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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. 522/2025 V.G., avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Bari sez. fallimentare n. 19/2025;
TRA
, con sede legale in Turi, in persona del legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Leogrande ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Reclamante - contro Parte Curatela della Liquidazione giudiziale della società in persona del CP_1 curatore fallimentare, rappresentata e difesa Avv. Augusto Di Cagno;
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Ciollo;
Controparte_2
- reclamati – nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17.6.2025.
Fatto. Part Con reclamo depositato in data 21.3.2025, la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 19/2025, depositata dal Tribunale di Bari in data 20.1.2025, eccependo, con un unico motivo, l'insussistenza e/o nullità della notifica del ricorso ex art. 37 co. 2 CCI
pagina 1 di 4 deducendo di essere rimasta incolpevolmente contumace nel giudizio di primo grado e di non aver potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Esponeva che aveva avuto conoscenza della apertura della liquidazione giudiziale solo in data
19.2.2025 allorquando aveva chiesto la visibilità degli atti e che la anomalia consisteva nel fatto che la notifica era stata inviata ad una PEC differente (e non a quella regolarmente denunciata e visibile dalla visura rilasciata dalla Camera di commercio), con la conseguenza ce la sentenza era nulla.
Nel merito, evidenziava che difettavano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non erano sussistenti le condizioni di insolvenza.
Si costituiva la curatela della liquidazione giudiziale che evidenziava come il reclamo fosse del tutto intempestivo in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 51 CCI di 30 gg. a far data dal 20.1.2025.
Nel merito, evidenziava che la richiesta di rimessione in termini a seguito della nullità della notifica del ricorso ex art. 37, comma 2, CCI, era inammissibile in quanto la notifica era stata regolarmente eseguita e lo stato di insolvenza era del tutto evidente.
Concludeva pertanto per l'inammissibilità dell'avverso reclamo.
Si costituiva pure il creditore che si riportava alle medesime argomentazioni della Controparte_2 curatela, concludendo per il rigetto del reclamo.
Con nota del 28.4.2025 il Sostituto Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.2025, parte reclamante dichiarava di rinunciare agli atti e all'azione e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La curatela prendeva atto, chiedendo il pagamento delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
Diritto.
Va premesso (v. Cass. 13636/2024) che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146).
Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del pagina 2 di 4 giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass.
17/12/2013, n. 28146).
La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere
“qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n.
7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti della parte convenuta.
In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837) in virtù del mandato all'uopo conferito all'interno della procura alle liti.
Orbene, nella presente fattispecie, pur essendo presente nel mandato la facoltà di “rinunciare”, difetta un mandato ad hoc per rinunciare all'azione e agli atti, sicchè deve ritenersi detta rinuncia tam quam non esset, in quanto proveniente da difensore sprovvisto di mandato ad hoc.
Nel merito, deve ritenersi il reclamo – con la relativa richiesta di rimessione in termini – inammissibile, posto che, anzitutto, la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata effettuata alla PEC che, alla data della notifica, risultava dal Registro delle
Imprese e dall'INI-PEC), ovvero alla PEC risultante anche dalla visura della società al 21.11.2024
e alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale (l'indirizzo indicato nel reclamo non era quello risultante dall'INI-PEC); ne deriva che, essendo stata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale regolarmente notificata alla società, questa non ha proposto tempestivamente il reclamo, sicchè non può pretendere di essere rimessa in termini per far valere un vizio della notifica del ricorso che avrebbe dovuto dedurre entro il termine di scadenza previsto dalla legge.
Con riguardo alla insussistenza dell'insolvenza, parte reclamante ha lasciato l'asserzione del tutto priva di qualsiasi contenuto, per cui anche detto profilo, per mera completezza, sarebbe inammissibile per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (parametri minimi stante a non complessità delle questioni trattate.
E' dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il reclamo;
pagina 3 di 4 dichiara tenuto e condanna parte reclamante al pagamento in favore della curatela e di
[...] delle spese di lite, che liquida per ciascuno nella somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e CP_2
Cpa come per legge;
Pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 17.6.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. 522/2025 V.G., avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Bari sez. fallimentare n. 19/2025;
TRA
, con sede legale in Turi, in persona del legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Leogrande ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Reclamante - contro Parte Curatela della Liquidazione giudiziale della società in persona del CP_1 curatore fallimentare, rappresentata e difesa Avv. Augusto Di Cagno;
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Ciollo;
Controparte_2
- reclamati – nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17.6.2025.
Fatto. Part Con reclamo depositato in data 21.3.2025, la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 19/2025, depositata dal Tribunale di Bari in data 20.1.2025, eccependo, con un unico motivo, l'insussistenza e/o nullità della notifica del ricorso ex art. 37 co. 2 CCI
pagina 1 di 4 deducendo di essere rimasta incolpevolmente contumace nel giudizio di primo grado e di non aver potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Esponeva che aveva avuto conoscenza della apertura della liquidazione giudiziale solo in data
19.2.2025 allorquando aveva chiesto la visibilità degli atti e che la anomalia consisteva nel fatto che la notifica era stata inviata ad una PEC differente (e non a quella regolarmente denunciata e visibile dalla visura rilasciata dalla Camera di commercio), con la conseguenza ce la sentenza era nulla.
Nel merito, evidenziava che difettavano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non erano sussistenti le condizioni di insolvenza.
Si costituiva la curatela della liquidazione giudiziale che evidenziava come il reclamo fosse del tutto intempestivo in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 51 CCI di 30 gg. a far data dal 20.1.2025.
Nel merito, evidenziava che la richiesta di rimessione in termini a seguito della nullità della notifica del ricorso ex art. 37, comma 2, CCI, era inammissibile in quanto la notifica era stata regolarmente eseguita e lo stato di insolvenza era del tutto evidente.
Concludeva pertanto per l'inammissibilità dell'avverso reclamo.
Si costituiva pure il creditore che si riportava alle medesime argomentazioni della Controparte_2 curatela, concludendo per il rigetto del reclamo.
Con nota del 28.4.2025 il Sostituto Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.2025, parte reclamante dichiarava di rinunciare agli atti e all'azione e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La curatela prendeva atto, chiedendo il pagamento delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
Diritto.
Va premesso (v. Cass. 13636/2024) che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146).
Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del pagina 2 di 4 giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass.
17/12/2013, n. 28146).
La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere
“qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n.
7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti della parte convenuta.
In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837) in virtù del mandato all'uopo conferito all'interno della procura alle liti.
Orbene, nella presente fattispecie, pur essendo presente nel mandato la facoltà di “rinunciare”, difetta un mandato ad hoc per rinunciare all'azione e agli atti, sicchè deve ritenersi detta rinuncia tam quam non esset, in quanto proveniente da difensore sprovvisto di mandato ad hoc.
Nel merito, deve ritenersi il reclamo – con la relativa richiesta di rimessione in termini – inammissibile, posto che, anzitutto, la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata effettuata alla PEC che, alla data della notifica, risultava dal Registro delle
Imprese e dall'INI-PEC), ovvero alla PEC risultante anche dalla visura della società al 21.11.2024
e alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale (l'indirizzo indicato nel reclamo non era quello risultante dall'INI-PEC); ne deriva che, essendo stata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale regolarmente notificata alla società, questa non ha proposto tempestivamente il reclamo, sicchè non può pretendere di essere rimessa in termini per far valere un vizio della notifica del ricorso che avrebbe dovuto dedurre entro il termine di scadenza previsto dalla legge.
Con riguardo alla insussistenza dell'insolvenza, parte reclamante ha lasciato l'asserzione del tutto priva di qualsiasi contenuto, per cui anche detto profilo, per mera completezza, sarebbe inammissibile per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (parametri minimi stante a non complessità delle questioni trattate.
E' dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il reclamo;
pagina 3 di 4 dichiara tenuto e condanna parte reclamante al pagamento in favore della curatela e di
[...] delle spese di lite, che liquida per ciascuno nella somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e CP_2
Cpa come per legge;
Pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 17.6.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
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