Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1603/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ER Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1603/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
27.02.1971, ivi residente, via Ugo Foscolo n. 62, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatrice Sarcià, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato ad [...] il [...], CP C.F._2
ivi residente, via Ugo Foscolo n. 62, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Lucilla Campisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 04.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
pagina 1 di 6
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 02.05.2024 Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio il 23.09.1989 con dal
[...] CP
quale nascevano le figlie ER (il 23.04.1989), (il 15.12.1992) e (il Per_1 Per_2
07.01.2003), quest'ultima economicamente non autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) assegnazione della casa coniugale per continuare abitarvi unitamente a Per_2
b) previsione dell'obbligo in capo al di corrispondere la somma mensile di euro 150,00 CP
quale contributo per il mantenimento della moglie ed un importo mensile di ulteriori euro
150,00 per il mantenimento della IG, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.10.2024, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di separazione e rappresentava CP
l'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo conciliativo, che contestualmente depositava.
Pertanto, all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 03.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i difensori delle parti insistevano per la pronuncia di separazione alle condizioni qui di seguito riportate:
“1) Le parti potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e confermano, con la sottoscrizione del presente atto, l'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, sia per motivi di lavoro che di turismo, senza alcuna ulteriore formalità.
2) Le parti hanno raggiunto un accordo nella presente sede separativa per regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali che è funzionale e determinante al fine della gestione e della risoluzione della crisi matrimoniale, secondo cui il sig. si obbliga, CP
con la sottoscrizione del presente atto, a cedere e a trasferire alla moglie sig.ra Parte_1
, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di passaggio in giudicato della
[...]
emananda sentenza di omologa della presente separazione personale dei coniugi, il diritto di piena proprietà del 50% indiviso, di spettanza del dell'immobile cointestato ai CP
coniugi sigg.ri e , sito in Avola (SR) nella via Foscolo n. 62, CP Parte_1
già adibito a casa familiare.
pagina 2 di 6 Il suddetto immobile, adibito a civile abitazione, è composto da cinque virgola cinque vani catastali tra piano terra, primo e secondo, censito al catasto fabbricati del Comune di Avola come segue: - Foglio 80, Particella 11887, z.c. 2, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 127 totale, escluse aree scoperte mq 120, r.c. Euro 454,48, confinante con la
Via Foscolo, con proprietà , con proprietà con proprietà Persona_3 Persona_4
o loro tutti aventi causa, salvo migliori confini. Per_5
L'immobile risulta meglio descritto nell'allegato atto di compravendita rogato notar Per_6
di Avola il 23/10/2019, rep. N. 3713, racc. 2791 - registrato a Noto (SR) il
[...]
24/10/2019 al n. 11379, già allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e al quale ci si riporta nel presente atto ai fini dell'esatta individuazione e identificazione catastale dell'immobile sopra indicato.
Al fine di quanto sopra, le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie relative all'immobile suddescritto, depositate in Catasto, sono conformi allo stato di fatto dello stesso.
La suddetta cessione e trasferimento, da parte del sig. della piena proprietà CP
della quota di sua spettanza del 50% indiviso dell'immobile sito ad Avola, Via Foscolo n. 62 sopra descritto, viene effettuata da quest'ultimo titolo di corresponsione, così capitalizzata in unica soluzione (una tantum) e in via esaustiva, in conto mantenimento dovuto dal CP
alla moglie e alla IG . Per_2
Di talché, una volta avvenuta la cessione e il trasferimento del diritto di piena proprietà della suddetta quota del del 50% dell'immobile sopra descritto, da parte dello stesso alla CP
sig.ra , e divenuta la predetta la piena esclusiva proprietaria Parte_1 Parte_1
dell'intero immobile, la stessa nulla avrà più a richiedere e pretendere a titolo di mantenimento per sé stessa e per la IG al cui mantenimento provvederà, pertanto, Per_2
in via esclusiva e diretta la madre sig.ra , con la quale la suddetta IG Parte_1 Per_2
convive nell'immobile sopra descritto e che sottoscrive il presente atto per adesione alla suddetta regolamentazione economica e patrimoniale.
3) Resta concordemente fissato che, in caso di inadempimento del sig. alla puntuale CP
stipula del rogito sopradescritto di trasferimento del diritto di piena proprietà indivisa della quota parte del 50% dello stesso dell'immobile sopra indicato alla moglie sig.ra CP
, entro e non oltre il termine fissato nel superiore punto n. 2) del presente Parte_1
pagina 3 di 6 atto (ovvero entro e non oltre il termine di un anno dalla data del passaggio in giudicato della emananda sentenza di omologa della presente separazione dei coniugi), la sig.ra potrà richiedere nei modi e termini di legge l'esecuzione delle obbligazioni Parte_1
come sopra assunte dal sig. nel presente ricorso ed, inoltre, quest'ultimo CP
dovrà corrispondere alla sig.ra la somma mensile di €.200,00 a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento della moglie e della IG fino all'avvenuta esecuzione dell'obbligo di trasferimento dell'immobile come sopra stabilito.
La sig.ra fruirà, altresì in ogni caso, in via esclusiva dell'immobile sopra descritto Parte_1
che resterà alla stessa assegnato sin dalla data di sottoscrizione del presente atto.
4) Le spese e i compensi notarili del rogito di trasferimento dell'immobile sopra descritto, da eseguirsi presso lo studio notarile della Dott.ssa di Avola, ed ogni altra Persona_6
inerente al trasferimento della piena proprietà del suddetto immobile in favore della sig.ra saranno a carico esclusivo della stessa. Parte_1
5) Le spese straordinarie necessarie per la IG , da concordare preventivamente e Per_2
documentare, saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuna di esse.
Per evitare contrasti nascenti sull'individuazione delle spese straordinarie, le parti richiamano in questo atto le “Linee guida sul mantenimento dei figli” redatte dal Tribunale di Siracusa il 03/12/2019.
6) A condizione del puntuale adempimento da parte del sig. della cessione CP
trasferimento della sua quota di piena proprietà del 50% dell'immobile sopra descritto alla sig.ra , così come stabilito nel precedente punto 2) del presente atto, la predetta Parte_1
sig.ra resterà onerata, sin dal mese successivo alla stipula del rogito notarile di Parte_1
trasferimento, al puntuale pagamento dell'intero delle restanti rate mensili di €.176,96 del mutuo ipotecario n. 8273773 cointestato alle parti, e dalle stesse contratto in data
23/10/2019 con la , filiale di Avola, per l'acquisto dell'immobile Controparte_2
suddescritto, sito ad Avola, Via Foscolo n. 62, sino al saldo estintivo del suddetto debito.
7) Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e pendenza, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, rilasciandosene ampia e liberatoria quietanza, a condizione del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse nel presente atto”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. adottato il 04.06.2025 il giudice relatore poneva la pagina 4 di 6 causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Il Collegio, inoltre, ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti, anche nell'interesse della IG maggiorenne economicamente non autosufficiente (la quale Per_2 ha sottoscritto l'accordo separativo per adesione), in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1603/2024 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e dando atto Parte_1 CP
delle condizioni concordate dalle parti, così come riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 06.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa ER Milone
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