Sentenza 22 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 07670/0 4 O IN NOME DEL POPOLO ITALIAN T I A T R E 0 S I 1 N . O CORTE S 1 A L 1 esfulsseny R L Oggetto T . E S T D E R O N SEZIONE PRIMA CIVILE A C O I I 8 R S 9 L A - U * 3 P - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S 6 E L Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 2258/03 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere - - 14775 Cron. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE -Consigliere - Consigliere - Ud. 05/12/03 Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 18, presso l'avvocato PETRILLO MARCIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GRASSELLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA di ZA;
- intimata avverso il decreto del Tribunale di ZA, 2003 depositato il 30/10/02; 2963 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 05/12/03 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 30 ottobre 2002, il Tribunale di ZA respinse l'opposizione proposta da DR AS, cittadina polacca, al decreto di espulsione dal territorio nazionale, notificatole il 14 ottobre 2002 dal Prefetto di ZA a li norma dell'art. 13, commi 2 lett. b, 4, 8, 13 e 14 - d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale rilevò che: - della legge dovuta al mancato l'ignoranza assolvimento, da parte dell'interessato, dell'onere di informarsi sulla disciplina applicabile non - la mancata traduzioneintegra errore scusabile;
del provvedimento nella lingua madre della straniera era giustificata dalla conoscenza della lingua italiana, dimostrata dalla parte, sentita in udienza;
l'onere di provare la data d'ingresso in Italia grava sullo straniero, che è il soggetto nella disponibilità delle fonti di prova;
- la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario non incide sul decreto di espulsione, ma è soltanto ostativa all'allontanamento dello straniero dal 2 territorio dello Stato, e quindi all'esecuzione del decreto di espulsione, sicché l'interpretazione di quella norma era rilevante nel giudizio di impugnazione del rifiuto di regolarizzazione o del provvedimento di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, ma non nel giudizio sulla validità del precedente decreto di espulsione. Per la cassazione del decreto, l'opponente ricorre con atto notificato al Prefetto di ZA il 9 dicembre 2002, con due motivi. L'amministrazione non ha depositato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE и Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, nella interpretazione costituzionalmente corretta che deve darsene, perché in base a questa norma non poteva affermarsi la legittimità del decreto di espulsione, che non era stato notificato in una traduzione nella lingua madre della ricorrente, comunque in un idioma da lei conosciuto, sebbene non fosse attestato nel decreto medesimo e comunque dimostrato alcun impedimento a tale adempimento. Il motivo è inammissibile, basandosi su una ricostruzione del fatto in contrasto con quella fatta propria dal giudice - come tale non censurata dalla ricorrente, né censurabile nel 3 giudizio di legittimità se non nei limiti del sindacato di legittimità della motivazione il quale ha accertato che l'odierna ricorrente conosceva l'italiano. Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si solleva una questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui esclude dalla sanatoria 10 straniero che stato colpito da provvedimento di espulsione per ragioni diverse dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, così creando per lui una disparità di trattamento. Il motivo è infondato. Occorre premettere che la norma invocata (art. 33, comma quarto della legge 30 luglio 2002, n. 189), prevedendo, all'esito dell'apposita procedura di sanatoria del lavoro irregolare dello straniero, il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno della durata di un anno, non comporta alcuna conseguenza nel giudizio sulla legittimità della precedente espulsione (diversamente, il successivo d.l. 9 settembre 2002, n. 195, Errore. II segnalibro non e definito. dispone all'art. 2, comma 2 dispone che il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del precedente articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno: ma anche a voler ritenere richiamata questa diversa disposizione, resta il fatto che la revoca del decreto di espulsione impugnato nel presente giudizio conseguirebbe solo al rilascio del nuovo permesso di soggiorno, e in nessun caso al semplice inizio della relativa procedura;
la previsione del primo comma, per cui, fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato, non riguarda evidentemente i provvedimenti già adottati). Nell'enunciare questo principio, che il motivo in esame non sottopone a censura, pertanto, il giudice di merito non incorso in violazione della disposizione richiamata. Al tempo stesso, la circostanza che non si alleghi l'intervenuto rilascio di un nuovo permesso di soggiorno in sanatoria del lavoro irregolare, e ci si limiti ad allegare l'avvenuta presentazione di dichiarazione di emersione di lavoro irregolare da parte della ditta datrice di di illegittimità rende la questionelavoro, dalla ricorrente,prospettata costituzionale, I R E I 0 N 1 . evidentemente irrilevante nel presente giudiziol. A 1 R 1 T S . T E R N In conclusione, il ricorso deve essere respinto. A O I S 8 L 9 U - P 3 - S 6 E
P. q. m.
: L A I E R D E T 0 La Corte rigetta il ricorso. A 4 M . L Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 5 dicembre 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Лилибшовецкий Aldo Geochem. Massimo Genghing Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA DI CASSMAGNE Prima Sezione Civilé Depositato in Cancelleria 22 APR 20061 G RI (Dr. Plongia Parrone)