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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1172/24 R.G.;
promossa da:
(CF ; Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Francesco Di Giovanni ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo pec;
Email_1
appellanti;
contro
:
(CF ); Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Carraretto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale f.lli Cairoli n. 15;
appellato;
e contro
(CF ); Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Magaldi e Roberta Cacco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Treviso, Via Olivi n. 34;
appellata.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1045/24 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 24 maggio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
a) Nel merito, in riforma dell'appellata sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Treviso il 24 maggio 2024 (n. 1045/2024), accertare e dichiarare che la deliberazione adottata dall'assemblea condominiale del 30 marzo 2023 era pienamente valida ed efficace e non fondatamente impugnabile, in quanto relativa alla realizzazione di opera che non rientra tra le innovazioni di cui airart.1120 cod. civ. ma attiene all'uso individuale delle parti comuni ex art. 1102 cod. civ. e come tale non soggetta ad autorizzazione dell'assemblea condominiale, salvo quanto previsto dall'alt. 8 del Regolamento Condominiale, che richiede di sottoporre all'assemblea anche gli interventi di semplice modifica al solo fine di verificare che la maggioranza degli intervenuti non neghi detta autorizzazione, come difatti avvenuto nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136, III comma, cod. civ. e dalla predetta norma regolamentare;
b) Sempre nel merito, accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità della deliberazione del 16 novembre 2023, di "revoca" della precedente deliberazione del 30 marzo 2023, a cagione della falsa rappresentazione della realtà e del conseguente vizio nella formazione della volontà assembleare, pertanto annullando detta deliberazione per vizio del consenso o per eccesso di potere;
c) Condannare il , e per quanto di ragione la condomina CP_1 CP_2
, alla rifusione di spese e compensi di difesa per il doppio grado
[...] del giudizio”.
Conclusioni nell'interesse dell'appellato : Controparte_1
“In via preliminare. Accertato e dichiarato che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza era manifestamente infondata ed inammissibile per i motivi esposti nel relativo paragrafo della comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2024, condannare gli Appellanti alla pena pecuniaria prevista ex art. 283, ultimo comma c.p.c., rimettendosi alla Ecc.ma Corte d'Appello sulla sua quantificazione.
Per tutte le argomentazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate, dichiarare ex art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, essendo manifestamente infondato.
Per l'effetto, respingersi il gravame proposto e confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n° 1045/2024.
Con vittoria di spese e competenze professionali, anche ex art. 96 c.p.c..
In via principale. Ferma, in ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove deduzioni, domande ed eccezioni proposte dagli Appellanti, per i motivi e contromotivi esposti in comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2024 e da intendersi qui trascritti, ogni altra istanza respinta, rigettarsi l'impugnazione proposta e confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n° 1045/2024 con l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni di primo grado, che qui di seguito si riportano, nonché vittoria di spese e competenze professionali, anche ex art. 96 c.p.c.:
Causa n° 6416/23 R.G. In via preliminare. Per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri e , nonché Parte_1 Parte_2 l'insussistenza del loro interesse ad agire e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande attoree e la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via principale. Per le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le domande formulate dai sigg.ri e , perchè infondate in fatto e diritto. Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via istruttoria. Ammettersi, altresì, all'esito della prova per testi eventuale C.T.U.. Ci si oppone a tutti i mezzi istruttori dedotti dagli Attori per i motivi indicati in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 05.04.2024. Causa n° 7044/23 R.G. In via preliminare. Per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri e , nonché Parte_3 Parte_2
l'insussistenza del loro interesse ad agire e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande attoree e la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via principale. Per le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le
domande formulate dai sigg.ri e , perchè infondate Parte_1 Parte_2 in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via istruttoria. Per le ragioni espresse in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 05.04.2024 ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate ed in particolare: alla prova per testimoni ed interpello;
nonché alla richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. di copia degli atti relativi alla procedura di mediazione n° 175/23 GP ed alla richiesta di acquisizione ex art. 213 c.p.c, formulata nei confronti della “Polizia Locale di Treviso” e della “Città di Treviso”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata : CP_2
Nel merito In via principale:
- rigettarsi l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile e comunque infondato, per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1045/2024 del 23.05.2024, depositata in cancelleria il 24.05.2024;
- condannarsi i Signori e all'integrale rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, delle spese generali nella misura del 15%, dei diritti ed onorari di lite;
- condannarsi, altresì, i Signori e per Parte_1 Parte_2 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., avendo costoro agito in appello con mala fede o colpa grave nella misura in cui, pur non impugnando il capo della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1045/2024 che statuiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta , hanno Controparte_2 convenuto nel presente procedimento d'appello anche quest'ultima”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno introdotto il giudizio RG 6416/2023, Parte_1 Parte_2 convenendo in giudizio il e la condomina Controparte_1
, proponendo azione autonoma di mero accertamento Controparte_2 della validità ed efficacia della delibera condominiale del 30.3.2023, avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione da parte degli attori di una terrazza a tasca, ritenendo rispettati i requisiti e le maggioranze di cui all'art. 1136 co. 3 CC e all'art. 8 del Regolamento Condominiale, trattandosi a loro dire di opere che non comporterebbero innovazione, ma solo modifica delle parti comuni ex art. 1102 CC.
2. Il si è costituito in giudizio eccependo anzitutto la cessazione CP_1 della materia del contendere e la carenza di interesse ad agire in capo agli attori ex art. 100 CPC, sia perché la delibera condominiale del 30.3.2023, per quanto qui rileva, venne revocata e sostituita dalla delibera condominiale del 16.11.2023, sia perché in ogni caso la competente Commissione Edilizia del Comune di Treviso, nella seduta del 30.5.2023, aveva espresso parere contrario al progetto di realizzazione della terrazza a tasca, di talché gli attori non sono stati autorizzati dal Comune di Treviso a realizzare l'opera. Nel merito, in subordine, il ha comunque chiesto il rigetto delle CP_1 domande attoree, osservando che l'opera di cui si discute sarebbe comunque da qualificarsi quale innovazione ex art. 1120 CC, la quale non sarebbe però stata autorizzata dall'assemblea del 30.3.2023 con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 co. 5 CC e in presenza dei requisiti di cui all'ultimo comma del medesimo art. 1120 CC.
3. La condomina si è costituita in giudizio svolgendo difese del CP_2 tutto analoghe a . CP_1
4. Nel frattempo, i medesimi attori avevano introdotto il separato giudizio RG 7044/2023, anche in tale sede convenendo sia il che la condomina CP_1
al fine di ottenere l'annullamento della già citata delibera del CP_2
16.11.2023, che aveva in parte revocato la precedente delibera del 30.3.2023, a motivo dell'asserito vizio nella formazione della volontà dell'assemblea, posto che l'amministratore del non avrebbe tenuto una condotta CP_1 imparziale e avrebbe fatto un “uso strumentale e illegittimo della procedura di mediazione e della documentazione offerta ai condomini” allo scopo, per l'appunto, di condizionare indebitamente la volontà dei condomini, o a motivo del conflitto di interessi della condomina (considerato che la revoca della CP_2 delibera del 30.3.2023 venne approvata “con il voto determinante della condomina nella doppia veste di parte proponente e parte Controparte_2 accettante della proposta propria transattiva”).
5.Anche in tale sede il ha eccepito la carenza di interesse ad agire CP_1 in capo agli attori e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione. Analoghe difese sono state svolte dalla convenuta , la quale ha CP_2 altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione pas
6. Disposta la riunione delle due cause, il tribunale decideva la causa come segue:
“- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2 relativamente al procedimento di impugnazione della delibera
[...] assembleare del 16.11.2023, RG 7044/2023;
- dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda attorea di annullamento della delibera assembleare del 16.11.2023, oggetto della causa RG 7044/2023;
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle domande relative alla delibera dell'assemblea di condominio del 30.3.2023, oggetto della causa RG 6416/2023;
- condanna gli attori e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 ai convenuti ed le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del presente procedimento, liquidate per ciascuno dei convenuti in € 12.386,50 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
- condanna gli attori e , in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_2
a ciascuno dei convenuti ed Controparte_1 Controparte_2 la somma capitale di € 2.000,00, ex art. 96 co. 3 CPC”.
[...]
7. Contro la sentenza n. 1045/24 del Tribunale di Treviso e Parte_1 Pt_2
hanno interposto appello, affidato a tre motivi di impugnazione con i
[...] quale si sostiene che:
a) la delibera condominiale del 30.3.2023 è pienamente valida ed efficace, dal momento che la realizzazione della terrazza a tasca non rientra tra le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c, ma concerne solamente l'uso individuale delle parti comuni ex art. 1102 c.c;
b) viceversa, la delibera condominiale del 16.11.2023 di revoca della precedente deliberazione sarebbe illegittima a causa della falsa rappresentazione della realtà e del conseguente vizio nella formazione della volontà assembleare e dovrebbe essere annullata per vizio del consenso o per eccesso di potere;
inoltre la citata delibera sarebbe stata adottata sul falso presupposto che fosse sussistente una attendibile minaccia di impugnazione della precedente deliberazione del 30 marzo 2023, quando invece secondo parte appellante così non è; la volontà assembleare si sarebbe formata sulla falsa prospettazione di un problema insussistente che non avrebbe mai coinvolto il;
CP_1
c) le parti appellate dovrebbero pertanto essere condannate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, annullando altresì la condanna ex art. 96 c.c.
8. Si sono costituite in giudizio le parti appellate, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, nonché ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 cpc per aver agito in appello con malafede o colpa grave.
9. Il primo motivo di appello deve essere respinto.
La realizzazione di una terrazza ad asola consente l'applicazione dell'art. 1102 cc. quando comporta il pari uso agli altri condomini della parte comune (Cons. Stato n. 2618/2023) e parte appellante non ha dato prova che il progetto presentato e, non approvato dal Comune, rispettasse questo presupposto;
inoltre, la delibera del 30.3.2023 poteva essere revocata, a fronte dell'opposizione della condomina e del mancato assenso del Comune CP_2 al progetto di parte appellante.
10. Il secondo motivo di appello è infondato. Parte appellante non ha fornito alcuna prova che l'assemblea che ha approvato la delibera del 16.11.2023 sia stata manipolata per deliberare la revoca della delibera precedente, cui hanno partecipato anche il legale del per CP_1 illustrare la procedura di mediazione pendente presso il competente Organismo e l'avvocato di parte appellante per chiarire la posizione di quest'ultima.
La condomina del aveva già instaurato nei confronti del CP_2 CP_1 la procedura di mediazione finalizzata alla successiva impugnazione della delibera del 30.03.2023; la “minaccia” di impugnazione, pertanto, non costituiva un falso presupposto, bensì circostanza concreta, che comportava già il coinvolgimento del Condominio in detta controversia (come emerge dai verbali di Curia Mercatorum prodotti).
Quanto al giudizio sulla attendibilità della “minaccia di impugnazione”, trattasi di giudizio che rientra nell'alveo del processo alle intenzioni: sarebbe stata l'Autorità Giudiziaria a decidere se l'impugnazione era fondata o meno.
All'assemblea del 16.11.2023 venne rappresentato ai condomini che in sede di mediazione era emersa la possibilità di scongiurare una lite tra il Condominio e la , tanto da proporre la revoca della delibera del Parte_4
30.03.2023 per scongiurare l'insorgere di una lite. In effetti, la lite fu evitata come si evince dal verbale del 27.11.2023 dell'Organismo di Mediazione (DOC. 4 fascicoli di primo grado ) e senza pregiudicare il diritto dei sigg.ri CP_1
e di rappresentare in assemblea le loro ragioni. Pt_1 Pt_2
Va rilevato inoltre che nell'avviso di convocazione dell'assemblea fosse stato inviato il provvedimento del Comune di Treviso (DOC. 5 fascicoli di primo grado
), per far sì che tutti i condomini potessero in piena autonomia, CP_1 leggere il parere contrario alla realizzazione del noto terrazzo a tasca della Commissione Edilizia.
Pertanto, in modo logico ed immune da vizi, il Tribunale di Treviso ha escluso qualsivoglia “inganno” o vizio del consenso in capo all'assemblea che ha deliberato la revoca della delibera del 30.03.2023.
11. Il terzo motivo di appello viene respinto, confermando la condanna al pagamento delle spese legali del primo grado ed ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., in considerazione delle ragioni espresse nella sentenza impugnata. 12. L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, in ogni sua parte.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e vengono quantificate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni;
viene tuttavia rigettata la domanda di condanna degli appellanti ex art. 96 co 3 cpc, non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate:
* le spese del grado, che liquida in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, CPA 4% ed IVA di legge;
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1172/24 R.G.;
promossa da:
(CF ; Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Francesco Di Giovanni ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo pec;
Email_1
appellanti;
contro
:
(CF ); Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Carraretto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale f.lli Cairoli n. 15;
appellato;
e contro
(CF ); Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Magaldi e Roberta Cacco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Treviso, Via Olivi n. 34;
appellata.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1045/24 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 24 maggio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
a) Nel merito, in riforma dell'appellata sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Treviso il 24 maggio 2024 (n. 1045/2024), accertare e dichiarare che la deliberazione adottata dall'assemblea condominiale del 30 marzo 2023 era pienamente valida ed efficace e non fondatamente impugnabile, in quanto relativa alla realizzazione di opera che non rientra tra le innovazioni di cui airart.1120 cod. civ. ma attiene all'uso individuale delle parti comuni ex art. 1102 cod. civ. e come tale non soggetta ad autorizzazione dell'assemblea condominiale, salvo quanto previsto dall'alt. 8 del Regolamento Condominiale, che richiede di sottoporre all'assemblea anche gli interventi di semplice modifica al solo fine di verificare che la maggioranza degli intervenuti non neghi detta autorizzazione, come difatti avvenuto nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136, III comma, cod. civ. e dalla predetta norma regolamentare;
b) Sempre nel merito, accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità della deliberazione del 16 novembre 2023, di "revoca" della precedente deliberazione del 30 marzo 2023, a cagione della falsa rappresentazione della realtà e del conseguente vizio nella formazione della volontà assembleare, pertanto annullando detta deliberazione per vizio del consenso o per eccesso di potere;
c) Condannare il , e per quanto di ragione la condomina CP_1 CP_2
, alla rifusione di spese e compensi di difesa per il doppio grado
[...] del giudizio”.
Conclusioni nell'interesse dell'appellato : Controparte_1
“In via preliminare. Accertato e dichiarato che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza era manifestamente infondata ed inammissibile per i motivi esposti nel relativo paragrafo della comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2024, condannare gli Appellanti alla pena pecuniaria prevista ex art. 283, ultimo comma c.p.c., rimettendosi alla Ecc.ma Corte d'Appello sulla sua quantificazione.
Per tutte le argomentazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate, dichiarare ex art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, essendo manifestamente infondato.
Per l'effetto, respingersi il gravame proposto e confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n° 1045/2024.
Con vittoria di spese e competenze professionali, anche ex art. 96 c.p.c..
In via principale. Ferma, in ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove deduzioni, domande ed eccezioni proposte dagli Appellanti, per i motivi e contromotivi esposti in comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2024 e da intendersi qui trascritti, ogni altra istanza respinta, rigettarsi l'impugnazione proposta e confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n° 1045/2024 con l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni di primo grado, che qui di seguito si riportano, nonché vittoria di spese e competenze professionali, anche ex art. 96 c.p.c.:
Causa n° 6416/23 R.G. In via preliminare. Per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri e , nonché Parte_1 Parte_2 l'insussistenza del loro interesse ad agire e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande attoree e la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via principale. Per le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le domande formulate dai sigg.ri e , perchè infondate in fatto e diritto. Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via istruttoria. Ammettersi, altresì, all'esito della prova per testi eventuale C.T.U.. Ci si oppone a tutti i mezzi istruttori dedotti dagli Attori per i motivi indicati in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 05.04.2024. Causa n° 7044/23 R.G. In via preliminare. Per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri e , nonché Parte_3 Parte_2
l'insussistenza del loro interesse ad agire e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande attoree e la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via principale. Per le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le
domande formulate dai sigg.ri e , perchè infondate Parte_1 Parte_2 in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali anche ex art. 96 c.p.c., come da nota spese depositata. In via istruttoria. Per le ragioni espresse in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 05.04.2024 ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate ed in particolare: alla prova per testimoni ed interpello;
nonché alla richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. di copia degli atti relativi alla procedura di mediazione n° 175/23 GP ed alla richiesta di acquisizione ex art. 213 c.p.c, formulata nei confronti della “Polizia Locale di Treviso” e della “Città di Treviso”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata : CP_2
Nel merito In via principale:
- rigettarsi l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile e comunque infondato, per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1045/2024 del 23.05.2024, depositata in cancelleria il 24.05.2024;
- condannarsi i Signori e all'integrale rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, delle spese generali nella misura del 15%, dei diritti ed onorari di lite;
- condannarsi, altresì, i Signori e per Parte_1 Parte_2 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., avendo costoro agito in appello con mala fede o colpa grave nella misura in cui, pur non impugnando il capo della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1045/2024 che statuiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta , hanno Controparte_2 convenuto nel presente procedimento d'appello anche quest'ultima”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno introdotto il giudizio RG 6416/2023, Parte_1 Parte_2 convenendo in giudizio il e la condomina Controparte_1
, proponendo azione autonoma di mero accertamento Controparte_2 della validità ed efficacia della delibera condominiale del 30.3.2023, avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione da parte degli attori di una terrazza a tasca, ritenendo rispettati i requisiti e le maggioranze di cui all'art. 1136 co. 3 CC e all'art. 8 del Regolamento Condominiale, trattandosi a loro dire di opere che non comporterebbero innovazione, ma solo modifica delle parti comuni ex art. 1102 CC.
2. Il si è costituito in giudizio eccependo anzitutto la cessazione CP_1 della materia del contendere e la carenza di interesse ad agire in capo agli attori ex art. 100 CPC, sia perché la delibera condominiale del 30.3.2023, per quanto qui rileva, venne revocata e sostituita dalla delibera condominiale del 16.11.2023, sia perché in ogni caso la competente Commissione Edilizia del Comune di Treviso, nella seduta del 30.5.2023, aveva espresso parere contrario al progetto di realizzazione della terrazza a tasca, di talché gli attori non sono stati autorizzati dal Comune di Treviso a realizzare l'opera. Nel merito, in subordine, il ha comunque chiesto il rigetto delle CP_1 domande attoree, osservando che l'opera di cui si discute sarebbe comunque da qualificarsi quale innovazione ex art. 1120 CC, la quale non sarebbe però stata autorizzata dall'assemblea del 30.3.2023 con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 co. 5 CC e in presenza dei requisiti di cui all'ultimo comma del medesimo art. 1120 CC.
3. La condomina si è costituita in giudizio svolgendo difese del CP_2 tutto analoghe a . CP_1
4. Nel frattempo, i medesimi attori avevano introdotto il separato giudizio RG 7044/2023, anche in tale sede convenendo sia il che la condomina CP_1
al fine di ottenere l'annullamento della già citata delibera del CP_2
16.11.2023, che aveva in parte revocato la precedente delibera del 30.3.2023, a motivo dell'asserito vizio nella formazione della volontà dell'assemblea, posto che l'amministratore del non avrebbe tenuto una condotta CP_1 imparziale e avrebbe fatto un “uso strumentale e illegittimo della procedura di mediazione e della documentazione offerta ai condomini” allo scopo, per l'appunto, di condizionare indebitamente la volontà dei condomini, o a motivo del conflitto di interessi della condomina (considerato che la revoca della CP_2 delibera del 30.3.2023 venne approvata “con il voto determinante della condomina nella doppia veste di parte proponente e parte Controparte_2 accettante della proposta propria transattiva”).
5.Anche in tale sede il ha eccepito la carenza di interesse ad agire CP_1 in capo agli attori e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione. Analoghe difese sono state svolte dalla convenuta , la quale ha CP_2 altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione pas
6. Disposta la riunione delle due cause, il tribunale decideva la causa come segue:
“- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2 relativamente al procedimento di impugnazione della delibera
[...] assembleare del 16.11.2023, RG 7044/2023;
- dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda attorea di annullamento della delibera assembleare del 16.11.2023, oggetto della causa RG 7044/2023;
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle domande relative alla delibera dell'assemblea di condominio del 30.3.2023, oggetto della causa RG 6416/2023;
- condanna gli attori e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 ai convenuti ed le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del presente procedimento, liquidate per ciascuno dei convenuti in € 12.386,50 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
- condanna gli attori e , in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_2
a ciascuno dei convenuti ed Controparte_1 Controparte_2 la somma capitale di € 2.000,00, ex art. 96 co. 3 CPC”.
[...]
7. Contro la sentenza n. 1045/24 del Tribunale di Treviso e Parte_1 Pt_2
hanno interposto appello, affidato a tre motivi di impugnazione con i
[...] quale si sostiene che:
a) la delibera condominiale del 30.3.2023 è pienamente valida ed efficace, dal momento che la realizzazione della terrazza a tasca non rientra tra le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c, ma concerne solamente l'uso individuale delle parti comuni ex art. 1102 c.c;
b) viceversa, la delibera condominiale del 16.11.2023 di revoca della precedente deliberazione sarebbe illegittima a causa della falsa rappresentazione della realtà e del conseguente vizio nella formazione della volontà assembleare e dovrebbe essere annullata per vizio del consenso o per eccesso di potere;
inoltre la citata delibera sarebbe stata adottata sul falso presupposto che fosse sussistente una attendibile minaccia di impugnazione della precedente deliberazione del 30 marzo 2023, quando invece secondo parte appellante così non è; la volontà assembleare si sarebbe formata sulla falsa prospettazione di un problema insussistente che non avrebbe mai coinvolto il;
CP_1
c) le parti appellate dovrebbero pertanto essere condannate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, annullando altresì la condanna ex art. 96 c.c.
8. Si sono costituite in giudizio le parti appellate, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, nonché ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 cpc per aver agito in appello con malafede o colpa grave.
9. Il primo motivo di appello deve essere respinto.
La realizzazione di una terrazza ad asola consente l'applicazione dell'art. 1102 cc. quando comporta il pari uso agli altri condomini della parte comune (Cons. Stato n. 2618/2023) e parte appellante non ha dato prova che il progetto presentato e, non approvato dal Comune, rispettasse questo presupposto;
inoltre, la delibera del 30.3.2023 poteva essere revocata, a fronte dell'opposizione della condomina e del mancato assenso del Comune CP_2 al progetto di parte appellante.
10. Il secondo motivo di appello è infondato. Parte appellante non ha fornito alcuna prova che l'assemblea che ha approvato la delibera del 16.11.2023 sia stata manipolata per deliberare la revoca della delibera precedente, cui hanno partecipato anche il legale del per CP_1 illustrare la procedura di mediazione pendente presso il competente Organismo e l'avvocato di parte appellante per chiarire la posizione di quest'ultima.
La condomina del aveva già instaurato nei confronti del CP_2 CP_1 la procedura di mediazione finalizzata alla successiva impugnazione della delibera del 30.03.2023; la “minaccia” di impugnazione, pertanto, non costituiva un falso presupposto, bensì circostanza concreta, che comportava già il coinvolgimento del Condominio in detta controversia (come emerge dai verbali di Curia Mercatorum prodotti).
Quanto al giudizio sulla attendibilità della “minaccia di impugnazione”, trattasi di giudizio che rientra nell'alveo del processo alle intenzioni: sarebbe stata l'Autorità Giudiziaria a decidere se l'impugnazione era fondata o meno.
All'assemblea del 16.11.2023 venne rappresentato ai condomini che in sede di mediazione era emersa la possibilità di scongiurare una lite tra il Condominio e la , tanto da proporre la revoca della delibera del Parte_4
30.03.2023 per scongiurare l'insorgere di una lite. In effetti, la lite fu evitata come si evince dal verbale del 27.11.2023 dell'Organismo di Mediazione (DOC. 4 fascicoli di primo grado ) e senza pregiudicare il diritto dei sigg.ri CP_1
e di rappresentare in assemblea le loro ragioni. Pt_1 Pt_2
Va rilevato inoltre che nell'avviso di convocazione dell'assemblea fosse stato inviato il provvedimento del Comune di Treviso (DOC. 5 fascicoli di primo grado
), per far sì che tutti i condomini potessero in piena autonomia, CP_1 leggere il parere contrario alla realizzazione del noto terrazzo a tasca della Commissione Edilizia.
Pertanto, in modo logico ed immune da vizi, il Tribunale di Treviso ha escluso qualsivoglia “inganno” o vizio del consenso in capo all'assemblea che ha deliberato la revoca della delibera del 30.03.2023.
11. Il terzo motivo di appello viene respinto, confermando la condanna al pagamento delle spese legali del primo grado ed ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., in considerazione delle ragioni espresse nella sentenza impugnata. 12. L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, in ogni sua parte.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e vengono quantificate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni;
viene tuttavia rigettata la domanda di condanna degli appellanti ex art. 96 co 3 cpc, non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate:
* le spese del grado, che liquida in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, CPA 4% ed IVA di legge;
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi