Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 222/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 21/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa Guarcello ed elettivamente domiciliato in via Duca della Verdura n.63
Palermo
- ricorrente contro
– in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. P.IVA_1
- in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti , CP_2 Controparte_3
con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito della
Dott.ssa notaio in Tivoli, repertorio n. 37521 (raccolta n. 5762) del 3.7.2014, Persona_1
reg. in pari data al n. 3404, Serie 1T - rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo
Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d.
- resistente
OGGETTO: opposizione avviso addebito – contributi IVS Gestione Commercianti.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16/02/2022 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2021 0000 552844 formato il 09 novembre 2021 e notificato
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Parte ricorrente contesta la legittimità dell'avviso di addebito impugnato, ritenendo che esso derivi da un'erronea iscrizione d'ufficio della sig.ra alla Gestione degli esercenti Pt_1 attività commerciali da parte dell' . Tale iscrizione sarebbe stata motivata dal fatto che la CP_2 ricorrente riveste la qualifica di socio-amministratore della società Ascot srl, c.f. P.IVA_2 con sede in Gela, Zona industriale III sn, per la quale, secondo la prospettazione dell' , la CP_2
sig.ra avrebbe esercitato un'attività commerciale prevalente all'interno della predetta Pt_1
società. La ricorrente sostiene che manca il requisito oggettivo dell'esercizio di attività rientrante nel settore terziario, in quanto la società Ascot srl, della quale la ricorrente è socio- amministratore, è un'azienda industriale e non esercita alcuna attività commerciale, ma anche riguardo al requisito soggettivo, la sig.ra non ha mai esercitato alcun'attività con Pt_1 carattere di abitualità e prevalenza all'interno della società.
Sostiene parte ricorrente che è socia-amministratore al 24,7% della società Ascot srl, come si evince dalla visura camerale allegata (doc.2) e per la quale non esercita alcun tipo di attività; che la società Ascot srl, società industriale fondata il 25.07.1986 ha nel tempo proceduto al conferimento di ramo di azienda nei confronti di una delle due società del (la CP_4
poi cessata) alla quale si aggiunge la e la Controparte_5 Controparte_6 [...]
lasciando a queste ultime l'attività di produzione ed industriale e ritagliandosi Controparte_7
come esclusiva attività quella della gestione del patrimonio immobiliare e la gestione delle partecipazioni societarie del gruppo.
Nello specifico ed anche nel 2019, gli unici ricavi della società Ascot srl sono stati quelli derivanti dai fitti attivi del patrimonio immobiliare delle società del gruppo.
Di conseguenza, risulta evidente come la società in questione non eserciti attività commerciale, operando prevalentemente nel settore industriale e nella gestione patrimoniale, e pertanto non rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'obbligo di iscrizione alla
Gestione. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'onere della prova dell'attività lavorativa andasse posto a carico dell' . Controparte_8
Tanto premesso, chiede in via preliminare: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59620210000552844 notificato in data 08.01.2022. Indi, accogliere per la forma il presente ricorso e per l'effetto procedere all'annullamento dell'avviso di
2 pagamento per tutti i motivi infra specificati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio si è regolarmente costituito l'Ente impositore, il quale ha contestato genericamente le difese avversarie, riservandosi di fornire gli elementi necessari ai fini della prova dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione dei commercianti.
Il Giudice sospendeva l'efficacia dell'avviso impugnato.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti e mediante escussione testimoniale.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata al 21/05/2025 per la discussione e decisione ex art
127 ter c.p.c., sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Solo parte ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
La G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
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Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie, l'avviso di pagamento è stato notificato a parte ricorrente in data 08/01/2022, come documentalmente provato e incontestato tra le parti, mentre il ricorso è stato depositato in data 16/02/2022.
Ne discende che, essendo stato proposto il ricorso nel termine di quaranta giorni, l'opposizione al ruolo deve considerarsi tempestiva, dunque può essere giudicato nel merito.
Nel merito il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
La ricorrente ha dedotto di essere è socia-amministratore al 24,7% della società Ascot srl, e per la quale non esercita alcun tipo di attività.
Si osserva che l'art. 1, comma 203 legge 662/1996, che ha sostituito il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, così prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
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successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Cassazione in materia ha stabilito che: “ In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la
"ratio" della disposizione normativa” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 19273 del 19/07/2018, conforme
Cass. sez. lav. Sent. n. 4440 del 21.2.2017).
Recentemente la Cassazione ha confermato i “principi espressi da questa Corte di legittimità in ordine ai presupposti di iscrizione alla Gestione commercianti nell'ipotesi di socio amministratore di società di capitali, ribaditi da ultimo da Cass. n. 8945 del 2020, secondo cui per l'iscrizione alla Gestione Commercianti presupposto essenziale è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore
a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 31158 del
21.10.2022).
Pertanto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che quando non viene prestata nessuna attività lavorativa in favore della società di capitali, ma vengono
4 unicamente svolti di compiti riservati al socio-amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste (cfr. Cass. sez. lav. Ordin. n. 21739 dell'8.7.2022).
Ciò posto, deve osservarsi che nel caso di specie, prima ancora di verificare la sussistenza delle condizioni concernenti l'esercizio in concreto dell'attività commerciale e la presenza dei requisiti dell'abitualità e prevalenza, tenuto conto del fatto che si contesta la partecipazione all'attività aziendale sia sul piano lavorativo sia sul piano organizzativo, assume rilievo assorbente la circostanza che la società , di cui la ricorrente è socia-amministratore al 24,7%, ha documentato di svolgere esclusivamente attività di locazione immobiliare, il che esclude, dì per sé, che si sia in presenza dello svolgimento di attività commerciale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, “In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione” (cfr.
Cass. ord. n. 12981/2018).
Tale decisione conferma un orientamento già affermato da più risalenti decisioni dei Giudici di
Legittimità, con le quali si è stabilito che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non
s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (cfr. Cass. ord. n. 27376/2016).
La ratio di tale orientamento è rappresentata dal fatto che il discrimine preliminare ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è costituito, come evidenziato, dal fatto che si eserciti un'attività commerciale, ossia di prestazione di servizi in favore di terzi,
o di compravendita o di costruzione;
il che non ricorre laddove l'attività sia soltanto quella di riscossione dei canoni di locazione, proprio perché in questo caso a prevalere è l'esercizio di un'attività di mero godimento del bene immobile attraverso la locazione a terzi, che è diversa dall'attività commerciale;
e ciò a meno che tale attività non si inserisca all'interno di una più complessa prestazione che include anche l'intermediazione immobiliare, circostanza che però non ricorre nel caso di specie, in cui nulla di specifico è stato dimostrato in relazione a tale profilo, in particolare da parte dell' , su cui gravava l'onere di fornire tale prova. CP_2
5 Quanto alla prova che l'attività svolta dalla società di cui è socia la ricorrente sia la locazione immobiliare, ciò può presumersi dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, che ha depositato la visura camerale, nonché una serie di contratti di locazione.
A fronte di quanto eccepito e provato dalla ricorrente, non può dirsi assolto l'onere probatorio dell' che su di esso gravava di dimostrare la sussistenza in capo alla ricorrente CP_2 dell'esercizio di attività commerciale da parte della società di cui era amministratore.
Né risulta dimostrato in concreto, come evidenziato, lo svolgimento di attività ulteriori da parte della società che non siano riconducibili alla mera locazione di immobili e che era comunque onere dell' dimostrare, non potendosi gravare la parte ricorrente dell'onere di dimostrare CP_2
circostanze negative, ossia il mancato esercizio di ulteriori attività.
A ciò si aggiunga che, anche con riferimento al presupposto soggettivo della partecipazione all'attività aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza, non può dirsi fornita dall' la CP_2
prova della sussistenza di tale condizione.
Sul punto, deve osservarsi che la teste , escussa in corso di causa, ha Testimone_1
confermato la circostanza che “ la società Ascot srl si occupa solamente di gestire il patrimonio immobiliare del gruppo Ascot e gli unici ricavi sono quelli scaturenti dai fitti di immobili e dai ricavi derivanti dai costi della Consulenza del lavoro ribaltata alle altre due società del gruppo
Ascot; ed ancora la teste ha evidenziato che la ricorrente “ ha svolto attività di coordinamento in modo sporadico. Non lavora in azienda, supervisiona soltanto”.
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, con la conseguenza che non sono dovuti dalla ricorrente i contributi pretesi per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti da aprile 2019 fino al mese di dicembre 2019, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito n.
59220210000552844 notificato il 08 gennaio 2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n. 592 2021
0000552844 notificato l'8 gennaio 2022;
6 - condanna l' alla refusione delle spese processuali che liquida in € 43,00 per spese CP_2
vive ed in € 1.312,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta, 23/05/2024
La G.O.P.
Sabina Giunta
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