Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1989, n. 17
Articolo 1Articolo 3
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29 gennaio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 2, della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1989
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