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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28741 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ALATRI (FR), 11/12/1949), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CORSETTI CARLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ALATRI (FR), 13/05/1947), con il patrocinio CP_1
dell'avv. PASTORINO PAOLO GIAMPIERO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 26/05/1975 contraeva matrimonio civile con e che dall'unione nasceva il figlio (1976), CP_1 Per_1
esponeva che con decreto del 22/4/2021 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il medesimo è tenuto a corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile in misura pari ad euro 2.000,00 mensili.
Alla prima udienza del 14/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di 3
conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 17338 del 2023 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con ordinanza del 15/11/2023 il giudice delegato confermava i provvedimenti della separazione eccezion fatta per la misura dell'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente che fissava in euro 1.800,00 mensili a far data dal mese di dicembre 2023.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 10/12/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente . CP_1
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che nell'atto introduttivo il ricorrente ha chiesto di non porre alcun assegno divorzile a carico di un coniuge e a favore dell'altro,
mette conto evidenziare che nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni lo ha chiesto di quantificare detto assegno tenendo Pt_1
conto dei suoi redditi e delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore della durante il matrimonio. CP_1
Ciò posto e richiamato il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in argomento che questo Tribunale condivide ed al quale ritiene di prestare integrale adesione, valorizzata la componente perequativo – compensativa dell'assegno divorzile e tenuto conto della 4
lunga durata legale del matrimonio (dal 26/5/1975, data di celebrazione, al
28/11/2023, data di pubblicazione della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio), il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali il ricorrente è tenuto a corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile e a far data dal CP_1
dicembre 2023, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2023.
La , invero, titolare di pensione di circa euro 1.000,00 mensili, è CP_1
proprietaria di un appartamento sito in Roma Via Teatro della Pace,
utilizzato dal figlio , nonché di un immobile in Alatri al 100% e Per_1
comproprietaria unitamente al ricorrente in ragione del 50% ciascuno di un ulteriore immobile in Alatri, località ove la stessa abita in un appartamento di proprietà dello e per il quale, dunque, non sostiene oneri Pt_1
alloggiativi.
Quest'ultimo, medico ginecologo, ha percepito negli anni d'imposta
2021, 2022 e 2023 un reddito netto medio mensile pari a circa euro
22.000,00, giusta modelli fiscali e dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegati, ed è proprietario nella misura del 25% di un palazzo di famiglia nel centro di Alatri (Corso Umberto 19) nonché al 50% con la di un CP_1
ulteriore immobile in Alatri e, pro quota, di un terreno agricolo in località
Torre Caietani.
I testi escussi nel corso del giudizio, dal canto loro, hanno dichiarato che la ha collaborato con il marito e in particolare ha gestito gli CP_1
incombenti amministrativi dello studio professionale ove egli esercita l'attività privata, prendendo gli appuntamenti, mantenendo i contatti con le pazienti, acquistando il materiale sanitario necessario all'esercizio della 5
professione, accendendo il riscaldamento dello studio e rispondendo al telefono, tanto che lo non ha mai avuto altro personale addetto allo Pt_1
studio, ciò che consente di ritenere fondatamente che la ha contribuito CP_1
con la sua attività alla crescita e all'affermazione professionale del coniuge per tutta la durata del matrimonio in cui la convivenza si è protratta fino alla separazione intervenuta nel 2020/2021.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28741/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che corrisponda a a titolo Parte_1 Parte_2
di assegno divorzile e a far data dal mese di dicembre 2023, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base dicembre 2023, e condanna lo stesso al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
CP_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28741 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ALATRI (FR), 11/12/1949), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CORSETTI CARLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ALATRI (FR), 13/05/1947), con il patrocinio CP_1
dell'avv. PASTORINO PAOLO GIAMPIERO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 26/05/1975 contraeva matrimonio civile con e che dall'unione nasceva il figlio (1976), CP_1 Per_1
esponeva che con decreto del 22/4/2021 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il medesimo è tenuto a corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile in misura pari ad euro 2.000,00 mensili.
Alla prima udienza del 14/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di 3
conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 17338 del 2023 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con ordinanza del 15/11/2023 il giudice delegato confermava i provvedimenti della separazione eccezion fatta per la misura dell'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente che fissava in euro 1.800,00 mensili a far data dal mese di dicembre 2023.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 10/12/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente . CP_1
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che nell'atto introduttivo il ricorrente ha chiesto di non porre alcun assegno divorzile a carico di un coniuge e a favore dell'altro,
mette conto evidenziare che nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni lo ha chiesto di quantificare detto assegno tenendo Pt_1
conto dei suoi redditi e delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore della durante il matrimonio. CP_1
Ciò posto e richiamato il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in argomento che questo Tribunale condivide ed al quale ritiene di prestare integrale adesione, valorizzata la componente perequativo – compensativa dell'assegno divorzile e tenuto conto della 4
lunga durata legale del matrimonio (dal 26/5/1975, data di celebrazione, al
28/11/2023, data di pubblicazione della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio), il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali il ricorrente è tenuto a corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile e a far data dal CP_1
dicembre 2023, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2023.
La , invero, titolare di pensione di circa euro 1.000,00 mensili, è CP_1
proprietaria di un appartamento sito in Roma Via Teatro della Pace,
utilizzato dal figlio , nonché di un immobile in Alatri al 100% e Per_1
comproprietaria unitamente al ricorrente in ragione del 50% ciascuno di un ulteriore immobile in Alatri, località ove la stessa abita in un appartamento di proprietà dello e per il quale, dunque, non sostiene oneri Pt_1
alloggiativi.
Quest'ultimo, medico ginecologo, ha percepito negli anni d'imposta
2021, 2022 e 2023 un reddito netto medio mensile pari a circa euro
22.000,00, giusta modelli fiscali e dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegati, ed è proprietario nella misura del 25% di un palazzo di famiglia nel centro di Alatri (Corso Umberto 19) nonché al 50% con la di un CP_1
ulteriore immobile in Alatri e, pro quota, di un terreno agricolo in località
Torre Caietani.
I testi escussi nel corso del giudizio, dal canto loro, hanno dichiarato che la ha collaborato con il marito e in particolare ha gestito gli CP_1
incombenti amministrativi dello studio professionale ove egli esercita l'attività privata, prendendo gli appuntamenti, mantenendo i contatti con le pazienti, acquistando il materiale sanitario necessario all'esercizio della 5
professione, accendendo il riscaldamento dello studio e rispondendo al telefono, tanto che lo non ha mai avuto altro personale addetto allo Pt_1
studio, ciò che consente di ritenere fondatamente che la ha contribuito CP_1
con la sua attività alla crescita e all'affermazione professionale del coniuge per tutta la durata del matrimonio in cui la convivenza si è protratta fino alla separazione intervenuta nel 2020/2021.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28741/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che corrisponda a a titolo Parte_1 Parte_2
di assegno divorzile e a far data dal mese di dicembre 2023, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base dicembre 2023, e condanna lo stesso al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
CP_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 6