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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8600 / 2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8600 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2018 tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , entrambi residenti in Quartu Sant'Elena ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Alghero n. 29, presso lo studio degli avvocati Andrea
GL ed RI NO, che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione
Parte attrice
contro
, C.F. , residente in Quartu Sant'Elena ed elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Cagliari, nella via Cimarosa n.63, presso lo studio degli avvocati Giuseppe RD ed
LA RD, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
Oggetto: contratto di vitalizio alimentare – risoluzione N.R.G. 8600 / 2018
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via principale, dichiarare ai sensi dell'art. 1453 del c.c. la risoluzione del contratto di mantenimento datato 9 novembre 2012 rogato dal Notaio (Rep. N.18.948 e Racc. Per_1
n.10.808) per grave inadempimento dell'obbligata Sig.ra all'obbligo di CP_1 prestare assistenza morale ai propri genitori e , con ogni Parte_1 Parte_2 conseguenza di legge e con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;
2) in via subordinata ed istruttoria, sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ammettere la prova testimoniale dedotta con le memorie istruttorie del 23.3.2019 anche con riferimento ai capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 finora non ammessi, con i testi già indicati;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come da parcella che si deposita unitamente alle presenti note”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Si precisano le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare si insiste per l'interrogatorio formale dell'attore;
2) si insiste per l'autorizzazione al deposito telematico della lettera 18.05.2021 esibita all'udienza del 6 luglio 2021 della signora la cui istanza è stata Controparte_2 implicitamente rigettata;
3) si insiste per l'ammissione del seguente capo di prova in capo alla sig.ra : Controparte_2
“la mattina del 18.05.2021 il sig. si trovava in Quartu Sant'Elena, nella via Parte_1
Cavour n. 68, nella gioielleria di sua proprietà, in compagnia del figlio e di due dipendenti della gioielleria dedotto all'udienza 6 luglio 2021 e la cui istanza è stata Parte_1 implicitamente rigettata;
4) si chiede l'autorizzazione al deposito telematico della videoregistrazione della telecamera di sorveglianza che attestava la presenza del sig. in data 18.05.21 (in cui era Parte_1 convocato per rendere interrogatorio formale), presso la sua gioielleria e la cui istanza è stata implicitamente rigettata all'udienza 6 luglio 2021;
5) si insiste sulle richieste istruttorie formulate nell'istanza del 22.03.2021; Conclusioni di merito:
6) rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e onorari del giudizio”. N.R.G. 8600 / 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la IG al fine di ottenere l'accertamento del suo grave CP_1 inadempimento al contratto di mantenimento e, per l'effetto, la risoluzione dello stesso.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto:
- che in data 9/11/2012 avevano stipulato con atto pubblico un contratto di mantenimento in forza del quale avevano trasferito alla IG la nuda proprietà di alcuni immobili siti in Quartu CP_1
Sant'Elena, nella via Cavour n.64, riservandosi contestualmente l'usufrutto per tutta la durata della loro vita;
- che, contestualmente, la IG si era impegnata a titolo di corrispettivo a prestare in loro CP_1 favore, per tutta la durata della loro vita, vitto, vestiario, alloggio, assistenza materiale e morale, nonché cure mediche di ogni tipo, secondo la posizione sociale degli aventi diritto e nei limiti delle possibilità economiche della obbligata;
- che precedentemente, nell'anno 2006, avevano ceduto ai figli , e le loro CP_3 CP_1 CP_4 quote della GI MA NE s.r.l., in misura paritaria tra loro (33,33%), riservando in favore di la sola carica di amministratore unico della società; Parte_2
- che nell'anno 2017 i rapporti con la IG si erano pesantemente incrinati sino a giungere CP_1 ad una definitiva ed irrimediabile rottura;
- che, infatti, da oltre un anno aveva interrotto qualsiasi rapporto, sia affettivo che di semplice CP_1 dialogo, con tutta la famiglia, giungendo persino ad impedire alle sue due figlie di appena 6 e 11 anni di incontrare e parlare con i NI;
- che aveva altresì preteso di ottenere la liquidazione della sua quota della società GI CP_1
MA NE per mettersi in proprio e costituire una nuova società, la Controparte_5 con un unico socio;
[...]
- che dopo lunghe trattative avevano raggiunto l'accordo di scissione parziale della società familiare, perfezionatosi in data 11/06/2018;
- che in tale situazione già di per sé dolorosa, avevano anche dovuto subire le minacce e le aggressioni verbali del genero marito di tanto che avevano ritenuto opportuno Parte_3 CP_1 depositare un esposto presso il commissariato di Polizia per denunciare i fatti ed essere tutelati;
- che, inoltre, la IG aveva attuato una serie di operazioni di concorrenza sleale nel palese CP_1 tentativo di sviare la clientela in suo favore ed in danno delle gioiellerie familiari.
Tanto premesso, i coniugi e hanno sostenuto che le condotte Parte_1 Parte_2 tenute dalla IG la quale aveva interrotto qualsiasi rapporto affettivo, impedendo persino alle CP_1 N.R.G. 8600 / 2018
sue figlie di frequentare i NI, nonché gli atti di concorrenza sleale e di sviamento della clientela, avevano loro cagionato una grande sofferenza psicologica, affettiva e morale.
In particolare, secondo la prospettazione degli attori il comportamento complessivamente tenuto da deve essere qualificato nei termini di grave inadempimento al contratto di CP_1 mantenimento stipulato, in quanto certamente confliggente con l'assistenza morale che la IG si era obbligata a prestare nei loro confronti.
Per queste ragioni, e hanno chiesto di dichiarare la Parte_1 Parte_2 risoluzione del contratto di mantenimento del 9/11/2012 per grave inadempimento dell'obbligata
CP_1
***
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'avversa prospettazione dei CP_1 fatti, evidenziando:
- che la scissione societaria perfezionatasi in data 11/06/2018, inerente ai rapporti economici con i fratelli, non aveva alcun nesso giuridico con l'assistenza morale da prestare in favore dei propri genitori;
- che, parimenti, del tutto irrilevanti con l'oggetto della controversia erano la relazione affettiva tra fratelli, la loro antipatia nei confronti del proprio marito ed il rapporto parentale Parte_3 con le proprie figlie, le quali, contrariamente a quanto affermato dagli attori, avevano continuato a frequentare con regolarità i NI;
- che, infine, anche la prospettazione di atti di concorrenza sleale e di sviamento della clientela che avrebbe asseritamente tenuto in danno dei fratelli, terzi rispetto alle parti in causa, non aveva alcuna attinenza giuridica rispetto all'inadempimento al contratto di mantenimento imputatole;
- che, al contrario, erano stati i genitori a tentare di sottrarsi agli effetti del contratto di mantenimento stipulato.
In conclusione, ha evidenziato di non avere intenzione di sottrarsi CP_1 all'adempimento dei propri obblighi contrattuali, ai quali avrebbe comunque ottemperato in ragione dell'amore naturale che nutre nei confronti dei propri genitori.
Pertanto, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse pretese in quanto del tutto prive di fondamento.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale della parte convenuta e l'assunzione delle prove testimoniali.
All'esito dell'istruttoria, la domanda formulata in via principale dalla parte attrice è risultata fondata e, pertanto, merita accoglimento per le seguenti ragioni. N.R.G. 8600 / 2018
È risultato pacifico che in data 9/11/2012 e avevano Parte_1 Parte_2 stipulato con la IG un contratto di mantenimento. CP_1
In particolare, dall'esame delle produzioni documentali (v. doc. 1 di parte attrice) emerge che i coniugi – avevano trasferito il diritto di nuda proprietà degli immobili siti in Quartu Pt_1 Pt_2
Sant'Elena, nella via Cavour n.64, in favore della IG CP_1
Quest'ultima, a titolo di corrispettivo, si era contestualmente obbligata a prestare in favore dei genitori, per tutta la durata della loro vita, “vitto, vestiario, alloggio e assistenza materiale e morale in genere, cure mediche di ogni tipo, secondo le esigenze e la posizione sociale degli aventi diritto e nei limiti delle possibilità economiche dell'obbligata”.
Tanto premesso, occorre precisare che il contratto per cui è causa deve essere qualificato giuridicamente quale contratto atipico di vitalizio alimentare.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione è legittimamente configurabile, in base al principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. un contratto atipico c.d. di vitalizio alimentare, autonomo e distinto da quello nominato di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.
La differenza fondamentale tra due contratti risiede nell'oggetto della prestazione: il contratto di rendita vitalizia è fonte di prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, mentre il contratto di vitalizio alimentare riguarda prestazioni assistenziali di fare e di dare, con contenuto accentuatamente spirituale.
Questa distinzione assume particolare rilievo in ragione del fatto che l'evidenziata spiritualità delle obbligazioni comporta che le stesse, in difetto di pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza possa essere prestata anche da terzi, siano eseguibili soltanto dal vitaliziante, individuato intuitu persone per le proprie qualità personali (in questi termini v. Cass. 1080/2020 e Cass.
27914/2017).
***
Ciò premesso, inquadrata giuridicamente la fattispecie, occorre procedere all'esame della domanda di risoluzione avanzata dalla parte attrice.
I coniugi – hanno lamentato l'inadempimento della IG agli Pt_1 Pt_2 CP_1 obblighi di assistenza, in quanto quest'ultima aveva interrotto qualunque rapporto, anche di semplice dialogo, con i genitori.
Non è superfluo evidenziare che, in materia di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile, è onere del creditore provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento (così in relazione al vitalizio alimentare v. Cass.
20150/2022). N.R.G. 8600 / 2018
Per contro, grava sul debitore obbligato la prova dell'assenza di colpa.
Deve, poi, chiarirsi che in forza dell'art.1218 c.c. la colpa dell'inadempiente è presunta fino a prova contraria e che tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non
è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (v.
Cass. 8924/2019).
In altri termini, il debitore deve dimostrare che “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito
l'esecuzione della prestazione dovuta” (v. Cass. 10683/2023).
Alla luce dei principi di diritto esposti, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è risultato provato l'adempimento da parte della convenuta CP_1
Quest'ultima, durante l'interrogatorio formale, ha negato di avere interrotto i rapporti con i suoi genitori, evidenziando che sia lei che le sue figlie avevano cercato di mantenere un buon rapporto con i genitori (“abbiamo sempre fatto gli auguri per le feste e ho sempre salutato i miei genitori”).
Tuttavia, la convenuta ha evidenziato che “é piuttosto vero che sono stati loro a evitare qualsiasi rapporto;
ho saputo un mese fa che mio padre era ricoverato al , mi sono subito Per_2 recata sul posto e l'ho incontrato e dal suo sguardo mi sono accorta che mi ha riconosciuto e che era commosso;
tuttavia dopo il suo rientro a casa ho provato a telefonare ma non mi ha risposto”.
Nel corso della fase istruttoria questo tribunale ha ritenuto opportuno procedere anche all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali.
Il teste , compagno di caccia di e , ha affermato di essere Testimone_1 Pt_1 Controparte_6 un abituale frequentatore della casa e della gioielleria di e di sin Parte_1 Parte_2 dal 1990 e di poter confermare che la IG aveva interrotto ogni rapporto con loro. CP_1
Nella specie, il teste ha evidenziato che in sua presenza i genitori e la IG non si erano mai salutati e che solo di recente, ossia a partire dall'inizio dell'anno 2021, le nipotine avevano riniziato a frequentare la casa dei NI.
Il teste dipendente della gioielleria MA NE da circa quindici anni, ha Tes_2 affermato che “da quando è stata effettuata la scissione della società nel 2017, e anche prima, la sig.
ha interrotto ogni rapporto con i genitori, evitando di incontrarli e mandando la dipendente CP_1 per effettuare le chiusure”.
Inoltre, il testimone ha confermato che la convenuta “quando incontra i genitori Tes_2 non li saluta;
se sono presente io, saluta solo me”. N.R.G. 8600 / 2018
Il teste ha altresì chiarito che prima della divisione della società le figlie di Tes_2 [...] trascorrevano spesso del tempo nella casa dei NI, mentre a seguito della scissione non solo CP_1 la frequentazione si era fortemente diradata, ma anzi la stessa aveva espressamente CP_1 chiarito alla madre che non le avrebbe più fatto vedere le nipotine.
La teste , madre del marito di ha sostenuto che da quando i Testimone_3 CP_1 rapporti tra ed i suoi genitori si erano deteriorati, anche i suoi rapporti con i consuoceri erano CP_1 venuti meno.
Tuttavia, secondo la prospettazione della teste , nonostante i tentativi di Testimone_3 tesi a riconciliarsi con i genitori, “loro sono stati ostili, mettono un muro”. CP_1
In sostanza, secondo la prospettazione della teste , l'impedimento alla Testimone_3 prosecuzione dei rapporti era dipeso da una scelta dei coniugi – i quali avevano Pt_1 Pt_2 rifiutato di avere contatti con la IG e con le nipoti. CP_1
Anche il teste , amico di famiglia di ha sostenuto di avere Testimone_4 CP_1 conoscenza del fatto che “dal 2018 i rapporti tra e la sua famiglia si sono incrinati, lo so perché CP_1 sono a conoscenza della scissione e ho assistito ad un paio di episodi successivi ad essa che riguardano le bambine che hanno avuto difficoltà a incontrare i NI …”.
Orbene, osserva questo tribunale che all'esito dell'espletamento delle prove orali è risultato sostanzialmente pacifico che i rapporti tra le odierne parti in causa si erano deteriorati a partire dall'evento della scissione della società familiare, all'esito della quale aveva avviato la CP_1 propria attività di impresa nello stesso settore della gioielleria.
Dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dalla convenuta emerge che, proprio a seguito della questione patrimoniale inerente all'attività di impresa familiare, anche i rapporti personali con i familiari si erano incrinati.
Del resto, tale prospettazione dei fatti trova conforto anche nel contenuto dell'esposto presentato in data 22/06/2018 da presso il Commissariato di Polizia. Parte_2
In tale occasione, l'attrice aveva spiegato che “da circa un anno per vari motivi, in particolare economici, i rapporti del mio nucleo familiare si sono incrinati con mia IG , tanto che lei ha CP_1 dato incarico a dei professionisti affinché trovassero il modo per uscire dalla società. Purtroppo nell'ultimo periodo anche il marito di mia IG, si è intromesso nella vicenda, in quanto Parte_3
a suo dire ha assunto la carica di amministratore della società . Controparte_5
Nell'esposto presentato alla polizia, aveva riferito due episodi di Parte_2 aggressione verbale e minacce tenute dal genero affermando di temere che gli stessi Parte_3 potessero degenerare (v. doc. 4 di parte attrice). N.R.G. 8600 / 2018
Tanto premesso, osserva questo tribunale che l'istruttoria complessivamente condotta è assolutamente completa ed esaustiva e, pertanto, le domande di integrazione probatoria formulate dalle parti devono essere rigettate.
Infatti, alla luce degli elementi oggettivi e concordi emersi si deve ritenere fondata la domanda di risoluzione per grave inadempimento della parte obbligata.
In particolare, non è risultato provato che aveva correttamente adempiuto alle CP_1 obbligazioni di cura e assistenza gravanti a suo carico in forza del contratto stipulato con i genitori.
Nella specie, quanto al periodo anteriore alla scissione societaria, individuato quale causa del deterioramento dei rapporti familiari, la stessa non ha nemmeno prospettato di avere effettuato alcuna prestazione assistenziale in favore dei vitaliziati.
Quanto alla fase successiva, la convenuta si è limitata ad evidenziare di avere effettuato qualche tentativo di telefonata nei confronti dei genitori e di averli sempre salutati, essendo piuttosto questi ultimi ad avere interrotto i contatti.
Tuttavia, da un lato tale ricostruzione appare insanabilmente in contrasto con le dichiarazioni di altri testi, in particolare il dipendente della il quale ha sostenuto di avere Parte_4 presenziato a incontri in cui la convenuta non aveva salutato i suoi genitori. CP_1
Dall'altro lato, non v'è dubbio che le condotte descritte non appaiono comunque idonee a dimostrare il corretto adempimento alle obbligazioni di cura ed assistenza oggetto del regolamento negoziale.
A tale ultimo proposito, occorre evidenziare che in tema di risoluzione contrattuale la Suprema
Corte di Cassazione, ribadita la presunzione di colpa in capo al debitore e la necessità dell'imputabilità dell'inadempimento, ha chiarito che “tra le cause di non imputabilità dell'inadempimento vi è anche il rifiuto ingiustificato del creditore di ricevere la prestazione»: «[…] tale esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e segg. c.c.., costituendo questa offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione” (v. già Cass. 12760/1999).
In altri termini, occorre ancora accertare se il creditore ha effettuato il rifiuto della prestazione e se lo stesso può dirsi illegittimo, posto che solo l'illegittimità del rifiuto è idonea ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento in capo al debitore.
Nel caso di specie, come evidenziato è risultato che i rapporti familiari si erano pesantemente incrinati a seguito della scissione societaria, fortemente voluta dalla convenuta. N.R.G. 8600 / 2018
Infatti, tale evento aveva inevitabilmente deteriorato anche i rapporti personali tra la convenuta stessa e la sua famiglia di origine, in maniera così radicale da sfociare in condotte di minaccia ed aggressione verbale tenute da suo marito nei confronti dei genitori.
Sul punto, non ha specificamente contestato il contenuto dell'esposto presentato CP_1 dalla madre alla polizia, limitandosi ad eccepire l'irrilevanza dell'“eventuale antipatia degli attori nei confronti del genero sig. . Parte_3
Ritiene questo tribunale che tali circostanze singolarmente e complessivamente considerate appaiono all'evidenza di gravità tale da recidere il rapporto di fiducia che costituisce elemento qualificante del contratto concluso, fonte di obbligazioni intuitu personae.
Pertanto, si deve ritenere che sia stata la stessa convenuta a creare le condizioni per non poter adempiere alle obbligazioni assunte.
Nella specie, appare evidente che trattandosi di una società a conduzione familiare, la volontà manifestata dalla convenuta di scindere la società e di costituirne una propria aveva avuto delle inevitabili ripercussioni sui rapporti personali.
Appare dunque legittima e condivisibile la condotta degli attori vitaliziati i quali, a fronte dell'allontanamento della IG, nonché delle aggressioni verbali e delle minacce subite dal genero, avevano attuato un rifiuto non collaborativo.
Infatti, risponde all'id quod plerumque accidit la reazione dei due anziani genitori che, a fronte della scelta di autonomia societaria manifestata dalla IG, accompagnata da un pesante incrinamento dei rapporti personali e familiari, sfociati addirittura nella condotta aggressiva e minacciosa attuata dal marito di nei loro confronti, avevano maturato la scelta di non conservare alcun interesse a CP_1 ricevere cure e assistenza da parte di un soggetto privo di fiducia.
Di talché, in ragione della mancata prova dell'adempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto a carico della convenuta, considerato il legittimo rifiuto collaborativo degli attori vitaliziati ed accertato il grave inadempimento imputabile avuto riguardo all'interesse della controparte, logico corollario è l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
***
Con riferimento alle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza.
Per tale ragione, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo.
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal D.M. 147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza di tali parametri, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità. N.R.G. 8600 / 2018
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto di mantenimento del 9/11/2012, notaio dott. Per_3
repertorio n.18.948, raccolta numero 10.808;
[...]
2) rigetta le altre domande;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori CP_1
e che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, euro Parte_1 Parte_2
545,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a., come dovute per legge.
Cagliari, 13 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8600 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2018 tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , entrambi residenti in Quartu Sant'Elena ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Alghero n. 29, presso lo studio degli avvocati Andrea
GL ed RI NO, che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione
Parte attrice
contro
, C.F. , residente in Quartu Sant'Elena ed elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Cagliari, nella via Cimarosa n.63, presso lo studio degli avvocati Giuseppe RD ed
LA RD, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
Oggetto: contratto di vitalizio alimentare – risoluzione N.R.G. 8600 / 2018
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via principale, dichiarare ai sensi dell'art. 1453 del c.c. la risoluzione del contratto di mantenimento datato 9 novembre 2012 rogato dal Notaio (Rep. N.18.948 e Racc. Per_1
n.10.808) per grave inadempimento dell'obbligata Sig.ra all'obbligo di CP_1 prestare assistenza morale ai propri genitori e , con ogni Parte_1 Parte_2 conseguenza di legge e con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;
2) in via subordinata ed istruttoria, sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, ammettere la prova testimoniale dedotta con le memorie istruttorie del 23.3.2019 anche con riferimento ai capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 finora non ammessi, con i testi già indicati;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, come da parcella che si deposita unitamente alle presenti note”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Si precisano le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare si insiste per l'interrogatorio formale dell'attore;
2) si insiste per l'autorizzazione al deposito telematico della lettera 18.05.2021 esibita all'udienza del 6 luglio 2021 della signora la cui istanza è stata Controparte_2 implicitamente rigettata;
3) si insiste per l'ammissione del seguente capo di prova in capo alla sig.ra : Controparte_2
“la mattina del 18.05.2021 il sig. si trovava in Quartu Sant'Elena, nella via Parte_1
Cavour n. 68, nella gioielleria di sua proprietà, in compagnia del figlio e di due dipendenti della gioielleria dedotto all'udienza 6 luglio 2021 e la cui istanza è stata Parte_1 implicitamente rigettata;
4) si chiede l'autorizzazione al deposito telematico della videoregistrazione della telecamera di sorveglianza che attestava la presenza del sig. in data 18.05.21 (in cui era Parte_1 convocato per rendere interrogatorio formale), presso la sua gioielleria e la cui istanza è stata implicitamente rigettata all'udienza 6 luglio 2021;
5) si insiste sulle richieste istruttorie formulate nell'istanza del 22.03.2021; Conclusioni di merito:
6) rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e onorari del giudizio”. N.R.G. 8600 / 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la IG al fine di ottenere l'accertamento del suo grave CP_1 inadempimento al contratto di mantenimento e, per l'effetto, la risoluzione dello stesso.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto:
- che in data 9/11/2012 avevano stipulato con atto pubblico un contratto di mantenimento in forza del quale avevano trasferito alla IG la nuda proprietà di alcuni immobili siti in Quartu CP_1
Sant'Elena, nella via Cavour n.64, riservandosi contestualmente l'usufrutto per tutta la durata della loro vita;
- che, contestualmente, la IG si era impegnata a titolo di corrispettivo a prestare in loro CP_1 favore, per tutta la durata della loro vita, vitto, vestiario, alloggio, assistenza materiale e morale, nonché cure mediche di ogni tipo, secondo la posizione sociale degli aventi diritto e nei limiti delle possibilità economiche della obbligata;
- che precedentemente, nell'anno 2006, avevano ceduto ai figli , e le loro CP_3 CP_1 CP_4 quote della GI MA NE s.r.l., in misura paritaria tra loro (33,33%), riservando in favore di la sola carica di amministratore unico della società; Parte_2
- che nell'anno 2017 i rapporti con la IG si erano pesantemente incrinati sino a giungere CP_1 ad una definitiva ed irrimediabile rottura;
- che, infatti, da oltre un anno aveva interrotto qualsiasi rapporto, sia affettivo che di semplice CP_1 dialogo, con tutta la famiglia, giungendo persino ad impedire alle sue due figlie di appena 6 e 11 anni di incontrare e parlare con i NI;
- che aveva altresì preteso di ottenere la liquidazione della sua quota della società GI CP_1
MA NE per mettersi in proprio e costituire una nuova società, la Controparte_5 con un unico socio;
[...]
- che dopo lunghe trattative avevano raggiunto l'accordo di scissione parziale della società familiare, perfezionatosi in data 11/06/2018;
- che in tale situazione già di per sé dolorosa, avevano anche dovuto subire le minacce e le aggressioni verbali del genero marito di tanto che avevano ritenuto opportuno Parte_3 CP_1 depositare un esposto presso il commissariato di Polizia per denunciare i fatti ed essere tutelati;
- che, inoltre, la IG aveva attuato una serie di operazioni di concorrenza sleale nel palese CP_1 tentativo di sviare la clientela in suo favore ed in danno delle gioiellerie familiari.
Tanto premesso, i coniugi e hanno sostenuto che le condotte Parte_1 Parte_2 tenute dalla IG la quale aveva interrotto qualsiasi rapporto affettivo, impedendo persino alle CP_1 N.R.G. 8600 / 2018
sue figlie di frequentare i NI, nonché gli atti di concorrenza sleale e di sviamento della clientela, avevano loro cagionato una grande sofferenza psicologica, affettiva e morale.
In particolare, secondo la prospettazione degli attori il comportamento complessivamente tenuto da deve essere qualificato nei termini di grave inadempimento al contratto di CP_1 mantenimento stipulato, in quanto certamente confliggente con l'assistenza morale che la IG si era obbligata a prestare nei loro confronti.
Per queste ragioni, e hanno chiesto di dichiarare la Parte_1 Parte_2 risoluzione del contratto di mantenimento del 9/11/2012 per grave inadempimento dell'obbligata
CP_1
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Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'avversa prospettazione dei CP_1 fatti, evidenziando:
- che la scissione societaria perfezionatasi in data 11/06/2018, inerente ai rapporti economici con i fratelli, non aveva alcun nesso giuridico con l'assistenza morale da prestare in favore dei propri genitori;
- che, parimenti, del tutto irrilevanti con l'oggetto della controversia erano la relazione affettiva tra fratelli, la loro antipatia nei confronti del proprio marito ed il rapporto parentale Parte_3 con le proprie figlie, le quali, contrariamente a quanto affermato dagli attori, avevano continuato a frequentare con regolarità i NI;
- che, infine, anche la prospettazione di atti di concorrenza sleale e di sviamento della clientela che avrebbe asseritamente tenuto in danno dei fratelli, terzi rispetto alle parti in causa, non aveva alcuna attinenza giuridica rispetto all'inadempimento al contratto di mantenimento imputatole;
- che, al contrario, erano stati i genitori a tentare di sottrarsi agli effetti del contratto di mantenimento stipulato.
In conclusione, ha evidenziato di non avere intenzione di sottrarsi CP_1 all'adempimento dei propri obblighi contrattuali, ai quali avrebbe comunque ottemperato in ragione dell'amore naturale che nutre nei confronti dei propri genitori.
Pertanto, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse pretese in quanto del tutto prive di fondamento.
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La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'espletamento dell'interrogatorio formale della parte convenuta e l'assunzione delle prove testimoniali.
All'esito dell'istruttoria, la domanda formulata in via principale dalla parte attrice è risultata fondata e, pertanto, merita accoglimento per le seguenti ragioni. N.R.G. 8600 / 2018
È risultato pacifico che in data 9/11/2012 e avevano Parte_1 Parte_2 stipulato con la IG un contratto di mantenimento. CP_1
In particolare, dall'esame delle produzioni documentali (v. doc. 1 di parte attrice) emerge che i coniugi – avevano trasferito il diritto di nuda proprietà degli immobili siti in Quartu Pt_1 Pt_2
Sant'Elena, nella via Cavour n.64, in favore della IG CP_1
Quest'ultima, a titolo di corrispettivo, si era contestualmente obbligata a prestare in favore dei genitori, per tutta la durata della loro vita, “vitto, vestiario, alloggio e assistenza materiale e morale in genere, cure mediche di ogni tipo, secondo le esigenze e la posizione sociale degli aventi diritto e nei limiti delle possibilità economiche dell'obbligata”.
Tanto premesso, occorre precisare che il contratto per cui è causa deve essere qualificato giuridicamente quale contratto atipico di vitalizio alimentare.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione è legittimamente configurabile, in base al principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. un contratto atipico c.d. di vitalizio alimentare, autonomo e distinto da quello nominato di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.
La differenza fondamentale tra due contratti risiede nell'oggetto della prestazione: il contratto di rendita vitalizia è fonte di prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, mentre il contratto di vitalizio alimentare riguarda prestazioni assistenziali di fare e di dare, con contenuto accentuatamente spirituale.
Questa distinzione assume particolare rilievo in ragione del fatto che l'evidenziata spiritualità delle obbligazioni comporta che le stesse, in difetto di pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza possa essere prestata anche da terzi, siano eseguibili soltanto dal vitaliziante, individuato intuitu persone per le proprie qualità personali (in questi termini v. Cass. 1080/2020 e Cass.
27914/2017).
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Ciò premesso, inquadrata giuridicamente la fattispecie, occorre procedere all'esame della domanda di risoluzione avanzata dalla parte attrice.
I coniugi – hanno lamentato l'inadempimento della IG agli Pt_1 Pt_2 CP_1 obblighi di assistenza, in quanto quest'ultima aveva interrotto qualunque rapporto, anche di semplice dialogo, con i genitori.
Non è superfluo evidenziare che, in materia di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile, è onere del creditore provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento (così in relazione al vitalizio alimentare v. Cass.
20150/2022). N.R.G. 8600 / 2018
Per contro, grava sul debitore obbligato la prova dell'assenza di colpa.
Deve, poi, chiarirsi che in forza dell'art.1218 c.c. la colpa dell'inadempiente è presunta fino a prova contraria e che tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non
è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (v.
Cass. 8924/2019).
In altri termini, il debitore deve dimostrare che “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito
l'esecuzione della prestazione dovuta” (v. Cass. 10683/2023).
Alla luce dei principi di diritto esposti, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è risultato provato l'adempimento da parte della convenuta CP_1
Quest'ultima, durante l'interrogatorio formale, ha negato di avere interrotto i rapporti con i suoi genitori, evidenziando che sia lei che le sue figlie avevano cercato di mantenere un buon rapporto con i genitori (“abbiamo sempre fatto gli auguri per le feste e ho sempre salutato i miei genitori”).
Tuttavia, la convenuta ha evidenziato che “é piuttosto vero che sono stati loro a evitare qualsiasi rapporto;
ho saputo un mese fa che mio padre era ricoverato al , mi sono subito Per_2 recata sul posto e l'ho incontrato e dal suo sguardo mi sono accorta che mi ha riconosciuto e che era commosso;
tuttavia dopo il suo rientro a casa ho provato a telefonare ma non mi ha risposto”.
Nel corso della fase istruttoria questo tribunale ha ritenuto opportuno procedere anche all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali.
Il teste , compagno di caccia di e , ha affermato di essere Testimone_1 Pt_1 Controparte_6 un abituale frequentatore della casa e della gioielleria di e di sin Parte_1 Parte_2 dal 1990 e di poter confermare che la IG aveva interrotto ogni rapporto con loro. CP_1
Nella specie, il teste ha evidenziato che in sua presenza i genitori e la IG non si erano mai salutati e che solo di recente, ossia a partire dall'inizio dell'anno 2021, le nipotine avevano riniziato a frequentare la casa dei NI.
Il teste dipendente della gioielleria MA NE da circa quindici anni, ha Tes_2 affermato che “da quando è stata effettuata la scissione della società nel 2017, e anche prima, la sig.
ha interrotto ogni rapporto con i genitori, evitando di incontrarli e mandando la dipendente CP_1 per effettuare le chiusure”.
Inoltre, il testimone ha confermato che la convenuta “quando incontra i genitori Tes_2 non li saluta;
se sono presente io, saluta solo me”. N.R.G. 8600 / 2018
Il teste ha altresì chiarito che prima della divisione della società le figlie di Tes_2 [...] trascorrevano spesso del tempo nella casa dei NI, mentre a seguito della scissione non solo CP_1 la frequentazione si era fortemente diradata, ma anzi la stessa aveva espressamente CP_1 chiarito alla madre che non le avrebbe più fatto vedere le nipotine.
La teste , madre del marito di ha sostenuto che da quando i Testimone_3 CP_1 rapporti tra ed i suoi genitori si erano deteriorati, anche i suoi rapporti con i consuoceri erano CP_1 venuti meno.
Tuttavia, secondo la prospettazione della teste , nonostante i tentativi di Testimone_3 tesi a riconciliarsi con i genitori, “loro sono stati ostili, mettono un muro”. CP_1
In sostanza, secondo la prospettazione della teste , l'impedimento alla Testimone_3 prosecuzione dei rapporti era dipeso da una scelta dei coniugi – i quali avevano Pt_1 Pt_2 rifiutato di avere contatti con la IG e con le nipoti. CP_1
Anche il teste , amico di famiglia di ha sostenuto di avere Testimone_4 CP_1 conoscenza del fatto che “dal 2018 i rapporti tra e la sua famiglia si sono incrinati, lo so perché CP_1 sono a conoscenza della scissione e ho assistito ad un paio di episodi successivi ad essa che riguardano le bambine che hanno avuto difficoltà a incontrare i NI …”.
Orbene, osserva questo tribunale che all'esito dell'espletamento delle prove orali è risultato sostanzialmente pacifico che i rapporti tra le odierne parti in causa si erano deteriorati a partire dall'evento della scissione della società familiare, all'esito della quale aveva avviato la CP_1 propria attività di impresa nello stesso settore della gioielleria.
Dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dalla convenuta emerge che, proprio a seguito della questione patrimoniale inerente all'attività di impresa familiare, anche i rapporti personali con i familiari si erano incrinati.
Del resto, tale prospettazione dei fatti trova conforto anche nel contenuto dell'esposto presentato in data 22/06/2018 da presso il Commissariato di Polizia. Parte_2
In tale occasione, l'attrice aveva spiegato che “da circa un anno per vari motivi, in particolare economici, i rapporti del mio nucleo familiare si sono incrinati con mia IG , tanto che lei ha CP_1 dato incarico a dei professionisti affinché trovassero il modo per uscire dalla società. Purtroppo nell'ultimo periodo anche il marito di mia IG, si è intromesso nella vicenda, in quanto Parte_3
a suo dire ha assunto la carica di amministratore della società . Controparte_5
Nell'esposto presentato alla polizia, aveva riferito due episodi di Parte_2 aggressione verbale e minacce tenute dal genero affermando di temere che gli stessi Parte_3 potessero degenerare (v. doc. 4 di parte attrice). N.R.G. 8600 / 2018
Tanto premesso, osserva questo tribunale che l'istruttoria complessivamente condotta è assolutamente completa ed esaustiva e, pertanto, le domande di integrazione probatoria formulate dalle parti devono essere rigettate.
Infatti, alla luce degli elementi oggettivi e concordi emersi si deve ritenere fondata la domanda di risoluzione per grave inadempimento della parte obbligata.
In particolare, non è risultato provato che aveva correttamente adempiuto alle CP_1 obbligazioni di cura e assistenza gravanti a suo carico in forza del contratto stipulato con i genitori.
Nella specie, quanto al periodo anteriore alla scissione societaria, individuato quale causa del deterioramento dei rapporti familiari, la stessa non ha nemmeno prospettato di avere effettuato alcuna prestazione assistenziale in favore dei vitaliziati.
Quanto alla fase successiva, la convenuta si è limitata ad evidenziare di avere effettuato qualche tentativo di telefonata nei confronti dei genitori e di averli sempre salutati, essendo piuttosto questi ultimi ad avere interrotto i contatti.
Tuttavia, da un lato tale ricostruzione appare insanabilmente in contrasto con le dichiarazioni di altri testi, in particolare il dipendente della il quale ha sostenuto di avere Parte_4 presenziato a incontri in cui la convenuta non aveva salutato i suoi genitori. CP_1
Dall'altro lato, non v'è dubbio che le condotte descritte non appaiono comunque idonee a dimostrare il corretto adempimento alle obbligazioni di cura ed assistenza oggetto del regolamento negoziale.
A tale ultimo proposito, occorre evidenziare che in tema di risoluzione contrattuale la Suprema
Corte di Cassazione, ribadita la presunzione di colpa in capo al debitore e la necessità dell'imputabilità dell'inadempimento, ha chiarito che “tra le cause di non imputabilità dell'inadempimento vi è anche il rifiuto ingiustificato del creditore di ricevere la prestazione»: «[…] tale esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e segg. c.c.., costituendo questa offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione” (v. già Cass. 12760/1999).
In altri termini, occorre ancora accertare se il creditore ha effettuato il rifiuto della prestazione e se lo stesso può dirsi illegittimo, posto che solo l'illegittimità del rifiuto è idonea ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento in capo al debitore.
Nel caso di specie, come evidenziato è risultato che i rapporti familiari si erano pesantemente incrinati a seguito della scissione societaria, fortemente voluta dalla convenuta. N.R.G. 8600 / 2018
Infatti, tale evento aveva inevitabilmente deteriorato anche i rapporti personali tra la convenuta stessa e la sua famiglia di origine, in maniera così radicale da sfociare in condotte di minaccia ed aggressione verbale tenute da suo marito nei confronti dei genitori.
Sul punto, non ha specificamente contestato il contenuto dell'esposto presentato CP_1 dalla madre alla polizia, limitandosi ad eccepire l'irrilevanza dell'“eventuale antipatia degli attori nei confronti del genero sig. . Parte_3
Ritiene questo tribunale che tali circostanze singolarmente e complessivamente considerate appaiono all'evidenza di gravità tale da recidere il rapporto di fiducia che costituisce elemento qualificante del contratto concluso, fonte di obbligazioni intuitu personae.
Pertanto, si deve ritenere che sia stata la stessa convenuta a creare le condizioni per non poter adempiere alle obbligazioni assunte.
Nella specie, appare evidente che trattandosi di una società a conduzione familiare, la volontà manifestata dalla convenuta di scindere la società e di costituirne una propria aveva avuto delle inevitabili ripercussioni sui rapporti personali.
Appare dunque legittima e condivisibile la condotta degli attori vitaliziati i quali, a fronte dell'allontanamento della IG, nonché delle aggressioni verbali e delle minacce subite dal genero, avevano attuato un rifiuto non collaborativo.
Infatti, risponde all'id quod plerumque accidit la reazione dei due anziani genitori che, a fronte della scelta di autonomia societaria manifestata dalla IG, accompagnata da un pesante incrinamento dei rapporti personali e familiari, sfociati addirittura nella condotta aggressiva e minacciosa attuata dal marito di nei loro confronti, avevano maturato la scelta di non conservare alcun interesse a CP_1 ricevere cure e assistenza da parte di un soggetto privo di fiducia.
Di talché, in ragione della mancata prova dell'adempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto a carico della convenuta, considerato il legittimo rifiuto collaborativo degli attori vitaliziati ed accertato il grave inadempimento imputabile avuto riguardo all'interesse della controparte, logico corollario è l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
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Con riferimento alle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza.
Per tale ragione, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo.
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal D.M. 147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza di tali parametri, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità. N.R.G. 8600 / 2018
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto di mantenimento del 9/11/2012, notaio dott. Per_3
repertorio n.18.948, raccolta numero 10.808;
[...]
2) rigetta le altre domande;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori CP_1
e che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, euro Parte_1 Parte_2
545,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a., come dovute per legge.
Cagliari, 13 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles