Art. 6.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673 , e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673 , e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.