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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3246/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120622129000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambre le parti concordano affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per altro la contribuente appellante chiede che tale dichiaraziuone sia accompagnata dalla condanna alle spese daparte dell'Agenzia delle Entrate DP1 per entrambi i gradi di giudizio.
Su tale specifica richiesta la rappresentante dell'Ufficio nel chiedere la conpensazione delle spese del presente giudizio evidenzia come la contribuente abbia separatamente impugnato gli avvisi di liquidazione e le successive cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n.° 160/6/2025, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva un ricorso avverso la cartella di pagamento n.°
09720240120622129000.
Peraltro l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver emesso due provvedimenti di sgravio relativi alle pretese impositive recate dalla impugnata cartella di pagamento, e precisamente: gli sgravi n.°
2025S0406313, a seguito della sentenza CGT di secondo grado Lazio n.° 4088/2025, e n.°
2025S580213, a seguito della sentenza CGT di secondo grado Lazio n.° 6514/2025.
La stessa Agenzia ha quindi chiesto che ai sensi dell'art. 46 DL.gs 546/92 sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letto il citato art. 46 deve conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, considerando che l'ente impositore ha tempestivamente preso atto di due sentenze favorevoli alla contribuente, provvedendo ad emettere altrettanti provvedimenti di sgravio della pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3246/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120622129000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambre le parti concordano affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per altro la contribuente appellante chiede che tale dichiaraziuone sia accompagnata dalla condanna alle spese daparte dell'Agenzia delle Entrate DP1 per entrambi i gradi di giudizio.
Su tale specifica richiesta la rappresentante dell'Ufficio nel chiedere la conpensazione delle spese del presente giudizio evidenzia come la contribuente abbia separatamente impugnato gli avvisi di liquidazione e le successive cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n.° 160/6/2025, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva un ricorso avverso la cartella di pagamento n.°
09720240120622129000.
Peraltro l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver emesso due provvedimenti di sgravio relativi alle pretese impositive recate dalla impugnata cartella di pagamento, e precisamente: gli sgravi n.°
2025S0406313, a seguito della sentenza CGT di secondo grado Lazio n.° 4088/2025, e n.°
2025S580213, a seguito della sentenza CGT di secondo grado Lazio n.° 6514/2025.
La stessa Agenzia ha quindi chiesto che ai sensi dell'art. 46 DL.gs 546/92 sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letto il citato art. 46 deve conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, considerando che l'ente impositore ha tempestivamente preso atto di due sentenze favorevoli alla contribuente, provvedendo ad emettere altrettanti provvedimenti di sgravio della pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese dell'intero giudizio compensate.