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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 10788/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO
Parte_1 Per ___________________ ALESSIA ed elettivamente domiciliata in via Ricasoli 48 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Il Cancelliere
Persona_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 24/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 15/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla revisione amministrativa o dalla sospensione della prestazione oppure da quella successiva che dovesse risultare dovuta.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse si è del parere che NON presenti oggi (così come NON presentava all'epoca Parte_1 della visita di revisione dell'agosto 2023), i requisiti di ordine clinico nonché medico-legale, tali da potere consentire la conferma della corresponsione dell'assegno mensile di assistenza. Si è, in definitiva, del parere che
sia da ritenere il provvedimento medico-legale adottato, in Parte_2
OCCASIONE DELLA VISITA DI REVISIONE DELL'AGOSTO 2023, dalla competente Commissione Medico-legale, di NON confermare il diritto al riconoscimento del beneficio concesso – in quella fase in modo del tutto corretto - nel luglio 2022, con decorrenza dal settembre 2020, data di presentazione della istanza amministrativa. Ciò anche a seguito di procedura di sommatoria delle patologie preesistenti con quelle sopravvenute.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 03/07/2025
2 IL GIUDICE O.
Marta Capuano
3
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 10788/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO
Parte_1 Per ___________________ ALESSIA ed elettivamente domiciliata in via Ricasoli 48 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Il Cancelliere
Persona_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 24/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 15/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla revisione amministrativa o dalla sospensione della prestazione oppure da quella successiva che dovesse risultare dovuta.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse si è del parere che NON presenti oggi (così come NON presentava all'epoca Parte_1 della visita di revisione dell'agosto 2023), i requisiti di ordine clinico nonché medico-legale, tali da potere consentire la conferma della corresponsione dell'assegno mensile di assistenza. Si è, in definitiva, del parere che
sia da ritenere il provvedimento medico-legale adottato, in Parte_2
OCCASIONE DELLA VISITA DI REVISIONE DELL'AGOSTO 2023, dalla competente Commissione Medico-legale, di NON confermare il diritto al riconoscimento del beneficio concesso – in quella fase in modo del tutto corretto - nel luglio 2022, con decorrenza dal settembre 2020, data di presentazione della istanza amministrativa. Ciò anche a seguito di procedura di sommatoria delle patologie preesistenti con quelle sopravvenute.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 03/07/2025
2 IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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