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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5131/2021 Sub 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data 21.05.2025; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
in conformità al parere reso il 28/4/11 dall'Agenzia delle Entrate, direzione Emilia
Romagna. prot. 909-17188/2011 ed ai decreti Trib. Trieste 26/1/12 e Trib. Varese 20/3/12; tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta fino al 31.12.2024 in Parte_1 favore della beneficiaria - la somma di Euro 500,00= comprensiva del Parte_2 rimborso spese anticipate, da prelevarsi dall'attivo della procedura.
Decreto immediatamente esecutivo ex lege.
Così pronunciato, 15.06.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Roberta Cinosuro
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data 21.05.2025; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
in conformità al parere reso il 28/4/11 dall'Agenzia delle Entrate, direzione Emilia
Romagna. prot. 909-17188/2011 ed ai decreti Trib. Trieste 26/1/12 e Trib. Varese 20/3/12; tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta fino al 31.12.2024 in Parte_1 favore della beneficiaria - la somma di Euro 500,00= comprensiva del Parte_2 rimborso spese anticipate, da prelevarsi dall'attivo della procedura.
Decreto immediatamente esecutivo ex lege.
Così pronunciato, 15.06.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Roberta Cinosuro