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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5453/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA AR ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato e depositato la sig.ra Pt_1
titolare di pensione di reversibilità 003-709128589611 categoria SO dal
[...] 13/12/2013, riferiva di aver presentato in data 03/07/2023 domanda al fine di ottenere assegno di vedovanza, accolta dall , che le riconosceva la somma mensile di € CP_1
52,91 a tale titolo con decorrenza dal 01/01/2023; tale provvedimento veniva impugnato con ricorso amministrativo del 12/04/2024 onde ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia anche con decorrenza dal 01/08/2018 fino al
31/07/2023.
Con provvedimento di rettifica parziale in autotutela del 18/04/2024, l CP_1
disponeva quanto segue: “l'istante chiede che le venga riconosciuto il trattamento di famiglia con decorrenza 01/08/2018, anziché dall'01/04/2023, ma dall'esame del giudizio medico legale è stato riscontrato che l'istante è stata riconosciuta inabile dalla data dell'01/04/2022, pertanto la prestazione è stata rideterminata secondo tale giudizio. Pertanto l'istanza in autotutela viene accolta solo parzialmente con ricalcolo degli arretrati dal 01/04/2022 al 31/03/2023”
Talchè, la ricorrente adiva il Tribunale del lavoro di Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità del provvedimento riformato e per l'effetto accertare e dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'assegno al nucleo familiare ex art. 3 comma 8 l.
153/88 con decorrenza dalla data del 01/04/2018 e fino al pagamento della prestazione avvenuta in data 01/04/2023; B) per l'effetto, condannare altresì l' a CP_1
corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati della predetta prestazione con la medesima decorrenza per un importo complessivo di Euro 3.000,00 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) compensare le spese in caso di soccombenza”.
A sostegno della propria pretesa, asseriva di essere invalida al 100% e, come tale, in possesso dei requisiti sanitari per godere della prestazione in parola, sin dal
10/11/2015 allorquando era stata riconosciuta titolare del diritto di cui all'art. 12, legge
118/71. Successivamente, presentata domanda di aggravamento in data 07/04/2022, veniva riconosciuta invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento;
detto verbale veniva impugnato e all'esito del giudizio instaurato la sig.ra con Pt_1
decreto di omologa del 04/07/2023, veniva riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva nel giudizio, ribadendo la correttezza della valutazione CP_1
espressa dal comitato Provinciale, dal momento che la ricorrente sarebbe stata inabile al lavoro e titolare di indennità di accompagnamento soltanto a partire dal 01/04/2022, così come risulta dall'allegato giudizio medico legale del 11/07/2023.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
La fattispecie in esame trae origine dal mancato riconoscimento della prestazione ex articolo 2, comma 8 del Decreto Legge 13 marzo 1988 con la decorrenza richiesta dall'istante (01/04/2018) anziché quella riconosciuta dall' a causa del CP_1
mancato soddisfacimento del requisito sanitario per il periodo antecedente al
01/04/2022.
In proposito, occorre evidenziare che l'assegno di vedovanza viene corrisposto, nel rispetto dei requisiti reddituali, ai titolari di pensione di reversibilità o di pensione indiretta liquidate nel fondo lavoratori dipendenti che siano stati riconosciuti inabili al proficuo lavoro.
Ebbene, come risulta dagli atti di causa (cfr. all. 2 memoria difensiva), la ricorrente è stata ritenuta, con giudizio medico legale del 11/07/2023, inabile al lavoro con decorrenza dalla data dell'01/04/2022; peraltro, a partire dal mese di aprile 2022 la stessa è stata riconosciuta, altresì, titolare del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. decreto di omologa, doc. 8 del ricorso). Dunque, è solo a partire dalla predetta data che risultano soddisfatti i requisiti sanitari sottesi al beneficio in questione, a nulla rilevando che ella fosse invalida al 100% ex art. 12 l. 118/1971 sin dal 2015, giacchè il Decreto Legge 13 marzo 1988 fa riferimento ad una totale inabilità lavorativa e non all'invalidità generica di cui alla pensione di inabilità. Tali principi, a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi, sono stati espressi dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 16710 del 24 maggio 2022, con la quale
è stato stabilito che il riconoscimento della pensione di invalidità civile non permette automaticamente la maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare in quanto il requisito medico legale da porre a presupposto degli ANF deve essere necessariamente di certa e severa gravità come richiesto dalla legge n. 222/1984: “l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge (…) ulteriore profilo, rilevante nella controversia in esame, è quello relativo al destinatario della prestazione, che vede come unità di riferimento il nucleo familiare, che può essere composto dal richiedente lavoratore o titolare della pensione, dal coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato;
dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di
"inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art.
8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n.
797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678); sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit.,
e Cass. n. 8678/2018, cit.); la Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo riconosciuto la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all'ottenimento della relativa pensione ai sensi dell'art. 12 della 1. n. 118 del 1971”.
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che la decorrenza del beneficio per cui è causa è stata correttamente individuata dall' dal 01/04/2022 al 31/03/2023. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' liquidate in € 1.312,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Tivoli, 11.6.2025
Il Giudice
ER AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5453/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA AR ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato e depositato la sig.ra Pt_1
titolare di pensione di reversibilità 003-709128589611 categoria SO dal
[...] 13/12/2013, riferiva di aver presentato in data 03/07/2023 domanda al fine di ottenere assegno di vedovanza, accolta dall , che le riconosceva la somma mensile di € CP_1
52,91 a tale titolo con decorrenza dal 01/01/2023; tale provvedimento veniva impugnato con ricorso amministrativo del 12/04/2024 onde ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia anche con decorrenza dal 01/08/2018 fino al
31/07/2023.
Con provvedimento di rettifica parziale in autotutela del 18/04/2024, l CP_1
disponeva quanto segue: “l'istante chiede che le venga riconosciuto il trattamento di famiglia con decorrenza 01/08/2018, anziché dall'01/04/2023, ma dall'esame del giudizio medico legale è stato riscontrato che l'istante è stata riconosciuta inabile dalla data dell'01/04/2022, pertanto la prestazione è stata rideterminata secondo tale giudizio. Pertanto l'istanza in autotutela viene accolta solo parzialmente con ricalcolo degli arretrati dal 01/04/2022 al 31/03/2023”
Talchè, la ricorrente adiva il Tribunale del lavoro di Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità del provvedimento riformato e per l'effetto accertare e dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'assegno al nucleo familiare ex art. 3 comma 8 l.
153/88 con decorrenza dalla data del 01/04/2018 e fino al pagamento della prestazione avvenuta in data 01/04/2023; B) per l'effetto, condannare altresì l' a CP_1
corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati della predetta prestazione con la medesima decorrenza per un importo complessivo di Euro 3.000,00 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) compensare le spese in caso di soccombenza”.
A sostegno della propria pretesa, asseriva di essere invalida al 100% e, come tale, in possesso dei requisiti sanitari per godere della prestazione in parola, sin dal
10/11/2015 allorquando era stata riconosciuta titolare del diritto di cui all'art. 12, legge
118/71. Successivamente, presentata domanda di aggravamento in data 07/04/2022, veniva riconosciuta invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento;
detto verbale veniva impugnato e all'esito del giudizio instaurato la sig.ra con Pt_1
decreto di omologa del 04/07/2023, veniva riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva nel giudizio, ribadendo la correttezza della valutazione CP_1
espressa dal comitato Provinciale, dal momento che la ricorrente sarebbe stata inabile al lavoro e titolare di indennità di accompagnamento soltanto a partire dal 01/04/2022, così come risulta dall'allegato giudizio medico legale del 11/07/2023.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
La fattispecie in esame trae origine dal mancato riconoscimento della prestazione ex articolo 2, comma 8 del Decreto Legge 13 marzo 1988 con la decorrenza richiesta dall'istante (01/04/2018) anziché quella riconosciuta dall' a causa del CP_1
mancato soddisfacimento del requisito sanitario per il periodo antecedente al
01/04/2022.
In proposito, occorre evidenziare che l'assegno di vedovanza viene corrisposto, nel rispetto dei requisiti reddituali, ai titolari di pensione di reversibilità o di pensione indiretta liquidate nel fondo lavoratori dipendenti che siano stati riconosciuti inabili al proficuo lavoro.
Ebbene, come risulta dagli atti di causa (cfr. all. 2 memoria difensiva), la ricorrente è stata ritenuta, con giudizio medico legale del 11/07/2023, inabile al lavoro con decorrenza dalla data dell'01/04/2022; peraltro, a partire dal mese di aprile 2022 la stessa è stata riconosciuta, altresì, titolare del diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. decreto di omologa, doc. 8 del ricorso). Dunque, è solo a partire dalla predetta data che risultano soddisfatti i requisiti sanitari sottesi al beneficio in questione, a nulla rilevando che ella fosse invalida al 100% ex art. 12 l. 118/1971 sin dal 2015, giacchè il Decreto Legge 13 marzo 1988 fa riferimento ad una totale inabilità lavorativa e non all'invalidità generica di cui alla pensione di inabilità. Tali principi, a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi, sono stati espressi dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 16710 del 24 maggio 2022, con la quale
è stato stabilito che il riconoscimento della pensione di invalidità civile non permette automaticamente la maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare in quanto il requisito medico legale da porre a presupposto degli ANF deve essere necessariamente di certa e severa gravità come richiesto dalla legge n. 222/1984: “l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge (…) ulteriore profilo, rilevante nella controversia in esame, è quello relativo al destinatario della prestazione, che vede come unità di riferimento il nucleo familiare, che può essere composto dal richiedente lavoratore o titolare della pensione, dal coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato;
dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di
"inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art.
8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n.
797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678); sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit.,
e Cass. n. 8678/2018, cit.); la Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo riconosciuto la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all'ottenimento della relativa pensione ai sensi dell'art. 12 della 1. n. 118 del 1971”.
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che la decorrenza del beneficio per cui è causa è stata correttamente individuata dall' dal 01/04/2022 al 31/03/2023. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' liquidate in € 1.312,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Tivoli, 11.6.2025
Il Giudice
ER AR