Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 31 marzo 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7714/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Aci Bonaccorsi, Via Lavina, 45, int. B, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Maria Grazia Ventimiglia
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Gianfranco Vittori;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 1.08.2024 ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002008197, n. OI-001556908 e n. OI-000606434 con la quale l' ha ingiunto, CP_1
il pagamento della somma ivi indicata a titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Ha eccepito l'inesistenza dell'inadempimento contributivo contestato, avendo egli provveduto al pagamento delle somme richieste o di gran parte delle stesse a seguito di rateizzazione, peraltro ancora in corso. A tal proposito ha precisato: di aver presentato, istanza di rateazione prot. N. 147725, approvata il 20.11.2017 provvedendo, al pagamento delle somme dovute;
di essere stato ammesso alla definizione agevola, cosiddetta Rottamazione ter, avente ad oggetto le cartelle oggetto della contestazione;
ed infine, istanza di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione quater, per la quale è in corso il pagamento delle relative rate. Ritiene che
Ha dedotto che, poichè l'adesione alle rottamazioni, sospende i termini di prescrizione e di decadenza rispetto al carico oggetto di definizione, e vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, l'irrogazione di ulteriori sanzioni aventi ad oggetto le pendenze oggetto di rottamazione è illegittima. Ha comunque rilevato che le sanzioni irrogate, oltre che illegittime per mancanza di presupposti, sono gravose e comunque esorbitanti, attese le gravi condizioni economiche in cui egli versa e considerato che quanto richiesto con gli atti di accertamento è oggetto di pagamento già inserito nella adesione alle rottamazioni. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà delle impugnate ordinanze , onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di sui sopra;
nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme come richieste per i motivi esposti nel presente ricorso, e per l'effetto annullare le impugnate ordinanze alla luce della adesione alla definizione agevolata con la quale il ha Pt_1 provveduto o sta provvedendo all'estinzione di tutte le pregresse pendenze con l' relative agli CP_1
atti di accertamento presupposti, da cui sono scaturite le sanzioni di cui alle ordinanze contestate;
dichiarare cessata la materia del contendere e condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio;
in ulteriore subordine, nella non paventata ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare esorbitanti le sanzioni irrogate , e tenuto conto del comportamento del ricorrente ridurre al minimo edittale le sanzione irrogate in ogni ordinanza , concedendo altresì un piano rateale che consenta al di provvedere al pagamento, tenuto conto delle innumerevoli debiti che egli Pt_1
sta estinguendo e compensando altresì le spese del presente giudizio;
Si è costituito, con memorie depositate il 30.01.2025, l' il quale ha eccepito in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.150/2011 ove non venga fornita prova della sua tempestività. Ha premesso che le quote a carico relativamente ai periodi contestati non risultano integralmente coperte nei termini di legge e che per il periodo 06-07-08-10-
11- 12/2018 e 01-02-05-06-07-08-09/2019 non risultano versamenti. Ha, quindi eccepito che la rateizzazione e la rottamazione invocata dal ricorrente sono irrilevanti in quanto il pagamento delle quote a carico dei lavoratori non risulta eseguito e comunque sarebbe fuori termine, poiché oltre i tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione. Ha eccepito che la rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 231 e s. L. 197/2022) non si applica alla sanzione amministrativa di cui all'ordinanza opposta poiché la stessa non è un debito risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione e pertanto la relativa normativa non è applicabile al caso in esame. Ha concluso chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.150/2011 ove non venga fornita prova della sua tempestività; - in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre in primo luogo verificare la tempestività del ricorso avuto riguardo alla data di notifica delle singole ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione e alla data di deposito del ricorso.
Quanto alle ordinanze ingiunzione n. OI-002008197 e n. OI-000606434, notificate rispettivamente,
CP_ come documentato dall' (doc.11, 12, 7 e 8 fasc. , il 3.07.2024 (la prima) e Controparte_2
il 22.07.2024 (la seconda), avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, 01.08.2024 (siccome risultante dal fascicolo telematico), il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato. Pertanto, l'opposizione è da ritenersi tempestiva
Quanto all'ordinanza ingiunzione n OI-001556908, notificata, come documentato dall'
[...]
CP_
(doc. 9 e 10 fasc. , il 14.06.2024 l'opposizione, avuto riguardo alla data di deposito CP_2
del ricorso (01.08.2024) è da ritenersi tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sopracitata ordinanza ingiunzione.
Si rammenta che l'articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2011 al comma 6 prevede che “Il ricorso è proposto,
a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile siccome tardivo, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001556908 con conseguente definitività della ordinanza ingiunzione impugnata.
2.2 Quanto alle ordinanze ingiunzione n. OI-002008197 e n. OI-000606434, venendo all'esame dei motivi di opposizione, siccome formulati in ricorso, si osserva che parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta non sussistendo l'omissione contributiva contestata, avendo egli provveduto al pagamento delle somme contestate o di parte di essae
Occorre premettere che, per l'atto di accertamento n. .2100.28/11/2019.0598756 presupposto CP_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-002008197 le omissioni contributive contestate relative al periodo da
12/2017 a 11/2018 per complessivi euro 3.409,00, risultano iscritte a ruolo e portate dagli avvisi di addebito n.593-2018-00007817-63, n.593-2018-00056783-18, n.593-2018-00010346-81, n.593-
2018-00075326-54, n.593-2018-00103964-48 e n.593-2019-00008858-64; per l'atto di accertamento
.2100.10/01/2022.0010988, presupposto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000606434, le CP_1 omissioni contributive contestate relative al periodo dal 12/2018 al 9/2019 per complessivi euro
2.537,00, risultano iscritte a ruolo e portate dagli avvisi di addebito n. 593-2019-00013043-64, n.593-
2019-00023072-49, n.593-2019-00062832-05, n.593-2019-00067522-45, n.593-2019-00077129-73
e n.593-2019-00115492-27.
Dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente risulta che egli in data 30.06.2023 ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, così detta rottamazione quater, per la quasi totalità dei sopracitati avvisi di addebito, oggetto degli atti di accertamento sopra indicati.
Ciò posto si osserva che l'atto di accertamento n. .2100.28/11/2019.0598756 presupposto CP_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-002008197, come documentato dall' , è stato notificato il CP_2
23/12/2019; mentre l'atto di accertamento .2100.10/01/2022.0010988. presupposto CP_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-000606434 è stato notificato il 19.01.2022. Ne consegue che non è stato fatto alcun pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica dei sopracitati atti di accertamento e la stessa istanza di definizione agevolata e di data ampiamente successiva alla scadenza del predetto termine.
L'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), CP_ fattispecie generatrice del potere sanzionatorio dell' prevede che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
La lettera della disposizione legislativa in esame è chiara nel senso di individuare, quale fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1» sic et simpliciter inteso.
La norma espressamente esclude la punibilità del datore di lavoro e la sua assoggettabilità alla sanzione nel caso in cui esegua il pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Nella specie non è dato riscontrare alcun pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica degli atti di accertamenti e la stessa istanza di adesione rottamazione quater, ove sono ricompresi gli avvisi di addebito di cui agli accertamenti in oggetto, è di gran lunga successiva. L'eccezione va pertanto rigettata.
Si osserva, inoltre, che non risulta pertinente il richiamo operato dalla ricorrente alla Legge di
Bilancio 2023 art.1 comma 240 ed invero nella specie trattasi di sanzioni amministrati comminate a seguito della violazione ed estranee alla procedura di adesione agevolata che ha ad oggetto avvisi di addebito, volti al recupero delle contribuzioni omesse conseguentemente.
Infine, quanto all'eccezione di sproporzione delle sanzioni applicate si osserva che le sanzioni sono state determinate in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Si osserva per completezza che nella specie nessuna delle sanzioni risulta comminata nella misura massima.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite tenuto conto della peculiarità e complessità delle questioni trattate e tenuto conto CP_ dell'intento del ricorrente di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell' si ritiene che le stesse possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7714/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001556908; rigetta il ricorso con riferimento alle ordinanze ingiunzione OI-002008197 e n. OI-000606434; compensa le spese di lite
Catania, 31 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi