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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2478/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
REPUBBLICA DI COREA il 29/03/1971 , rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPODI
GIOVANNI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 18/03/1964 , rappresentato e difeso dall'Avv. CRUCITTI NICOLA PAOLO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025 le parti, premesso che in data
13.06.1991 avevano contratto matrimonio in Reggio Calabria, che dalla loro unione erano nate due figlie (il 21.4.1998) e (il Persona_1 Persona_2
7.01.2000), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data
12.02.2018 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle
1 condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nelle note di trattazione scritta, come di seguito integralmente riportate:
“1) Dichiararsi, senza obblighi e condizioni alcune, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 13.06.1991 a Reggio Calabria, tra Pt_2
nato a [...] il [...] e nata
[...] Parte_1 Parte_1
a Seoul il 29.03.1971, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria – atto n. 278 pII Serie A;
2) Ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2478 /2025
:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Reggio Parte_1 Parte_2
Calabria in data 13.06.1991;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Reggio Calabria (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991 , atto n. 278, Parte II, Serie A);
2 - Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- Ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2478/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
REPUBBLICA DI COREA il 29/03/1971 , rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPODI
GIOVANNI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 18/03/1964 , rappresentato e difeso dall'Avv. CRUCITTI NICOLA PAOLO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025 le parti, premesso che in data
13.06.1991 avevano contratto matrimonio in Reggio Calabria, che dalla loro unione erano nate due figlie (il 21.4.1998) e (il Persona_1 Persona_2
7.01.2000), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data
12.02.2018 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle
1 condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nelle note di trattazione scritta, come di seguito integralmente riportate:
“1) Dichiararsi, senza obblighi e condizioni alcune, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 13.06.1991 a Reggio Calabria, tra Pt_2
nato a [...] il [...] e nata
[...] Parte_1 Parte_1
a Seoul il 29.03.1971, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria – atto n. 278 pII Serie A;
2) Ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2478 /2025
:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Reggio Parte_1 Parte_2
Calabria in data 13.06.1991;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Reggio Calabria (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991 , atto n. 278, Parte II, Serie A);
2 - Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- Ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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