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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 3121 /2023
promossa da:
Parte_1
Con gli avv.DE MARCHIS CARLO e SILVIA CONTI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art 414 c.p.c. e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa in favore della società convenuta dal 10 settembre 2021 al 24 febbraio 2022, pur se formalmente assunto solo in data 3 dicembre 2021 con contratto a tempo determinato;
di essere stato inquadrato nel V° livello del CCNL UR con le mansioni di pizzaiolo/cuoco; di non aver più ricevuto la retribuzione mensile a far data dal mese di dicembre 2021; di aver perciò rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 24 febbraio 2022.
Dedotta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto all'orario di lavoro svolto, il ricorrente chiedeva declaratoria in ordine alla eccepita nullità con conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10 settembre 2021; condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 28 del d.lgs 81/2015; condanna al pagamento dell'indennità di preavviso nella misura di euro 1.202,07; accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV° livello del CCNL di riferimento;
condanna al pagamento di ogni altra somma di cui il ricorrente risulti essere creditore a titolo di TFR e differenze retributive. Con vittoria di spese.
La società resistente non si è costituta e il Giudice ha dichiarato la sua contumacia.
Autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
In primo luogo risultano documentalmente provate le seguenti circostanze: il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo pieno e determinato (dal 4.12.2021 al 30.04.2021) con inquadramento nel V° livello del CCNL UR e mansioni di aiuto cuoco di ristorante (cfr. doc 2 fascicolo ricorrente).; lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni, per giusta causa, in data 24 febbraio 2022 (cfr doc 5 fascicolo ricorrente ).
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e, va accolto nei termini di seguito argomentati.
Con il presente ricorso il lavoratore sostiene che, pur assunto formalmente in data
4.12.2021, abbia, di fatto, iniziato a svolgere attività lavorativa in data antecedente e segnatamente il 10.9.2021.
Era dunque onere del lavoratore, dinnanzi ad un contratto di assunzione sottoscritto in data 3.12.2021, dimostrare, che, di fatto, abbia iniziato a prestare attività lavorativa in data 10.9.2021.
Tale onere non risulta assolto.
Al riguardo, infatti parte ricorrente non è riuscito ad intimare alcun teste di quelli elencati nel ricorso introduttivo e, l'unico comparso non è stato in grado di rendere le deposizioni poichè “ non comprendeva la lingua italiana”.
Deve pertanto rigettarsi la domanda relativa all'inizio della prestazione in data antecedente alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato unitamente a quella relativa alle asserite mansioni superiori svolte e all'orario maggiore di quello contrattualmente concordato. Va, di contro, accolta la domanda relativa al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal dicembre 2021 al 24.2.2022, data in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa ( cfr doc 5 fascicolo ricorrente).
Era, infatti, onere del datore di lavoro, dinnanzi ad un contratto di assunzione a termine sottoscritto il 3.12.2021 e cessato per dimissioni il 24.2.2022 dimostrare di aver corrisposto le retribuzioni per quel periodo.
La scelta della società di rimanere contumace non ha consentito di adempiere al suddetto onere probatorio.
La società va, pertanto, condannata a pagare al lavoratore le retribuzioni con tutte le voci contrattuali e il TFR per il periodo da dicembre 2021 al 24 febbraio 2022 da calcolarsi sulla base di quanto spetterebbe a titolo di retribuzioni con tutte le voci contrattuale e il TFR ad un lavoratore subordinato inquadrato al V livello del CCNL
UR , con orario full time, per il periodo dal dicembre 2021 al 24 febbraio 2022, la cui liquidazione è agevole sulla base degli specifici parametri indicati dal giudice.
Infine, al lavoratore spetta il pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 1200,00 come riportato in ricorso e non contestato dato che le dimissioni sono state rassegnate “per giusta causa” consistente, come da granitico orientamento giurisprudenziale, nel mancato pagamento delle retribuzioni.
D'altro canto nessun rilievo può assumere la mancata comparizione di parte resistente a rendere l'interrogatorio formale. Al riguardo infatti l'inciso contenuto nell'art. 232
c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società resistente a pagare al ricorrente le retribuzioni con tutte le voci contrattuali ed il TFR per il periodo da dicembre 2021 al 24 febbraio 2022 da calcolarsi sulla base di quanto spetterebbe a titolo di retribuzioni con tutte le voci contrattuale e il TFR ad un lavoratore subordinato inquadrato al V livello del CCNL
UR , con orario full time, per il periodo dal dicembre 2021 al 24 febbraio 2022 .
Condanna la società a pagare al ricorrente l'importo di euro 1200,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
per il resto rigetta il ricorso;
condanna la società a pagare le spese di lite che , già compensate per 1/3, liquida in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria La Marra
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa
Giulia Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 3121 /2023
promossa da:
Parte_1
Con gli avv.DE MARCHIS CARLO e SILVIA CONTI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art 414 c.p.c. e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa in favore della società convenuta dal 10 settembre 2021 al 24 febbraio 2022, pur se formalmente assunto solo in data 3 dicembre 2021 con contratto a tempo determinato;
di essere stato inquadrato nel V° livello del CCNL UR con le mansioni di pizzaiolo/cuoco; di non aver più ricevuto la retribuzione mensile a far data dal mese di dicembre 2021; di aver perciò rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 24 febbraio 2022.
Dedotta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto all'orario di lavoro svolto, il ricorrente chiedeva declaratoria in ordine alla eccepita nullità con conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10 settembre 2021; condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 28 del d.lgs 81/2015; condanna al pagamento dell'indennità di preavviso nella misura di euro 1.202,07; accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV° livello del CCNL di riferimento;
condanna al pagamento di ogni altra somma di cui il ricorrente risulti essere creditore a titolo di TFR e differenze retributive. Con vittoria di spese.
La società resistente non si è costituta e il Giudice ha dichiarato la sua contumacia.
Autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
In primo luogo risultano documentalmente provate le seguenti circostanze: il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo pieno e determinato (dal 4.12.2021 al 30.04.2021) con inquadramento nel V° livello del CCNL UR e mansioni di aiuto cuoco di ristorante (cfr. doc 2 fascicolo ricorrente).; lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni, per giusta causa, in data 24 febbraio 2022 (cfr doc 5 fascicolo ricorrente ).
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e, va accolto nei termini di seguito argomentati.
Con il presente ricorso il lavoratore sostiene che, pur assunto formalmente in data
4.12.2021, abbia, di fatto, iniziato a svolgere attività lavorativa in data antecedente e segnatamente il 10.9.2021.
Era dunque onere del lavoratore, dinnanzi ad un contratto di assunzione sottoscritto in data 3.12.2021, dimostrare, che, di fatto, abbia iniziato a prestare attività lavorativa in data 10.9.2021.
Tale onere non risulta assolto.
Al riguardo, infatti parte ricorrente non è riuscito ad intimare alcun teste di quelli elencati nel ricorso introduttivo e, l'unico comparso non è stato in grado di rendere le deposizioni poichè “ non comprendeva la lingua italiana”.
Deve pertanto rigettarsi la domanda relativa all'inizio della prestazione in data antecedente alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato unitamente a quella relativa alle asserite mansioni superiori svolte e all'orario maggiore di quello contrattualmente concordato. Va, di contro, accolta la domanda relativa al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal dicembre 2021 al 24.2.2022, data in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa ( cfr doc 5 fascicolo ricorrente).
Era, infatti, onere del datore di lavoro, dinnanzi ad un contratto di assunzione a termine sottoscritto il 3.12.2021 e cessato per dimissioni il 24.2.2022 dimostrare di aver corrisposto le retribuzioni per quel periodo.
La scelta della società di rimanere contumace non ha consentito di adempiere al suddetto onere probatorio.
La società va, pertanto, condannata a pagare al lavoratore le retribuzioni con tutte le voci contrattuali e il TFR per il periodo da dicembre 2021 al 24 febbraio 2022 da calcolarsi sulla base di quanto spetterebbe a titolo di retribuzioni con tutte le voci contrattuale e il TFR ad un lavoratore subordinato inquadrato al V livello del CCNL
UR , con orario full time, per il periodo dal dicembre 2021 al 24 febbraio 2022, la cui liquidazione è agevole sulla base degli specifici parametri indicati dal giudice.
Infine, al lavoratore spetta il pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 1200,00 come riportato in ricorso e non contestato dato che le dimissioni sono state rassegnate “per giusta causa” consistente, come da granitico orientamento giurisprudenziale, nel mancato pagamento delle retribuzioni.
D'altro canto nessun rilievo può assumere la mancata comparizione di parte resistente a rendere l'interrogatorio formale. Al riguardo infatti l'inciso contenuto nell'art. 232
c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società resistente a pagare al ricorrente le retribuzioni con tutte le voci contrattuali ed il TFR per il periodo da dicembre 2021 al 24 febbraio 2022 da calcolarsi sulla base di quanto spetterebbe a titolo di retribuzioni con tutte le voci contrattuale e il TFR ad un lavoratore subordinato inquadrato al V livello del CCNL
UR , con orario full time, per il periodo dal dicembre 2021 al 24 febbraio 2022 .
Condanna la società a pagare al ricorrente l'importo di euro 1200,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
per il resto rigetta il ricorso;
condanna la società a pagare le spese di lite che , già compensate per 1/3, liquida in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria La Marra
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa
Giulia Mauro.