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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/01/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
Dott. Nicola Saracino Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
12/07/2023, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO- . (c.f. C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GRIMALDI MARTINA (c.f. ); C.F._3
APPELLATO
Procuratore generale presso questa Corte
INTERVENUTO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, sez.
Diritti della Persona e Immigrazione, emessa il 16.6.2022 nel procedimento avente
R.G. n. 19196/2022.
Conclusioni dell'appellante: chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex adverso proposta. Con vittoria di spese ed onorari
Conclusioni dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis r.g. n. 1 reiectis: - rigettare le domande del , per l'effetto confermando l'ordinanza resa Parte_1
a definizione del giudizio R.G. n. 1916/2022 e così accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana anche ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91 del 05.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni ordinando all'amministrazione competente di adottare il relativo provvedimento;
- in subordine, provvedere nel senso in precedenza indicato, previa sospensione del presente giudizio e rinvio alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale di costituzionalità, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 91/1992, per violazione degli artt. 2, 3,
25 Cost. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni del P.G: “Ritenuto di dover condividere le argomentazioni dell'appellante sul provvedimento impugnato, esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso / reclamo.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Roma, in accoglimento del suo ricorso, ha dichiarato il diritto di nato il [...] a [...], Controparte_1
ad ottenere la cittadinanza italiana anche ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91 del 05.02.1992 ed ha conseguentemente ordinato all'amministrazione competente di adottare il relativo provvedimento. Ha quindi condannato il soccombente al pagamento Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
A siffatta conclusione non era d'ostacolo, secondo il tribunale, che il ricorrente avesse precedenti penali in ragione di due reati commessi circa trent'anni prima della richiesta della cittadinanza. Si tratta, in particolare, di due condanne irrevocabili per il reato di furto tentato in concorso (giusta sentenza del 19.09.1992 divenuta irrevocabile il 30.10.1992) e per il reato di cui agli articoli 495 e 496 c.p. (giusta sentenza del
21.05.1993 divenuta irrevocabile il 30.12.1993).
Il ricorrente aveva al riguardo sostenuto che, in considerazione della pena più mite prevista all'epoca in cui i reati furono commessi, non sarebbe raggiunto il limite previsto dall'art. 6, comma 1, della l. n. 91/1992, il quale stabilisce che «
1. Precludono
l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: […] b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando
r.g. n. 2 la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
[…]».
Per il tribunale era risultata, tuttavia, assorbente la considerazione che i reati risalivano ad un tempo remoto e, dunque, non potevano rappresentare la situazione attuale del ricorrente il quale, da allora, non risultava essersi più posto in una condizione di illegalità.
Il ha proposto appello al quale ha resistito Parte_1 [...]
CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12/07/2023, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale lamenta la violazione degli artt. 8 e 6 della l. n. 91 del 1992.
Ciò perché “Nella fattispecie in esame, le condanne inflitte al ricorrente precludono l'acquisto della cittadinanza a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b). La
, pertanto, non godeva di alcun potere discrezionale nella valutazione della CP_2
ricorrenza della causa ostativa, e non doveva quindi in alcun modo motivare il provvedimento in riferimento alla pericolosità concreta del richiedente. L'art. 624 c.p., sulla cui violazione si fonda la condanna della ricorrente inflitta con la sentenza della
Pretura di Roma del 19 settembre 1992, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 154 a euro 516 chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, si tratta di un reato ostativo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), e lo era anche nella versione vigente al momento della commissione dei fatti (quando il reato era punito con la reclusione fino a tre anni e la multa da lire sessantamila a un milione). Anche qualora si volesse accedere alla tesi sostenuta dall'allora ricorrente, secondo cui, in caso di delitto tentato (come in questo caso) si dovrebbe tenere conto della riduzione della pena prevista dall'art. 56 c.p., resta comunque la condanna inflitta dalla Pretura di Roma con sentenza emessa il 21 maggio 1993 e divenuta irrevocabile in data 30 dicembre 1993, per i reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità propria (art. 495 c.p.) e di falsa dichiarazione sulla identità propria (art. 496 c.p.), in continuazione tra loro. L'art. 495 c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona”. Al momento della commissione dei fatti, il reato era punito con la reclusione fino a tre anni. Pertanto, il reato risultava ostativo sia nella versione vigente all'epoca dei fatti
r.g. n. 3 sia in quella attuale. Anche il reato di cui all'art. 495 c.p. deve ritenersi ostativo, quantomeno nella versione attualmente vigente (essendo punito con la reclusione da uno a cinque anni).”.
L'appellato ha eccepito la tardività dell'appello, che non sussiste giacché
l'ordinanza era stata emessa dal tribunale il 16 giugno 2002 e comunicata il 20 dello stesso mese, sicché l'appello iscritto a ruolo il 19 luglio 2022 è tempestivo.
Nel merito ha sostenuto che il delitto dell'art. 495 cp era punito - all'epoca della sua commissione - con la pena della reclusione “fino a tre anni”; quello dell'art. 496 con pena della reclusione fino a un anno, alternativamente alla multa fino a lire un milione;
che l'art. 624 c.p. prevede che il furto sia “punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.” e che il Sig. venne CP_1 condannato per furto tentato. Ebbene, come è noto, l'art. 56 c.p. dispone che la pena per il delitto tentato sia ridotto da un terzo a due terzi. La pena, inoltre, non varia in ragione dell'asserito concorso ai sensi dell'articolo 110 c.p..
Osserva la Corte quanto segue.
In relazione al tentativo di furto deve rilevarsi che il processo terminò con l'applicazione della pena di venti giorni di reclusione e lire 60.000 di multa su richiesta delle parti ex art. 444 cpp (si veda a la relativa sentenza prodotta dall'appellato, all. 9).
In accordo con Cass. Civ. sez. I, 22/11/2007, n.24312 deve, allora, rilevarsi che
“L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lett. b, l. n.
91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli art. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna.”. Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cass. Civ. sez. I, 13/12/2023, n.34992.
Quanto al delitto previsto e punito dall'art. 495 cp, in continuazione con quello dell'art. 496 cp, l'appellato riportò nel 1993 condanna a seguito di dibattimento alla pena complessiva di otto mesi e dieci giorni di reclusione (all. 10 nel fascicolo di parte appellata).
Il più grave dei due delitti era punito, all'epoca, con pena fino a tre anni di reclusione, ipotesi coincidente con quella normativa di cui alla lett. b) dell'art. 6 della r.g. n. 4 legge n.91 del 1992 che prevede, quale causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana la “… condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione…”.
L'appello, sul punto, è pertanto fondato perché solo la riabilitazione rimuove l'ostacolo alla concessione della cittadinanza (Cass. Civ. sez. VI, 26/09/2014, n.20399).
Tale disciplina, della cui legittimità costituzionale non si dubita, esprime non irragionevolmente la discrezionalità del Legislatore in materia di cittadinanza e non è stato neppure allegato dall'appellato di aver chiesto, senza ottenerla, la riabilitazione.
La fondatezza soltanto parziale dei motivi di appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di contro l'ordinanza indicata Parte_1 Controparte_1
in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge la domanda proposta in prime cure da Controparte_1
b) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 08/01/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Nicola Saracino Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5