Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 148/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 126/2020, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 27.3.2020, depositata in pari data, notificata l'01.04.2020 in periodo di sospensione straordinaria ex art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36, comma
1, D.L. 23/2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 3323/2015
RG
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.11.1966 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, via Toscana n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Alessandro Lo Giudice, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'Atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1
il 7.12.1948 e residente a Caltanissetta in c.da Cusatino s.n., elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Leonida Bissolati n.29 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Dacquì che lo rappresenta e difende per procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello che sono qui da intendersi interamente ripetute e trascritte con condanna alle spese dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato: “in via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata in ragione della insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi del gravame;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per omessa indicazione dei capi della sentenza e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché per omessa specificazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza tacita dell'appellante alla pronuncia di primo grado, in ragione della genericità dei motivi;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la formazione del giudicato interno per i capi della sentenza in relazione ai quali il gravame si è limitato a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutare il fondamento della pronuncia del Giudice di prime cure;
2 - dichiarare l'inammissibilità del gravame per la proposizione in appello di domande e di eccezioni nuove per le ragioni specificate nel secondo motivo della presente comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'intervenuta acquiescenza prestata dall'appellante e, ad ogni buon conto, per sopravvenuta carenza d'interesse per le ragioni specificate nel terzo motivo della presente comparsa di costituzione e risposta in appello;
nel merito
- rigettare l'appello poiché infondato per le argomentazioni svolte nel quarto e quinto motivo della presenta comparsa di costituzione e risposta, confermando la sentenza di primo grado nel capo in cui il Giudice di prime cure;
in ogni caso
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione in data
16/12/2015, ritualmente notificato a controparte, il Sig. CP_1
chiamava in causa il nipote, Sig. proponendo nei suoi Parte_1 confronti azione di revindica con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in SA AL, c.so Vittorio Emanuele, n. 301 di sua proprietà per effetto acquisto per atto pubblico di compravendita da potere dei Sigg. Per_1
e atto a rogito del Notaio di
[...] Persona_2 Persona_3
Caltanissetta in data 30/6/2008 ( rep. n. 16429; racc. n. 6364 ).
Esponeva che a loro volta i suoi danti causa avevano edificato l'immobile a seguito di premesso di costruire rilasciato dal Comune di SA AL dopo avere acquistato la proprietà del fondo dal precedente costruttore per effetto
3 di atto pubblico in Notaio in data 25/7/1978 ( rep. 21837; Persona_4
racc. 4071 ).
Esponeva di avere formalmente diffidato il convenuto al rilascio della res senza ottenere l'esito sperato pur non avendo, l'occupante, alcun titolo da opporgli.
In relazione a tali circostanze, chiedeva l'emissione di un ordine di rilascio del prefato immobile, in accoglimento della proposta azione di revindica, il risarcimento, anche in via residuale ex art. 2041cc, del danno, consistito sia nella mancata disponibilità del bene, con proprio impoverimento e corrispettivo arricchimento ingiustificato del convenuto, dalla data della diffida alla data dell'effettivo rilascio, sia il risarcimento del danno da pagamento dell'IMU pagata non avendo potuto trasferire la propria residenza nell'immobile controverso onde ottenere l'integrale sgravio di tale tributo previsto solo per la prima casa di abitazione .
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva:
- l'inammissibilità dell'azione di revindica in presenza del diverso presupposto dell'azione contrattuale da rilascio dell'immobile da risoluzione del rapporto di comodato “di scopo” intercorso tra le parti, essendo stato,
l'immobile, comodatogli dallo zio attore fino al momento della ristrutturazione di altro immobile nella sua ( di sé convenuto ) disponibilità;
- la inammissibilità della domanda di rilascio, non essendo stata proposta la necessaria domanda di restituzione contrattuale fondata sul contratto di comodato stipulato inter partes pattuito;
- l'infondatezza, in ogni caso, della domanda ex art. 2041 cc e della domanda di risarcimento del danno pretesi dall'attore anche perché non si era ancora verificato il presupposto per la risoluzione del contratto di comodato ovvero non si era attuato lo dello scopo stesso, consistente nella ristrutturazione della diversa casa di abitazione nella sua disponibilità .
4 Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. VI cpc, in seno alla memoria ex art. 183, co. VI n. 1 cpc, l'attore eccepiva la inammissibilità della domanda di rigetto del rilascio a titolo di revindica svolta dall'attore come anche la domanda di declaratoria della infondatezza della domanda di rilascio fondata sul diverso titolo comodatario, a suo dire perché la tardiva costituzione del convenuto non consentiva la proposizione di tali domande in quanto aventi natura riconvenzionale così come riconvenzionale doveva ritenersi, parimenti, la introduzione del thema decidendum e probandum afferente alla esistenza di un contratto di comodato .
L'attore, inoltre, eccepiva che, inammissibilmente, in quanto solo in seno alla memoria ex art. 183 co. VI , n. 2 cpc ( oltre la barriera preclusiva di cui al termine per il deposito di memoria modificativa o di precisazione ex art. 183 co. VI, n. 1) cpc ) il convenuto aveva spiegato specifica eccezione di difetto di prova in merito all'acquisto della proprietà in capo all' attore dell'immobile oggetto di controversia, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario dell'immobile.
Il convenuto, contestando l'assunto avversario, chiedeva di provare con interrogatorio formale della controparte e con testi la circostanza dell'esistenza del rapporto di comodato.
Venivano assunti i chiesti mezzi istruttori cosi come ammessi con ordinanza istruttoria riservata dell'11/7/2018.
Successivamente, nel corso del giudizio, il convenuto offriva di consegnare le chiavi dell'immobile all'attore; quest'ultimo accettava la riconsegna, salvo poi a restituire al e stesse per ottenerne la esecuzione di alcuni Pt_1
lavori di rispristino dell'immobile nonché il pagamento di una arretrato per consumo di energia elettrica.
Seguiva una nuova riconsegna delle chiavi accettata dall'attore alla successiva udienza del 18/1072017. Le parti non trovavano un accordo sulla definizione transattiva della causa.”.
5 Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 126/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio dell'immobile di SA AL, c.so Vittorio
Emanuele, n. 301 per effetto dell'intervenuto rilascio dell'immobile nel corso del giudizio;
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore Parte_1
della somma di Euro 9.560,00 (novemilacinquecentosessanta/00) a titolo di risarcimento per l'indebita occupazione, oltre gli interessi legali dalla data dell' odierna domanda ( 16/12/2015 ) al soddisfo;
condanna inoltre il convenuto al pagamento delle utenze enel anticipate dall'attore relative al periodo di vigenza del comodato ovvero a consumi effettuati fino alla data del 18/10/2017, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite. Pone i rimanenti 2/3
a carico di parte convenuta, liquidati, tali 2/3, in Euro 3.223,33, oltre il 15
% a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.”.
2. Per la parziale riforma di detta sentenza ha interposto Parte_1
tempestivo gravame, lamentando, col primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c.: a) per avere il primo giudice condannato esso appellante al risarcimento del danno in favore dell' per violazione della buona CP_1
fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonostante la controparte non avesse formulato alcuna richiesta risarcitoria in virtù di un rapporto contrattuale e si fosse limitata a chiedere il ristoro dei danni per violazione dell'art. 2043 c.c. ovvero un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; b) in quanto il primo giudice ha pronunciato la sentenza di condanna sulla scorta di un ritenuto ritardo nella consegna del bene oggetto della domanda di rivendicazione per violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, mai dedotto, dimostrato, né contestato dall' CP_1
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato esso appellante al risarcimento
6 del danno in favore dell' per violazione del principio di buona fede CP_1
nella fase di esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. nonostante, all'esito dell'espletata istruttoria, il primo giudice avesse riconosciuto in sentenza che tra le parti era stato concluso un contratto di comodato di scopo in virtù del quale esso appellante aveva avuto la disponibilità dell'immobile per utilizzarlo come abitazione fintanto che non avesse completato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ed in quanto nel corso del giudizio non era stato contestato il ritardo nella ultimazione di detti lavori e non era stato comprovato l'urgente ed imprevisto bisogno giustificativo la richiesta di restituzione ante tempus.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice ritenuto che l'offerta e la consegna delle chiavi era avvenuta all'udienza del 17.10.2017 e non all'udienza del 21.09.2016, come risultante dal relativo verbale.
L'appellante ha quindi spiegato le seguenti domande: “Voglia l'Ecc.MA
Corte d'Appello di Caltanissetta contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte nel punto d) del presente atto;
Nel merito, accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza sentenza n. 126/2020, pubblicata il 27.03.2020, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, Dott. Francesco
Lauricella, il 27.3.2020, nell'ambito del procedimento recante RG n.
3323/2015, ritenere e dichiarare che il Sig. ha detenuto legittimamente Pt_1
fino alla data di rilascio, avvenuto banco iudicis mediante restituzione delle chiavi in data 21 settembre 2016, ovvero in subordine il 17.10.2017,
l'immobile sito a SA AL nel Corso Vittorio Emanuele n. 301, distinto al catasto edilizio urbano del medesimo Comune censurario al foglio di mappa
52, particella 2810, sub 5, in forza del contratto di comodato di scopo stipulato verbalmente con il Sig. con termine coincidente con la CP_1
7 cessazione dei lavori di ristrutturazioni sull'immobile di proprietà del Sig.
sito in SA AL, Via Saetta n. 30, come confermato dai testimoni Pt_1
sentiti nel corso del procedimento di primo grado;
Conseguentemente, confermare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione del bene immobile sito in SA
AL nel Corso Vittorio Emanuele n. 301, distinto al catasto edilizio urbano del medesimo Comune censurario al foglio di mappa 52, particella
2810, sub 5 per effetto dell'intervenuta restituzione del bene al verificarsi dello scopo del contratto di comodato;
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate con l'atto di citazione, ivi comprese le domande risarcitorie e/o di indennizzo giacché infondate, inammissibili e/o improcedibili per le ragioni sopra illustrate, così per come confermato dall'espletata istruttoria di primo grado;
in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre l'indennizzo previsto in sentenza tenuto conto che la restituzione delle chiavi
è avvenuta in data 21 settembre 2016 in udienza e pertanto limitarlo al solo periodo dal 23.2.2015 al 21.9.2016, o comunque ridurlo ad una somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per avere l'appellante formulato domande ed eccezioni nuove con l'atto di impugnazione, chiedendo di “…ritenere e dichiarare che il Sig. ha Pt_1
detenuto legittimamente fino alla data di rilascio”, laddove con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado aveva chiesto accertarsi e dichiararsi
“…..che parte convenuta ha detenuto sino ad oggi ed ha attualmente il diritto di detenere l'immobile”.
L'appellato ha, inoltre eccepito l'improcedibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza e per sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, avendo
8 questi, con la restituzione delle chiavi e lo spontaneo rilascio dell'immobile, riconosciuto il diritto di proprietà di esso appellato e chiesto in sede di precisazione delle conclusioni dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza del 22.12.2020, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 28.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellato, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il
Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. Sempre in via preliminare va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. formulata dall'appellato, essendo da escludere che l'appellante abbia proposto domande ed eccezioni nuove.
La richiesta formulata in questo grado dall'appellante di “ritenere e dichiarare che il Sig. ha detenuto legittimamente fino alla data di Pt_1 rilascio” l'immobile oggetto di causa, tiene chiaramente conto del fatto che l'immobile in primo grado era stato rilasciato all' e non può in CP_1
alcun modo considerarsi domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado laddove il aveva chiesto accertarsi e dichiararsi “…..che parte Pt_1
convenuta ha detenuto sino ad oggi ed ha attualmente il diritto di detenere l'immobile”
4. Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore eccezione di l'improcedibilità dell'appello sollevata dall'appellato per intervenuta
9 acquiescenza e per sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, in quanto la domanda da questi formulata in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, di cessazione della materia del contendere ha riguardato esclusivamente la “domanda principale di rilascio” (cfr. verbale udienza
14.11.2019 giudizio primo grado), e non quelle risarcitorie per l'asserita indebita occupazione dell'immobile, pure proposte dall' nei suoi CP_1
confronti.
5. Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Come correttamente rilevato dal primo giudice “l'allegazione di parte convenuta relativa alla sussistenza di un contratto comodato cosiddetto “ di scopo” tra le parti…configura una eccezione ovvero una allegazione giuridica (in concreto anche fattuale) contrapposta alla allegazione e domanda avversa (di rivendicazione) intesa a paralizzarla.”
L'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado consente di ritenere accertato che il ha detenuto l'immobile oggetto di causa in Pt_1
forza di un contratto verbale di comodato e non sine titulo.
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
(cognati del e nipoti dell' , che hanno pienamente Tes_2 Pt_1 CP_1
confermato che l'immobile controverso era stato consegnato in comodato dall' al affinché quest'ultimo lo abitasse fino al CP_1 Pt_1
completamento dei lavori di ristrutturazione di un altro immobile di sua proprietà, e le risultanze dell'espletato interrogatorio formale dell' CP_1
il quale, seppur nel contesto di una deposizione internamente contraddittoria, ha sostanzialmente riconosciuto il prestito comodatario dell'immobile al seppur per brevi periodi, perché lo stesso doveva ristrutturare la Pt_1
propria abitazione.
Le parti, dunque, intrattennero un contratto di comodato di scopo, concluso in forma orale, sussumibile nella fattispecie dell'art. 1809 c.c., in forza del
10 quale il ha detenuto l'immobile oggetto dell'azione di rivendicazione Pt_1
proposta dall' e non sine titulo. CP_1
Discende da ciò che la domanda di rivendicazione e le conseguenziali e connesse domande risarcitorie proposte dall' avrebbero dovuto CP_1
rigettarsi, non avendo questi fornito il benché minimo elemento comprovante che al momento della proposizione della domanda era venuto meno il contratto verbale di comodato di scopo intrattenuto con il o che il Pt_1 comodatario avesse colpevolmente ritardato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, per i quali il comodato dell'immobile oggetto di causa era stato concesso al Né tanto meno è Pt_1
stata fornita prova della sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno dell' di avere nella sua disponibilità l'immobile (art. 1809 c.c., CP_1
comma 2).
Ad ogni buon conto, poiché in corso di causa il completati i lavori di Pt_1 ristrutturazione del proprio appartamento, ha rilasciato all' CP_1
l'immobile oggetto di causa, se da un lato del tutto corretta si appalesa la pronuncia del Tribunale laddove ha dichiarato “il non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio dell'immobile di SA AL, c.so Vittorio
Emanuele, n. 301 per effetto dell'intervenuto rilascio dell'immobile nel corso del giudizio”, lo stesso non può dirsi laddove ha “Condanna(to) il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro Parte_1
9.560,00 (novemilacinquecentosessanta/00) a titolo di risarcimento per l'indebita occupazione” ed al “pagamento delle utenze enel anticipate dall'attore relative al periodo di vigenza del comodato ovvero a consumi effettuati fino alla data del 18/10/2017”, non essendo dato ravvivare nella fattispecie in esame e per le ragioni anzidette alcuna indebita occupazione dell'immobile da parte del Pt_1
6. In accoglimento del proposto gravame la sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata dichiarandosi che nulla è dovuto a CP_1
11 da a titolo di risarcimento danni per l'occupazione Parte_1
dell'immobile di SA AL, c.so Vittorio Emanuele n. 3.
7. La riforma, nei termini sopra indicati, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede soccombente , che, pertanto, va condannato al pagamento in CP_1 favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 126/2020 emessa dal Tribunale civile Parte_1
di Caltanissetta il 27.03.2020 e pubblicata in pari data, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata dichiara che nulla è dovuto a CP_1
da a titolo di risarcimento danni per l'occupazione
[...] Parte_1
dell'immobile di SA AL, c.so Vittorio Emanuele n. 3.
Condanna alla rifusione in favore di al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna alla rifusione in favore di al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
3.288,50, di cui € 382,50 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 26 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12