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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. Barbara Fabbrini Giudice
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
riunito nella camera di consiglio, in data 26.02.2025, nel procedimento introdotto da
((C.F. – ), con il Parte_1 C.F._1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MASSIMO GOTI,
ricorrente contro
, in persona del con Controparte_1 CP_2
L'avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Come da ricorso per parte ricorrente: “(…) b) nel merito, rigettata ogni contraria istanza, previa dichiarazione della sospensione della efficacia del provvedimento impugnato e di ogni altro provvedimento connesso e/o annullare e/o revocare e/o disapplicare il decreto adottato dalla Questura della Provincia di in data 10/11/2023 e notificato in data 28/11/2023 a mani del ricorrente per il tramite della CP_1
Questura della Provincia di – Ufficio Immigrazione ed ogni altro provvedimento conseguente, con CP_1 particolare riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere, in capo al ricorrente nato in [...] il [...] il diritto ad Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1.2, e 6, comma 1- bis,
T.U.I. e dell'art. 32, comma III, D. Lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e
1 co. 1 2 lett. e) del D. L. 130/2020.
Con refusione di spese e competenze di causa.”
Per parte convenuta, come da comparsa: “ Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese.”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 20.12.2023 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1.2 T.U. 286/98, n. prot.
345/23 notificato al ricorrente personalmente il 28.11.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 26.10.2022 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1.2, pervenuta a mezzo di PEC in data 08.03.2023 alla
Questura di (doc.1). In data 28.11.2023, con decreto del Questore di Firenze del CP_1
10.11.2023, n. prot. 345/2023, è stato notificato al ricorrente personalmente il 28.11.2023, il
Decreto della Questura di di rigetto della relativa istanza (doc. 1); CP_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata al Giudice Relatore in data 02.11.2023 la quale, in data 08.01.2023 ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 26.01.2024, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , e ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
pagina 2 di 6 anche il PM ha apposto il Visto in data 09.01.2023; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
pagina 3 di 6 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
pagina 4 di 6 - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, come dimostrato con documentazione depositata contestualmente al ricorso, il ricorrente, in data 01.07.2021, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale con l'Istituto San Giuseppe Soc. Coop. nella persona del proprio legale rappresentante, con termine in data 30.07.2021 (doc. 2); il 20.20.2023 ha stipulato un contratto di apprendistato part-time, presso la Società cooperativa Prova, operante nel settore delle confezioni alimentari, con data di assunzione dal 21.02.2023 (doc. 3), di cui è stata prodotta ulteriore documentazione afferente al rapporto di lavoro, quali la modifica della distribuzione dell'orario di lavoro dal 01.03.2023 (doc. 4), la variazione contrattuale circa l'orario lordo (doc. 5), le buste paga dal mese di febbraio al ottobre 2023 (doc. 6).
Sempre con riferimento al percorso di integrazione lavorativa, in data 20.11.2024 il ricorrente ha dimostrato il raggiungimento di un'indipendenza economica, producendo la
Certificazione Unica del 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023, superiori ai limiti per pagina 5 di 6 l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (doc. 11); l'attestato del corso di formazione per alimentarista, conseguito in data 27.05.2023 presso la società lavorativa Prova, per la quale ha prestato servizio (doc. 12); da ultimo, il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, stipulato con la società operante nel settore della sicurezza e Parte_2 investigazioni, con decorrenza a far data dal 14.11.2024 e termine al 30.04.2025 (doc. 13); quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr.
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del
Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. Barbara Fabbrini Giudice
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
riunito nella camera di consiglio, in data 26.02.2025, nel procedimento introdotto da
((C.F. – ), con il Parte_1 C.F._1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MASSIMO GOTI,
ricorrente contro
, in persona del con Controparte_1 CP_2
L'avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Come da ricorso per parte ricorrente: “(…) b) nel merito, rigettata ogni contraria istanza, previa dichiarazione della sospensione della efficacia del provvedimento impugnato e di ogni altro provvedimento connesso e/o annullare e/o revocare e/o disapplicare il decreto adottato dalla Questura della Provincia di in data 10/11/2023 e notificato in data 28/11/2023 a mani del ricorrente per il tramite della CP_1
Questura della Provincia di – Ufficio Immigrazione ed ogni altro provvedimento conseguente, con CP_1 particolare riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere, in capo al ricorrente nato in [...] il [...] il diritto ad Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1.2, e 6, comma 1- bis,
T.U.I. e dell'art. 32, comma III, D. Lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e
1 co. 1 2 lett. e) del D. L. 130/2020.
Con refusione di spese e competenze di causa.”
Per parte convenuta, come da comparsa: “ Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese.”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 20.12.2023 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1.2 T.U. 286/98, n. prot.
345/23 notificato al ricorrente personalmente il 28.11.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 26.10.2022 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1.2, pervenuta a mezzo di PEC in data 08.03.2023 alla
Questura di (doc.1). In data 28.11.2023, con decreto del Questore di Firenze del CP_1
10.11.2023, n. prot. 345/2023, è stato notificato al ricorrente personalmente il 28.11.2023, il
Decreto della Questura di di rigetto della relativa istanza (doc. 1); CP_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata al Giudice Relatore in data 02.11.2023 la quale, in data 08.01.2023 ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 26.01.2024, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , e ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
pagina 2 di 6 anche il PM ha apposto il Visto in data 09.01.2023; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
pagina 3 di 6 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
pagina 4 di 6 - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, come dimostrato con documentazione depositata contestualmente al ricorso, il ricorrente, in data 01.07.2021, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale con l'Istituto San Giuseppe Soc. Coop. nella persona del proprio legale rappresentante, con termine in data 30.07.2021 (doc. 2); il 20.20.2023 ha stipulato un contratto di apprendistato part-time, presso la Società cooperativa Prova, operante nel settore delle confezioni alimentari, con data di assunzione dal 21.02.2023 (doc. 3), di cui è stata prodotta ulteriore documentazione afferente al rapporto di lavoro, quali la modifica della distribuzione dell'orario di lavoro dal 01.03.2023 (doc. 4), la variazione contrattuale circa l'orario lordo (doc. 5), le buste paga dal mese di febbraio al ottobre 2023 (doc. 6).
Sempre con riferimento al percorso di integrazione lavorativa, in data 20.11.2024 il ricorrente ha dimostrato il raggiungimento di un'indipendenza economica, producendo la
Certificazione Unica del 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023, superiori ai limiti per pagina 5 di 6 l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (doc. 11); l'attestato del corso di formazione per alimentarista, conseguito in data 27.05.2023 presso la società lavorativa Prova, per la quale ha prestato servizio (doc. 12); da ultimo, il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, stipulato con la società operante nel settore della sicurezza e Parte_2 investigazioni, con decorrenza a far data dal 14.11.2024 e termine al 30.04.2025 (doc. 13); quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr.
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del
Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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