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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n.842/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio,
composto dai magistrati:
dott.ssa Concetta Alacqua Presidente
dott.ssa Michela La Porta Giudice relatore dott. Gianluca Peluso Giudice,
nel procedimento specificato in epigrafe, avente a oggetto reclamo ai sensi dell'art.630 CPC,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Ottobre 2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza emessa in data 08.07.2024, con cui il G.E. ha dichiarato estinto il processo esecutivo (mobiliare presso terzi) incoato da nei Parte_1
confronti di rubricato al n. 292/24 R.G.Es., per i seguenti motivi: Controparte_1
a) per non aver la creditrice presentato l'istanza di assegnazione delle somme pignorate entro il termine di cui all'art. 497 CPC (45 giorni dal compimento del pignoramento);
b) per non esser stato l'atto di pignoramento notificato alla società debitrice.
Parte reclamante ha impugnato il superiore provvedimento, evidenziando che al momento dell'iscrizione a ruolo è stata depositata l'istanza di assegnazione somme;
e che, a seguito della restituzione dell'atto di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario, è stata richiesta una nuova notifica nei confronti del legale rappresentante della società debitrice, la quale tuttavia si è perfezionata successivamente all'iscrizione a ruolo.
La società debitrice e i terzi pignorati, seppur regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
Pag. 1 di 3 Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta nella procedura esecutiva n. 292/24 R.G.Es. si evince che il creditore procedente, al momento dell'iscrizione a ruolo, ha depositato due documenti denominati “attestazione di conformità”: il primo, contenente l'elenco della documentazione prodotta, con la relativa attestazione di conformità; il secondo, contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del pignoramento, con contestuale istanza di assegnazione delle somme pignorate e fissazione udienza.
La circostanza che vi fossero due documenti aventi la stessa denominazione ha certamente indotto in errore il G.E.
Pertanto, ritiene questo Collegio che nel caso in esame non si possa dichiarare l'estinzione della procedura ai sensi degli artt. 497 e 630 CPC, avendo la creditrice comunque tempestivamente richiesto l'assegnazione delle somme pignorate.
Per quanto riguarda l'omessa notifica dell'atto di pignoramento alla società debitrice, si rileva che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, il pignoramento privo dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. o non notificato al debitore è un atto nullo, non già inesistente, e come tale suscettibile di rinnovazione e, quindi, sanabile (v. Trib. Roma sez. IV, 20/06/2006).
Ne consegue che non può dichiararsi l'estinzione del processo esecutivo nei casi, come quello che ci occupa, in cui il creditore provvede alla rinotifica dell'atto di pignoramento nei confronti del debitore prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Per tali ragioni, il reclamo deve trovare accoglimento e gli atti devono essere nuovamente trasmessi al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione del processo.
Nulla sulle spese, essendo la società debitrice ed i terzi pignorati rimasti contumaci nel presente giudizio di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del proposto reclamo,
- REVOCA L'ORDINANZA DI ESTINZIONE E, PER L'EFFETTO,
- DISPONE LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO;
- RIMETTE ALL'UOPO GLI ATTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE n.292/2024 RG mob.
- NULLA SULLE SPESE.
Pag. 2 di 3 Così deciso nella camera di consiglio telematica del 13 Gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Michela Agata La Porta dott.ssa Concetta Alacqua
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio,
composto dai magistrati:
dott.ssa Concetta Alacqua Presidente
dott.ssa Michela La Porta Giudice relatore dott. Gianluca Peluso Giudice,
nel procedimento specificato in epigrafe, avente a oggetto reclamo ai sensi dell'art.630 CPC,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Ottobre 2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza emessa in data 08.07.2024, con cui il G.E. ha dichiarato estinto il processo esecutivo (mobiliare presso terzi) incoato da nei Parte_1
confronti di rubricato al n. 292/24 R.G.Es., per i seguenti motivi: Controparte_1
a) per non aver la creditrice presentato l'istanza di assegnazione delle somme pignorate entro il termine di cui all'art. 497 CPC (45 giorni dal compimento del pignoramento);
b) per non esser stato l'atto di pignoramento notificato alla società debitrice.
Parte reclamante ha impugnato il superiore provvedimento, evidenziando che al momento dell'iscrizione a ruolo è stata depositata l'istanza di assegnazione somme;
e che, a seguito della restituzione dell'atto di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario, è stata richiesta una nuova notifica nei confronti del legale rappresentante della società debitrice, la quale tuttavia si è perfezionata successivamente all'iscrizione a ruolo.
La società debitrice e i terzi pignorati, seppur regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
Pag. 1 di 3 Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta nella procedura esecutiva n. 292/24 R.G.Es. si evince che il creditore procedente, al momento dell'iscrizione a ruolo, ha depositato due documenti denominati “attestazione di conformità”: il primo, contenente l'elenco della documentazione prodotta, con la relativa attestazione di conformità; il secondo, contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del pignoramento, con contestuale istanza di assegnazione delle somme pignorate e fissazione udienza.
La circostanza che vi fossero due documenti aventi la stessa denominazione ha certamente indotto in errore il G.E.
Pertanto, ritiene questo Collegio che nel caso in esame non si possa dichiarare l'estinzione della procedura ai sensi degli artt. 497 e 630 CPC, avendo la creditrice comunque tempestivamente richiesto l'assegnazione delle somme pignorate.
Per quanto riguarda l'omessa notifica dell'atto di pignoramento alla società debitrice, si rileva che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, il pignoramento privo dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. o non notificato al debitore è un atto nullo, non già inesistente, e come tale suscettibile di rinnovazione e, quindi, sanabile (v. Trib. Roma sez. IV, 20/06/2006).
Ne consegue che non può dichiararsi l'estinzione del processo esecutivo nei casi, come quello che ci occupa, in cui il creditore provvede alla rinotifica dell'atto di pignoramento nei confronti del debitore prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Per tali ragioni, il reclamo deve trovare accoglimento e gli atti devono essere nuovamente trasmessi al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione del processo.
Nulla sulle spese, essendo la società debitrice ed i terzi pignorati rimasti contumaci nel presente giudizio di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del proposto reclamo,
- REVOCA L'ORDINANZA DI ESTINZIONE E, PER L'EFFETTO,
- DISPONE LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO;
- RIMETTE ALL'UOPO GLI ATTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE n.292/2024 RG mob.
- NULLA SULLE SPESE.
Pag. 2 di 3 Così deciso nella camera di consiglio telematica del 13 Gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Michela Agata La Porta dott.ssa Concetta Alacqua
Pag. 3 di 3