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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N O N D E F I N I T I V A
nel procedimento promosso con ricorso depositato il 29 gennaio 2025
da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesta C.F._1
Blasetti (c.f. ) e Matteo Pastore (c.f. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato nel loro studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24.
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 6, interno 2, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA C.F._4
CASTELLETTI del Foro di Trieste, CF , con studio in Trieste alla via C.F._5
della Geppa 9, PEC presso il cui studio è Email_1
elettivamente domiciliata
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 All'udienza del 5 giugno 2025 le Parti hanno concordemente richiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando con ordinanza ad altra udienza per la prosecuzione della trattazione.
Motivi della decisione
I) Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 il signor ha chiesto al Parte_1
tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo che:
I signori e contraevano matrimonio con rito cattolico in Trieste, Parte_1 CP_1
in data 16.06.2007.
Dall'unione nascevano, in Trieste, i figli il 27.08.2007, Persona_1 Persona_2
il 12.01.2010 e il 25.10.2012. Persona_3
L'unione non era felice, sicché, in data 17.05.2018, il dott. presentava Parte_1
ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito alla moglie.
Dopo una lunga e complessa istruttoria, veniva depositata, dapprima, sentenza di separazione non definitiva n. 224 del 19.04.2021 e, successivamente, la sentenza definitiva n.
823 pubblicata il 25.09.2024 che statuiva l'addebito della separazione alla signora CP_1
, l'affidamento dei figli , e ad entrambi i genitori, con
[...] Per_1 Per_2 Persona_3
collocamento residenziale presso il padre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, lasciando al padre le decisioni relative all'attività ricreativa sportiva e scolastica ordinaria, escluse le decisioni più importanti relative all'iscrizione o al trasferimento ad un nuovo istituto scolastico;
e quindi disciplinava il diritto di visita della madre, ponendo a suo carico con decorrenza del mese di ottobre 2022, un contributo al mantenimento ordinario dei figli, da pagare al padre entro il giorno 5 di ogni mese, fissato in 50 euro al figlio, oltre al 10% delle spese straordinarie e la condanna altresì alla rifusione di 1/3 delle spese del giudizio.
Dunque, dalla data di prima comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (nel 2018), i coniugi non si erano più riconciliati ed avevano vissuto separati di letto e di mensa, per cui doveva ritenersi venuta meno tra di loro ogni comunione materiale e spirituale, sussistendo tutti pagina 2 di 3 i presupposti previsti dalla legge per addivenire alla pronuncia del divorzio che il ricorrente cha chiesto di emettere.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30 aprile 2025, la signora Parte_2
ha aderito alla domanda di divorzio contestando la narrazione posta dal ricorrente a
[...]
base delle condizioni da lui proposte evidenziando una situazione ben diversa da quella rappresentata dal marito idonea a condurre all'accoglimento di diverse condizioni.
3 All'udienza del 05/06/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Tribunale e, nel confermare che la separazione non si è interrotta e che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e la pronuncia sullo status.
4. Questo collegio, rilevato che non vi è stata alcuna interruzione della separazione delle parti, che dura orami da quasi sette anni, ritiene sussistano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo proseguire la trattazione della causa davanti al giudice a ciò delegato per la definizione di ogni altra questione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
a Trieste il 16 giugno 2007 iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
sub atto n.96 parte 2 Serie A anno 2007
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
spese al definitivo.
Così deciso in Trieste, 05/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.sa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N O N D E F I N I T I V A
nel procedimento promosso con ricorso depositato il 29 gennaio 2025
da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesta C.F._1
Blasetti (c.f. ) e Matteo Pastore (c.f. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato nel loro studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24.
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 6, interno 2, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA C.F._4
CASTELLETTI del Foro di Trieste, CF , con studio in Trieste alla via C.F._5
della Geppa 9, PEC presso il cui studio è Email_1
elettivamente domiciliata
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 All'udienza del 5 giugno 2025 le Parti hanno concordemente richiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando con ordinanza ad altra udienza per la prosecuzione della trattazione.
Motivi della decisione
I) Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 il signor ha chiesto al Parte_1
tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo che:
I signori e contraevano matrimonio con rito cattolico in Trieste, Parte_1 CP_1
in data 16.06.2007.
Dall'unione nascevano, in Trieste, i figli il 27.08.2007, Persona_1 Persona_2
il 12.01.2010 e il 25.10.2012. Persona_3
L'unione non era felice, sicché, in data 17.05.2018, il dott. presentava Parte_1
ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito alla moglie.
Dopo una lunga e complessa istruttoria, veniva depositata, dapprima, sentenza di separazione non definitiva n. 224 del 19.04.2021 e, successivamente, la sentenza definitiva n.
823 pubblicata il 25.09.2024 che statuiva l'addebito della separazione alla signora CP_1
, l'affidamento dei figli , e ad entrambi i genitori, con
[...] Per_1 Per_2 Persona_3
collocamento residenziale presso il padre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, lasciando al padre le decisioni relative all'attività ricreativa sportiva e scolastica ordinaria, escluse le decisioni più importanti relative all'iscrizione o al trasferimento ad un nuovo istituto scolastico;
e quindi disciplinava il diritto di visita della madre, ponendo a suo carico con decorrenza del mese di ottobre 2022, un contributo al mantenimento ordinario dei figli, da pagare al padre entro il giorno 5 di ogni mese, fissato in 50 euro al figlio, oltre al 10% delle spese straordinarie e la condanna altresì alla rifusione di 1/3 delle spese del giudizio.
Dunque, dalla data di prima comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (nel 2018), i coniugi non si erano più riconciliati ed avevano vissuto separati di letto e di mensa, per cui doveva ritenersi venuta meno tra di loro ogni comunione materiale e spirituale, sussistendo tutti pagina 2 di 3 i presupposti previsti dalla legge per addivenire alla pronuncia del divorzio che il ricorrente cha chiesto di emettere.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30 aprile 2025, la signora Parte_2
ha aderito alla domanda di divorzio contestando la narrazione posta dal ricorrente a
[...]
base delle condizioni da lui proposte evidenziando una situazione ben diversa da quella rappresentata dal marito idonea a condurre all'accoglimento di diverse condizioni.
3 All'udienza del 05/06/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Tribunale e, nel confermare che la separazione non si è interrotta e che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e la pronuncia sullo status.
4. Questo collegio, rilevato che non vi è stata alcuna interruzione della separazione delle parti, che dura orami da quasi sette anni, ritiene sussistano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo proseguire la trattazione della causa davanti al giudice a ciò delegato per la definizione di ogni altra questione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
a Trieste il 16 giugno 2007 iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
sub atto n.96 parte 2 Serie A anno 2007
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
spese al definitivo.
Così deciso in Trieste, 05/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.sa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3