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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6268/2019 depositato il 16/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 737/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 12/03/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-005-SC-000001650 REGISTRO 2015
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-005-SC-000001650 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2015
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-005-SC-000001650 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
Il difensore degli appellati resiste come in atti ed esibisce giurisprudenza a supporto delle proprie difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa emetteva l' Avviso di liquidazione dell'Imposta ed irrogazione sanzioni n. 2015/0005/SC/1650, con il quale richiedeva alle Contribuenti Resistente_1 e Resistente_2 RM il pagamento dell' ”Imposta principale registro” (art. 8 Tariffa Parte prima - Allegata al TUR - DPR 131/1986) in relazione alla mancata registrazione della Sentenza del locale Tribunale n. 1650/2015 all'esito della causa civile incardinata dalla Società_1' SR (promittente acquirente di terreni nel comune di Melilli) contro le predette (cfr. provvedimento in atti).
Il Tribunale di Siracusa aveva disposto il “trasferimento” alla Società in parola della proprietà di detti terreni
“subordinatamente” al pagamento del residuo prezzo concordato (cfr. sentenza del Tribunale in atti).
In assenza di registrazione l'Agenzia emetteva il provvedimento in parola che veniva impugnato dalle
Contribuenti (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
Il primo Giudice, accoglieva (con la sentenza epigrafata) le ragioni delle contribuenti ritenendo (in breve) che “ … La subordinazione del trasferimento del bene al pagamento del prezzo non ha natura negoziale,
e cioè non promana dalle parti, ma è congegno pretorio di tecnica processuale, peraltro discutibile - nonostante costituisca diritto vivente …” riteneva, quindi, che fosse dovuta l'Imposta di registro in “misura fissa” e non “proporzionale” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Le Contribuenti si sono costituite ed hanno contro dedotto.
Con successive memorie hanno depositato Ordinanza del Tribunale di Siracusa n. 27 del 2021 e documentazione (cfr. produzione documentale in atti).
La controversia – a seguito di rinvio per impedimento del Difensore (come da Ordinanza in atti) - è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.-Con riguardo ai provvedimenti giurisdizionali trovano applicazione gli artt. 20, 21 e 22 del T.U. n.131/86 sull'Imposta di Registro.
La tassazione dei provvedimenti viene applicata in ragione della loro “intrinseca natura” e dei relativi “effetti giuridici”.
2.- L'art. 37 del citato Dpr prevede che agli atti dell'Autorità giudiziaria viene applicata l'Imposta di Registro con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 della medesima disposizione che annovera le relative tipologie di “atti” da assoggettare.
3.- La sentenza del Tribunale di Siracusa è stata (correttamente) assoggettata all'Imposta di registro
“proporzionale” nella considerazione che nella stessa è stato disposto “il trasferimento” di un immobile - in favore del promissario acquirente - “subordinatamente al pagamento”, da parte di quest'ultimo, del corrispettivo concordato (cfr. sentenza del Tribunale in atti).
4.- Nella fattispecie, quindi, trova applicazione l' “Imposta proporzionale” (e non in “misura fissa”): va richiamato il Dpr 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, c. 3, a mente del quale non devono considerasi sottoposti a “condizione sospensiva” gli atti “sottoposti a condizione” il cui avvera mento dipendere dalla mera volontà dell'acquirente.
5.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 21625 del 23 ottobre 2015) ha ritenuto che nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 c. c., la “condizione” del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto “meramente potestativa”.
6.-Pertanto, la sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c. c., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente - subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito
- è di per sè soggetta ad Imposta proporzionale (e non in misura fissa), in quanto va applicato il Dpr 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, c. 3: non sono considerati sottoposti a “condizione sospensiva” gli atti i cui effetti dipendono dalla “mera volontà” dell'acquirente (Cassazione, n. 16818 del 24/07/2014, Cassazione
n. 8544 del 11/04/2014 e Cassazione n. 6116 del 16/03/2011).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato gli istituti in esame e la complessità della fattispecie esaminata, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6268/2019 depositato il 16/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 737/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 12/03/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-005-SC-000001650 REGISTRO 2015
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-005-SC-000001650 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2015
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015-005-SC-000001650 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
Il difensore degli appellati resiste come in atti ed esibisce giurisprudenza a supporto delle proprie difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa emetteva l' Avviso di liquidazione dell'Imposta ed irrogazione sanzioni n. 2015/0005/SC/1650, con il quale richiedeva alle Contribuenti Resistente_1 e Resistente_2 RM il pagamento dell' ”Imposta principale registro” (art. 8 Tariffa Parte prima - Allegata al TUR - DPR 131/1986) in relazione alla mancata registrazione della Sentenza del locale Tribunale n. 1650/2015 all'esito della causa civile incardinata dalla Società_1' SR (promittente acquirente di terreni nel comune di Melilli) contro le predette (cfr. provvedimento in atti).
Il Tribunale di Siracusa aveva disposto il “trasferimento” alla Società in parola della proprietà di detti terreni
“subordinatamente” al pagamento del residuo prezzo concordato (cfr. sentenza del Tribunale in atti).
In assenza di registrazione l'Agenzia emetteva il provvedimento in parola che veniva impugnato dalle
Contribuenti (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
Il primo Giudice, accoglieva (con la sentenza epigrafata) le ragioni delle contribuenti ritenendo (in breve) che “ … La subordinazione del trasferimento del bene al pagamento del prezzo non ha natura negoziale,
e cioè non promana dalle parti, ma è congegno pretorio di tecnica processuale, peraltro discutibile - nonostante costituisca diritto vivente …” riteneva, quindi, che fosse dovuta l'Imposta di registro in “misura fissa” e non “proporzionale” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti).
Le Contribuenti si sono costituite ed hanno contro dedotto.
Con successive memorie hanno depositato Ordinanza del Tribunale di Siracusa n. 27 del 2021 e documentazione (cfr. produzione documentale in atti).
La controversia – a seguito di rinvio per impedimento del Difensore (come da Ordinanza in atti) - è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.-Con riguardo ai provvedimenti giurisdizionali trovano applicazione gli artt. 20, 21 e 22 del T.U. n.131/86 sull'Imposta di Registro.
La tassazione dei provvedimenti viene applicata in ragione della loro “intrinseca natura” e dei relativi “effetti giuridici”.
2.- L'art. 37 del citato Dpr prevede che agli atti dell'Autorità giudiziaria viene applicata l'Imposta di Registro con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 della medesima disposizione che annovera le relative tipologie di “atti” da assoggettare.
3.- La sentenza del Tribunale di Siracusa è stata (correttamente) assoggettata all'Imposta di registro
“proporzionale” nella considerazione che nella stessa è stato disposto “il trasferimento” di un immobile - in favore del promissario acquirente - “subordinatamente al pagamento”, da parte di quest'ultimo, del corrispettivo concordato (cfr. sentenza del Tribunale in atti).
4.- Nella fattispecie, quindi, trova applicazione l' “Imposta proporzionale” (e non in “misura fissa”): va richiamato il Dpr 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, c. 3, a mente del quale non devono considerasi sottoposti a “condizione sospensiva” gli atti “sottoposti a condizione” il cui avvera mento dipendere dalla mera volontà dell'acquirente.
5.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 21625 del 23 ottobre 2015) ha ritenuto che nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 c. c., la “condizione” del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto “meramente potestativa”.
6.-Pertanto, la sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c. c., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente - subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito
- è di per sè soggetta ad Imposta proporzionale (e non in misura fissa), in quanto va applicato il Dpr 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, c. 3: non sono considerati sottoposti a “condizione sospensiva” gli atti i cui effetti dipendono dalla “mera volontà” dell'acquirente (Cassazione, n. 16818 del 24/07/2014, Cassazione
n. 8544 del 11/04/2014 e Cassazione n. 6116 del 16/03/2011).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato gli istituti in esame e la complessità della fattispecie esaminata, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE