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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa ANTONELLA CAMILLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 333/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]N, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Tinari, con studio in L'Aquila (AQ) - Fraz. Coppito, Via Madonna delle
Grazie n.12 ed ivi elettivamente domiciliato;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
L'Aquila (AQ) - Fraz. Coppito, Via Del Duomo 3/N, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Tinari, con studio in L'Aquila (AQ) - Fraz. Coppito, Via Madonna delle Grazie n.12 ed ivi elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 06.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data
09.04.2011 e che dall'unione matrimoniale è nato, in data 09.07.2011, il figlio Per_1
1 (ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.04.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data
[...]
09.04.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n.
1 - Parte II -
Serie A - Uff.
8 - anno 2011) dalla cui unione matrimoniale è nato, in data 09.07.2011, il figlio (ancora minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Per_1
Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilisce il figlio verrà affidato in maniere condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare sita in L'Aquila
(AQ), Via Del Duomo n. 3/N - Fr. Coppito;
3) dispone che la casa familiare sita in L'Aquila (AQ), Via Del Duomo n. 3/N - Fr. Coppito, di proprietà del padre del Sig. verrà assegnata, con gli arredi in essa Parte_1
contenuti, al Sig. in considerazione del collocamento del minore, Parte_1
mentre la Sig.ra si stabilirà, fino a individuazione di una nuova Parte_2 sistemazione, presso la casa materna sita in L'Aquila (AQ) in Via Amiternina 33 – Fr.
Preturo;
2 4) stabilisce che l'auto targata DH298JE - Alfa Romeo di proprietà del Sig.
[...] resterà nella piena disponibilità della Sig.ra sino all'acquisto Parte_1 Parte_2 di una nuova autovettura da parte di quest'ultima;
5) dispone che salvo diverso accordo tra le parti e comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà (ormai formata) del figlio adolescente, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore: (i) dalle ore 19.00 del venerdì sino al tardo pomeriggio della domenica in cui il minore sarà riaccompagnato presso l'abitazione paterna;
(ii) il minore trascorrerà le principali festività natalizie e pasquali in modo alternato con ciascun genitore (24 o
25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, 5 o 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo), secondo un criterio di alternanza annuale. L'alternanza avrà inizio con la
Santa Pasqua, che il minore trascorrerà con la madre, mentre il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con il padre;
(iii) salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con la madre le vacanze estive dal 1 al 15 agosto;
(iv) il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni, iniziando con il padre per l'anno 2025;
6) dispone che le parti si fanno carico, nei giorni di propria spettanza, di accompagnare il figlio alle attività ricreative e sportive frequentate dallo stesso;
7) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione del figlio e a concertare tutte le decisioni che lo riguardano secondo le inclinazioni del minore;
8) prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) prende atto che il Sig. si impegna a versare la somma di € 150,00 Parte_1
mensili sul conto dedicato del minore n. 54700170 Poste Italiane le cui somme potranno essere prelevate dallo stesso al raggiungimento della maggiore età;
10) stabilisce che le spese straordinarie per le esigenze del figlio minore verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno (a titolo esemplificativo ma di certo non esaustivo: ripetizioni, visite mediche, attività sportive ecc.), secondo le indicazioni del
Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila reso noto ad entrambi.
Stabilisce, inoltre, che il padre si farà carico di sostenere interamente le spese straordinarie qualora dopo la scadenza del contratto di co.co.co. la madre non trovi una situazione economica stabile;
3 11) prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio, per sé e per il minore.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in L'Aquila, lì 09 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa ANTONELLA CAMILLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 333/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]N, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Tinari, con studio in L'Aquila (AQ) - Fraz. Coppito, Via Madonna delle
Grazie n.12 ed ivi elettivamente domiciliato;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
L'Aquila (AQ) - Fraz. Coppito, Via Del Duomo 3/N, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Tinari, con studio in L'Aquila (AQ) - Fraz. Coppito, Via Madonna delle Grazie n.12 ed ivi elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 06.03.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data
09.04.2011 e che dall'unione matrimoniale è nato, in data 09.07.2011, il figlio Per_1
1 (ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.04.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), in data
[...]
09.04.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n.
1 - Parte II -
Serie A - Uff.
8 - anno 2011) dalla cui unione matrimoniale è nato, in data 09.07.2011, il figlio (ancora minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Per_1
Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilisce il figlio verrà affidato in maniere condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare sita in L'Aquila
(AQ), Via Del Duomo n. 3/N - Fr. Coppito;
3) dispone che la casa familiare sita in L'Aquila (AQ), Via Del Duomo n. 3/N - Fr. Coppito, di proprietà del padre del Sig. verrà assegnata, con gli arredi in essa Parte_1
contenuti, al Sig. in considerazione del collocamento del minore, Parte_1
mentre la Sig.ra si stabilirà, fino a individuazione di una nuova Parte_2 sistemazione, presso la casa materna sita in L'Aquila (AQ) in Via Amiternina 33 – Fr.
Preturo;
2 4) stabilisce che l'auto targata DH298JE - Alfa Romeo di proprietà del Sig.
[...] resterà nella piena disponibilità della Sig.ra sino all'acquisto Parte_1 Parte_2 di una nuova autovettura da parte di quest'ultima;
5) dispone che salvo diverso accordo tra le parti e comunque nel rispetto delle esigenze e della volontà (ormai formata) del figlio adolescente, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore: (i) dalle ore 19.00 del venerdì sino al tardo pomeriggio della domenica in cui il minore sarà riaccompagnato presso l'abitazione paterna;
(ii) il minore trascorrerà le principali festività natalizie e pasquali in modo alternato con ciascun genitore (24 o
25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, 5 o 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo), secondo un criterio di alternanza annuale. L'alternanza avrà inizio con la
Santa Pasqua, che il minore trascorrerà con la madre, mentre il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso con il padre;
(iii) salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con la madre le vacanze estive dal 1 al 15 agosto;
(iv) il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni, iniziando con il padre per l'anno 2025;
6) dispone che le parti si fanno carico, nei giorni di propria spettanza, di accompagnare il figlio alle attività ricreative e sportive frequentate dallo stesso;
7) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione del figlio e a concertare tutte le decisioni che lo riguardano secondo le inclinazioni del minore;
8) prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) prende atto che il Sig. si impegna a versare la somma di € 150,00 Parte_1
mensili sul conto dedicato del minore n. 54700170 Poste Italiane le cui somme potranno essere prelevate dallo stesso al raggiungimento della maggiore età;
10) stabilisce che le spese straordinarie per le esigenze del figlio minore verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno (a titolo esemplificativo ma di certo non esaustivo: ripetizioni, visite mediche, attività sportive ecc.), secondo le indicazioni del
Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila reso noto ad entrambi.
Stabilisce, inoltre, che il padre si farà carico di sostenere interamente le spese straordinarie qualora dopo la scadenza del contratto di co.co.co. la madre non trovi una situazione economica stabile;
3 11) prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio, per sé e per il minore.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in L'Aquila, lì 09 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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