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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2229/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. EL Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Parte_1
Avv. FARALLO PIERO pres.
Appellato/i
CP_2
Avv. CARINI LUCIA pres.
AVV. DE SIMONE IRENE
Controparte_3
Avv. FARALLO PIERO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Farallo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'avv. Carini, dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi in atti, contesta la consulenza in atti in quanto fondata su presupposti errati.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Miele EL Pasquale Luca Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., domiciliata presso il difensore avv. Piero Farallo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata presso i difensori avv.ti Lucia Carini e Irene CP_2 C.F._1
De Simone che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_3 C.F._2
Piero Farallo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.19823/2018 pubblicata in data 17.10.2018 dal Tribunale di Roma.
2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione rispettivamente notificato in data 22.03.2019 al dott. Marcello Gasbarrini ed il 25.03.2019 a , l' ha proposto appello contro la CP_2 Pt_1 Parte_2 sentenza n.19823/2018 pubblicata in data 17.10.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.39367/2015, promosso da nei confronti dell' CP_2 [...]
e del dr. rimasto contumace in primo grado. Parte_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, esponeva che: 1) essa attrice, in data 26.2.2014, si era CP_2 ricoverata presso la struttura sanitaria per essere sottoposta ad un intervento di Parte_2 tiroidectomia completa, ad opera del dott. (odierno convenuto); 2) la Controparte_3 diagnosi per la quale si era reso necessario l'intervento era di <>; 3) la diagnosi in questione era stata raggiunta all'esito di numerosi esami e analisi di controllo quali l'esame ecografico tiroideo (eseguito presso il specialistico S. EL di Roma in Controparte_4 data 18.2.2013) dal quale si evidenziava un'eco struttura parenchimale della tiroide diffusamente disomogenea, esame con agoaspirato tiroideo guidato (presso l'Ospedale Sant'Andrea in data
7.6.2013) dal cui referto citologico risultava <>; 4) durante l'intervento chirurgico di tiroidectomia completa eseguito dal quest'ultimo CP_3 le asportava anche le paratiroidi senza che per questo fosse stato richiesto consenso informato alla paziente;
5) dopo essere stata dimessa (in data 28.2.2014) essa attrice aveva accusato forti dolori al torace e formicolii diffusi al punto che il giorno successivo, 29.2.2014, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea dove il personale medico aveva rilevato <<dolore toracico e parestesie diffuse secondarie ad ipocalcemia in paziente sottoposta a recente tiroidectomia totale>>;
6) il personale sanitario della struttura ospedaliera aveva omesso di tenere in debita Parte_2 considerazione le indicazioni fornite dall'endocrinologo prima dell'intervento chirurgico che aveva prescritto una scintigrafia tiroidea considerando l'anamnesi patologica della paziente che era già affetta da tiroidite di IM (malattia autoimmune) e fibromialgia;
7) a seguito dell'asportazione delle ghiandole paratiroidi, si era determinato un ipoparatiroidismo con grave ipocalcemia e squilibrio calcico;
8) lo squilibrio metabolico calcico aveva favorito l'insorgenza della calcolosi renale a causa della quale, in data 7.1.2015, era stata ricoverata presso la Controparte_5 di Vallo della Lucania, il giorno 14.7.2015 era stata sottoposta ad intervento di litotripsia
[...] extra corporea del rene sinistro;
9) sempre presso la stessa di era stata costretta a CP_5 CP_5 sottoporsi ad un altro intervento di litotripsia renale, in data 4.3.2015, posto che il primo intervento non era stato risolutivo;
10) a causa delle gravi conseguenze dell'intervento, non era stata più in grado di <<svolgere con regolarità e indipendenza ogni azione del vivere quotidiano>> ed aveva sviluppato uno stato ansiogeno-depressivo di tipo reattivo;
11) le lesioni provocate dall'intervento
3 avevano dato origine a postumi invalidanti, come era risultato dalla consulenza di parte del dott.
[...]
(invalidità permanente pari al 25% della totale;
danno psichico pari al Persona_1
9%); 12) il tentativo di mediazione (prot. 4722/2014) con l' aveva Parte_2 avuto esito negativo per mancanza di adesione da parte degli odierni convenuti.
2. Tanto premesso, parte attrice, chiedeva fosse dichiarata la responsabilità professionale del dott.
in ordine alle lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico e, per Controparte_3
l'effetto, condannarlo in solido con l' al completo ristoro Parte_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti così quantificati: € 217.296,00 di cui €
117.296,00 per l'invalidità permanente e € 100.000,00 per il danno esistenziale, con vittoria di spese, competente ed onorari, spese generali 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Si costituiva in giudizio la mediante comparsa di Parte_2 costituzione e risposta la quale deduceva che: 1) gli obblighi posti a carico del personale medico- sanitario erano quelli di eseguire la prestazione con correttezza e diligenza e di provvedere ad una corretta informazione sulla natura dei rischi e/o possibili complicanze delle cure e degli interventi;
2) il personale della struttura sanitaria, nel caso in questione, aveva portato a termine con diligenza, perizia e prudenza la propria attività professionale come risultava dalle cartelle cliniche nelle quali era riportato che la era giunta all'attenzione dei medici del reparto di chirurgia dopo essere CP_2 stata sottoposta ad accertamenti preoperatori e ad una consulenza endocrinologica dai quali era risultato che la paziente era affetta da <<thy 3 della tiroide (nel 22%-26% dei casi può rivelarsi una neoplasia maligna)>> 3) l'esecuzione di una scintigrafia tiroidea non avrebbe indotto il personale medico a modificare la strategia chirurgica;
4) la diagnosi e la scelta terapeutica erano corrette;
5) le eventuali complicanze successive all'intervento erano state prospettate alla paziente come confermato dal modulo di consenso informato;
6) l'ipocalcemia transitoria post operatoria sarebbe stata prevedibile e, per tale motivo, la paziente era stata sottoposta a terapia sostitutiva fino al recupero dell'omeostasi calcica;
7) parte attrice non aveva provato con assoluta certezza l'esistenza del danno e il nesso causale con la condotta negligente posta in essere dal personale medico dell'ospedale, posto che non era dimostrabile che se l'azione diligente supposta fosse stata prontamente prestata, si sarebbero scongiurati tali effetti lesivi;
8) il personale dell'
[...]
aveva <<portato a compimento tutte le attività per cui è causa con la parte_2 massima prudenza>>; 9) né il danno biologico né il danno morale ed esistenziali erano stati provati perché le deduzioni della parte attrice erano fondate su documenti di parte (relazione medico-legale del consulente di parte) e, pertanto, privi di qualsiasi rilevanza probatoria.
4. Tanto premesso parte convenuta instava per il rigetto della domanda e, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, chiedeva di limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che sarebbe risultato provato;
chiedeva,
4 inoltre, che fosse rigettata la domanda relativa al cumulo degli interessi e alla rivalutazione monetaria con ogni conseguenza in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio.
5. Non si costituiva in giudizio il dott. e veniva dichiarato contumace Controparte_3 stante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio con ordinanza del giudice istruttore del 4.11.2015.
6. Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6 co. n.2 c.p.c., parte attrice instava per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per <<la valutazione del danno biologico anche di natura psichica subito dalla stessa>>. L'odierna parte convenuta, con la memoria ex art. 183, 6 co.
n.3 c.p.c., si opponeva all'ammissione della CT sostenendo che la richiesta avanzata dalla CP_2 fosse meramente esplorativa perché fondata su elementi probatori generici. All'udienza del 6.4.2016 il Giudice, accogliendo la richiesta istruttoria articolata dall'odierna attrice, disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nominando il dott. , specialista in medicina Persona_2 legale ed endocrinologia, e le parti provvedevano alla nomina di propri consulenti di parte.
7. All'udienza del 19.5.2016 il Giudice procedente poneva al consulente tecnico d'ufficio i seguenti quesiti: <<1) descriva le attuali condizioni psico-fisiche della sig.ra , con particolare CP_2 riguardo alla ghiandola tiroidea;
2) ove riscontri anomalie, le descriva compiutamente e dica se sono in rapporto causale con l'intervento chirurgico di asportazione completa della tiroide e delle ghiandole paratiroidali;
3) verifichi se, tenuto conto delle condizioni pregresse della paziente all'epoca del fatto e delle conoscenze scientifiche del momento, l'intervento chirurgico in termini di inabilità temporaneo, assoluta, relativa e di postumi permanenti, le conseguenze dell'intervento.>>
8. All'udienza del 28.3.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di e CP_2 Controparte_3 dell' così provvede: a) accoglie la domanda e, per Parte_2
l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 76.580,09 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.800,00 per onorari ed euro 805.00 per esborsi, oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15% da distrarre in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti soccombenti”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “9. Nel merito la domanda è fondata, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
10. In primo luogo, deve essere presa in esame la dedotta responsabilità delle parti convenute in ordine alla mancata acquisizione del consenso informato dalla . Invero figura in atti che la CP_2 sig.ra ebbe a sottoscrivere il «modulo di informazione e consenso all'atto medico» Controparte_2
5 (pag. 13 cartella clinica n. 2014004167 del 26/2/2014 allegato 5 parte attrice) con il quale ha acconsentito all' intervento di tiroidectomia totale con consapevolezza degli eventuali rischi e delle prevedibili conseguenze, tra i quali annoverato l'evento iatrogeno in contestazione (v. fol.1). Ora parte attrice ha espressamente dedotto la mancanza di detto elemento volontaristico con riferimento all'asportazione delle ghiandole paratiroidi e la pretesa dell' Parte_2
di pervenire, con prova per testi, alla dimostrazione dell'esistenza di un tale
[...] consenso oltre a non essere stata supportata da alcuna richiesta istruttoria consequenziale, appare del tutto ultronea, trattandosi di un errore esecutivo comunque non coperto da qualsivoglia eventuale rappresentazione pre-consensuale al paziente. Deve, allora, procedersi all'affermazione dell'esistenza di tale voce di danno derivante dalla mancanza di un adeguato e, quindi, completo consenso informato quanto al trattamento operatorio complessivamente inteso. Il decidente è perfettamente consapevole della circostanza che parte attrice non ha ulteriormente specificato ai propri atti la quantificazione di tale danno, né ne ha a priori dettagliato l'incidenza sul consenso prestato all'operazione eseguita dal dott. tuttavia, pare evidente dalla lettura del CP_3 libello introduttivo che il difetto del consenso sia stato espressamente evidenziato e che nelle conclusioni rassegnate (v. anche memoria di replica) si faccia richiamo a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti con ciò includendo anche quello da mancata acquisizione del consenso.
L'avvenuta presa di posizione di controparte su tale punto specifico del consenso informato, sebbene insufficiente (come detto) sotto il profilo delle allegazioni probatorie, è comunque sufficiente a ritenere instaurato e non denegato il contraddittorio su tale profilo. In punto di fatto può considerarsi, quindi, acquisita la prova che la non ebbe a rendere un adeguato consenso CP_2 informato in ordine al trattamento a cui si era sottoposta presso la struttura ospedaliera convenuta, non avendo il dott. ndicato l'eventualità del danno iatrogeno di cui si discute. Ragione CP_3 sufficiente, questa, per l'affermazione della responsabilità contrattuale dell'azienda, considerato che
<<in tema di consenso informato del paziente sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza professionale, l'informazione deve riguardare tutti gli esiti dell'intervento ragionevolmente prevedibili sia positivi che negativi. Un'adeguata informazione è elemento ineliminabile per la formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria. Il medico ha l'obbligo di acquisire il consenso informato e su di lui grava l'onere probatorio d'aver adeguatamente informato il paziente.>> (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2012, n. 16047; Cassazione civile, sez. III,
09/12/2010, n. 24853).
11. La dedotta incompletezza ed insufficienza del consenso informato introduce alla soluzione anche del secondo, e più rilevante, profilo della responsabilità contrattuale della parte convenuta. È noto che di recente la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio secondo cui <<in tema di consenso informato del paziente sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza
6 all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso>>
(Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19199 ). Orbene, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, emerge l'entità delle conseguenze che sono derivate alla paziente per effetto dell'asportazione iatrogena delle ghiandole paratiroidi. Questo elemento negativo porta ragionevolmente a ritenere che la , ove debitamente informata, delle possibili complicanze della CP_2 tiroidectomia totale non si sarebbe sottoposta all'intervento stesso (v. per tutte Cassazione, sez. III,
09/02/2010, n. 2847).
12. Resta, quindi, da risolvere il punto se la complicanza di cui si è detto possa considerarsi una conseguenza evitabile o meno dell'intervento operatorio eseguito dal dott. CP_3
Soccorrono in questa direzione le conclusioni rassegnate nel proprio elaborato dal CT, il quale ha delineato un orizzonte di valutazioni da cui emerge che l'asportazione delle ghiandole paratiroidi rappresenta una dei possibili danni iatrogeni dell'intervento di tiroidectomia totale ed in quanto tale, come meglio si dirà, doveva essere previsto secondo l'ordinaria perizia e diligenza operatoria.
13. Alla relazione d'ufficio sono allegate le note critiche prodotte dall' Parte_2
la quale si oppone e critica le risultanze della consulenza del tecnico nominato dal
[...]
Giudice.
14. Ciò considerato, il CT ha proceduto secondo un percorso interamente condiviso e svolto secondo i canoni scientifici che regolano la materia, alla ricostruzione della storia clinica. Le risultanze degli esami eseguiti sulla paziente che hanno indotto il dott. sottoporre ad CP_3 operazione chirurgica la , sono fondamentali in questa sede per valutare se il personale medico CP_2 dell' ha svolto con diligenza tutte le attività Parte_2 propedeutiche al raggiungimento di una corretta diagnosi in base alla quale assumere la decisione di intervenire chirurgicamente sulla paziente. L'analisi del CT ha proceduto tenendo conto della diagnosi ottenuta dall'esame ecografico tiroideo, eseguita presso il Poliambulatorio specialistico
San EL di Roma, che evidenziava una <<…ecostruttura parenchimale della tiroide diffusamente disomogenea e a dx al terzo medio la presenza di una formazione nodulare iso- ipoecogena>>. Stante l'esito dell'ecografia, sulla veniva eseguito, in data 7.7.2013, un primo CP_2 esame con ago aspirato tiroideo ecoguidato, presso l'ospedale , dal cui referto Parte_2 citologico risultava <<…un fondo colloide-ematico cellulare Tir 1>> e un secondo esame con ago aspirato che evidenziava <<…ai fini di un corretto inquadramento del nodulo, è utile correlare questo quadro citologico con le caratteristiche anamnestiche e clinico-strumentali, inclusi la
7 familiarità per neoplasia tiroidea, la valutazione della calcitonina plasmatica e la scintigrafia tiroidea>>. Gli esami diagnostici inducevano il personale medico del a procedere Parte_2 all'intervento di tiroidectomia totale in data 26.2.2014, dopo aver ricoverato la paziente con diagnosi di ingresso <>. L'intervento era condotto dal (odierno CP_3 convenuto contumace), il quale provvedeva a fare eseguire un esame istologico del materiale asportato il cui risultato evidenziava <<lesione nodulare a cellule chiare del diametro massimo di cm 1 in sede lobare dx, prima istanza iperplasia della ghiandola tiroidea, localizzazione intraparenchimale (la lesione negativa per ttf-1 e tireoglobulina). il restante parenchima tiroideo mostra i caratteri dell'iperplasia multi-nodulare normo-follicolare, associale ad aree sclerosi tiroidite cronica linfocitaria grado moderato. un linfonodo linfo-adenite reattiva.>>.
Durante l'intervento chirurgico, come già detto, il asportava accidentalmente anche CP_3 le ghiandole paratiroidi. Il consulente d'ufficio, nelle considerazioni e conclusioni medico-legali, rileva che la CP_2 accidentale delle ghiandole paratiroidi … risulta affetta da ipotiroidismo post-chirurgico associato ad ipoparatiroidismo post-chirurgico, in terapia sostitutiva, calcolosi renale sn.>>. Il CT ha rilevato, altresì, che <<durante l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale venivano asportate accidentalmente anche le ghiandole paratiroidi. tale complicanza iatrogena ha causato un ipoparatiroidismo iatrogeno con alterazione del metabolismo calcio fosforo che condotto la paziente a successivi ricoveri ospedalieri e controlli ambulatoriali clinico-strumentali>>. Si evince con chiarezza come le complicanze, patite dalla , siano di origine iatrogena non residuando CP_2 dubbi né contestazioni (invero) circa la riconducibilità delle stesse alla condotta posta in essere dal dott. CP_3
15. Il decidente rileva che, in effetti, parte convenuta non ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del dott. e il più volte citato evento iatrogeno, ma si deve CP_3 altresì constatare che da nessun elemento obiettivo emerge che l'asportazione delle ghiandole paratiroidi possa essersi verificata alla stregua di sequele causali imprevedibili e incontrollabili. A tal proposito nelle note critiche redatte dal consulente tecnico della parte convenuta, si era pervenuti alla medesima conclusione in punto di nesso di causalità (<<l'ipotiroidismo post-chirurgico, associato all'ipoparatiroidismo iatrogeno, con alterazione del metabolismo calcio- fosforo complicato la calcolosi renale, siano da considerarsi in rapporto diretto l'intervento subito dalla paziente.>>), senza tuttavia, offrire elementi che possono revocare in dubbio il coefficiente di certezza probabilistica che discende dalle conclusioni rassegnate dal CT. Tuttavia, il CT della parte convenuta è discorde sulla riconducibilità dell'episodio (asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi) ad un errore del orientandosi nel senso che <<… CP_3
l'asportazione accidentale delle paratiroidi in corso di intervento di tiroidectomia è da interpretarsi come complicanza e non errore di tecnica chirurgica>>. Sul punto, viceversa, la relazione del CT
8 presa in esame, ha rilevato che <<l'asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi è una complicanza non frequente ma possibile in corso di tiroidectomia totale e l'ipoparatiroidismo che ne
è conseguito ha determinato nella Sig.ra un'alterazione del metabolismo calcio – fosforo CP_2 con successivo sviluppo di calcolosi renale sn, assente al momento del pre-intervento>>. È evidente che, trattandosi di attività medico-chirurgica non di particolare complessità spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla propria responsabilità, dimostrando che siano state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento (Cassazione sez. III n.
24074/2017). Nel caso di specie, come risulta dalla relazione tecnica d'ufficio la complicanza che ha causato il peggioramento permanente dello stato di salute della , era prevedibile dal CP_2 professionista perché <>, dunque, evitabile con la normale diligenza richiesta dalla professione medica nell'esecuzione di questa tipologia di interventi, posto che non si poteva ignorare la circostanza che l'asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi potesse causare ingenti danni alla salute della paziente.
16. La possibilità del verificarsi dell'evento imponeva, quindi, al dott. un coefficiente CP_3
CP_ adeguato di perizia e di prudenza che la sig.ra poteva legittimamente attendersi a seguito del ricovero presso una struttura ospedaliera universitaria.
17. Sulla quantificazione del danno il CT così procede nella relazione «La certificazione medica esibita evidenzia un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale del 50% (cinquantapercento) di giorni 60 (sessanta) …
L'intervento chirurgico di tiroidectomia totale con asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi subito dalla perizianda in data 26.2.2014 ha lasciato gravi esiti da ritenersi immodificabili nel tempo sia in ragione della natura dell'intervento che dell'ormai lungo periodo trascorso … Tali esiti sono da valutarsi globalmente, secondo i consueti criteri medico-legali, nella misura del 20% (venti percento) di danno biologico».
18. Nelle note critiche allegate alla consulenza d'ufficio, il CT , contesta la Persona_3 quantificazione del danno operata dal CT “In merito alla valutazione della IP, però, occorre ricordare che i comuni bareme medico-legali adottati considerano l'ipoparatiroidismo da difetto distale di paratomone con insufficiente controllo terapeutico, a seconda delle crisi di ipocalcemia in corso di trattamento, valutabile tra il 10% e il 30%. Nel caso di specie il quadro clinico attuale appare sufficientemente controllato dalla terapia sostitutiva … non ricorrono … crisi titaniche riconducibili ad ipocalcemia … vedasi i recenti esami strumentali effettuati in data 16.6.2016 … Pur volendo considerare la litiasi renale, almeno in parte riconducibile all'ipoparatiroidismo, non potendosi escludere altre concause, la valutazione del 20% appare eccessiva ritenendosi, viceversa, più adeguata una IP pari al 15%.” In merito a queste osservazioni il CT ha ribadito che «la litiasi renale, di cui la paziente non era affetta prima dell'intervento chirurgico, è sicuramente complicanza
9 dell'alterato metabolismo calcio-fosforo conseguenza … dell'asportazione delle paratiroidi;
tra l'altro la litiasi renale ha condotto la paziente a ricorrere ad intervento di litotripsia … pertanto … il CT ritiene equa la valutazione della IP precedentemente espressa».
19. Tanto premesso si devono prendere in considerazione gli esiti della CT che ha valutato, sulla scorta della certificazione medica esibita dalla sig.ra e non contestata, un periodo di inabilità CP_2 temporanea assoluta di giorni 30, con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60. Applicando i parametri di liquidazione in vigore presso questo Tribunale si perviene alla somma di euro 3.246.00 (ITA 100%) e di euro 3.246.00 (ITA 50%) per complessivi euro 6.492.00.
20. A tale importo occorre aggiungere a) il danno derivante dalla riportata invalidità permanente.
Annota il CT al riguardo: « L'intervento chirurgico di tiroidectomia totale con asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi subito dalla perizianda in data 26.02.2014 ha lasciato gravi esiti, da ritenersi immodificabili nel tempo sia in ragione della natura dell'intervento che dell'ormai lungo periodo trascorso, che costituiscono menomazioni dell'integrità psico-fisica del soggetto, vale a dire l'idoneità a svolgere le attività esistenziali e, pertanto, richiedono opportuna valutazione in termini di invalidità permanente. Tali esiti sono da valutarsi globalmente, secondo i consueti criteri medico-legali, nella misura del 20% (venti percento) di danno biologico». Si tratta di una conclusione sorretta da un adeguato percorso argomentativo anche medico-legale ed in linea con l'entità dei postumi avversi riportati dalla paziente. Facendo applicazione delle Tabelle in uso al
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno e tenuto conto dell'entità percentuale delle lesioni
(20%) e dell'età della al tempo dell'operazione (49 anni) si perviene all'importo di euro CP_2
45.360,22;
b) ed anche la liquidazione del danno non patrimoniale per effetto della lesione del diritto di autodeterminazione in relazione al dedotto profilo del consenso informato. Deve ricordarsi in proposito che «nell'operazione di stima del danno non patrimoniale sofferto (tali sono i danni conseguenza da lesione del diritto all'autodeterminazione) si terrà conto dell'incidenza sulla salute dell'intervento eseguito. Mentre, se l'intervento non è stato risolutivo o è stato in parte inutilmente demolitorio o è stato addirittura dannoso ed inutile, è palese che, essendo leso anche il diritto alla salute del paziente, esso si configurerà come ulteriore danno conseguenza e la stima sarà diversa.
Nuovamente si rinvia alla riportata motivazione di Cass. n. 2847 del 2010». Viene in rilievo, per la quantificazione del danno, la considerazione del turbamento e della sofferenza che è derivata alla paziente sottoposta ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate. Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità del conseguente verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l'effetto del mancato rispetto dell'obbligo di
10 informare il paziente. Annota Cassazione n. 2847/2010 citata che unica «condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. da 26972 a 26974 del 2008, con le quali s'è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni». Né esse appaino necessarie quando, come nel caso, di specie la violazione del diritto alla scelta autodeterminata delle cure si associ ad una autonoma e distinta lesione del diritto alla salute della paziente. Applicando, quindi, gli indispensabili canoni equitativi e gli strumenti logico-deduttivi per la stima del danno (a) l'oggetto del danno;
(b) il soggetto che l'ha subito;
(c) la durata;
(d) l'intensità si stima adeguato un ulteriore importo pari al 10% del danno biologico già risarcito per complessivi euro 4.536,00; c) il danno morale (qualificato dalla parte come esistenziale) complessivamente collegato al trattamento operatorio sotto osservazione;
ragione per cui compete alla il risarcimento del danno non patrimoniale alla luce delle note sentenze CP_2 della Corte di cassazione ed in particolare alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 26972/2008. Il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice
(cfr. ad es. Cassazione sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, inoltre, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Nel caso di specie, la tipologia delle lesioni consente di ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza di una violazione degli interessi di valore costituzionale e, di conseguenza, per cui si liquida a , CP_2 in via equitativa, la somma di euro 14.968,00. Detta somma costituisce, quindi, anche la necessaria personalizzazione del danno biologico riconosciuto, trattandosi di adeguare il danno biologico
11 determinato tabellarmente con il diverso impatto sociale ed emotivo che riveste tale tipo di lesione di interessi tutelati costituzionalmente, secondo l'orizzonte segnato tendenzialmente dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, adeguato alla macro-lesione.
21. La somma di euro 51.852,22 (IP 45.360,22 + IT 6.492,00), provenendo dall'applicazione di canoni tabellari aggiornati, deve essere devalutata con riferimento alla data del fatto (26.2.2014) per quanto concerne gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
22. A tale orientamento questo decidente ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (26.2.2014) e quella finale (16.10.2018), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT,
BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368), stimando equitativamente una percentuale del 2.5% annuo. Quindi si procede alla devalutazione della somma di € 51.852,22 spettante all'attrice alla data del fatto (26.2.2014), corrispondente ad € 50.439,90 ed al calcolo della semisomma tra i due importi ossia € 51.146,06.
23. Sulla somma di € 51.146,06 decorrono, quindi, gli interessi nella misura fissa equitativa del 2,5% dalla data del fatto (26.2.2014) a quella dell'odierna pronuncia (16.10.2018) per complessivi giorni
1.693, con interessi pari ad € 5.930,84 ed una somma finale (capitale + interessi) pari ad € 57.076,90,
12 oltre interessi dalla data della decisione al saldo effettivo.
24. Quindi complessivamente la somma dovuta dai convenuti in solido in favore di parte attrice ammonta ad euro 76.580,09 (€ 57.076,90 + € 14.968,00 + 4.536,00), oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
25. Alla soccombenza segue la condanna delle parti convenute alla refusione delle spese di lite che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 DM 55/2014 (ossia al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) possono essere liquidate come da dispositivo, in uno con le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_2 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e cautelare sospendere ex art. 283 ed ari 351 cpc la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito riformare integralmente la sentenza n.19823/2018 resa dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione 13' nella persona del Giudice Dr. Alberto Cisterna nella causa iscritta al n.39367/2015 RG pubblicata in data 17 ottobre 2018, non notificata, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande della parte appellante, rigettare in toto le domande tutte dell'originaria attrice/odierna appellata spiegate nel giudizio di primo grado, in quanto non provate e del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso condannare parte appellata al pagamento delle spese di primo grado comprensive di
CT e delle spese del presente grado di giudizio”.
§ 6. — costituitasi con comparsa depositata il 9.09.2019 ha resistito al gravame CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale in quanto introducono contestazioni di fatto nuove mai dedotte nel giudizio di primo grado che implicano una modifica dei temi di indagine;
- nel merito, rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, l'appello principale e l'appello incidentale confermando in toto la sentenza impugnata.
In via istruttoria, questa difesa per le ragioni esposte in narrativa si oppone alla richiesta di rinnovazione della CT. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
In particolare, l'appellata ha contestato quanto ex adverso dedotto, stante l'assenza di alcuna violazione degli art.115 e 116 c.p.c. contestando la richiesta di rinnovazione della CT in quanto doveva dedursi nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito, evidenziando che il giudice di primo grado aveva correttamente accertato la mancata acquisizione del consenso informato.
13 § 7. - Il dott. costituitosi con comparsa depositata il 4.04.2019 ha resistito al Controparte_3 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare sospendere ex art. 283 ed art. 351 cpc la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito riformare integralmente la sentenza n. 19823/2018 resa dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione 13' nella persona del Giudice Dr. Alberto Cisterna nella causa iscritta al n.39367/2015 RG pubblicata in data 17 ottobre 2018, non notificata, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande della parte appellante, rigettare in toto le domande tutte dell'originaria attrice/odierna appellata spiegate nel giudizio di primo grado, in quanto non provate e del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso condannare parte appellata al pagamento delle spese di primo grado comprensive di CT e delle spese del presente grado di giudizio”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo intestato “Omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta in atti ed erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure e, quindi, violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 cpc. Insussistenza di responsabilità professionale e di nesso eziologico tra i fatti di causa e gli eventi lamentati, ai sensi degli artt.1218
e 2043 c.c.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha acquisito acriticamente le risultanze della c.t.u. con conseguente errata valutazione in diritto della vicenda medica.
In particolare, evidenziava che le risultanze dell'esame istologico eseguito in occasione dell'intervento operatorio erano più che idonee ad orientare una corretta indagine peritale che, invece, era risultata del tutto erronea, sino a giungere a conclusioni non confacenti con la fattispecie in esame.
Precisava che vi era stato un equivoco tra ghiandole tiroidee e ghiandole paratiroidee, indi ripercorreva i vizi in cui era incorso il c.t.u. ed in particolare evidenziava che gli stessi erano consistiti in: 1) un equivoco di lettura del referto istologico di cui alla pag.21 della cartella clinica del tanto che il CT aveva riportato nella propria relazione: "iperplasia nodulare della Parte_2 ghiandola tiroidea..." anziché "…iperplasia nodulare della ghiandola paratiroidea…"; 2) la definizione della rimozione delle paratiroidi quale accidentale, mentre, nella fattispecie, trattandosi di ghiandola paratiroidea infraparenchimale, cioè localizzata all'interno della tiroide ed essendo la medesima ghiandola paratiroide affetta da iperplasia nodulare era necessario ed essenziale procederne all'asportazione, come del resto affermato dal CT a pag. 10 del proprio elaborato peritale;
3) assoluta carenza di indagine, quantomeno con riferimento alla documentazione di causa, in ordine
14 all'affermazione secondo cui sarebbero state asportate tutte le ghiandole paratiroidee, affermazione sconfessata, invece, dalla circostanza che nella descrizione dei campioni inviati all'esame istologico si faceva esplicito riferimento unicamente alla tiroide ed al linfonodo reattivo;
4) contraddittoria affermazione della sussistenza di un'alterazione metabolica calcio/ferro, laddove il medesimo CT afferma nello “status” attuale di parte attrice: "esami ematochimici nella norma..." come del resto comprovato dalle risultanze delle analisi riportate nell'anamnesi dello stesso elaborato peritale d'ufficio.
Alla stregua di tali aspetti veniva quindi censurata la sentenza laddove alla pag.n.6 punto 14 si era affermato che il CT aveva proceduto secondo un percorso interamente condiviso e svolto secondo i canoni scientifici che regolavano la materia, alla ricostruzione della storia clinica della paziente.
Allegava quindi che da un più attento esame del quadro clinico e degli esami istologici non si sarebbe potuti pervenire ad alcuna valutazione di "accidentalità" nella rimozione della ghiandola paratiroide sede della iperplasia e tantomeno all'affermazione di pretesa rimozione di tutte le paratiroidi.
Deduceva quindi che l'operato del medico era stato corretto atteso che la diagnosi citologica deponeva per la "categoria TIR 3" e che un diverso esame della documentazione medica avrebbe dovuto comportare il rigetto delle domande dell'attrice atteso che era stata corretta l'indicazione all'intervento chirurgico in quanto necessario ed indefettibile, atteso che gli esami citologici per ago aspirato deponevano per "proliferazione follicolare categoria TIR 3" (cfr. pag. 8 CT) affermando in tal senso lo stesso c.t.u. "il TIR 3, infatti, prevede un 20% di presenza di carcinoma follicolare e la maggior parte degli endocrinologi, in quel contesto, avrebbero concordato con la paziente la necessità dell'intervento chirurgico..”.
Dunque, l'intervento chirurgico era stato eseguito correttamente in conformità della prassi e della migliore scienza medica e la complessiva gestione della paziente era stata diligente ed adeguata anche nel decorso post-operatorio, non sussisteva e comunque non era stata provata alcuna alterazione del metabolismo calcio/fosforo, pertanto, doveva escludersi il nesso eziologico tra le lamentante patologie della parte attrice e l'operato del personale dell' . Parte_2
§ 9.2 - Con il secondo motivo intestato “In ordine alla pretesa incompletezza ed insufficienza dei consenso informato e relativa voce di danno e quantificazione della medesima” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, senza alcuna specifica domanda da parte CP_ dell'attrice, ha riconosciuto alla detta posta risarcitoria.
Precisava che il consenso prestato dalla paziente di cui alle pagg. 11 — 12 — 13 della cartella clinica in atti, aveva pienamente soddisfatto l'obbligo di informativa, in ragione sia della gravità della patologia diagnosticata "nodulo tiroideo TIR3", rivelatosi nell'esame istologico eseguito in sede chirurgica "iperplasia nodulare della ghiandola paratiroidea a localizzazione intraparenchimale" sia in ordine ai rischi ed alle conseguenze prevedibili tra cui espressamente l'ipocalcemia, conseguentemente, sia la voce di danno, sia la quantificazione operata dal giudice con canoni
15 equitativi, risultavano viziate in quanto riconosciute extra ed ultra petita e pertanto in violazione dell'art.112 cpc..
§ 10. - Il dott. costituitosi in giudizio ha a sua volta spiegato appello incidentale Controparte_3 facendo proprie le difese ed argomentazioni già formulate dall' nel Parte_2 proprio atto d'appello introduttivo, associandosi alla richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata, instando in via istruttoria per la rinnovazione della CT medica, quindi per l'inibitoria della esecutività della sentenza appellata.
In particolare, si riportava ai motivi dell'appello principale di omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta in atti e violazione e falsa applicazione degli art.115 e 116 cpc stante l'insussistenza di responsabilità professionale e nesso eziologico ai sensi degli artt.1218 e 2043 c.c., censurando infine la pretesa incompletezza ed insufficienza del consenso informato, la relativa voce di danno e la sua quantificazione.
§ 11. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello sono fondati.
Quanto al primo (§ 9.1) deve osservarsi che dalla c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio non sono emersi elementi di responsabilità in capo al chirurgo e all'Azienda ospedaliera, in quanto, i c.t.u., previo riesame della documentazione medica, hanno evidenziato che l'intervento di tiroidectomia era necessario e non hanno rinvenuto censure di sorta nell'operato dei sanitari.
In particolare, a pag.n.18 della relazione in merito alla diagnosi e conseguente scelta di effettuare la tiroidectomia i c.t.u. si sono così espressi “La diagnosi di “nodulo tiroideo con proliferazione follicolare TIR 3” è stata posta correttamente dopo esame ecografico su nodulo ipoecogeno in accrescimento, ed esame agoaspirato che ha mostrato “Quadro citologico compatibile con proliferazione follicolare TIR 3”. Sulla base di tale reperto citologico e delle linee guida elaborate dalla del 2007 veniva posta correttamente posta indicazione chirurgica per CP_6 intervento di tiroidectomia totale”.
Anche in merito alle modalità di svolgimento dell'intervento non sono state rinvenute censure ed in particolare giovi richiamare quanto evidenziato dai consulenti a pag.n.19 “La descrizione dell'intervento chirurgico eseguito dal Dr. sulla paziente non permette di CP_3 CP_2 evidenziare alcuna anomalia o problema tecnico. La descrizione accurata della sequenza dei tempi operatori prima sul lato destro, poi sul sinistro, mostra, come da linee guida, tutte le varie fasi della procedura: la legatura dei peduncoli vascolari superiori, delle vene tiroidee medie, dei peduncoli vascolari inferiori dopo visualizzazione dei nervi ricorrenti che vengono quindi così preservati.
L'intervento ha avuto una durata media nella norma e non sono state descritte complicanze intraoperatorie di alcun genere. Non vengono descritte le paratiroidi, ma questo non significa necessariamente che esse siano state asportate insieme alla tiroide. Se così fosse si sarebbero dovute individuare nel pezzo operatorio, dove invece l'unica paratiroide è risultata essere quel nodulo di circa 1,5 cm allocato nel parenchima del lobo tiroideo destro e precedentemente interpretato
16 all'esame citologico come un nodulo tiroideo TIR3 (in crescita dimensionale rispetto ai valori precedentemente riscontrati). Quindi una paratiroide ectopica a localizzazione intraparenchimale- tiroidea. Tale evenienza si verifica in una percentuale di casi che va dall'1% al 6 %, può andare incontro allo sviluppo di un vero e proprio adenoma paratiroideo, in alcuni casi anche funzionante,
e può essere difficile da distinguere da un adenoma tiroideo o da un nodulo carcinomatoso tiroideo di tipo follicolare, anche dal punto di vista istologico (presenza di aree di aspetto micro follicolare o papillare e alterazioni nucleari che possono far orientare la diagnosi verso un carcinoma tiroideo).
L'accrescimento ed eventualmente anche una possibile iperfunzionalità di tale nodulo potrebbe, a titolo di mera ipotesi, aver determinato nel tempo una inibizione biochimica delle altre paratiroidi ed una loro atrofia e questo potrebbe spiegare anche perché esse non siano state segnalate all'intervento e non evidenziate neanche nel pezzo operatorio”. CP_ Deve infine rilevarsi che i c.t.u. hanno evidenziato che “La signora è attualmente in terapia sostitutiva con levotiroxina per ipotiroidismo iatrogeno (conseguenza naturale e normale della tiroidectomia totale effettuata)” ed ancora che “La perizianda non presenta allo stato attuale ipoparatiroidismo, come testimoniato dal dosaggio del PTH (Paratormone) effettuato in data
03/08/2023 (Azienda Ospedaliera Universitaria Senese)”.
Da quanto precede si evince che sia la diagnosi sia la scelta terapeutica, sia l'intervento siano stati effettuati secondo le leges artis.
I c.t.u. a pag.n.20 della relazione hanno così concluso “Nel corso dell'intervento di tiroidectomia, come esaurientemente evidenziato dai CT dott. e dott.ssa , è stata asportata una Per_4 Per_5 sola ghiandola paratiroide indovata, eventualità rara ma possibile, nel parenchima tiroideo, per cui dall'intervento non è derivato alcun quadro di ipoparatiroidismo. Quindi i postumi e gli esiti relativi alla tiroidectomia totale sono da considerare nella norma se riferiti ad un intervento che si era reso necessario a causa della diagnosi di “Nodulo tiroideo TIR3””.
Del resto, anche il c.t.u. nominato in primo grado a pag.n.9 e 10 della propria relazione risulta aver evidenziato in punto di necessità dell'intervento chirurgico che “La paziente come si ricordava precedentemente era in terapia sostitutiva in quanto affetta da tiroidite di IM e consensuale tiroidismo autoimmune. Per tale motivo non c'era indicazione ad eseguire esame scintigrafico in quanto tale esame viene richiesto solo in casi di nodulo iperfunzionante e quindi in presenza di bassi valori dell'ormone TSH ( la scintigrafia tiroidea è un esame strumentale che prevede l'utilizzo di materiale radioattivo endovena. Vi era l'indicazione all'intervento chirurgico per il riscontro istologico dell'esame ago aspirato che deponeva per una “proliferazione follicolare categoria TIR 3”. Il TIR 3, infatti, prevede un 20% di presenza di carcinoma follicolare e la maggior parte degli endocrinologi, in quel contesto, avrebbero concordato con la paziente la necessità dell'intervento chirurgico”.
Passando al secondo motivo (§9.2) deve osservarsi che in atto di citazione del giudizio di primo grado
17 (tantomeno nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., neppure depositata) non vi sono accenni di sorta a lesione del consenso informato.
A tale riguardo deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.20885/2018 in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.
Orbene, nel caso di specie, negli atti dell'attrice volti alla formazione e definizione del thema decidendum non si rinviene la benché minima allegazione e deduzione volta a delineare una simile voce di danno, con la conseguenza che la pronuncia di primo grado risulta essere affetta da violazione dell'art.112 c.p.c..
Ancora deve evidenziarsi che secondo Cass.civ.n.24072/2017 (conforme Cass.civ.n.5631/2023) nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute),
e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una "mutatio libelli" e non una mera "emendatio", in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
Nel caso in esame, neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni, dove le parti si sono riportate alle loro precedenti conclusioni si è fatto accenno di sorta a voce di danno relativa al consenso informato, cui invero si è fatto richiamo da parte della difesa dell'attrice soltanto negli scritti conclusionali, quindi, oramai spirate le preclusioni assertive consentite al massimo con la prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. (cfr., Cass.civ.S.U.n.12310/2015). CP_ A ciò si aggiunga che a pag.n.13 della cartella medica – firmata dalla - prodotta da entrambe le parti, si erano evidenziate alla paziente le conseguenze prevedibili della tiroidectomia e tra queste la
“ipocalcemia”.
Tanto premesso, sia l'appello principale quanto quello incidentale del medico, debbono essere accolti, CP_ con restituzione da parte della (stando alla domanda formulata dall'appellante in Parte_2 data 14.11.2024 pienamente ammissibile secondo Cass.civ.n.6614/2023) delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche per spese di lite, ossia dell'importo pari ad euro
18 80.804,43 (pari ad euro 81.414,43 – 610,00 quale quota al 50% delle spese di ctu liquidate in primo grado) in favore dell' appellante oltre interessi legali dal 23.12.2019 (data di esecuzione del Pt_1 bonifico in atti) sino al soddisfo e con restituzione di euro 12.603,24 (spese di lite) da parte dell'avv.
Lucia Carini difensore antistataria dell'attrice in primo grado oltre interessi legali dall'11.10.2019
(data di esecuzione del bonifico in atti) sino al soddisfo.
Del versamento di detti importi vi è stata altresì conferma all'odierna udienza da parte della difesa CP_ dell'appellata .
§ 12. – Ritiene infine il Collegio che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle delle c.t.u., debbano comunque trovare integrale compensazione, in ragione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, implicanti altrettanto complesse valutazioni mediche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2
e sull'appello incidentale proposto dal dr. avverso la sentenza
[...] Controparte_3
n.19823/2018 resa in data 17.10.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale dell' e Parte_2 dell'appello incidentale del dott. ed integrale riforma della sentenza di Controparte_3 primo grado rigetta le domande risarcitorie di e per l'effetto condanna l'appellata CP_2
alla restituzione in favore dell' dell'importo CP_2 Parte_2 versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 80.804,43 oltre interessi legali dal 23.12.2019 sino al soddisfo e l'avv. Lucia Carini antistataria in primo grado alla restituzione in favore dell' dell'importo versato in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 12.603,24 oltre interessi legali dal
11.10.2019 sino al soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di lite, incluse le spese di c.t.u., per entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 2.07.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
19
Sezione VI civile
R.G. 2229/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. EL Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Parte_1
Avv. FARALLO PIERO pres.
Appellato/i
CP_2
Avv. CARINI LUCIA pres.
AVV. DE SIMONE IRENE
Controparte_3
Avv. FARALLO PIERO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Farallo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'avv. Carini, dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi in atti, contesta la consulenza in atti in quanto fondata su presupposti errati.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Miele EL Pasquale Luca Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., domiciliata presso il difensore avv. Piero Farallo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata presso i difensori avv.ti Lucia Carini e Irene CP_2 C.F._1
De Simone che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_3 C.F._2
Piero Farallo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.19823/2018 pubblicata in data 17.10.2018 dal Tribunale di Roma.
2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione rispettivamente notificato in data 22.03.2019 al dott. Marcello Gasbarrini ed il 25.03.2019 a , l' ha proposto appello contro la CP_2 Pt_1 Parte_2 sentenza n.19823/2018 pubblicata in data 17.10.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.39367/2015, promosso da nei confronti dell' CP_2 [...]
e del dr. rimasto contumace in primo grado. Parte_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, esponeva che: 1) essa attrice, in data 26.2.2014, si era CP_2 ricoverata presso la struttura sanitaria per essere sottoposta ad un intervento di Parte_2 tiroidectomia completa, ad opera del dott. (odierno convenuto); 2) la Controparte_3 diagnosi per la quale si era reso necessario l'intervento era di <
7.6.2013) dal cui referto citologico risultava <
5) dopo essere stata dimessa (in data 28.2.2014) essa attrice aveva accusato forti dolori al torace e formicolii diffusi al punto che il giorno successivo, 29.2.2014, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea dove il personale medico aveva rilevato <<dolore toracico e parestesie diffuse secondarie ad ipocalcemia in paziente sottoposta a recente tiroidectomia totale>>;
6) il personale sanitario della struttura ospedaliera aveva omesso di tenere in debita Parte_2 considerazione le indicazioni fornite dall'endocrinologo prima dell'intervento chirurgico che aveva prescritto una scintigrafia tiroidea considerando l'anamnesi patologica della paziente che era già affetta da tiroidite di IM (malattia autoimmune) e fibromialgia;
7) a seguito dell'asportazione delle ghiandole paratiroidi, si era determinato un ipoparatiroidismo con grave ipocalcemia e squilibrio calcico;
8) lo squilibrio metabolico calcico aveva favorito l'insorgenza della calcolosi renale a causa della quale, in data 7.1.2015, era stata ricoverata presso la Controparte_5 di Vallo della Lucania, il giorno 14.7.2015 era stata sottoposta ad intervento di litotripsia
[...] extra corporea del rene sinistro;
9) sempre presso la stessa di era stata costretta a CP_5 CP_5 sottoporsi ad un altro intervento di litotripsia renale, in data 4.3.2015, posto che il primo intervento non era stato risolutivo;
10) a causa delle gravi conseguenze dell'intervento, non era stata più in grado di <<svolgere con regolarità e indipendenza ogni azione del vivere quotidiano>> ed aveva sviluppato uno stato ansiogeno-depressivo di tipo reattivo;
11) le lesioni provocate dall'intervento
3 avevano dato origine a postumi invalidanti, come era risultato dalla consulenza di parte del dott.
[...]
(invalidità permanente pari al 25% della totale;
danno psichico pari al Persona_1
9%); 12) il tentativo di mediazione (prot. 4722/2014) con l' aveva Parte_2 avuto esito negativo per mancanza di adesione da parte degli odierni convenuti.
2. Tanto premesso, parte attrice, chiedeva fosse dichiarata la responsabilità professionale del dott.
in ordine alle lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico e, per Controparte_3
l'effetto, condannarlo in solido con l' al completo ristoro Parte_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti così quantificati: € 217.296,00 di cui €
117.296,00 per l'invalidità permanente e € 100.000,00 per il danno esistenziale, con vittoria di spese, competente ed onorari, spese generali 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Si costituiva in giudizio la mediante comparsa di Parte_2 costituzione e risposta la quale deduceva che: 1) gli obblighi posti a carico del personale medico- sanitario erano quelli di eseguire la prestazione con correttezza e diligenza e di provvedere ad una corretta informazione sulla natura dei rischi e/o possibili complicanze delle cure e degli interventi;
2) il personale della struttura sanitaria, nel caso in questione, aveva portato a termine con diligenza, perizia e prudenza la propria attività professionale come risultava dalle cartelle cliniche nelle quali era riportato che la era giunta all'attenzione dei medici del reparto di chirurgia dopo essere CP_2 stata sottoposta ad accertamenti preoperatori e ad una consulenza endocrinologica dai quali era risultato che la paziente era affetta da <<thy 3 della tiroide (nel 22%-26% dei casi può rivelarsi una neoplasia maligna)>> 3) l'esecuzione di una scintigrafia tiroidea non avrebbe indotto il personale medico a modificare la strategia chirurgica;
4) la diagnosi e la scelta terapeutica erano corrette;
5) le eventuali complicanze successive all'intervento erano state prospettate alla paziente come confermato dal modulo di consenso informato;
6) l'ipocalcemia transitoria post operatoria sarebbe stata prevedibile e, per tale motivo, la paziente era stata sottoposta a terapia sostitutiva fino al recupero dell'omeostasi calcica;
7) parte attrice non aveva provato con assoluta certezza l'esistenza del danno e il nesso causale con la condotta negligente posta in essere dal personale medico dell'ospedale, posto che non era dimostrabile che se l'azione diligente supposta fosse stata prontamente prestata, si sarebbero scongiurati tali effetti lesivi;
8) il personale dell'
[...]
aveva <<portato a compimento tutte le attività per cui è causa con la parte_2 massima prudenza>>; 9) né il danno biologico né il danno morale ed esistenziali erano stati provati perché le deduzioni della parte attrice erano fondate su documenti di parte (relazione medico-legale del consulente di parte) e, pertanto, privi di qualsiasi rilevanza probatoria.
4. Tanto premesso parte convenuta instava per il rigetto della domanda e, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, chiedeva di limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che sarebbe risultato provato;
chiedeva,
4 inoltre, che fosse rigettata la domanda relativa al cumulo degli interessi e alla rivalutazione monetaria con ogni conseguenza in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio.
5. Non si costituiva in giudizio il dott. e veniva dichiarato contumace Controparte_3 stante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio con ordinanza del giudice istruttore del 4.11.2015.
6. Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6 co. n.2 c.p.c., parte attrice instava per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per <<la valutazione del danno biologico anche di natura psichica subito dalla stessa>>. L'odierna parte convenuta, con la memoria ex art. 183, 6 co.
n.3 c.p.c., si opponeva all'ammissione della CT sostenendo che la richiesta avanzata dalla CP_2 fosse meramente esplorativa perché fondata su elementi probatori generici. All'udienza del 6.4.2016 il Giudice, accogliendo la richiesta istruttoria articolata dall'odierna attrice, disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nominando il dott. , specialista in medicina Persona_2 legale ed endocrinologia, e le parti provvedevano alla nomina di propri consulenti di parte.
7. All'udienza del 19.5.2016 il Giudice procedente poneva al consulente tecnico d'ufficio i seguenti quesiti: <<1) descriva le attuali condizioni psico-fisiche della sig.ra , con particolare CP_2 riguardo alla ghiandola tiroidea;
2) ove riscontri anomalie, le descriva compiutamente e dica se sono in rapporto causale con l'intervento chirurgico di asportazione completa della tiroide e delle ghiandole paratiroidali;
3) verifichi se, tenuto conto delle condizioni pregresse della paziente all'epoca del fatto e delle conoscenze scientifiche del momento, l'intervento chirurgico in termini di inabilità temporaneo, assoluta, relativa e di postumi permanenti, le conseguenze dell'intervento.>>
8. All'udienza del 28.3.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di e CP_2 Controparte_3 dell' così provvede: a) accoglie la domanda e, per Parte_2
l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 76.580,09 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.800,00 per onorari ed euro 805.00 per esborsi, oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15% da distrarre in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti soccombenti”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “9. Nel merito la domanda è fondata, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
10. In primo luogo, deve essere presa in esame la dedotta responsabilità delle parti convenute in ordine alla mancata acquisizione del consenso informato dalla . Invero figura in atti che la CP_2 sig.ra ebbe a sottoscrivere il «modulo di informazione e consenso all'atto medico» Controparte_2
5 (pag. 13 cartella clinica n. 2014004167 del 26/2/2014 allegato 5 parte attrice) con il quale ha acconsentito all' intervento di tiroidectomia totale con consapevolezza degli eventuali rischi e delle prevedibili conseguenze, tra i quali annoverato l'evento iatrogeno in contestazione (v. fol.1). Ora parte attrice ha espressamente dedotto la mancanza di detto elemento volontaristico con riferimento all'asportazione delle ghiandole paratiroidi e la pretesa dell' Parte_2
di pervenire, con prova per testi, alla dimostrazione dell'esistenza di un tale
[...] consenso oltre a non essere stata supportata da alcuna richiesta istruttoria consequenziale, appare del tutto ultronea, trattandosi di un errore esecutivo comunque non coperto da qualsivoglia eventuale rappresentazione pre-consensuale al paziente. Deve, allora, procedersi all'affermazione dell'esistenza di tale voce di danno derivante dalla mancanza di un adeguato e, quindi, completo consenso informato quanto al trattamento operatorio complessivamente inteso. Il decidente è perfettamente consapevole della circostanza che parte attrice non ha ulteriormente specificato ai propri atti la quantificazione di tale danno, né ne ha a priori dettagliato l'incidenza sul consenso prestato all'operazione eseguita dal dott. tuttavia, pare evidente dalla lettura del CP_3 libello introduttivo che il difetto del consenso sia stato espressamente evidenziato e che nelle conclusioni rassegnate (v. anche memoria di replica) si faccia richiamo a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti con ciò includendo anche quello da mancata acquisizione del consenso.
L'avvenuta presa di posizione di controparte su tale punto specifico del consenso informato, sebbene insufficiente (come detto) sotto il profilo delle allegazioni probatorie, è comunque sufficiente a ritenere instaurato e non denegato il contraddittorio su tale profilo. In punto di fatto può considerarsi, quindi, acquisita la prova che la non ebbe a rendere un adeguato consenso CP_2 informato in ordine al trattamento a cui si era sottoposta presso la struttura ospedaliera convenuta, non avendo il dott. ndicato l'eventualità del danno iatrogeno di cui si discute. Ragione CP_3 sufficiente, questa, per l'affermazione della responsabilità contrattuale dell'azienda, considerato che
<<in tema di consenso informato del paziente sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza professionale, l'informazione deve riguardare tutti gli esiti dell'intervento ragionevolmente prevedibili sia positivi che negativi. Un'adeguata informazione è elemento ineliminabile per la formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria. Il medico ha l'obbligo di acquisire il consenso informato e su di lui grava l'onere probatorio d'aver adeguatamente informato il paziente.>> (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2012, n. 16047; Cassazione civile, sez. III,
09/12/2010, n. 24853).
11. La dedotta incompletezza ed insufficienza del consenso informato introduce alla soluzione anche del secondo, e più rilevante, profilo della responsabilità contrattuale della parte convenuta. È noto che di recente la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio secondo cui <<in tema di consenso informato del paziente sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza
6 all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso>>
(Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19199 ). Orbene, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, emerge l'entità delle conseguenze che sono derivate alla paziente per effetto dell'asportazione iatrogena delle ghiandole paratiroidi. Questo elemento negativo porta ragionevolmente a ritenere che la , ove debitamente informata, delle possibili complicanze della CP_2 tiroidectomia totale non si sarebbe sottoposta all'intervento stesso (v. per tutte Cassazione, sez. III,
09/02/2010, n. 2847).
12. Resta, quindi, da risolvere il punto se la complicanza di cui si è detto possa considerarsi una conseguenza evitabile o meno dell'intervento operatorio eseguito dal dott. CP_3
Soccorrono in questa direzione le conclusioni rassegnate nel proprio elaborato dal CT, il quale ha delineato un orizzonte di valutazioni da cui emerge che l'asportazione delle ghiandole paratiroidi rappresenta una dei possibili danni iatrogeni dell'intervento di tiroidectomia totale ed in quanto tale, come meglio si dirà, doveva essere previsto secondo l'ordinaria perizia e diligenza operatoria.
13. Alla relazione d'ufficio sono allegate le note critiche prodotte dall' Parte_2
la quale si oppone e critica le risultanze della consulenza del tecnico nominato dal
[...]
Giudice.
14. Ciò considerato, il CT ha proceduto secondo un percorso interamente condiviso e svolto secondo i canoni scientifici che regolano la materia, alla ricostruzione della storia clinica. Le risultanze degli esami eseguiti sulla paziente che hanno indotto il dott. sottoporre ad CP_3 operazione chirurgica la , sono fondamentali in questa sede per valutare se il personale medico CP_2 dell' ha svolto con diligenza tutte le attività Parte_2 propedeutiche al raggiungimento di una corretta diagnosi in base alla quale assumere la decisione di intervenire chirurgicamente sulla paziente. L'analisi del CT ha proceduto tenendo conto della diagnosi ottenuta dall'esame ecografico tiroideo, eseguita presso il Poliambulatorio specialistico
San EL di Roma, che evidenziava una <<…ecostruttura parenchimale della tiroide diffusamente disomogenea e a dx al terzo medio la presenza di una formazione nodulare iso- ipoecogena>>. Stante l'esito dell'ecografia, sulla veniva eseguito, in data 7.7.2013, un primo CP_2 esame con ago aspirato tiroideo ecoguidato, presso l'ospedale , dal cui referto Parte_2 citologico risultava <<…un fondo colloide-ematico cellulare Tir 1>> e un secondo esame con ago aspirato che evidenziava <<…ai fini di un corretto inquadramento del nodulo, è utile correlare questo quadro citologico con le caratteristiche anamnestiche e clinico-strumentali, inclusi la
7 familiarità per neoplasia tiroidea, la valutazione della calcitonina plasmatica e la scintigrafia tiroidea>>. Gli esami diagnostici inducevano il personale medico del a procedere Parte_2 all'intervento di tiroidectomia totale in data 26.2.2014, dopo aver ricoverato la paziente con diagnosi di ingresso <
Durante l'intervento chirurgico, come già detto, il asportava accidentalmente anche CP_3 le ghiandole paratiroidi. Il consulente d'ufficio, nelle considerazioni e conclusioni medico-legali, rileva che la CP_2 accidentale delle ghiandole paratiroidi … risulta affetta da ipotiroidismo post-chirurgico associato ad ipoparatiroidismo post-chirurgico, in terapia sostitutiva, calcolosi renale sn.>>. Il CT ha rilevato, altresì, che <<durante l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale venivano asportate accidentalmente anche le ghiandole paratiroidi. tale complicanza iatrogena ha causato un ipoparatiroidismo iatrogeno con alterazione del metabolismo calcio fosforo che condotto la paziente a successivi ricoveri ospedalieri e controlli ambulatoriali clinico-strumentali>>. Si evince con chiarezza come le complicanze, patite dalla , siano di origine iatrogena non residuando CP_2 dubbi né contestazioni (invero) circa la riconducibilità delle stesse alla condotta posta in essere dal dott. CP_3
15. Il decidente rileva che, in effetti, parte convenuta non ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del dott. e il più volte citato evento iatrogeno, ma si deve CP_3 altresì constatare che da nessun elemento obiettivo emerge che l'asportazione delle ghiandole paratiroidi possa essersi verificata alla stregua di sequele causali imprevedibili e incontrollabili. A tal proposito nelle note critiche redatte dal consulente tecnico della parte convenuta, si era pervenuti alla medesima conclusione in punto di nesso di causalità (<<l'ipotiroidismo post-chirurgico, associato all'ipoparatiroidismo iatrogeno, con alterazione del metabolismo calcio- fosforo complicato la calcolosi renale, siano da considerarsi in rapporto diretto l'intervento subito dalla paziente.>>), senza tuttavia, offrire elementi che possono revocare in dubbio il coefficiente di certezza probabilistica che discende dalle conclusioni rassegnate dal CT. Tuttavia, il CT della parte convenuta è discorde sulla riconducibilità dell'episodio (asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi) ad un errore del orientandosi nel senso che <<… CP_3
l'asportazione accidentale delle paratiroidi in corso di intervento di tiroidectomia è da interpretarsi come complicanza e non errore di tecnica chirurgica>>. Sul punto, viceversa, la relazione del CT
8 presa in esame, ha rilevato che <<l'asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi è una complicanza non frequente ma possibile in corso di tiroidectomia totale e l'ipoparatiroidismo che ne
è conseguito ha determinato nella Sig.ra un'alterazione del metabolismo calcio – fosforo CP_2 con successivo sviluppo di calcolosi renale sn, assente al momento del pre-intervento>>. È evidente che, trattandosi di attività medico-chirurgica non di particolare complessità spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla propria responsabilità, dimostrando che siano state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento (Cassazione sez. III n.
24074/2017). Nel caso di specie, come risulta dalla relazione tecnica d'ufficio la complicanza che ha causato il peggioramento permanente dello stato di salute della , era prevedibile dal CP_2 professionista perché <
16. La possibilità del verificarsi dell'evento imponeva, quindi, al dott. un coefficiente CP_3
CP_ adeguato di perizia e di prudenza che la sig.ra poteva legittimamente attendersi a seguito del ricovero presso una struttura ospedaliera universitaria.
17. Sulla quantificazione del danno il CT così procede nella relazione «La certificazione medica esibita evidenzia un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale del 50% (cinquantapercento) di giorni 60 (sessanta) …
L'intervento chirurgico di tiroidectomia totale con asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi subito dalla perizianda in data 26.2.2014 ha lasciato gravi esiti da ritenersi immodificabili nel tempo sia in ragione della natura dell'intervento che dell'ormai lungo periodo trascorso … Tali esiti sono da valutarsi globalmente, secondo i consueti criteri medico-legali, nella misura del 20% (venti percento) di danno biologico».
18. Nelle note critiche allegate alla consulenza d'ufficio, il CT , contesta la Persona_3 quantificazione del danno operata dal CT “In merito alla valutazione della IP, però, occorre ricordare che i comuni bareme medico-legali adottati considerano l'ipoparatiroidismo da difetto distale di paratomone con insufficiente controllo terapeutico, a seconda delle crisi di ipocalcemia in corso di trattamento, valutabile tra il 10% e il 30%. Nel caso di specie il quadro clinico attuale appare sufficientemente controllato dalla terapia sostitutiva … non ricorrono … crisi titaniche riconducibili ad ipocalcemia … vedasi i recenti esami strumentali effettuati in data 16.6.2016 … Pur volendo considerare la litiasi renale, almeno in parte riconducibile all'ipoparatiroidismo, non potendosi escludere altre concause, la valutazione del 20% appare eccessiva ritenendosi, viceversa, più adeguata una IP pari al 15%.” In merito a queste osservazioni il CT ha ribadito che «la litiasi renale, di cui la paziente non era affetta prima dell'intervento chirurgico, è sicuramente complicanza
9 dell'alterato metabolismo calcio-fosforo conseguenza … dell'asportazione delle paratiroidi;
tra l'altro la litiasi renale ha condotto la paziente a ricorrere ad intervento di litotripsia … pertanto … il CT ritiene equa la valutazione della IP precedentemente espressa».
19. Tanto premesso si devono prendere in considerazione gli esiti della CT che ha valutato, sulla scorta della certificazione medica esibita dalla sig.ra e non contestata, un periodo di inabilità CP_2 temporanea assoluta di giorni 30, con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60. Applicando i parametri di liquidazione in vigore presso questo Tribunale si perviene alla somma di euro 3.246.00 (ITA 100%) e di euro 3.246.00 (ITA 50%) per complessivi euro 6.492.00.
20. A tale importo occorre aggiungere a) il danno derivante dalla riportata invalidità permanente.
Annota il CT al riguardo: « L'intervento chirurgico di tiroidectomia totale con asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi subito dalla perizianda in data 26.02.2014 ha lasciato gravi esiti, da ritenersi immodificabili nel tempo sia in ragione della natura dell'intervento che dell'ormai lungo periodo trascorso, che costituiscono menomazioni dell'integrità psico-fisica del soggetto, vale a dire l'idoneità a svolgere le attività esistenziali e, pertanto, richiedono opportuna valutazione in termini di invalidità permanente. Tali esiti sono da valutarsi globalmente, secondo i consueti criteri medico-legali, nella misura del 20% (venti percento) di danno biologico». Si tratta di una conclusione sorretta da un adeguato percorso argomentativo anche medico-legale ed in linea con l'entità dei postumi avversi riportati dalla paziente. Facendo applicazione delle Tabelle in uso al
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno e tenuto conto dell'entità percentuale delle lesioni
(20%) e dell'età della al tempo dell'operazione (49 anni) si perviene all'importo di euro CP_2
45.360,22;
b) ed anche la liquidazione del danno non patrimoniale per effetto della lesione del diritto di autodeterminazione in relazione al dedotto profilo del consenso informato. Deve ricordarsi in proposito che «nell'operazione di stima del danno non patrimoniale sofferto (tali sono i danni conseguenza da lesione del diritto all'autodeterminazione) si terrà conto dell'incidenza sulla salute dell'intervento eseguito. Mentre, se l'intervento non è stato risolutivo o è stato in parte inutilmente demolitorio o è stato addirittura dannoso ed inutile, è palese che, essendo leso anche il diritto alla salute del paziente, esso si configurerà come ulteriore danno conseguenza e la stima sarà diversa.
Nuovamente si rinvia alla riportata motivazione di Cass. n. 2847 del 2010». Viene in rilievo, per la quantificazione del danno, la considerazione del turbamento e della sofferenza che è derivata alla paziente sottoposta ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate. Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità del conseguente verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l'effetto del mancato rispetto dell'obbligo di
10 informare il paziente. Annota Cassazione n. 2847/2010 citata che unica «condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. da 26972 a 26974 del 2008, con le quali s'è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni». Né esse appaino necessarie quando, come nel caso, di specie la violazione del diritto alla scelta autodeterminata delle cure si associ ad una autonoma e distinta lesione del diritto alla salute della paziente. Applicando, quindi, gli indispensabili canoni equitativi e gli strumenti logico-deduttivi per la stima del danno (a) l'oggetto del danno;
(b) il soggetto che l'ha subito;
(c) la durata;
(d) l'intensità si stima adeguato un ulteriore importo pari al 10% del danno biologico già risarcito per complessivi euro 4.536,00; c) il danno morale (qualificato dalla parte come esistenziale) complessivamente collegato al trattamento operatorio sotto osservazione;
ragione per cui compete alla il risarcimento del danno non patrimoniale alla luce delle note sentenze CP_2 della Corte di cassazione ed in particolare alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 26972/2008. Il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice
(cfr. ad es. Cassazione sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, inoltre, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Nel caso di specie, la tipologia delle lesioni consente di ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza di una violazione degli interessi di valore costituzionale e, di conseguenza, per cui si liquida a , CP_2 in via equitativa, la somma di euro 14.968,00. Detta somma costituisce, quindi, anche la necessaria personalizzazione del danno biologico riconosciuto, trattandosi di adeguare il danno biologico
11 determinato tabellarmente con il diverso impatto sociale ed emotivo che riveste tale tipo di lesione di interessi tutelati costituzionalmente, secondo l'orizzonte segnato tendenzialmente dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, adeguato alla macro-lesione.
21. La somma di euro 51.852,22 (IP 45.360,22 + IT 6.492,00), provenendo dall'applicazione di canoni tabellari aggiornati, deve essere devalutata con riferimento alla data del fatto (26.2.2014) per quanto concerne gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
22. A tale orientamento questo decidente ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (26.2.2014) e quella finale (16.10.2018), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT,
BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368), stimando equitativamente una percentuale del 2.5% annuo. Quindi si procede alla devalutazione della somma di € 51.852,22 spettante all'attrice alla data del fatto (26.2.2014), corrispondente ad € 50.439,90 ed al calcolo della semisomma tra i due importi ossia € 51.146,06.
23. Sulla somma di € 51.146,06 decorrono, quindi, gli interessi nella misura fissa equitativa del 2,5% dalla data del fatto (26.2.2014) a quella dell'odierna pronuncia (16.10.2018) per complessivi giorni
1.693, con interessi pari ad € 5.930,84 ed una somma finale (capitale + interessi) pari ad € 57.076,90,
12 oltre interessi dalla data della decisione al saldo effettivo.
24. Quindi complessivamente la somma dovuta dai convenuti in solido in favore di parte attrice ammonta ad euro 76.580,09 (€ 57.076,90 + € 14.968,00 + 4.536,00), oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
25. Alla soccombenza segue la condanna delle parti convenute alla refusione delle spese di lite che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 DM 55/2014 (ossia al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) possono essere liquidate come da dispositivo, in uno con le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_2 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e cautelare sospendere ex art. 283 ed ari 351 cpc la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito riformare integralmente la sentenza n.19823/2018 resa dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione 13' nella persona del Giudice Dr. Alberto Cisterna nella causa iscritta al n.39367/2015 RG pubblicata in data 17 ottobre 2018, non notificata, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande della parte appellante, rigettare in toto le domande tutte dell'originaria attrice/odierna appellata spiegate nel giudizio di primo grado, in quanto non provate e del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso condannare parte appellata al pagamento delle spese di primo grado comprensive di
CT e delle spese del presente grado di giudizio”.
§ 6. — costituitasi con comparsa depositata il 9.09.2019 ha resistito al gravame CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale in quanto introducono contestazioni di fatto nuove mai dedotte nel giudizio di primo grado che implicano una modifica dei temi di indagine;
- nel merito, rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, l'appello principale e l'appello incidentale confermando in toto la sentenza impugnata.
In via istruttoria, questa difesa per le ragioni esposte in narrativa si oppone alla richiesta di rinnovazione della CT. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
In particolare, l'appellata ha contestato quanto ex adverso dedotto, stante l'assenza di alcuna violazione degli art.115 e 116 c.p.c. contestando la richiesta di rinnovazione della CT in quanto doveva dedursi nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito, evidenziando che il giudice di primo grado aveva correttamente accertato la mancata acquisizione del consenso informato.
13 § 7. - Il dott. costituitosi con comparsa depositata il 4.04.2019 ha resistito al Controparte_3 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare sospendere ex art. 283 ed art. 351 cpc la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito riformare integralmente la sentenza n. 19823/2018 resa dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione 13' nella persona del Giudice Dr. Alberto Cisterna nella causa iscritta al n.39367/2015 RG pubblicata in data 17 ottobre 2018, non notificata, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande della parte appellante, rigettare in toto le domande tutte dell'originaria attrice/odierna appellata spiegate nel giudizio di primo grado, in quanto non provate e del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso condannare parte appellata al pagamento delle spese di primo grado comprensive di CT e delle spese del presente grado di giudizio”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo intestato “Omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta in atti ed erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del Giudice di prime cure e, quindi, violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 cpc. Insussistenza di responsabilità professionale e di nesso eziologico tra i fatti di causa e gli eventi lamentati, ai sensi degli artt.1218
e 2043 c.c.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha acquisito acriticamente le risultanze della c.t.u. con conseguente errata valutazione in diritto della vicenda medica.
In particolare, evidenziava che le risultanze dell'esame istologico eseguito in occasione dell'intervento operatorio erano più che idonee ad orientare una corretta indagine peritale che, invece, era risultata del tutto erronea, sino a giungere a conclusioni non confacenti con la fattispecie in esame.
Precisava che vi era stato un equivoco tra ghiandole tiroidee e ghiandole paratiroidee, indi ripercorreva i vizi in cui era incorso il c.t.u. ed in particolare evidenziava che gli stessi erano consistiti in: 1) un equivoco di lettura del referto istologico di cui alla pag.21 della cartella clinica del tanto che il CT aveva riportato nella propria relazione: "iperplasia nodulare della Parte_2 ghiandola tiroidea..." anziché "…iperplasia nodulare della ghiandola paratiroidea…"; 2) la definizione della rimozione delle paratiroidi quale accidentale, mentre, nella fattispecie, trattandosi di ghiandola paratiroidea infraparenchimale, cioè localizzata all'interno della tiroide ed essendo la medesima ghiandola paratiroide affetta da iperplasia nodulare era necessario ed essenziale procederne all'asportazione, come del resto affermato dal CT a pag. 10 del proprio elaborato peritale;
3) assoluta carenza di indagine, quantomeno con riferimento alla documentazione di causa, in ordine
14 all'affermazione secondo cui sarebbero state asportate tutte le ghiandole paratiroidee, affermazione sconfessata, invece, dalla circostanza che nella descrizione dei campioni inviati all'esame istologico si faceva esplicito riferimento unicamente alla tiroide ed al linfonodo reattivo;
4) contraddittoria affermazione della sussistenza di un'alterazione metabolica calcio/ferro, laddove il medesimo CT afferma nello “status” attuale di parte attrice: "esami ematochimici nella norma..." come del resto comprovato dalle risultanze delle analisi riportate nell'anamnesi dello stesso elaborato peritale d'ufficio.
Alla stregua di tali aspetti veniva quindi censurata la sentenza laddove alla pag.n.6 punto 14 si era affermato che il CT aveva proceduto secondo un percorso interamente condiviso e svolto secondo i canoni scientifici che regolavano la materia, alla ricostruzione della storia clinica della paziente.
Allegava quindi che da un più attento esame del quadro clinico e degli esami istologici non si sarebbe potuti pervenire ad alcuna valutazione di "accidentalità" nella rimozione della ghiandola paratiroide sede della iperplasia e tantomeno all'affermazione di pretesa rimozione di tutte le paratiroidi.
Deduceva quindi che l'operato del medico era stato corretto atteso che la diagnosi citologica deponeva per la "categoria TIR 3" e che un diverso esame della documentazione medica avrebbe dovuto comportare il rigetto delle domande dell'attrice atteso che era stata corretta l'indicazione all'intervento chirurgico in quanto necessario ed indefettibile, atteso che gli esami citologici per ago aspirato deponevano per "proliferazione follicolare categoria TIR 3" (cfr. pag. 8 CT) affermando in tal senso lo stesso c.t.u. "il TIR 3, infatti, prevede un 20% di presenza di carcinoma follicolare e la maggior parte degli endocrinologi, in quel contesto, avrebbero concordato con la paziente la necessità dell'intervento chirurgico..”.
Dunque, l'intervento chirurgico era stato eseguito correttamente in conformità della prassi e della migliore scienza medica e la complessiva gestione della paziente era stata diligente ed adeguata anche nel decorso post-operatorio, non sussisteva e comunque non era stata provata alcuna alterazione del metabolismo calcio/fosforo, pertanto, doveva escludersi il nesso eziologico tra le lamentante patologie della parte attrice e l'operato del personale dell' . Parte_2
§ 9.2 - Con il secondo motivo intestato “In ordine alla pretesa incompletezza ed insufficienza dei consenso informato e relativa voce di danno e quantificazione della medesima” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, senza alcuna specifica domanda da parte CP_ dell'attrice, ha riconosciuto alla detta posta risarcitoria.
Precisava che il consenso prestato dalla paziente di cui alle pagg. 11 — 12 — 13 della cartella clinica in atti, aveva pienamente soddisfatto l'obbligo di informativa, in ragione sia della gravità della patologia diagnosticata "nodulo tiroideo TIR3", rivelatosi nell'esame istologico eseguito in sede chirurgica "iperplasia nodulare della ghiandola paratiroidea a localizzazione intraparenchimale" sia in ordine ai rischi ed alle conseguenze prevedibili tra cui espressamente l'ipocalcemia, conseguentemente, sia la voce di danno, sia la quantificazione operata dal giudice con canoni
15 equitativi, risultavano viziate in quanto riconosciute extra ed ultra petita e pertanto in violazione dell'art.112 cpc..
§ 10. - Il dott. costituitosi in giudizio ha a sua volta spiegato appello incidentale Controparte_3 facendo proprie le difese ed argomentazioni già formulate dall' nel Parte_2 proprio atto d'appello introduttivo, associandosi alla richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata, instando in via istruttoria per la rinnovazione della CT medica, quindi per l'inibitoria della esecutività della sentenza appellata.
In particolare, si riportava ai motivi dell'appello principale di omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta in atti e violazione e falsa applicazione degli art.115 e 116 cpc stante l'insussistenza di responsabilità professionale e nesso eziologico ai sensi degli artt.1218 e 2043 c.c., censurando infine la pretesa incompletezza ed insufficienza del consenso informato, la relativa voce di danno e la sua quantificazione.
§ 11. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello sono fondati.
Quanto al primo (§ 9.1) deve osservarsi che dalla c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio non sono emersi elementi di responsabilità in capo al chirurgo e all'Azienda ospedaliera, in quanto, i c.t.u., previo riesame della documentazione medica, hanno evidenziato che l'intervento di tiroidectomia era necessario e non hanno rinvenuto censure di sorta nell'operato dei sanitari.
In particolare, a pag.n.18 della relazione in merito alla diagnosi e conseguente scelta di effettuare la tiroidectomia i c.t.u. si sono così espressi “La diagnosi di “nodulo tiroideo con proliferazione follicolare TIR 3” è stata posta correttamente dopo esame ecografico su nodulo ipoecogeno in accrescimento, ed esame agoaspirato che ha mostrato “Quadro citologico compatibile con proliferazione follicolare TIR 3”. Sulla base di tale reperto citologico e delle linee guida elaborate dalla del 2007 veniva posta correttamente posta indicazione chirurgica per CP_6 intervento di tiroidectomia totale”.
Anche in merito alle modalità di svolgimento dell'intervento non sono state rinvenute censure ed in particolare giovi richiamare quanto evidenziato dai consulenti a pag.n.19 “La descrizione dell'intervento chirurgico eseguito dal Dr. sulla paziente non permette di CP_3 CP_2 evidenziare alcuna anomalia o problema tecnico. La descrizione accurata della sequenza dei tempi operatori prima sul lato destro, poi sul sinistro, mostra, come da linee guida, tutte le varie fasi della procedura: la legatura dei peduncoli vascolari superiori, delle vene tiroidee medie, dei peduncoli vascolari inferiori dopo visualizzazione dei nervi ricorrenti che vengono quindi così preservati.
L'intervento ha avuto una durata media nella norma e non sono state descritte complicanze intraoperatorie di alcun genere. Non vengono descritte le paratiroidi, ma questo non significa necessariamente che esse siano state asportate insieme alla tiroide. Se così fosse si sarebbero dovute individuare nel pezzo operatorio, dove invece l'unica paratiroide è risultata essere quel nodulo di circa 1,5 cm allocato nel parenchima del lobo tiroideo destro e precedentemente interpretato
16 all'esame citologico come un nodulo tiroideo TIR3 (in crescita dimensionale rispetto ai valori precedentemente riscontrati). Quindi una paratiroide ectopica a localizzazione intraparenchimale- tiroidea. Tale evenienza si verifica in una percentuale di casi che va dall'1% al 6 %, può andare incontro allo sviluppo di un vero e proprio adenoma paratiroideo, in alcuni casi anche funzionante,
e può essere difficile da distinguere da un adenoma tiroideo o da un nodulo carcinomatoso tiroideo di tipo follicolare, anche dal punto di vista istologico (presenza di aree di aspetto micro follicolare o papillare e alterazioni nucleari che possono far orientare la diagnosi verso un carcinoma tiroideo).
L'accrescimento ed eventualmente anche una possibile iperfunzionalità di tale nodulo potrebbe, a titolo di mera ipotesi, aver determinato nel tempo una inibizione biochimica delle altre paratiroidi ed una loro atrofia e questo potrebbe spiegare anche perché esse non siano state segnalate all'intervento e non evidenziate neanche nel pezzo operatorio”. CP_ Deve infine rilevarsi che i c.t.u. hanno evidenziato che “La signora è attualmente in terapia sostitutiva con levotiroxina per ipotiroidismo iatrogeno (conseguenza naturale e normale della tiroidectomia totale effettuata)” ed ancora che “La perizianda non presenta allo stato attuale ipoparatiroidismo, come testimoniato dal dosaggio del PTH (Paratormone) effettuato in data
03/08/2023 (Azienda Ospedaliera Universitaria Senese)”.
Da quanto precede si evince che sia la diagnosi sia la scelta terapeutica, sia l'intervento siano stati effettuati secondo le leges artis.
I c.t.u. a pag.n.20 della relazione hanno così concluso “Nel corso dell'intervento di tiroidectomia, come esaurientemente evidenziato dai CT dott. e dott.ssa , è stata asportata una Per_4 Per_5 sola ghiandola paratiroide indovata, eventualità rara ma possibile, nel parenchima tiroideo, per cui dall'intervento non è derivato alcun quadro di ipoparatiroidismo. Quindi i postumi e gli esiti relativi alla tiroidectomia totale sono da considerare nella norma se riferiti ad un intervento che si era reso necessario a causa della diagnosi di “Nodulo tiroideo TIR3””.
Del resto, anche il c.t.u. nominato in primo grado a pag.n.9 e 10 della propria relazione risulta aver evidenziato in punto di necessità dell'intervento chirurgico che “La paziente come si ricordava precedentemente era in terapia sostitutiva in quanto affetta da tiroidite di IM e consensuale tiroidismo autoimmune. Per tale motivo non c'era indicazione ad eseguire esame scintigrafico in quanto tale esame viene richiesto solo in casi di nodulo iperfunzionante e quindi in presenza di bassi valori dell'ormone TSH ( la scintigrafia tiroidea è un esame strumentale che prevede l'utilizzo di materiale radioattivo endovena. Vi era l'indicazione all'intervento chirurgico per il riscontro istologico dell'esame ago aspirato che deponeva per una “proliferazione follicolare categoria TIR 3”. Il TIR 3, infatti, prevede un 20% di presenza di carcinoma follicolare e la maggior parte degli endocrinologi, in quel contesto, avrebbero concordato con la paziente la necessità dell'intervento chirurgico”.
Passando al secondo motivo (§9.2) deve osservarsi che in atto di citazione del giudizio di primo grado
17 (tantomeno nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., neppure depositata) non vi sono accenni di sorta a lesione del consenso informato.
A tale riguardo deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.20885/2018 in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.
Orbene, nel caso di specie, negli atti dell'attrice volti alla formazione e definizione del thema decidendum non si rinviene la benché minima allegazione e deduzione volta a delineare una simile voce di danno, con la conseguenza che la pronuncia di primo grado risulta essere affetta da violazione dell'art.112 c.p.c..
Ancora deve evidenziarsi che secondo Cass.civ.n.24072/2017 (conforme Cass.civ.n.5631/2023) nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute),
e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una "mutatio libelli" e non una mera "emendatio", in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
Nel caso in esame, neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni, dove le parti si sono riportate alle loro precedenti conclusioni si è fatto accenno di sorta a voce di danno relativa al consenso informato, cui invero si è fatto richiamo da parte della difesa dell'attrice soltanto negli scritti conclusionali, quindi, oramai spirate le preclusioni assertive consentite al massimo con la prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. (cfr., Cass.civ.S.U.n.12310/2015). CP_ A ciò si aggiunga che a pag.n.13 della cartella medica – firmata dalla - prodotta da entrambe le parti, si erano evidenziate alla paziente le conseguenze prevedibili della tiroidectomia e tra queste la
“ipocalcemia”.
Tanto premesso, sia l'appello principale quanto quello incidentale del medico, debbono essere accolti, CP_ con restituzione da parte della (stando alla domanda formulata dall'appellante in Parte_2 data 14.11.2024 pienamente ammissibile secondo Cass.civ.n.6614/2023) delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche per spese di lite, ossia dell'importo pari ad euro
18 80.804,43 (pari ad euro 81.414,43 – 610,00 quale quota al 50% delle spese di ctu liquidate in primo grado) in favore dell' appellante oltre interessi legali dal 23.12.2019 (data di esecuzione del Pt_1 bonifico in atti) sino al soddisfo e con restituzione di euro 12.603,24 (spese di lite) da parte dell'avv.
Lucia Carini difensore antistataria dell'attrice in primo grado oltre interessi legali dall'11.10.2019
(data di esecuzione del bonifico in atti) sino al soddisfo.
Del versamento di detti importi vi è stata altresì conferma all'odierna udienza da parte della difesa CP_ dell'appellata .
§ 12. – Ritiene infine il Collegio che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle delle c.t.u., debbano comunque trovare integrale compensazione, in ragione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, implicanti altrettanto complesse valutazioni mediche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2
e sull'appello incidentale proposto dal dr. avverso la sentenza
[...] Controparte_3
n.19823/2018 resa in data 17.10.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale dell' e Parte_2 dell'appello incidentale del dott. ed integrale riforma della sentenza di Controparte_3 primo grado rigetta le domande risarcitorie di e per l'effetto condanna l'appellata CP_2
alla restituzione in favore dell' dell'importo CP_2 Parte_2 versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 80.804,43 oltre interessi legali dal 23.12.2019 sino al soddisfo e l'avv. Lucia Carini antistataria in primo grado alla restituzione in favore dell' dell'importo versato in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 12.603,24 oltre interessi legali dal
11.10.2019 sino al soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di lite, incluse le spese di c.t.u., per entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 2.07.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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