Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. sssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1909/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROUSSEAU COLZI MARCO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Controparte_1 P.IVA_1 nte me da procura in atti PARTE APPELLATA
(c.f. ) e ( CP_2 C.F._2 CP_3 [...] on i S e te C.F._3 procura in atti PARTI APPELLATE
, rappresentato e difeso dall' Avv. M. Letizia Cascianini, Controparte_4 me da procura in atti
PARTE APPELLATA
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._5 cia C domiciliato come da procura in atti PARTE APPELLATA
(c.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_7 P.IVA_2 lettiv iliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
Controparte_8
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi, elettivamente P.IVA_3 domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(p. iva rappresentata e difesa CP_9 CP_10 P.IVA_4 dagli Avv.ti EL IG e MI RO Feno, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
, (P.Iva Controparte_11 P.IVA_5 iciliat cura in atti PARTE APPELLATA
(C.F. ), Controparte_12 C.F._6
, Controparte_13 P.IVA_6
) CP_14 C.F._7
PARTI APPELLATE-contumaci avverso la sentenza n. 2430/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 30.9.2021 trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito, in tesi, accertata e dichiarata la correttezza dell'operato del dottor in occasione dell'intervento del 14.6.201010, respingere la domanda di parte attrice, Pt_1 nonché la domanda di manleva delle altre parti in causa, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sovraesposti;
nel merito, in ipotesi, qualora rinvenga una qualche responsabilità del dottor in ordine ai Pt_1 fatti per cui è causa, esattamente determinarla, gradandola in relazione alla corresponsabilità delle altre parti in causa. Con vittoria di compenso e spese in entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata : “in ordine all'impugnazione promossa dall'appellante CP_1 dott. si dichiara remissiva a giustizia. Vittoria di spese e compensi” Pt_1
. Per gli appellati e : Voglia questa Ecc.ma Corte, disattesa CP_2 CP_3 ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvedere in ordine all'appello principale pro-posto dal terzo chiamato dott. con ogni consequenziale effetto di legge sugli altri appelli Pt_1 incidentali tardivi: riconoscere e dichiarare la definitività dei capi della sentenza impugnata che hanno condannato al risarcimento del danno subito da e in conseguenza del decesso CP_1 CP_2 CP_3 della sig.ra riconoscere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Persona_1 dott. avverso la sentenza n. 2430/21 pronunciata dal Tribunale di Fi-renze; riconoscere e Pt_1 dichiarare inammissibile la richiesta di espletamento di nuova consulenza peritale medica;
rigettare l'appello principale proposto dal dott. perché illegittimo, Pt_1 infondato e non provato. Con vittoria di spese e competenze del grado.
Per parte appellata;
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, tenuto conto Controparte_4 della circostanza che la notifica dell'atto di appello è stata espressamente effettuata nei confronti del Dott.
, come per le altre parti in causa, ai soli fini di integrazione e completezza del Controparte_4 contraddittorio, rilevato che l'appellante Dott. ha specificamente impugnato il solo capo della Pt_1 sentenza che ha disposto la personale condanna del medesimo Dott. e che non è stato proposto Pt_1 appello avverso il capo della sentenza relativo alla presunta responsabilità dell'odierno comparente Dott.
sul quale si è dunque formato il giudicato, confermare la sentenza appellata con CP_4 riferimento alla figura e posizione del Dott CP_4
- per l'ipotesi in cui in corso di causa, anche all'esito della costituzione in giudizio delle altre parti, emergano elementi che possano sollevare profili di contestazione sulla pretesa responsabilità dell'odierno comparente ( seppur inammissibili, in quanto- lo si ripete- coperti dalle preclusioni del giudicato formatosi su tale specifico capo della sentenza), per mero tuziorismo, accogliere le conclusioni svolte in primo grado: nel merito,in tesi ,accertare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico del Dott. in ordine al caso clinico della IG.ra ed in ogni caso il difetto di nesso eziologico tra la CP_4 Per_1 condotta sanitaria dell'odierno comparente e l'evento morte della stessa e, per l'effetto, respingere la Per_1 domanda attrice proposta nei confronti dello stesso medico , in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
In ogni caso respingere la richiesta risarcitoria avanzata, per essere la stessa infondata, non provata e comunque eccessiva nella sua quantificazione;
in ipotesi , non creduta e denegata di accoglimento totale e/o parziale della domanda attrice, previo accertamento dell'assenza di responsabilità del Dott. respingere la domanda di regresso/ CP_4 rivalsa avanzata dalla nei confronti dello stesso, per difetto dei suoi Controparte_15 presupposti;
ed in via riconvenzionale condannare la a manlevare e tenere indenne l'odierno CP_15 convenuto dalle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice e per l'effetto a rimborsare al medesimo ogni e qualsiasi importo lo stesso fosse tenuto a corrispondere ai IGg.ri e per CP_2 CP_3 capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali in relazione ai titoli per cui è causa. In ogni caso respingere la richiesta risarcitoria avanzata in quanto infondata, non provata e comunque eccessiva nella sua quantificazione.
In ulteriore ipotesi,denegata e non creduta di accoglimento totale e/o parziale della domanda attrice, accertare e graduare le rispettive colpe dei sanitari che hanno prestato la propria opera professionale nei confronti della IG.ra , tenuto primo grado, che vengono qui di seguito trascritte: Per_1 conto dell'eventuale efficienza causale prevalente e/o concorrente da attribuire alla condotta di ciascuno, limitando in misura assolutamente minoritaria la quota di responsabilità a carico dell'odierno convenuto,
e determinando in tale eventuale misura l'obbligo di ripartizione del debito nei rapporti interni tra lo stesso e la;
ed Controparte_15 in via riconvenzionale condannare la a tenere indenne e rimborsare all'odierno convenuto CP_15 ogni e qualsiasi importo superiore alla predetta quota ed ulteriore lo stesso fosse tenuto a corrispondere ai
IGg.ri e per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali in CP_2 CP_3 relazione ai titoli per cui è causa. In ogni caso respingere la richiesta risarcitoria avanzata in quanto infondata, non provata e comunque eccessiva nella sua quantificazione.
In ipotesi ulteriormente subordinata,non creduta e denegata, di accoglimento totale e/o parziale della domanda attrice nei confronti del Dott. condannare la CP_4 Parte_2
, con sede in 41018 San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà,53,P.I.
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a manlevare e tenere indenne P.IVA_4
l'odierno convenuto dalle pretese risarcitorie nei suoi confronti azionate, ovvero condannare la predetta
OM a rimborsare al medesimo ogni e qualsiasi importo lo stesso fosse tenuto a corrispondere per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali in relazione ai titoli per cui è causa.
In ogni caso respingere la richiesta risarcitoria avanzata in quanto infondata, non provata e comunque eccessiva nella sua quantificazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Per parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, Controparte_5 contrariis reiectis,
A) In via principale, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo al rigetto di ogni domanda svolta nei confronti del dott. rigettare ogni eventuale domanda, Controparte_5 anche soltanto di accertamento, che dovesse essere svolta nei suoi confronti;
B) In subordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto che la sentenza di primo grado non sia passata in giudicato nella parte in cui rigetta tutte le domande proposte nei confronti del dott.
per mero scrupolo difensivo, si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le Controparte_5 domande svolte in primo grado dal dott. e assorbite dal decisum e si chiede, quindi: CP_5
In via pregiudiziale / preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di manleva avanzata nei confronti del dott. dalla ovvero, in via pregiudiziale Controparte_5 Controparte_15 subordinata, disporne la separazione rimettendola al magistrato del lavoro competente;
In via principale, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori, nonché ogni domanda nei confronti del dott. in quanto infondata sia in punto di an che di quantum Controparte_5
e perché non dimostrata;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del Dott. condannare la di IN AL e/o la CP_5 Controparte_15 OM di Assicurazione e/o la OM Berkshire WA Controparte_7
Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a pagare ex art. 1917 c.c. direttamente agli attori tutti danni dagli stessi subiti, ovvero tenere indenne il Dott. da CP_5 ogni conseguenza pregiudizievole e, in particolare, di quanto il medesimo fosse tenuto a pagare in forza della sentenza, oltre il rimborso delle spese legali del presente procedimento;
In via ulteriormente subordinata, per il caso di mancata stipula di valida polizza assicurativa da parte di di IN AL o di mancata operatività della garanzia, accertare CP_15
l'inadempimento all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del Dott. e, conseguentemente, risarcire medico dei Controparte_5 danni da questo subiti in dipendenza di detto inadempimento, condannando la di CP_15
IN AL a pagare direttamente a parte attrice in forza della sentenza e quanto sostenuto per le spese legali e, comunque, a tenere indenne il Dott. da ogni conseguenza pregiudizievole. CP_5
Sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del Dott. accertare la diversa graduazione delle colpe dei convenuti e dei CP_5 terzi chiamati, dichiarandoli tenuti a manlevare il dott. da qualsiasi somma fosse condannato a CP_5 pagare a parte attrice, anche in via di regresso.
Con vittoria di spese e compensi”.
Si chiede, infine, che la causa sia trattenuta in decisione, dando la disponibilità alla rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, riportandosi a quelle già depositate in atti. “
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita Controparte_6 confermare la sentenza n. 2430/2021 del Tribunale di Firenze nella parte in cui ha accertato l'insussistenza di responsabilità a carico del Dott. e dunque respingere ogni eventuale domanda CP_6 di manleva o comunque estesa nei confronti del medesimo Dott. poiché completamente CP_6 infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Per parte appellata : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_7
Firenze, rigettare ogni contraria domanda od eccezione, in tesi dichiarare assorbita ogni domanda svolta
contro
In ipotesi subordinata, dichiarare infondata la domanda di manleva Controparte_7 assicurativa formulata dal dr. nei confronti di . Nel denegato caso di CP_5 Controparte_16 accoglimento della domanda nei confronti di ridurla nei limiti sia dei massimali Controparte_7 previsti sia della sola quota percentuale di coassicurazione assunta dall'odierna comparente
Con vittoria di compensi professionali e spese nei confronti della parte ritenuta soccombente. Per parte appellata : “Voglia Controparte_8 la Ecc.ma Corte d'Appello adita, richiamata ogni eccezione, do-manda e difesa ex art. 346 c.p.c. In via principale: dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha statuito l'inoperatività della polizza confermare integralmente l'impugnata sentenza in ogni CP_8 suo capo e rigettare tutte le domande avverse contro la scrivente compagnia assicurativa, da chiunque proposte, siccome inammissibili e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, e non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa (nonché accertare la carenza di legittimazione attiva del dott. a svolgere CP_5 domande di rivalsa nei confronti di . CP_8
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata ,: Controparte_11 dichiarare l'estromission
Per parte appellata;
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello adìta, contrariis reiectis,
A) in via principale, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo al rigetto di ogni domanda svolta nei confronti del dott. rigettare ogni eventuale domanda, Controparte_4 anche soltanto di accertamento, che dovesse essere svolta nei suoi confronti e, per l'effetto, ogni domanda di manleva assicurativa da questi svolta nei confronti di Parte_2
B) in subordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto che la sentenza di primo grado non sia passata in giudicato nella parte in cui ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti del dott.
per mero scrupolo difensivo, si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni Controparte_4
e difese domande svolte in primo grado da e assorbite dal decisum e si chiede, Parte_2 quindi, di accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa: -opera nei limiti di oggetto indicati dagli artt. 16, nel caso di specie non sussistenti;
in subordine, opera ai sensi dell'art. 18 di polizza per la sola quota di responsabilità del Dr. con vittoria di spese e compensi.” CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e convenivano in giudizio ( di seguito per CP_2 CP_3 CP_15
Contr brevità solo “ ) per sentirla condannare al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis quale responsabile della morte di moglie del primo e madre Persona_2 del secondo, avvenuta il 14.7.10. A fondamento delle domande esponevano :
-che in data 14.6.10 la affetta da insufficienza renale cronica in terapia dialitica Per_1 trisettimanale da circa due anni, mieloma multiplo, coronaropatia in pregresso infarto, CP_1 [... ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipotiroidismo- veniva ricoverata presso la di IN AL per sottoporsi ad intervento artroscopico;
CP_18
-che nel giorno suddetto la veniva sottoposta ad intervento di “sinoviectomia e Per_1 lavaggio artroscopico” che terminava alle ore 11,15 ; dopo l'intervento la accusava Per_1 ripetuti cali pressori e dalla colorazione bluastra della schiena emergeva una emorragia interna;
-che la alle ore 21 circa veniva quindi trasferita presso il Pronto Soccorso Per_1 dell'Ospedale Serristori di IN AL e da qui, alle ore 22,12, al reparto di terapia
Sub-Intensiva Multidisciplinare dello stesso Ospedale;
nella notte la veniva Per_1 sottoposta a trasfusioni che ristabilivano adeguati valori pressori ed il giorno 16.6.10 era quindi trasferita presso il Reparto di Nefrologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto;
-che per i peggioramenti del quadro clinico e l'insorgenza di pancreatite edematosa in data
9.7.10 veniva eseguito intervento di ERCP( colangio-pancreatografia retrograda endoscopica) ; la donna decedeva il 14.7.10; Contr
- che la dovendo rispondere anche dell'operato dei sanitari che avevano operato a vario titolo presso la stessa, era da considerare responsabile della morte della in Per_1 quanto la paziente era stata sottoposta ad intervento con dubbie indicazioni di opportunità in ragione del complesso quadro patologico di cui era portatrice;
il consenso informato all'intervento risultava generico ed il rischio anestesiologico sottostimato;
la
FRS non era risultata adeguatamente organizzata per fronteggiare complicanze post operatorie;
nel corso dell'intervento fu commesso un errore iatrogeno con lesione vascolare e quadro emorragico che determinò grave ipovolemia e conseguente danno multiorgano dimostratosi irreversibile nonostante il corretto trattamento operato presso l' . Controparte_19
Contr La resisteva alla domanda contestando la sussistenza della propria responsabilità richiamando a fondamento della propria tesi le risultanze della perizia medico legale espletata nel procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dei medici , , Controparte_5 Parte_1
, , , di cui, nella Persona_3 CP_14 Controparte_12 Controparte_4 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna in regresso;
istava altresì per la chiamata in causa della ( XA ) e di Controparte_7
Berkshire WA International Insurance Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia(BRKS) per essere da queste tenuta indenne. Si costituivano i suddetti terzi chiamati in causa ad eccezione del che restava contumace;
resistendo alle CP_14 domande proposte nei loro confronti inoltre i dott. ri e chiamavano in CP_5 CP_12 causa le rispettive assicurazioni per la responsabilità civile, e Parte_2
. Controparte_11
Contr Contr La convenuta in ragione delle eccezioni sollevate da e da BRKS di inoperatività della garanzia assicurativa, chiamava in causa Controparte_20
( , che aveva operato quale broker riguardo alla conclusione dei
[...] CP_13 contratti di assicurazione con le compagnie suddette, per sentirla condannare a tenerla indenne nel caso di rigetto delle domande di manleva.
La costituitasi, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e deduceva CP_13
Contr l'infondatezza della domanda proposta dalla di cui chiedeva la reiezione.
La causa, era definita con sentenza n. 2430/2021 con cui il Tribunale di Firenze, sulla base delle risultanze della consulenza medico legale espletata, riteneva provata la Contr responsabilità dei sanitari della per la morte della NO evidenziando
Per_1 quanto segue: “Nel parere dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) risulta esposto:che la , 71 anni
Per_1 di età,all'epoca dell'intervento presso FRS era affetta da una pluralità di patologie tra cui insufficienza renale cronica terminale da reni policistici in trattamento dialitico settimanale da circa due anni, mieloma multiplo in periodico controllo, coronaropatia in pregresso infarto del miocardio , trattato mediante rivascolarizzazione con stent nel 2008, ipertensione arteriosa, calcolosi della colecisti, pregressa ulcera gastrica , diabete mellito, ipotiroidismo;
che il 14.6.10 la veniva sottoposta ad intervento
Per_1 chirurgico artroscopico di sinoviectomia e lavaggio artroscopico della spalla destra;
che nel periodo post- operatorio la andava incontro a ripetute crisi ipotensive conseguenti ad importante emorragia a
Per_1
Contr partenza dalla sede chirurgica, non riconosciuta dai sanitari della la nelle analisi Per_1 preoperatorie aveva evidenziato 3,11 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 10,6 g/dl mentre al ricovero presso il PS di IN dopo l'intervento presentava 1,71 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 5,7 g/dl) , che evolveva con insorgenza di blocco cardiaco, iperkaliemia e sofferenza da shock multiorgano;
che nonostante il trasferimento in strutture ospedaliere pubbliche attrezzate presso le quali venivano adottate tutte le misure terapeutiche suggerite dalle linee guida , la grave sofferenza multiorgano evolveva successivamente sino alla morte della paziente avvenuta il 14.7.10.
In sostanza , secondo i CTU, il “primum movens” di tutta la catena di eventi che ha condotto la paziente a morte è stata la massiva emorragia post-operatoria , probabilmente favorita da coagulopatia da insufficienza renale cronica e da mieloma multiplo:emorragia che non è stata diagnosticata dai sanitari intervenuti presso la FRS nella fase post-operatoria e non è stata quindi adeguatamente trattata.
Pertanto i CTU addebitano ai sanitari , non tanto il verificarsi dell'emorragia , che costituisce una delle complicanze più frequenti anche nella chirurgia artroscopia della spalla, bensì la mancata tempestiva diagnosi ed il mancato trattamento terapeutico della stessa, trattamento finalizzato a ristabilire i valori pressori e l'adeguata capacità di veicolazione dell'ossigeno da parte del sangue circolante, di non difficile esecuzione secondo i CTU. In particolare i CTU hanno evidenziato: che i primi sintomi di emorragia registrati in cartella clinica risalivano alle ore 18,45 del 14.6.10, quando si verificava il primo episodio ipotensivo (PA=55) con tachicardia;
che la somministrazione di lattato e di ossigenoterapia portava la pressione a valori 100/60; che circa un'ora e mezzo dopo la crisi si ripeteva con PA=55 e bradicardia di
30 bpm;
che già alle ore 18,45 l'emorragia avrebbe potuto essere adeguatamente trattata quando le condizioni emodinamiche erano ancora favorevoli;
che in mancanza di trattamento l'emorragia era quindi proseguita sino a ridurre il volume circolante e la capacità ematica di trasporto dell'ossigeno al punto da indurre effetti metabolici gravi a carico degli organi, anche a causa delle gravi patologie da cui era affetta la la sofferenza indotta a livello degli organi centrali dall'ipoperfusione e dall'incapacità del sangue Per_1 di veicolare adeguate quantità di ossigeno determinavano l'insorgenza di sindrome da shock multiorgano che poi portava al decesso della Per_1
Contr Dagli atti secondo i CTU emerge quindi la responsabilità dei sanitari di per non aver considerato adeguatamente i rischi che l'intervento chirurgico presentava per la in ragione delle molteplici Per_1 patologie da cui la stessa era affetta ( sottovalutazione che d'altronde aveva portato anche a classificare il rischio anestesiologico-operatorio della quale ASA2 , mentre , in ragione delle patologie da cui la Per_1 era affetta, per i CTU era più appropriata una classificazione di ASA 3, nonché ad eseguire Per_1 l'intervento , in paziente quale la affetta da insufficienza renale cronica terminale in dialisi Per_1 trisettimanale, a due giorni di distanza dall'ultima seduta dialitica, mentre, secondo i CTU, sarebbe stato raccomandabile eseguire l'intervento ad un solo giorno di distanza e dopo avere eseguito esami ematici) e non aver proceduto pertanto a programmare un appropriato continuo monitoraggio delle funzioni vitali ( pressione arteriosa, elettrocardiogramma in continuo ,esami ematochimici- ad es. emegasanalisi arteriosa) , neppure dopo le crisi ipotensive manifestate dalla , sintomatiche della possibile emorragia in corso. Per_1
In effetti risulta dagli atti che fin dalle ore 13,30 , dopo circa due ore dall'intervento, iniziarono a manifestarsi episodi lipotimici , sintomatici dell'emorragia in corso: episodi che risultano riportati nella cartella infermieristica e confermati dagli accertamenti svolti dai NAS( v. doc. 10 attori).
Il primo è quello verificatosi alle ore 13,30 e di cui hanno riferito ai NAS l'infermiere CP_21 nonché cognato della il quale ha dichiarato che il medico presente in reparto, Tes_1 Per_1 intervenuto( diverso da quelli chiamati in causa) , riferì che si era verificata una crisi ipotensiva con forte abbassamento della pressione arteriosa e che non c'era da preoccuparsi perché poteva capitare in persona dializzata come la Una nuovo episodio lipotimico si verificava intorno alle ore 15 ed anche in Per_1 questo caso intervenivano infermiere e altro medico il quale riferiva al che si era trattato di una Tes_1 nuova crisi ipotensiva. Contr Riguardo al nesso di causa tra il non corretto trattamento sanitario praticato presso e la morte della le cui cause nel certificato di morte( doc. 4 attori) sono così indicate : causa iniziale- pancreatite Per_1 acuta colecistite BAV3°grado; causa intermedia- occlusione intestinale;
causa terminale- shock refrattario
; altri stati morbosi rilevanti :uremia terminale dialisi, mieloma multiplo, cardiopatia ischemica post- infatuale ipotiroidismo) i CTU hanno in particolare specificato: nel caso della si è verificata Per_1 un'emorragia massiva , con quadro clinico in evoluzione peggiorativa che avrebbe richiesto l'infusione di adeguati volumi di espansori del volume plasmatico circolante e di farmaco stimolante dell'apparato cardiocircolatorio;
il non adeguato trattamento dello shock ipovelemico ed il BAV hanno avuto effetti negativi sul circolo splancnico;
ciò è evidenziato dal fatto che i valori preoperatori delle transaminasi erano nella norma mentre durante il ricovero presso l'Ospedale di Grosseto è stata rilevata la presenza di calcolosi della colecisti e di pancreatite e gli esami ematochimici hanno rilevato livelli elevati di transaminasi, ad indicare l'aggravamento delle patologie epato-bilio-pancreatiche, così come il livello di bilirubina di 2,7 mg/dl a fronte di valori normali di 0,2-1,1 rilevato il 29.6.10 segnalava il persistere di uno stato ostruttivo biliare indicativo di un quadro clinico non in via di risoluzione;
gli effetti dell'ipoperfusione del circolo splancnico durante le shock ipovolemico si sono ripercossi sulla funzionalità della colecisti e la sindrome ostruttiva ne è stata la conseguenza;
l'ostruzione del coledoco con conseguente evoluzione in shock settico , cui si è cercato di far fronte con l'intervento di ERCP, ha rappresentato una complicanza della catena di eventi patologici indotti che hanno visto come primus movens lo shock ipovolemico;
la sofferenza generata dalla marcata ipoperfusione degli organi addominali ha quindi innescato l'insorgenza di una sindrome da disfunzione multiorgano che ha interessato in sequenza pancreas, vie biliari e tubo digerente evolvendo verso la sepsi con interessamento anche a livello pleuropolmonare bilaterale sino al decesso della Per_1
La rilevanza attribuita dai CTU al mancato svolgimento di esami ematochimici nella fase post intervento implica anche la responsabilità diretta della struttura sanitaria che , in base a quanto risulta dalle indagini dei NAS, non aveva a disposizione presso di sé un laboratorio che consentisse di svolgere tali esami, rendendo quindi necessario per la struttura avvalersi di laboratori esterni. Alla luce delle considerazioni svolte risultano quindi provate sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale , artt. 2043 e 2049 c.c., della struttura sanitaria.”
Riguardo ai danni conseguenti il Tribunale riconosceva in favore degli attori iure hereditatis il danno cosiddetto “terminale” sofferto dalla nel periodo di 30 giorni Per_1 compreso fra la data dell'intervento e l'exitus, che liquidava sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano esistenti al momento della decisione in euro 12.500,00 per ciascun attore;
liquidava in favore dei medesimi iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale per una somma equitativamente determinata in € 170.000 per il figlio maggiorenne non convivente ed in € 180.000 per il coniuge convivente . In favore di quest'ultimo riconosceva il danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico apportato dalla de cuius in ragione della pensione percepita, quantificato in complessivi euro 40.000, oltre spese per servizio funebre. Contr In definitiva il primo giudice condannava la a pagare in favore di la CP_2 somma di € 233.660,00 ed in favore di la somma di € 189.841,69 oltre CP_3 interessi e rivalutazione monetaria. Contr
Con riferimento poi all'azione di rivalsa proposta da nei confronti dei medici che nelle diverse fasi avevano seguito la e segnatamente il dott. , Per_1 Controparte_5 che eseguì la visita anestesiologica, il dott. quale chirurgo ed il Dott. Parte_1 quale aiuto chirurgo, il dott. quale anestesista, il Persona_3 Controparte_4 dott che seguì la fase post-operatoria ed il dott. , medico CP_14 Controparte_12 di guardia, il Tribunale alla luce delle valutazioni svolte ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta struttura sanitaria, riteneva configurarsi elementi di colpevolezza a carico esclusivamente “del dott. chirurgo che operò la e che, Pt_1 Per_1 nonostante la grave situazione patologica preesistente della stessa , con specifico rischio di emorragia in considerazione di tali patologie e col rischio ulteriore derivante dal tempo trascorso dall'ultima dialisi, non impartì disposizioni per adeguati controlli delle condizioni della stessa nella fase post operatoria e del dott. responsabile UO Ortopedia e Traumatologia medico di guardia in servizio nella struttura durante CP_14 la fase post operatoria e che risulta essere in concreto intervenuto in occasione degli episodi di cali pressori delle ore 13,30 e 18,45.” Contr Specificava altresì come il diritto di rivalsa della fosse solo parziale così argomentando : “ Riguardo alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, di cui agli artt.
1228 e 1218 c.c., la giurisprudenza ha affermato il principio che in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24/17 , anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave , del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti obbligata(Cass. 28987/): ciò in quanto la struttura sanitaria è comunque soggetta al rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione . Orbene , nel caso in oggetto ,si configura comunque la responsabilità della struttura sanitaria che, come già è stato osservato, ( v. risultanze indagini Carabinieri doc. 10) , non aveva a disposizione i mezzi tecnici di laboratorio necessari per svolgere direttamente le analisi mediche ( ad esempio del sangue) e doveva quindi rivolgersi a laboratori esterni: ciò che può concorrere a spiegare anche perché gli esami ematici non siano stati tempestivamente compiuti sulla per verificare lo stato Per_1 di ipovolemia. Contr Ritiene pertanto il giudicante che il regresso di nei confronti del e del sia per la Pt_1 CP_14 responsabilità contrattuale che per la extracontrattuale, debba riguardare ciascuno nella misura del 20% di quanto pagato agli attori a titolo di risarcimento danni.” Contr Condannava quindi ciascuno dei due medici a rimborsare alla il 20% di quanto da questa dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno. Contr Respingeva poi le domande di manleva proposte dalla nei confronti delle Contr compagnia e BRKS, accogliendo le rispettive eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa;
rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno da responsabilità del broker assicurativo proposta dalla convenuta, in quanto infondata.
Non si pronunciava sulle domande di manleva svolte dal dottor e dal dottor CP_5 nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici terze chiamate ( e CP_22 CP_11
) in quanto assorbite dalla reiezione della domanda di rivalsa della Parte_2
Contr nei loro confronti. Contr Infine condannava a rimborsare agli attori le spese di lite liquidate in complessivi €
15.921,50 compensandole fra tutte le altre parti, ponendo infine a carico della convenuta le spese della CTU.
Avverso siffatta decisione ha interposto appello unicamente il Dottor Parte_1 fondato su un unico motivo di gravame con cui ha impugnato la pronuncia di Contr accoglimento della domanda di rivalsa della nei propri confronti nella misura del
20%, lamentando che il primo giudice abbia travisato le risultanze della ctu là dove gli ha imputato di aver colposamente omesso, in qualità di chirurgo che eseguiva l'intervento in artroscopia alla spalla dx sulla persona della NO di impartire disposizioni Per_1 affinchè la paziente venisse sottoposto a controlli adeguati delle sue condizioni di salute nella fase post operatoria. L'appellante ha poi dedotto che comunque la condotta colposa omissiva attribuitagli non ha avuto alcuna incidenza causale sul successivo decorso clinico che ha condotto alla morte della NO . Per_1
Si sono costituite tutte le parti del pregresso giudizio ad eccezione del dottor già CP_14 contumace in primo grado, della e del dottor . CP_13 Parte_3
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 16.12.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto del 19.12.2024 del Presidente di Sezione per sopravvenuto impedimento del
Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 25.2.2025 , sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 13 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Perimetro della decisione
Come correttamente evidenziato dagli appellati costituitisi ex art. 331 c.p.c si è ormai formato il giudicato sulle statuizioni della sentenza impugnata concernenti: Contr
-l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del nei confronti degli attori e la conseguente condanna della stessa, quale unica convenuta, al risarcimento dei danni , iure proprio e iure hereditatis in favore di e CP_2
, negli importi liquidati dal Tribunale oltre alle spese di lite, attesa la CP_3 mancata impugnazione da parte della struttura sanitaria;
Contr Contr
- il rigetto delle domande di manleva proposte dalla nei confronti della e della
BRKS per inoperatività della garanzia assicurativa nonché la reiezione della domanda di risarcimento del danno da responsabilità del broker assicurativo svolte nei confronti della Contr rimasta contumace in questo giudizio, svolta sempre dalla CP_13
Contr
- il rigetto della domanda di rivalsa della nei confronti dei dottori CP_23 [...]
Contr
e in quanto non impugnata dalla CP_24 Parte_3 CP_25
A tal proposito occorre infatti evidenziare che l'appello del dottor attiene Pt_1 unicamente all'accoglimento nei propri confronti della domanda di rivalsa della struttura sanitaria limitatamente alla misura del 20% e non investe la posizione dell'altro medico condannato L'appellante infatti chiede la riforma della valutazione del primo CP_26 giudice circa la sussistenza di una proprio condotta colposa omissiva, che invece, secondo il proprio assunto, andrebbe del tutto esclusa e che comunque non avrebbe avuto incidenza causale sul decesso della NO Per_1
Contr Per effetto poi della mancata impugnazione incidentale della e del Dottor CP_14 rimasto contumace, la condanna di quest'ultimo in rivalsa limitatamente ad una quota pari al 20% costituisce statuizione ormai incontrovertibile e lo stesso vale per la paritaria quota di responsabilità attribuita all'appellante la quale, in accoglimento dell'impugnazione, potrebbe essere esclusa o ridotta ma non aumentata, avendo la struttura sanitaria prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale sul punto.
3. L'appello
Giova premettere che in base all'orientamento consolidato del giudice di legittimità nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, come nel caso in esame, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. ( cfr Cass. sentenza 29001/2021; 24167/2019).
A questi principi si è conformato il Tribunale il quale tuttavia non ha fatto ricorso al criterio presuntivo derivante dal combinato disposto degli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3, ma sulla scorta delle risultanze della consulenza medico-legale, dunque di un accertamento in concreto, ha ravvisato una responsabilità della struttura sanitaria convenuta del 60% e ripartito il restante 40% in quote uguali fra il dottor quale Pt_1 chirurgo che eseguiva l'intervento di artroscopia alla spalla e il dottor medico CP_14 specialista in ortopedia che invece seguiva la fase post operatoria della paziente.
Con specifico riferimento alla posizione dell'odierno appellante, il giudice di prime cure ha ravvisato la sua condotta colposa nell'aver omesso di impartire disposizioni per adeguati controlli delle condizioni della NO dopo il trattamento chirurgico, Per_1 nonostante fosse consapevole della grave situazione patologica preesistente della paziente che incrementava lo specifico rischio di emorragia post operazione. L'appellante sostiene invece che la valutazione del rischio operatorio in relazione alle condizioni della paziente non era di sua competenza ma dell'anestesista, che la NO omise di riferire ai sanitari di essere affetta da mieloma multiplo, patologia che Per_1 aumentava il pericolo di emorragia post operatoria, poi in concreto verificatasi, ma non imputabile ad errore chirurgico, infine nella fase in cui si manifestavano i primi cali pressori delle 13.30 e poi delle 18.45 la paziente era sotto il costante monitoraggio del personale infermieristico e del dottor medico ortopedico e in quell'arco temporale CP_14 di guardia nel reparto, che ben avrebbe potuto accorgersi dell'emorragia in corso e disporre gli adeguati trattamenti. Infine il dottor contesta la sussistenza del nesso Pt_1 causale fra la sua condotta e la morte della paziente avvenuta a distanza di 10 giorni dall'intervento.
La doglianza non è meritevole di accoglimento
Come ben evidenziato nella relazione peritale depositata nel pregresso grado di giudizio, il primum movens di tutta la catena degli eventi che ha condotto alla morte la NO Per_1
è stata una massiva emorragia post-operatoria, costituente la più frequente complicanza anche della chirurgia artroscopica alla spalla, difficile da prevenire ma prevedibile e suscettibile di essere agevolmente trattata da un punto di vista terapeutico, la cui insorgenza nel caso di specie è stata favorita in via principale dalla coagulopatia da insufficienza renale cronica da cui la paziente era affetta ( più che dal mieloma multiplo cfr pag. 72 CTU) , patologia di cui l'equipe chirurgica e quindi anche dottor era a Pt_1 conoscenza, fatto quest'ultimo acclarato e incontestato. I CCTTU hanno pertanto evidenziato come non sia stata condivisibile la scelta del chirurgo ortopedico dottor di non effettuare una visita della paziente poche ore dopo l'intervento, proprio in Pt_1 ragione delle condizioni pregresse di fragilità della medesima prima fra tutte la IRC. E infatti alle 13,45 ovvero dopo solo 2,5 ore dall'operazione, la NO lamentava Per_1 dolore epigastrico ed alla sede chirurgica, che tuttavia non veniva esaminata, inoltre fin dalle ore 13.30 iniziavano a manifestarsi episodi lipotimici, sintomatici di emorragia, risultanti dalla documentazione sanitaria, come correttamente evidenziato dal primo giudice in sentenza ( cfr pag. 7), infine la seconda crisi ipotensiva si verificava alle ore
15,00 . E' acclarato poi che l'emorragia non sia stata diagnosticata né tantomeno sospettata, nonostante il quadro anamnestico ed il ripetersi di episodi ipotensivi e nonostante avesse dato esito ad una vistosa soffusione emorragica sottocutanea a partenza dalla regione della spalla destra ed estesa a tutta la regione posteriore del dorso.
Appare dunque evidente la sussistenza di una condotta omissiva colposa dell'appellante con riferimento alla fase post operatoria che ha contribuito sul piano causale ad innescare il processo morboso che ha determinato la morte della NO in quanto questi, Per_1 in qualità di chirurgo che procedeva alla esecuzione dell'intervento artroscopico, avrebbe dovuto essere consapevole del rischio di insorgenza a poche ore dopo l'operazione di una emorragia, e ciò sia perché questa costituisce la più frequente complicanza chirurgica in generale e quindi anche dell'intervento in concreto dal medesimo pratico, sia in considerazione della IRC di cui era affetta la paziente e di cui il chirurgo era a conoscenza, conseguentemente avrebbe dovuto visitare personalmente la paziente poche ore dopo o incaricare un membro della equipe di farlo, o ancora allertare il personale sanitario sia infermieristico che medico deputato alla gestione della fase post operatoria, dell'elevato rischio di insorgenza di emorragia a cui era esposta la paziente. E' infatti “ più probabile che non” che se il Dottor avesse visitato direttamente la NO , o ancora Pt_1 Per_1 avesse dato siffatta disposizione ad altro membro dell'equipe, la diagnosi sarebbe stata tempestivamente effettuata, considerato che a poche ore dall'intervento si manifestavano i primi due episodi lipotimici e di ipotensione, altamente sintomatici, accompagnati da evidenze di soffusione emorragica sottocutanea proprio nel sito chirurgico. In applicazione della medesima regola causale è altrettanto “più probabile che non” che, se l'appellante avesse adeguatamente informato il personale sanitario deputato a gestire la fase post operatoria del maggior pericolo di verificazione della complicanza chirurgica in questione in ragione della IRC da cui era affetta la NO dando le adeguate Per_1 disposizioni di monitoraggio e di trattamento, la diagnosi sarebbe intervenuta tempestivamente o quanto meno il sospetto della stessa, considerato che fino alle 18.45
l'emorragia poteva essere ancora adeguatamente trattata, attraverso un intervento terapeutico di non difficile esecuzione, finalizzato a ristabilire i valori pressori e l'adeguata capacità di veicolazione dell'ossigeno da parte del sangue circolante, come accertato dai
CCTTU. Del resto la posizione di garanzia del chirurgo non è limitata all'ambito strettamente operatorio, ma si estende anche al contesto post operatorio, e gli impone un dovere di diligenza particolarmente pregnante che si attua nel dare, all'esito dell'intervento chirurgico, specifiche direttive di monitoraggio, rapportate alla peculiarità del caso concreto, volte a garantire un intervento tempestivo in caso di necessità , atteso che la fase immediatamente successiva all'atto chirurgico non è avulsa dall'intervento operatorio,
e ciò è ancora più doveroso in presenza di situazioni di alto rischio, com'era quella della NO in rapporto alla complicanza emorragica non prevenibile ma prevedibile, e Per_1 di fatto insorta, in ragione delle patologie pregresse da cui era affetta e note al in Pt_1 particolare l'insufficienza renale cronica terminale in trattamento dialitico trisettimanale.
Alla stregua delle argomentazioni esposte l'appello va dunque respinto.
4. Le spese di lite .
Considerato che l'impugnazione principale attiene unicamente ai rapporti il dottor Pt_1
Contr e la quale nel costituirsi non ha specificamente contrastato l'appello, rimettendosi a giustizia, tenuto conto altresì che le altre parti intimate ex art. 331 c.p.c, avrebbero potuto anche non costituirsi, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese del presente giudizio.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 2430/2021 del Tribunale di Firenze, ogni Parte_1 altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 . Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.