_1
1340/AU/fg) alla contestazione del 6 giugno 2018. La società ha preliminarmente contestato la pertinenza del richiamo all'Ordinanza Dirigenziale 9/Amb del
16/5/2018, in quanto ritenuta applicabile solo agli stabilimenti balneari. Ha inoltre respinto ogni addebito, affermando che l'obbligazione contestata non era né prevista contrattualmente né mai formalmente comunicata, e che mancava una regolare contestazione dell'inadempimento. Il consulente ha rilevato che la procedura prevista dall'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto non risulta rispettata: la penale, riferita al periodo 1–6 giugno, è stata applicata senza previa contestazione nei termini previsti. Di conseguenza, la sanzione può ritenersi giustificata solo per un giorno, per un importo pari a €500,00 in assenza della prova dell'adempimento o dell'inimputabilità dell'inadempimento da parte dell'appaltatrice.
Documenti n. 47 e 48: Le due note del 16 luglio 2018 (prot. 38951 e 39460) riguardano inadempimenti nel servizio di raccolta differenziata. La prima contesta il mancato ritiro della carta in sei strade in data 11 luglio;
la seconda il mancato ritiro di carta (11 luglio) e vetro (13 luglio) in otto vie complessive. In entrambe le note è stata applicata la penale prevista all'art. 49, voce P8, pari a €1.000 per ogni strada interessata, per un totale complessivo di €14.000. con le Parte_1 controdeduzioni (documento n. 49), ha contestato l'assenza di verifiche circa l'effettuazione del servizio entro le 24 ore e ha criticato la sproporzione delle sanzioni, proponendo invece l'applicazione della penale giornaliera P10
(€5.000/giorno). Come si è già argomentato, la procedura seguita dal risulta CP_1 corretta ma la sanzione deve essere rideterminata in via equitativa in €5.000 per ciascuna giornata (11 e 13 luglio), per un totale di €10.000.
Documenti n. 50 e 51: Le due note del 30 luglio 2018 (prot. 41844 e 41848) si riferiscono entrambe al mancato ritiro dell'indifferenziato in data 26 luglio. La prima elenca 25 strade, la seconda 22. In entrambe viene applicata la penale di €1.000 per ogni strada non servita, ai sensi dell'art. 49, voce P8, per un totale di €47.000.
Documento n. 52 – La nota del 30 luglio 2018 (prot. 41851) riguarda il mancato svuotamento, segnalato il 24 luglio, del contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti presso la farmacia Cicconetti in Piazza Pia. Alla data del 30 luglio, il servizio
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risultava ancora non eseguito. È stata quindi applicata la penale P8 per un importo complessivo di €5.000, corrispondente a cinque giorni di inadempienza.
Documento n. 53 – Con nota del 30 luglio 2018 (prot. 41854), il Controparte_1 ha contestato a il mancato ritiro dell'indifferenziato, rilevato in Parte_1 nove vie il 26 luglio 2018, applicando la penale prevista dall'art. 49, voce P8, pari a
€1.000 per ogni strada, per un totale di €9.000.
Documento n. 54 – Con ulteriore nota del 30 luglio 2018 (prot. 41856), è stato contestato il mancato rispetto della disposizione, impartita con nota del 9 luglio 2018
(non allegata), relativa alla collocazione di cestini gettacarte in alcune vie del territorio. In assenza di adempimento, è stata applicata la penale P17 (€1.000/giorno) per 18 giorni, per un importo complessivo di €18.000.
Documento n. 55 – con controdeduzioni unitarie alle note prot. Parte_1
41844, 41848, 41851, 41854 e 41856, ha contestato la mancata osservanza della procedura prevista dall'art. 49 del C.S.A., lamentando l'assenza di contraddittorio e la non verifica dell'eventuale esecuzione dei servizi entro 24 ore. Riguardo alle note prot. 41844, 41848 e 41854, ha rilevato che il servizio risulterebbe comunque svolto entro i termini. Ha inoltre evidenziato la sproporzione delle sanzioni applicate per omissioni puntuali rispetto a quelle previste per la totale mancata raccolta.
Con riferimento alla nota prot. 41851 (raccolta farmaci scaduti), è stata eccepita l'infondatezza della contestazione, poiché la raccolta è prevista con cadenza quindicinale e la richiesta del esigerebbe un servizio ad hoc, non previsto CP_1 contrattualmente.
In relazione alla nota prot. 41856 (cestini gettacarte), ha sostenuto Parte_1
l'assenza di termini di adempimento nella disposizione e nel contratto, contestando l'applicazione della penale.
In base alla documentazione in atti, rispetto alle contestazioni di cui alle nota di prot.
41844, 41848, 41854, tutte relative ad inadempimenti del 26.07.2018, per inadempimento parziale della raccolta per vie e tipologie di rifiuti, l'appaltatrice non ha dato prova dell'inimputabilità/inesistenza dell'inadempimento, ma la penale deve essere ricondotta alla misura di €5000,00, corrispondente alla massima misura prevista per la voce P10 (mancate esecuzione totale della raccolta) secondo un parametro equitativo per un totale di €15.000.
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Per quanto attiene alla nota prot. 41851: non risulta rispettata la procedura prevista dal Capitolato, anche alla luce delle controdeduzioni atteso che il ritiro de farmaci è previsto con scadenza quindicinale;
rispetto all'inadempimento di cui al prot. 41856
(fornitura dei cestini) da contratto non si rinviene un preciso termine di adempimento: la penale può essere applicata solo in ipotesi specifiche e comunque ove vi sia un termine previsto per l'adempimento. Pertanto, è stata ritenuta illegittima l'applicazione delle penali per i dedotti inadempimenti.
Documento n. 56 – Con nota del 31 luglio 2018 (prot. 42105), il ha CP_1 contestato il mancato rispetto della programmazione e dell'esecuzione dei servizi di pulizia stradale in sette vie accertato il giorno precedente, applicando la penale prevista dall'art. 49, voce P6 (€500 per via), per un totale di €3.500.
Nelle controdeduzioni, ha nuovamente eccepito la mancata Parte_1 osservanza del procedimento previsto dall'art. 49 C.S.A. e l'assenza di un termine specifico nella disposizione del 20 luglio 2018. Invero, si reputa che la contestazione sia stata tempestiva e non vi sia prova dell'inadempimento. Manca una disposizione di chiusura dell'inadempimento totale rispetto a quello parziale come, invece, si è rappresentato per la mancata raccolta (rapporto P.8 €1000; P. 10 €5000).
La penale è stata applicata per l'importo di €3.500,00 (€500 per ogni strada non spazzata) ma risulta manifestamente eccessiva rispetto al contenuto del contratto.
Ne segue che la penale deve essere ridotta alla metà ad €1750 in considerazione dell'interesse del creditore, trattandosi di inadempimento relativo a 7 strade non spazzate.
Documento n. 58 – Con nota del 31 luglio 2018 (prot. 42111), il Controparte_1 ha contestato a il mancato ritiro dell'umido verificatosi mercoledì Parte_1
18 luglio 2018 in 24 vie e piazze, accertato tramite controllo effettuato da personale del Comando di Polizia Locale. Ai sensi dell'art. 3 del C.S.A. che fissa il termine massimo per il servizio alle ore 12, e considerando l'assenza di espletamento del servizio alla data di contestazione, è stata applicata la penale prevista dall'art. 49, voce P8, pari a €1.000 per ciascuna strada omessa, per un totale di €24.000.
Documento n. 59 – La nota n. 59 (prot. 42113), anch'essa del 31 luglio 2018, costituisce una ripetizione della precedente.
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Nelle controdeduzioni alle note n. 58 e 59, ha eccepito la mancata Parte_1 osservanza della procedura prevista dall'art. 49 del C.S.A., denunciando l'assenza di contraddittorio e la tardività della contestazione, riferita a fatti del 18 luglio ma comunicata il 31 luglio senza preventiva segnalazione immediata. Inoltre, ha affermato che il servizio sarebbe stato comunque recuperato entro 24 ore nelle vie indicate, contestando la fondatezza degli addebiti e chiedendo l'archiviazione, sottolineando anche la sproporzione delle sanzioni rispetto a quanto previsto dal
C.S.A. per casi di totale mancata raccolta.
Si ritiene che la contestazione non sia stata tardiva, ma l'appaltatore non ha provato l'adempimento mediante recupero nelle 24 ore successive.
Le penali devono, tuttavia, essere ridotte a €5000 in via equitativa per quanto già riportato.
Documento n. 61 – Con nota del 3 agosto 2018 (prot. 42874), il ha CP_1 contestato l'inosservanza dell'obbligo di pesata dei rifiuti di carta e cartone (CER
200101) nei mezzi in uscita dai centri di raccolta comunali nel mese di giugno, ritenuta grave inadempienza. Ai sensi dell'art. 49, voce P6, per un totale di 13 occorrenze è stata applicata una sanzione complessiva di €6.500.
Si rileva che la nota in oggetto menziona di avere già comunicato la contestazione in data 01.08.2025. Si ritiene che tale contestazione sia tempestiva in quanto il dato è stato riscontrato dalla documentazione amministrativa relativa ai FIR di smaltimento in discarica. Secondo l'art. 15 del Capitolato l'obbligo di pesa attiene ad ogni carico dei mezzi in uscita dai Centri di Raccolta comunali che vengano avviati ai siti di trattamento/recupero/smaltimento. L'importanza di tale adempimento deriva dalla necessità del di verificare la corrispondenza del contributo ambientale CP_1 applicato dal centro di conferimento/trattamento/smaltimento rispetto agli effettivi dati di raccolta della propria appaltatrice.
Si conferma la penale per €6500.
Documento n. 63: La nota datata 6 agosto 2018 (prot. 43040) riguarda una contestazione relativa al mancato ritiro dei rifiuti in 35 utenze. L'Ente applica una penalità economica prevista dall'art. 49_P8 del Capitolato Speciale di Appalto
(C.S.A.), quantificata in €1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto,
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Documento n. 65: La nota del 9 agosto 2018 (prot. 43895) riporta segnalazioni da parte degli utenti relative al mancato ritiro dei rifiuti in 24 utenze. L'Ente procede quindi con l'applicazione delle penalità economiche previste dall'art. 49-P8, per un importo di €1.000 per ciascuna utenza, per un totale di €24.000.
Come si è già argomentato, l'appaltatore non ha provato l'adempimento mediante recupero nelle 24 ore successive ma la penale deve essere ricondotta equitativamente ad €5000.
Documento n. 66: La successiva nota, sempre del 9 agosto 2018 (prot. 43895), riguarda un ulteriore caso di mancato ritiro in 4 utenze. L'Ente applica una sanzione di €1.000 per ciascuna, con un totale di €4.000 (P8).
L'appaltatore non ha provato l'adempimento né l'inimputabilità dell'inadempimento.
Dovrebbe ritenersi legittima l'applicazione della sanzione di €4.000 (€1000 per 4 violazioni). Tuttavia, rispetto alla portata massima di cui alla penale per mancata integrale esecuzione della raccolta €5000, l'irrogazione di €4000 per 4 strade/violazioni risulta eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto all'entità dell'appalto ed al canone giornaliero.
La penale deve, conseguentemente, essere equitativamente ridotta alla metà in relazione all'interesse del creditore, trattandosi di 4 strade.
Documento n. 68: La nota del 13 agosto 2018 (prot. 44267) riguarda la raccolta separata dei residui vegetali, ingombranti e RAEE a richiesta di singoli utenti a domicilio, servizio che deve essere reso gratuitamente previo appuntamento con cadenza trisettimanale. In seguito a segnalazione di mancato ritiro del rifiuto verde, prenotato in data 29.06.2018 dal privato, viene applicata una sanzione pari a €50 per ogni giorno di ritardo, calcolata su un periodo di 30 giorni, per un totale di €1.500.
La contestazione è stata tempestiva (dal momento del sollecito del privato rispetto alla prenotazione) e non è stata provata l'assenza di responsabilità dell'appaltatore.
Deve essere confermata.
Documento n. 69: La nota del 17 agosto 2018 (prot. 44999) riguarda il mancato ritiro della raccolta differenziata nelle utenze commerciali (C2), per un totale di 3
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occorrenze. L'Ente applica una penalità di €500 per ciascuna, rilevata la natura prioritaria delle utenze commerciali per un totale di €1.500 per due giorni 14 e 16 agosto 2017. Si valuta corretta la procedura e deve essere applicata la sanzione di
€1500 come irrogata.
Documento n. 70: La nota del 22 agosto 2018 (prot. 45503) si riferisce al mancato ritiro dei rifiuti differenziati nei giorni 17 e 20 agosto 2018 in 60 utenze domestiche
(C1). L'Ente applica la penale prevista dall'art. 49_P8 di €1.000 per ciascuna utenza, per un totale di €60.000.
Le controdeduzioni di riportate nell'Allegato n. 71, contestano la Parte_1 mancata osservanza della procedura prevista dall'art. 49 del C.S.A., la fondatezza degli addebiti e sottolineano il comportamento irregolare dei cittadini.
Per quanto sopra, si ritiene corretta l'applicazione delle penali per le due giornate ma nel limite di cui alla penale P10 di €5.000 al giorno, per un totale di €10.000.
Documento n. 72: La nota del 22 agosto 2018 (prot. 45506) riguarda la contestazione per mancato ritiro di rifiuti abbandonati in 7 vie, ordinato con missiva del 14/08 con l'applicazione della penale di €500 per ogni contestazione, per un totale di €3.500, a seguito di sopralluogo effettuato dal in data 17.08.2018. CP_1
Le controdeduzioni del 23 agosto 2018 affermano che il servizio contestato era stato regolarmente eseguito il 15 agosto 2018, due giorni prima del sopralluogo che aveva rilevato la presenza dei rifiuti, come da report sottoscritto in data 15.09.2018 dal responsabile dei servizi sig. presente in atti e non contestato dalla Pt_6
Committente.
In assenza di una precisa contestazione, si ritiene mancare la prova dell'inadempimento. La penale, in questo caso, quindi, non è stata applicata correttamente dall'Ente.
Documento n. 74: La nota del 22 agosto 2018 (prot. 45508) riguarda il mancato ritiro dei rifiuti differenziati nei giorni 14 e 16 agosto 2018 in 16 vie e piazze.
L'Ente applica la penale prevista dall'art. 49-P8, pari a €1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto, per un totale complessivo di €37.000 (riferito a 37
“unità” di violazione). nelle controdeduzioni, ripete le Parte_1
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contestazioni circa la mancata osservanza della procedura prevista dal C.S.A., la non fondatezza degli addebiti e il comportamento scorretto di alcuni cittadini.
Si ritiene che manchi la prova dell'adempimento da parte dell'appaltatrice o della non imputabilità dell'inadempimento.
Si deve, peraltro, limitare equitativamente la penale ad €5.000 al giorno
(massimale P10), con una sanzione totale quantificata in €10.000.
Documento n. 76: La nota datata 24 agosto 2018, prot. 45804, riportata come allegato n. 76 e intitolata “Nota Anzio contestazione 24.8.2018”, contesta, a seguito di segnalazioni e di controlli effettuati sul territorio comunale, il mancato ritiro dei rifiuti differenziati nei giorni 22 e 23 agosto 2018 in 35 vie e piazze, come documentato da fotografie e mail agli atti dell'ufficio. L'Ente procede pertanto alla contestazione e applica la penale prevista dall'art. 49-P8, quantificata in €1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto, per un totale complessivo di €59.000
(59 violazioni).
Le controdeduzioni presentate da e riportate come allegato Parte_1
n. 77 contestano nuovamente la mancata osservanza del procedimento previsto dall'art. 49 del C.S.A. La società afferma che l'addebito è infondato nel merito e richiama il comportamento irregolare di alcuni cittadini come fattore che ha inciso sul servizio.
Anche in detto caso, manca la prova dell'adempimento da parte dell'appaltatrice o della non imputabilità dell'inadempimento. Si deve, peraltro, limitare equitativamente la penale ad €5.000 al giorno (massimale P10), con una sanzione totale quantificata in €10.000.
Documento n. 78: Parimenti con la nota datata 13 settembre 2018, prot. 48606, allegata come n. 78, a seguito di segnalazioni e controlli sul territorio comunale, il contesta il mancato ritiro dei rifiuti differenziati “nei primi giorni di CP_1 settembre”, in 10 vie e piazze, come da documentazione fotografica e segnalazioni agli atti per un totale di €22.000 (€1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto (22 violazioni).
La mancanza della precisa data dei controlli esclude la specificità della contestazione.
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Pertanto, non si ritiene applicabile alcuna sanzione.
Documento n. 80: Con la nota del 19 settembre 2018, prot. 49738, allegata come n.
80, a seguito di segnalazioni e controlli effettuati sul territorio comunale, il CP_1 ha contestato il mancato ritiro dei rifiuti differenziati nei giorni dal 12 al 14 settembre 2018 in alcune vie e piazze specificate nella nota, con dettagli sui tipi di rifiuti non raccolti (ad esempio umido, carta, plastica, vetro, indifferenziato).
L'Ente procede alla contestazione e applica la penale prevista dall'art. 49-P8, quantificata in €1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto, per un totale di €6.000 (6 violazioni).
Documento n. 81: La nota del 19 settembre 2018, prot. 49740, allegata come n.
81, riguarda un'ulteriore contestazione per il mancato ritiro dei rifiuti differenziati segnalati il 17 settembre 2018 in due vie specifiche, con indicazione dei tipi di rifiuto non raccolti.
Anche in questo caso, l'Ente applica la penale prevista dall'art. 49-P8, pari a €1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto, per un totale di €2.000.
Le penali sono legittime: manca la prova dell'adempimento da parte dell'appaltatrice o della non imputabilità dell'inadempimento.
Dovrebbe essere applicata la penale di €7.000 (€5.000 + €2.000).
La stessa deve essere ridotta equitativamente in relazione all'interesse del creditore trattandosi di 8 violazioni complessive.
Si applica, quindi, la penale di €3500.
Documento n. 83: con la nota del 3 ottobre 2018, prot. 52658, allegata come n. 83, a seguito di segnalazioni e controlli, il contesta il mancato ritiro dei rifiuti CP_1 differenziati nei giorni 28 settembre e 1° ottobre 2018 in alcune vie e piazze specificate, con indicazioni sui tipi di rifiuti non raccolti (umido, carta, plastica, vetro non riciclabile). L'Ente procede alla contestazione e applica la penale prevista dall'art. 49-P8, quantificata in €1.000 per ogni strada o tipologia di rifiuto non raccolto, per un totale di €7.000 (7 violazioni).
Le penali sono legittime: manca la prova dell'adempimento da parte dell'appaltatrice o della non imputabilità dell'inadempimento.
Dovrebbe essere applicata la penale di €7.000.
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La stessa deve essere ridotta equitativamente in relazione all'interesse del creditore trattandosi di 7 violazioni complessive.
Si applica, quindi, la penale di €3500.
5 -Conclusioni
Ricostruita la documentazione in atti, le penali irrogate dal Controparte_1 ammontano ad €1.237.100,00.
Per quanto sopra argomentato, si ribadisce che in caso di inadempimento parziale di più strade, l'applicazione della penale di €1000 per ogni strada o tipologia di rifiuto inevaso, determinerebbe l'applicazione di penali spropositate e del tutto distorsive rispetto al canone giornaliero dell'appalto che atteneva alla raccolta differenziata ed il trasporto nei siti di conferimento, oltre che lo spazzamento delle strade e molteplici prestazioni accessorie.
Pertanto, a seguito della disapplicazione delle penali che sono state considerate tardivamente contestate e della riduzione ad equità delle penali, le penali legittime ammontano a €181.500.
Le penali effettivamente irrogate dal risultano ammontanti ad Controparte_1
€823.519,21.
Ne consegue che ha diritto alla ripetizione della Parte_1 somma di €642.019,21 quale differenza tra le penali irrogate e trattenute
(€823.519,21) e quelle ritenute in questa sede tempestive, legittime e proporzionate
(€181.500).
Devono essere riconosciuti gli interessi di cui alle transazioni commerciali, essendo incontestata l'applicabilità al settore degli appalti di servizi sin dalla Direttiva
2000/35/CE.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dell'accolto al parametro medio.
P.Q.M
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda di per Parte_1
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l'effetto dichiara la non tempestività, l'illegittimità e sproporzionatezza delle penali irrogate se non nella misura di €181.500 per quanto in motivazione;
2) CONDANNA il p.iva al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_3
p. i.v.a. della somma di €642.019,21, Parte_1 P.IVA_1 oltre interessi di cui alle transazioni commerciali dalla ritenuta al saldo;
3) CONDANNA il , p.iva al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_3
p. i.v.a. delle spese di lite che Parte_1 P.IVA_1 quantifica in €14.600 oltre cpa e IVA se dovuta;
4) PONE definitivamente a carico di parte convenuta , p.iva CP_1 CP_1
le spese di CTU liquidate con apposito decreto. P.IVA_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore
D.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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2 – la giurisdizione del giudice ordinario ed il riparto dell'onere della prova.
Nel caso di applicazione di una penale relativa ad un servizio svolto in regime di appalto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, dopo che sia intervenuto l'affidamento dell'appalto, la natura del rapporto risulta comunque paritetica e l'esecuzione del servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale e accettate dall'impresa, con conseguente attribuzione al giudice ordinario, in base alle ordinarie regole di riparto, della controversia relativa alla corretta applicazione delle penali previste dal capitolato per il caso di irregolare espletamento del servizio. Peraltro, come è stato affermato dalla Suprema Corte, la la considerazione che tale "penale" sia recuperata dall'amministrazione concedente
4 - Il contratto di appalto
La società si è aggiudicata la gara d'appalto per Parte_1
l'esecuzione del servizio di igiene urbana nel Comune di Anzio, stipulando il contratto Rep. n. 4264 in data 19 aprile 2016 (CIG 5644829BFD), con durata quinquennale dal 4 aprile 2016 al 3 aprile 2021. Il servizio è stato effettivamente svolto fino alla cessione del ramo aziendale avvenuta il 18 novembre 2020, come disposto dal decreto del Tribunale di Bari. 1 La nota prot. n. 0035251 del 3 agosto 2016 riporta un riepilogo delle penali che il ha inteso applicare in fase di liquidazione della fattura n. 90/FTE Controparte_1 del 30 giugno 2016, relativa al canone di servizio per il mese di giugno 2016. La nota elenca le contestazioni precedentemente formalizzate, con i relativi importi: €1.000 per la nota del 6 giugno, €49.000 per quella del 27 giugno, €18.000 per la nota del 30 giugno, ed infine €28.750 per la contestazione del 7 luglio, per un totale complessivo di €96.750,00 da decurtare dalla fattura di €647.461,56.