Art. 11.
Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il suddetto contributo e' elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed e' esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti".
Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il suddetto contributo e' elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed e' esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti".