Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS- & C., rappresentati e difesi dall’avvocato Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da -OMISSIS-di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Lopes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 446, emesso dal Comune di -OMISSIS- in data 16 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2017, il sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per le opere eseguite nell’immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-, sede dell’attività di ristorazione e bar, denominata “-OMISSIS-”.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2024, il Comune negava il rilascio del titolo edilizio in quanto:
1) “ la realizzazione dei terrazzi nel subalterno 702 ed identificati nella Tav. 3 a firma dell’Ing. -OMISSIS- con il punto 1 commi 2 e 4, ha comportato l’aumento della superficie utile destinata all’attività commerciale e pertanto è considerato intervento di “nuova costruzione” così come definito dall’art. 3, comma 1 lett. e) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. vigente in Sicilia ed incompatibile con gli interventi consentiti nella Z.t.o. “A2” in assenza dei piani esecutivi di recupero del Comune di -OMISSIS- ”;
2) “ la pratica edilizia è carente delle seguenti autorizzazioni e nulla osta previsti: Nulla osta sanitario; Autorizzazione in sanatoria ai fini sismici rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-; Nulla osta in sanatoria rilasciato dall’Assessorato Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 55 Codice della Navigazione ”.
Avverso il suddetto provvedimento propongono ricorso, ritualmente notificato e depositato, i sig.ri -OMISSIS-, la quale agisce in nome e per conto del fratello -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e la società “-OMISSIS-di -OMISSIS- & C.”, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32, 26 E 38 N.T.A. DEL PRG DI -OMISSIS- E DELL’ART. 3 COMMA 1, LETT. E), DEL DPR N. 380/01. VIOLAZIONE DELL’ART.14 DELLA L.R. N.16/2016 E DELL’ART. 36 DPR N. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO IN RELAZIONE ALLA QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO (creazione di nuova superficie utile), NONCHÉ PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE ART.10 BIS L. N. 241/90 E SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.
Col primo motivo, parte ricorrente sostiene che i due terrazzi di cui è stata negata la sanatoria non comportino alcun incremento di superficie utile e/o alterazione planovolumetrica, rilevante ex art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, stante la mancanza in entrambi di “pareti di chiusura del piano”, ed essendo entrambi a servizio dell’attività commerciale esercitata già in virtù di autorizzazione edilizia rilasciata per silenzio assenso sull’istanza prot. n. 5782 del 12 settembre 2009 e della concessione edilizia in sanatoria n. 133 del 22 aprile 2009.
Parte ricorrente lamenta, altresì, l’illegittimità del diniego impugnato sia per difetto di motivazione che per disparità di trattamento, essendo stato rilasciato permesso di costruire, in analoghe circostanze, ad altra ditta;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 5 E 20 DPR N. 380/01 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE PER AGGRAVIO PROCEDIMENTALE.
Con riguardo alla mancata acquisizione del nulla osta igienico-sanitario, del nulla osta ai fini sismici e di quello ex art. 55 cod. nav., parte ricorrente sostiene la non addebitabilità della mancata acquisizione di tali pareri in quanto è il responsabile dello sportello unico per l’edilizia che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, avrebbe dovuto acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
Resiste al ricorso il Comune di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È incontestato che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria sia stata presentata da parte ricorrente in assenza di nulla osta igienico-sanitario, nulla osta ai fini sismici e di quello ex art. 55 cod. nav.
Secondo parte ricorrente, sarebbe stato onere del Comune acquisire tali nulla osta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’applicazione della suddetta norma non possa essere invocata nel caso di specie, non trattandosi di procedimento ordinario per il rilascio di permesso di costruire bensì del diverso procedimento di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il quale consente in via generale la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico, e che si distingue, pertanto, dalle ipotesi del condono edilizio nelle quali la legge, in via straordinaria e con regole ad hoc , consente di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia.
Come già evidenziato dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 16 marzo 2023, n. 42, “ Nel procedimento per l’accertamento di conformità sul richiedente grava l’onere di dimostrare la doppia conformità e l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”.
Sulla stessa linea, il C.G.A.R.S. ha affermato che:
- “ in materia di sanatoria edilizia l’amministrazione comunale non ha alcun obbligo, in ragione dell’astratta sanabilità dell’opera, di accertare d’ufficio la conformità urbanistica di un intervento, configurandosi la prova della c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione dell’istanza per la sua sanatoria del manufatto, quale onere incombente sulla parte ricorrente ”;
- “ è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l’ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (già, art. 13 l. n. 47/1985 ), attesa la finalità dell’istituto, secondo il quale il rilascio del permesso in sanatoria presuppone indefettibilmente la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 2025, n. 911; nello stesso senso, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 2025, n. 912; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 18 marzo 2024, n. 206; Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 10000; Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2660).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che il diniego impugnato sia stato correttamente adottato dall’Amministrazione comunale, stante l’assenza dei nulla osta necessari ad esitare favorevolmente l’istanza di parte ricorrente.
Né possono assumere rilievo in questa sede eventuali parere favorevoli ottenuti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, atteso che, secondo la regola del tempus regit actum , la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (ferma la possibilità per la parte ricorrente di ripresentare l’istanza all’Amministrazione).
In ogni caso, se è vero che l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha rilasciato nulla osta prot. n. 185 del 15 dicembre 2023, trasmesso solo in data 19 marzo 2024, quello rilasciato dal Genio Civile in data 1 dicembre 2025 è un mero parere tecnico preventivo di conformità delle opere alla normativa antisismica vigente, in cui viene precisato che “ il presente parere non costituisce autorizzazione in sanatoria e che questa ultima potrà essere eventualmente rilasciata solo dopo la pronunzia definitiva dell’Autorità Giudiziaria emessa a seguito del verbale di violazione che quest’Ufficio ha redatto in pari data della presente ”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il Collegio ritiene poi che il provvedimento sia sufficientemente motivato, sfociando il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 “ in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all’epoca di realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ” (Consiglio di Stato sez. II, 17 dicembre 2025, n. 10018).
Venendo in rilievo un’attività amministrativa di tipo vincolato, il Collegio esclude, altresì, che possa predicarsi il vizio di eccesso di potere svelato dall’indice sintomatico della disparità di trattamento, configurabile solo in caso di attività amministrativa discrezionale, allorquando nel bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati e a fronte di una situazione fattuale identica, l’Amministrazione giunga a risultati ingiustificatamente difformi all’esito dei diversi procedimenti.
Quanto alle ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente, non ne sarebbe necessario il loro esame, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice ” (Consiglio di Stato sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
Ad ogni modo, osserva il Collegio che parte ricorrente, pur contestando la motivazione del diniego impugnato, non fornisce prova sulla c.d. doppia conformità urbanistica delle opere da sanare e sulla loro consistenza e, in particolare, non dimostra in maniera puntuale che la destinazione dei due terrazzi all’attività commerciale della società ricorrente non abbia determinato un incremento della superficie utile e/o un’alterazione planovolumetrica, non consentiti in zona A “ nelle more dell’approvazione dei piani esecutivi di recupero ” ai sensi dell’art. 32 delle N.T.A.
Ciò nonostante sia pacifico che:
- “ è onere del soggetto interessato alla sanatoria dell’abuso edilizio dare prova della c.d. doppia conformità urbanistica dell’opera da sanare, sia con riferimento al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della relativa istanza di sanatoria, così come previsto dall’art. 36, d.P.R. n. 380/2001; ciò in quanto la prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell’interessato e non della p.a., dato che solo l’interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio processualcivilistico in base al quale la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova ”;
- “ la dimostrazione a carico del soggetto interessato della doppia conformità delle opere abusive implica un estremo rigore nel fornire gli elementi idonei a vagliarne la sussistenza, trattandosi appunto di conservare opere edilizie realizzate abusivamente ” (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 3222)
Non può nemmeno sostenersi che la destinazione dei terrazzi ad uso commerciale fosse stata autorizzata dal Comune in virtù del silenzio assenso formatosi sull’istanza prot. n. 5782 del 12 settembre 2009 e della concessione edilizia in sanatoria n. 133 del 22 aprile 2009, avendone l’Amministrazione accertato l’abusività con ordinanza di demolizione n. 4 del 22 febbraio 2017, non impugnata da parte ricorrente e da cui è scaturita l’istanza di sanatoria oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE IO, Presidente
AN CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | SE IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.