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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 30/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5103/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
PRINCE,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. PIER LUIGI GALLO, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate nei fogli depositati entro il termine scaduto in data
08.11.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c. e qui di seguito riportate.
Per il ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio
Nel merito:
1. dichiarare la separazione personale civile dei coniugi e ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
3. dare atto che i figli e sono economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2 4. dichiarare tenuto il ricorrente a versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne, la somma di € 500,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Per_3
ISTAT a partire dall'anno successivo alla separazione, e oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima, secondo le indicazioni del Protocollo della Corte di Appello di
Milano;
5. disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per , venga percepito integralmente dalla Per_3
RA
Con vittoria delle spese e compensi di causa.
In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia:
A. ordinare alla RA di produrre gli estratti conti del libretto cointestato con i suoi parenti (doc.
13-13 a e 13 b), il conto titolo Poste Italiane aggiornato al 30.06.2024 e l'aggiornamento alla medesima data del conto titoli BPER, oltre la produzione della polizza vita riscattata, e di tutte le polizze in essere, ad oggi, a suo nome o/e cointestate con familiari e/o terzi oltre che il CUD 2024
(redditi 2023);
B. ammettere prova per interrogatorio formale della resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la RA , quando è venuta in Veneto nell'agosto 2021 a farmi visita, mi riferì CP_1
che lei preferiva essere mantenuta dal marito, unica ragione per la quale si era sposata, piuttosto che rompersi la schiena come fanno i membri della mia famiglia;
2. vero che la RA , in tali occasioni mi ha riferito che proprio per passare più tempo con CP_1
le amiche e lavorare il meno possibile, aveva preferito scegliere di lavorare part-time nonostante il disaccordo del marito;
Testi:
- (madre ricorrente), Via Caneve de Ronch, Cison di Valmarino (TV); Testimone_1
- (fratello ricorrente), Via Zuel di Qua, Tarzo (TV); CP_2
- (sorella resistente), dell'Alpago (BL). Controparte_3 Per_4
3. Vero che il signor all'epoca della convivenza, nel tempo libero dal lavoro si occupava delle Pt_1
faccende domestiche (apparecchiava, lavava i piatti e i pavimenti, spolverava, stendeva i panni…) oltre ad occuparsi di tutte le piccole manutenzioni della casa e dell'auto di proprietà della moglie.
Testi:
- (madre ricorrente), via Caneve de Ronch, Cison di Valmarino (TV); Testimone_1
Pag. 2 di 10 - (fratello ricorrente), via Zuel di Qua, Tarzo (TV); CP_2
- (sorella resistente), dell'Alpago (BL); Controparte_3 Per_4
- via Ercole Ferrario, 64, Samarate. Testimone_2
********
Si chiede, inoltre, che l'Ecc.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimetta la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. mediante deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in 07.09.1996 a Miane (TV) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Miane (TV), anno 1996, parte II, seria A, n.10, in accoglimento delle medesime condizioni separative formulate nel presente atto e da intendersi qui per integralmente trascritte
e riportate”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
-confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente con ordinanza del 22/03/2024, indi:
-assegnare la casa familiare sita in Cardano Al Campo, Via Del Dosso n.31, alla Sig.ra CP_1
che continuerà ad abitarvi con le figlie e;
Per_2 Per_3
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Pt_1 Per_3
la corresponsione di un assegno mensile di € 500,00=, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima;
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie Pt_1
necessarie per la figlia, come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
-disporre che l'assegno unico venga percepito dalla Sig.ra per l'intero suo ammontare;
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la Pt_1
corresponsione di un assegno mensile di € 200,00= oltre rivalutazione ISTAT.
Spese e compensi professionali interamente rifusi”.
Pag. 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/09/1996 a Miane (TV).
Dalla loro unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] il [...]; Per_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2 Per_3
È pacifico che i figli e sono economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La casa coniugale, di cui è proprietaria piena ed esclusiva la resistente, non gravata da muto, si trova al piano terra dell'immobile sito nel Comune di Cardano al Campo, Via
Del Dosso, 31, ove, al primo piano, abitano i di lei genitori.
I coniugi sono separati di fatto dal mese di settembre dell'anno 2022 allorquando il ricorrente si è trasferito a vivere con il figlio nell'immobile di cui quest'ultimo è Per_1
proprietario sito in Samarate, Via Ercole Ferrario 64. Successivamente, in data
21.11.2023, il ricorrente ha acquistato il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile sito in
Mozzate (CO), Via Annoni 5, dove si è trasferito a vivere con l'attuale compagna nata a [...] il [...] (percettrice di Controparte_4
reddito), che ne ha acquistato il diritto di nuda proprietà, il tutto dietro il versamento del prezzo di € 65.000,00: “Euro 42.250,00 (quarantaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero) per il diritto di usufrutto. Euro 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta virgola zero zero) per il diritto di nuda proprietà” (doc. 12).
È stato ritualmente acquisito in causa che il padre non intrattiene alcuna relazione con ante settembre 2022. Per_3
All'udienza celebrata in data 20.03.2024 il padre ha dichiarato di non essersi mai opposto alla prosecuzione degli studi da parte di Per_3
***
Le dichiarazioni rese dalle parti e gli altri elementi desumibili dagli atti di causa depongono inequivocabilmente per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cessata di fatto ante causam).
***
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 20/22.03.2024 e, nel dettaglio, l'assegnazione della casa coniugale alla
Pag. 4 di 10 resistente (che ne è la proprietaria piena ed esclusiva e ivi convive con Per_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente), la quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di nell'importo mensile di € 500,00, Per_3
rivalutato come per legge, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per nella Per_3
misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e il riconoscimento a quest'ultima del diritto di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole.
***
La “sola” questione controversa concerne il diritto (o meno) della resistente a percepire dal ricorrente l'assegno di mantenimento per sé (che ha chiesto quantificare nell'importo mensile di € 200,00 come da ordinanza assunta, in via provvisoria e urgente, in data
22.03.2024).
Valga ricordare che in data 08.05.2024 la C.d.A. di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso il capo n. 2 dell'ordinanza assunta dal giudice relatore in data 22.03.2024 (condannandolo alle spese di lite)1 e che sin dal 23.05.2024 la resistente ha dichiarato di essere disponibile a consensualizzare la separazione personale dei coniugi con la conferma di tutti i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente in data 20/22.03.2024.
In diritto: in primis, per ius receptum2, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. Ancora, secondo la costante interpretazione dell'art. 156 c.c. offerta dalla giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”4.
I diversi ruoli assunti dai coniugi in costanza di convivenza coniugale (a maggiore ragione se duratura) non devono essere il frutto di accordi “formali” ben potendo essere il frutto di scelte comuni tacitamente compiute e/o di condotte univoche dell'uno comunque avvallate dall'altro.
Infine, non rilevano in questa sede le cause e/o concause della crisi coniugale (non avendo le parti formulato domande di addebito della separazione all'uno e/o all'altro coniuge), né l'importo dell'AU percepito dalla resistente per la figlia dal mese di Per_3
giugno 2024 (avendolo, in passato, percepito il ricorrente).
In fatto:
A) Il ricorrente lavora in forza di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Meccanica Mondin di IO e IO Mondin, con sede in Cassano Magnago, a fare tempo dal 25.09.2017 e ha percepito redditi netti mensili medi dell'importo di circa €
2.100,00 nell'anno 2022 per 12 mensilità (doc. 6) e di circa € 2.230,00 nell'anno 2023 per
12 mensilità (doc. 16). È proprietario di un'autovettura tipo Ford W. Usata Tg
DC702PX e dell'immobile sito in Tarzo (TV), Località Di Là n. 14/A, acquistato in data
14.10.2004 al prezzo di € 103.291,40 (doc. 09) ed è titolare del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Mozzate (CO), Via Annoni 5, acquistato in data 21.11.2023
(post settembre 2022), dove vive con l'attuale compagna che ne è la Controparte_4 nuda proprietaria (doc. 12). In data 09.12.2024 ha dichiarato che “Per l'acquisto tale immobile ha speso € 65.000,00, oltre le spese notarile e quelle per l'arredamento” e non già il minore importo di “Euro 42.250,00 (quarantaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero) per il diritto di usufrutto”. Ha ricevuto ratealmente dal fratello, tra il 28.03.2018 e il 12.09.2023,
l'importo complessivo di € 330.000,00 per avergli venduto, in data 29.09.2023, la quota indivisa di un compendio immobiliare sito nella provincia di Treviso (ereditato dal padre)
– dei quali € 150.000,00 ante settembre 2022 ed € 180.000,00 post settembre 2022 – e ha utilizzato l'importo di € 135.000,00 per pagare, in data 26.11.2021, il prezzo dell'immobile sito in Samarate, Via Ercole Ferrario 64, acquistato dal figlio (con il Per_1
quale ha convissuto post settembre 2022) “e per comprare la casa ove vive con la compagna (€
65.000,00), riservandosi l'usufrutto” (v. comparsa conclusionale depositata in data
09.12.2024). Dal c/c intestato esclusivamente al ricorrente (doc. 11) si evincono bonifici per complessivi € 19.700,00 a favore della compagna convivente (anche con causale
“aiuto mia moglie” o “aiuto”) tra il 24.11.2023 e il 22.02.2024 (che nulla hanno a che vedere con il prezzo pagato in data 21.11.2023 per l'acquisto dell'immobile sito in
Mozzate). Il ricorrente ha lamentato l'incompletezza della documentazione reddituale e patrimoniale offerta dalla resistente ma, a sua volta, ha offerto parte della documentazione richiesta (v., a titolo esemplificativo, il parziale deposito degli estratti del c/c intestato a esso solo aperto, quanto meno dal 28.03.2018, presso la Banca della
Marca Cred. Coop. di Soligo). Vi è più, a differenza della resistente che ha offerto almeno parte della documentazione bancaria afferente alla figlia convivente la Per_2
compagna convivente del ricorrente si è rifiutata di offrire qualsivoglia documentazione utile a comprovarne le condizioni reddituali e patrimoniali (e da cui ricavare ulteriori elementi sulle effettive condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente) giusta ordinanza assunta in data 23.05.2024 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473- bis.2 e 473-bis.18 c.p.c.
B) La resistente è rimasta a vivere nell'appartamento sito in Cardano al Campo, Via
Del Dosso 31, di cui è proprietaria piena ed esclusiva, insieme alle figlie Per_2
(economicamente autosufficiente) e (non economicamente autosufficiente). Per_3
Lavora alle dipendenze di (a fare data dal 05.05.1989) e ha percepito Controparte_6
Pag. 7 di 10 redditi netti mensili medi dell'importo di circa € 840,00 nell'anno 2022 per 12 mensilità
(doc. 8) e di circa € 964,00 nell'anno 2023 per 11 mensilità (v. buste paghe 2023 depositate in data 15.02.2024). È proprietaria di un'autovettura tipo Opel Zafira, Tg
BW901PL e dell'immobile dove vive. Per tabulas ha versato, quanto meno dall'01.10.2014
(doc. 17 ricorrente) all'08.02.2022 (doc. 6 resistente), ante settembre 2022, l'importo mensile di € 200,00 per un'assicurazione sulla vita contratta a suo favore “Mb29 Special
Plan” prelevando dette somme dal c/c cointestato con il coniuge (estinto in data
14.06.2023); non si ha evidenza di ulteriori versamenti di premi per la predetta causale post febbraio 2022; in data 20.05.2022 (i.e. in costanza di convivenza coniugale) ha riscattato la polizza avente numeri finali 35924 accreditando l'importo di € 24.879,39 sul c/c cointestato con il coniuge (estinto in data 14.06.2023); sempre in costanza di convivenza coniugale, tra il 2012 e il 2021, ha acquistato buoni postali per complessivi €
30.350,00 e in data 27.06.2022 ha acquistato titoli per complessivi € 10.000,00 attingendo al c/c cointestato con il coniuge (doc. 7 e 9 resistente); post settembre 2022, in data
07.04.2023, ha sottoscritto un buono dell'importo di € 6.700,00 e, in data 22.03.2024, un buono fruttifero postale (che ha intestato anche al figlio “con pari facoltà di rimborso”) dell'importo di € 5.450,00 (doc. 1, 2 e 2A resistente). È cointestataria con i genitori e il fratello di un libretto postale avente un saldo di € 14.567,89 all'01.07.2024. Non risultano né dedotte, né documentate altre fonti di reddito.
C) I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
la convivenza delle parti è durata 26 anni;
le parti hanno estinto il c/c cointestato in data 14.06.2023
(alimentato dai redditi di entrambi e, nel dettaglio, da quelli da lavoro dipendente del sino al gennaio 2022) e alla cessazione di fatto della convivenza coniugale il Pt_1
ricorrente aveva già compiuto 55 anni e la resistente aveva già compiuto 52 anni.
D) A dire del ricorrente, “la resistente, dalla nascita della seconda figlia [nel 2001] non ha più voluto lavare full time né ha cercato di migliorare la sua posizione lavorativa, scegliendo di lavorare part time […] Decisione che ha mantenuto ferma anche quando i figli sono divenuti sufficientemente autonomi e addirittura adulti e nonostante la presenza costante dei nonni materni, che vivono
(praticamente in casa della figlia) al piano superiore dell'appartamento e si sono sempre occupati dei
Pag. 8 di 10 nipoti (rectius hanno sempre preteso di occuparsi dei nipoti, oltre che intromessi pesantemente nella vita coniugale e nelle scelte dei coniugi)”.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che in costanza di convivenza coniugale
(quanto meno dall'01.10.2014) la resistente ha potuto prelevare (e trattenere per sé)
l'importo mensile di € 200,00 attingendo al c/c cointestato alimentato anche dal ricorrente, nei limiti della domanda dalla medesima formulata, a fronte dell'accertata disparità reddituale tra i coniugi (a tacere di quella patrimoniale5), deve esserle riconosciuto il diritto di continuare a percepire l'assegno di mantenimento di cui al capo n. 2 dell'ordinanza assunta in data 22.03.2024.
***
La causa viene rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia divorzile (ove verranno regolamentate anche le spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA i provvedimenti provvisori assunti in data 20/22.03.2024 e, nel dettaglio,
3.1) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale (rilasciata dal ricorrente ante causam) alla resistente;
3.2) CONFERMA l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_3
versando alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la Per_3
C.d.A. di Milano;
3.4) CONFERMA il diritto della resistente (già riconosciuto dal ricorrente) di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'AU spettante per Per_3
3.5) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di €
200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento;
4) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia divorzile come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
29/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. ordinanza depositata dalla resistente in data 20.05.2024 2 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021
Pag. 5 di 10 3 cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018 secondo cui “In materia di separazione personale dei coniugi, la Pt_2 valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa” 4 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30119 del 2024
Pag. 6 di 10 5 Non potendosi tacere che anche il avrebbe potuto investire in buoni e/o titoli le somme “elargite” alla compagna Pt_1
Pag. 9 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5103/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
PRINCE,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. PIER LUIGI GALLO, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate nei fogli depositati entro il termine scaduto in data
08.11.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c. e qui di seguito riportate.
Per il ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio
Nel merito:
1. dichiarare la separazione personale civile dei coniugi e ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
3. dare atto che i figli e sono economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2 4. dichiarare tenuto il ricorrente a versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne, la somma di € 500,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Per_3
ISTAT a partire dall'anno successivo alla separazione, e oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima, secondo le indicazioni del Protocollo della Corte di Appello di
Milano;
5. disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per , venga percepito integralmente dalla Per_3
RA
Con vittoria delle spese e compensi di causa.
In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia:
A. ordinare alla RA di produrre gli estratti conti del libretto cointestato con i suoi parenti (doc.
13-13 a e 13 b), il conto titolo Poste Italiane aggiornato al 30.06.2024 e l'aggiornamento alla medesima data del conto titoli BPER, oltre la produzione della polizza vita riscattata, e di tutte le polizze in essere, ad oggi, a suo nome o/e cointestate con familiari e/o terzi oltre che il CUD 2024
(redditi 2023);
B. ammettere prova per interrogatorio formale della resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la RA , quando è venuta in Veneto nell'agosto 2021 a farmi visita, mi riferì CP_1
che lei preferiva essere mantenuta dal marito, unica ragione per la quale si era sposata, piuttosto che rompersi la schiena come fanno i membri della mia famiglia;
2. vero che la RA , in tali occasioni mi ha riferito che proprio per passare più tempo con CP_1
le amiche e lavorare il meno possibile, aveva preferito scegliere di lavorare part-time nonostante il disaccordo del marito;
Testi:
- (madre ricorrente), Via Caneve de Ronch, Cison di Valmarino (TV); Testimone_1
- (fratello ricorrente), Via Zuel di Qua, Tarzo (TV); CP_2
- (sorella resistente), dell'Alpago (BL). Controparte_3 Per_4
3. Vero che il signor all'epoca della convivenza, nel tempo libero dal lavoro si occupava delle Pt_1
faccende domestiche (apparecchiava, lavava i piatti e i pavimenti, spolverava, stendeva i panni…) oltre ad occuparsi di tutte le piccole manutenzioni della casa e dell'auto di proprietà della moglie.
Testi:
- (madre ricorrente), via Caneve de Ronch, Cison di Valmarino (TV); Testimone_1
Pag. 2 di 10 - (fratello ricorrente), via Zuel di Qua, Tarzo (TV); CP_2
- (sorella resistente), dell'Alpago (BL); Controparte_3 Per_4
- via Ercole Ferrario, 64, Samarate. Testimone_2
********
Si chiede, inoltre, che l'Ecc.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimetta la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. mediante deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in 07.09.1996 a Miane (TV) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Miane (TV), anno 1996, parte II, seria A, n.10, in accoglimento delle medesime condizioni separative formulate nel presente atto e da intendersi qui per integralmente trascritte
e riportate”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
-confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente con ordinanza del 22/03/2024, indi:
-assegnare la casa familiare sita in Cardano Al Campo, Via Del Dosso n.31, alla Sig.ra CP_1
che continuerà ad abitarvi con le figlie e;
Per_2 Per_3
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Pt_1 Per_3
la corresponsione di un assegno mensile di € 500,00=, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima;
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie Pt_1
necessarie per la figlia, come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
-disporre che l'assegno unico venga percepito dalla Sig.ra per l'intero suo ammontare;
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la Pt_1
corresponsione di un assegno mensile di € 200,00= oltre rivalutazione ISTAT.
Spese e compensi professionali interamente rifusi”.
Pag. 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/09/1996 a Miane (TV).
Dalla loro unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] il [...]; Per_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2 Per_3
È pacifico che i figli e sono economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La casa coniugale, di cui è proprietaria piena ed esclusiva la resistente, non gravata da muto, si trova al piano terra dell'immobile sito nel Comune di Cardano al Campo, Via
Del Dosso, 31, ove, al primo piano, abitano i di lei genitori.
I coniugi sono separati di fatto dal mese di settembre dell'anno 2022 allorquando il ricorrente si è trasferito a vivere con il figlio nell'immobile di cui quest'ultimo è Per_1
proprietario sito in Samarate, Via Ercole Ferrario 64. Successivamente, in data
21.11.2023, il ricorrente ha acquistato il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile sito in
Mozzate (CO), Via Annoni 5, dove si è trasferito a vivere con l'attuale compagna nata a [...] il [...] (percettrice di Controparte_4
reddito), che ne ha acquistato il diritto di nuda proprietà, il tutto dietro il versamento del prezzo di € 65.000,00: “Euro 42.250,00 (quarantaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero) per il diritto di usufrutto. Euro 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta virgola zero zero) per il diritto di nuda proprietà” (doc. 12).
È stato ritualmente acquisito in causa che il padre non intrattiene alcuna relazione con ante settembre 2022. Per_3
All'udienza celebrata in data 20.03.2024 il padre ha dichiarato di non essersi mai opposto alla prosecuzione degli studi da parte di Per_3
***
Le dichiarazioni rese dalle parti e gli altri elementi desumibili dagli atti di causa depongono inequivocabilmente per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cessata di fatto ante causam).
***
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 20/22.03.2024 e, nel dettaglio, l'assegnazione della casa coniugale alla
Pag. 4 di 10 resistente (che ne è la proprietaria piena ed esclusiva e ivi convive con Per_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente), la quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di nell'importo mensile di € 500,00, Per_3
rivalutato come per legge, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per nella Per_3
misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e il riconoscimento a quest'ultima del diritto di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole.
***
La “sola” questione controversa concerne il diritto (o meno) della resistente a percepire dal ricorrente l'assegno di mantenimento per sé (che ha chiesto quantificare nell'importo mensile di € 200,00 come da ordinanza assunta, in via provvisoria e urgente, in data
22.03.2024).
Valga ricordare che in data 08.05.2024 la C.d.A. di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso il capo n. 2 dell'ordinanza assunta dal giudice relatore in data 22.03.2024 (condannandolo alle spese di lite)1 e che sin dal 23.05.2024 la resistente ha dichiarato di essere disponibile a consensualizzare la separazione personale dei coniugi con la conferma di tutti i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente in data 20/22.03.2024.
In diritto: in primis, per ius receptum2, in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. Ancora, secondo la costante interpretazione dell'art. 156 c.c. offerta dalla giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”4.
I diversi ruoli assunti dai coniugi in costanza di convivenza coniugale (a maggiore ragione se duratura) non devono essere il frutto di accordi “formali” ben potendo essere il frutto di scelte comuni tacitamente compiute e/o di condotte univoche dell'uno comunque avvallate dall'altro.
Infine, non rilevano in questa sede le cause e/o concause della crisi coniugale (non avendo le parti formulato domande di addebito della separazione all'uno e/o all'altro coniuge), né l'importo dell'AU percepito dalla resistente per la figlia dal mese di Per_3
giugno 2024 (avendolo, in passato, percepito il ricorrente).
In fatto:
A) Il ricorrente lavora in forza di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Meccanica Mondin di IO e IO Mondin, con sede in Cassano Magnago, a fare tempo dal 25.09.2017 e ha percepito redditi netti mensili medi dell'importo di circa €
2.100,00 nell'anno 2022 per 12 mensilità (doc. 6) e di circa € 2.230,00 nell'anno 2023 per
12 mensilità (doc. 16). È proprietario di un'autovettura tipo Ford W. Usata Tg
DC702PX e dell'immobile sito in Tarzo (TV), Località Di Là n. 14/A, acquistato in data
14.10.2004 al prezzo di € 103.291,40 (doc. 09) ed è titolare del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Mozzate (CO), Via Annoni 5, acquistato in data 21.11.2023
(post settembre 2022), dove vive con l'attuale compagna che ne è la Controparte_4 nuda proprietaria (doc. 12). In data 09.12.2024 ha dichiarato che “Per l'acquisto tale immobile ha speso € 65.000,00, oltre le spese notarile e quelle per l'arredamento” e non già il minore importo di “Euro 42.250,00 (quarantaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero) per il diritto di usufrutto”. Ha ricevuto ratealmente dal fratello, tra il 28.03.2018 e il 12.09.2023,
l'importo complessivo di € 330.000,00 per avergli venduto, in data 29.09.2023, la quota indivisa di un compendio immobiliare sito nella provincia di Treviso (ereditato dal padre)
– dei quali € 150.000,00 ante settembre 2022 ed € 180.000,00 post settembre 2022 – e ha utilizzato l'importo di € 135.000,00 per pagare, in data 26.11.2021, il prezzo dell'immobile sito in Samarate, Via Ercole Ferrario 64, acquistato dal figlio (con il Per_1
quale ha convissuto post settembre 2022) “e per comprare la casa ove vive con la compagna (€
65.000,00), riservandosi l'usufrutto” (v. comparsa conclusionale depositata in data
09.12.2024). Dal c/c intestato esclusivamente al ricorrente (doc. 11) si evincono bonifici per complessivi € 19.700,00 a favore della compagna convivente (anche con causale
“aiuto mia moglie” o “aiuto”) tra il 24.11.2023 e il 22.02.2024 (che nulla hanno a che vedere con il prezzo pagato in data 21.11.2023 per l'acquisto dell'immobile sito in
Mozzate). Il ricorrente ha lamentato l'incompletezza della documentazione reddituale e patrimoniale offerta dalla resistente ma, a sua volta, ha offerto parte della documentazione richiesta (v., a titolo esemplificativo, il parziale deposito degli estratti del c/c intestato a esso solo aperto, quanto meno dal 28.03.2018, presso la Banca della
Marca Cred. Coop. di Soligo). Vi è più, a differenza della resistente che ha offerto almeno parte della documentazione bancaria afferente alla figlia convivente la Per_2
compagna convivente del ricorrente si è rifiutata di offrire qualsivoglia documentazione utile a comprovarne le condizioni reddituali e patrimoniali (e da cui ricavare ulteriori elementi sulle effettive condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente) giusta ordinanza assunta in data 23.05.2024 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473- bis.2 e 473-bis.18 c.p.c.
B) La resistente è rimasta a vivere nell'appartamento sito in Cardano al Campo, Via
Del Dosso 31, di cui è proprietaria piena ed esclusiva, insieme alle figlie Per_2
(economicamente autosufficiente) e (non economicamente autosufficiente). Per_3
Lavora alle dipendenze di (a fare data dal 05.05.1989) e ha percepito Controparte_6
Pag. 7 di 10 redditi netti mensili medi dell'importo di circa € 840,00 nell'anno 2022 per 12 mensilità
(doc. 8) e di circa € 964,00 nell'anno 2023 per 11 mensilità (v. buste paghe 2023 depositate in data 15.02.2024). È proprietaria di un'autovettura tipo Opel Zafira, Tg
BW901PL e dell'immobile dove vive. Per tabulas ha versato, quanto meno dall'01.10.2014
(doc. 17 ricorrente) all'08.02.2022 (doc. 6 resistente), ante settembre 2022, l'importo mensile di € 200,00 per un'assicurazione sulla vita contratta a suo favore “Mb29 Special
Plan” prelevando dette somme dal c/c cointestato con il coniuge (estinto in data
14.06.2023); non si ha evidenza di ulteriori versamenti di premi per la predetta causale post febbraio 2022; in data 20.05.2022 (i.e. in costanza di convivenza coniugale) ha riscattato la polizza avente numeri finali 35924 accreditando l'importo di € 24.879,39 sul c/c cointestato con il coniuge (estinto in data 14.06.2023); sempre in costanza di convivenza coniugale, tra il 2012 e il 2021, ha acquistato buoni postali per complessivi €
30.350,00 e in data 27.06.2022 ha acquistato titoli per complessivi € 10.000,00 attingendo al c/c cointestato con il coniuge (doc. 7 e 9 resistente); post settembre 2022, in data
07.04.2023, ha sottoscritto un buono dell'importo di € 6.700,00 e, in data 22.03.2024, un buono fruttifero postale (che ha intestato anche al figlio “con pari facoltà di rimborso”) dell'importo di € 5.450,00 (doc. 1, 2 e 2A resistente). È cointestataria con i genitori e il fratello di un libretto postale avente un saldo di € 14.567,89 all'01.07.2024. Non risultano né dedotte, né documentate altre fonti di reddito.
C) I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
la convivenza delle parti è durata 26 anni;
le parti hanno estinto il c/c cointestato in data 14.06.2023
(alimentato dai redditi di entrambi e, nel dettaglio, da quelli da lavoro dipendente del sino al gennaio 2022) e alla cessazione di fatto della convivenza coniugale il Pt_1
ricorrente aveva già compiuto 55 anni e la resistente aveva già compiuto 52 anni.
D) A dire del ricorrente, “la resistente, dalla nascita della seconda figlia [nel 2001] non ha più voluto lavare full time né ha cercato di migliorare la sua posizione lavorativa, scegliendo di lavorare part time […] Decisione che ha mantenuto ferma anche quando i figli sono divenuti sufficientemente autonomi e addirittura adulti e nonostante la presenza costante dei nonni materni, che vivono
(praticamente in casa della figlia) al piano superiore dell'appartamento e si sono sempre occupati dei
Pag. 8 di 10 nipoti (rectius hanno sempre preteso di occuparsi dei nipoti, oltre che intromessi pesantemente nella vita coniugale e nelle scelte dei coniugi)”.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che in costanza di convivenza coniugale
(quanto meno dall'01.10.2014) la resistente ha potuto prelevare (e trattenere per sé)
l'importo mensile di € 200,00 attingendo al c/c cointestato alimentato anche dal ricorrente, nei limiti della domanda dalla medesima formulata, a fronte dell'accertata disparità reddituale tra i coniugi (a tacere di quella patrimoniale5), deve esserle riconosciuto il diritto di continuare a percepire l'assegno di mantenimento di cui al capo n. 2 dell'ordinanza assunta in data 22.03.2024.
***
La causa viene rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia divorzile (ove verranno regolamentate anche le spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA i provvedimenti provvisori assunti in data 20/22.03.2024 e, nel dettaglio,
3.1) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale (rilasciata dal ricorrente ante causam) alla resistente;
3.2) CONFERMA l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_3
versando alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la Per_3
C.d.A. di Milano;
3.4) CONFERMA il diritto della resistente (già riconosciuto dal ricorrente) di chiedere e percepire dall'INPS l'intero importo dell'AU spettante per Per_3
3.5) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di €
200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento;
4) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia divorzile come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
29/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. ordinanza depositata dalla resistente in data 20.05.2024 2 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021
Pag. 5 di 10 3 cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018 secondo cui “In materia di separazione personale dei coniugi, la Pt_2 valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa” 4 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30119 del 2024
Pag. 6 di 10 5 Non potendosi tacere che anche il avrebbe potuto investire in buoni e/o titoli le somme “elargite” alla compagna Pt_1
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