Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine l'8/4/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7354/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. PANICO FABIO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.03.2024, parte ricorrente agiva nei confronti dell' chiedendo di CP_1 accertare l'invalidità e/o l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del Reddito di Cittadinanza emessi e notificati dall' in data 6.03.2024 n. Protocollo e CP_1 Controparte_2 CP_1
nonché delle conseguenti richieste di restituzione delle somme percepite. C.F._2
Contestava, in particolare, la richiesta di restituzione degli importi, pari rispettivamente ad euro
11.002,50 percepiti per il periodo da maggio 2021 a ottobre 2022 e ad euro 4.890,00 percepiti da dicembre 2022 a luglio 2023, in relazione al dichiarato nucleo familiare riportato nella DSU. Si costituiva tempestivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto. Precisava, come da relazione istruttoria in atti, che, a fronte di dichiarazione del richiedente di possedere i requisiti economici per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza, dagli accertamenti eseguiti era risultata la presenza di un reddito percepito nel corso degli anni che aveva condotto alla impugnata revoca del beneficio con la seguente motivazione: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Con note del 30.12.2024, parte istante, eseguite le opportune verifiche, ha convenuto con quanto CP_ esposto in memoria dall' chiedendo la rateizzazione degli importi indebitamente percepiti a titolo di Reddito di Cittadinanza. CP_ Orbene, la sostanziale rinuncia dell'istante a proseguire in giudizio contro l' e la richiesta di rateizzazione degli importi dovuti, con versamento, documentato, in data 28.2.25, del primo pagamento nel rispetto della scadenza del 03/03/2025, prevista per la rateizzazione, comportano la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, considerato che la motivazione dell'indebito recitava: "Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art 3 del DPCM 159/2013", laddove la relazione istruttoria prodotta in giudizio rinvia ad una revoca del beneficio per: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, ricorrono i presupposti per una compensazione della metà delle spese di lite, che nel residuo seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Napoli, 08/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon