Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.269 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
dei Rosai, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura atti, dall'Avv. Aldo Lombardo (C.F. – C.F._2
– telefax 0907386165) e presso e nel suo Email_1
studio in Messina via dei Mille, n. 134, ivi elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), ivi residente in [...], C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Gringeri (c. f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina,
[...]
Via Caldara Polidoro n. 4 is. 245, giusta procura rilasciata in atti e che ha dichiarato espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC:
1
RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...]; PARTE Controparte_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 24.01.2025, nata a [...] Parte_1
il 04.10.1994, premesso che con sentenza n. 907/2014 del 28.04.2014 il
Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio tra i suoi genitori,
e che il padre si Controparte_2 CP_1 Controparte_2
era impegnato a versare a un assegno mensile di € CP_1
413,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL , da Pt_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che ella era divenuta maggiorenne ed intendeva ottenere il pagamento dell'assegno direttamente in suo favore per avere una esistenza dignitosa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in suo favore.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10/11.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.05.2025 si costituiva la quale evidenziava che la ricorrente aveva CP_1
già proposto identica domanda con ricorso depositato il 4 febbraio 2024 e quel giudizio era stato definito con sentenza n.- 2196/2024 pubblicata in data 8 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza in quanto
2 già sulla base delle statuizioni vigenti il padre era Controparte_2
obbligato a corrispondere direttamente alla GL l'assegno stabilito Pt_1
per il mantenimento di quest'ultima. Chiedeva, pertanto, che la domanda avversaria fosse dichiarata improcedibile, inammissibile o comunque infondata e che la ricorrente fosse condannata oltre che alle spese di lite anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
All'udienza del 20.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato dichiarava la contumacia di Controparte_2
ritualmente citato e non comparso;
preso atto, quindi, della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti costituite a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
La ricorrente ha chiesto che l'assegno posto a carico del padre non fosse più versato a favore della madre Controparte_2 [...]
ma direttamente in suo favore, tenuto conto del fatto che ella non CP_1
viveva con la madre e che in mancanza del mantenimento del padre non riusciva a condurre una esistenza dignitosa.
La domanda è, nondimeno, palesemente infondata, poiché, come sottolineato in altro analogo giudizio tra le medesime parti, non è vero che
3 sulla base delle statuizioni vigenti il padre sia obbligato a Controparte_2
corrispondere a un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della GL maggiorenne , poiché è agevole rilevare Pt_1
dalla lettura della sentenza di divorzio n. 907/2014 del 24.04.2014 che il padre deve versare, già sulla base di detta sentenza, direttamente alla GL maggiorenne la somma mensile di € 400,00 stabilita per il suo mantenimento, mentre le diverse statuizioni richiamate dalla ricorrente sono quelle contenute nell'accordo di separazione consensuale dove le parti avevano stabilito che il dovesse versare alla la somma CP_2 CP_1
mensile di € 413,00, statuizioni superate dal successivo divorzio.
Inoltre, va sottolineato che, quando il figlio maggiorenne faccia valere nei confronti di uno o di entrambi i genitori il proprio diritto ad essere mantenuto mediante la corresponsione di un assegno, non è sufficiente evidenziare che tale assegno era stato previsto in un precedente procedimento giurisdizionale che regolava i rapporti economici tra i genitori, ma deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento di un simile diritto. In particolare, affinché possa affermarsi il dovere dei genitori di mantenere un figlio maggiorenne occorre che venga allegato e dimostrato il mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio e l'accertamento di tale requisito deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”.
Nel caso in esame, nondimeno, la ricorrente pur avendo Parte_1
ormai raggiunto l'età di trenta anni, non ha neppure allegato in base a quali
4 circostanze debba essere ancora mantenuta dai genitori, non risultando che la stessa sia impegnata in un percorso di studi né che si sia adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda della ricorrente va rigettata e in base al principio della Parte_1
soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di che vanno liquidate, tenuto conto della natura CP_3
ed entità della causa e della semplicità delle questioni trattate, in complessivi € 2.540,00, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi I.V.A. e c.p.a..
Va, altresì, accolta la domanda avanzata dalla resistente
[...]
di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 CP_1
comma 3 c.p.c., tenuto conto del fatto che la ricorrente ha agito con colpa grave, sulla base di presupposti di fatto inesistenti e noti alla parte stessa, come peraltro già sottolineato in altra precedente pronuncia tra le medesime parti. Va, poi, osservato che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (Cass. civ. 17.10.2017 n.
24410), mentre il richiamo all'equità, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, limita la discrezionalità del giudice nella quantificazione della somma dovuta a tale titolo secondo il criterio di proporzionalità sulla base delle tariffe forensi (Cass. civ. 06.06.2019 n.
139). Di conseguenza, appare equo condannare al pagamento Parte_1
5 in favore di a titolo di responsabilità ex art. 96 comma 3 CP_3
c.p.c., di una somma corrispondente a quella liquidata a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., rigetta la domanda avanzata dal nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2
condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.540,00, CP_3
, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi I.V.A. e c.p.a., nonché al pagamento della ulteriore somma di € 2.540,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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