Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nell'esercizio 1963-64, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nell'esercizio 1963-64, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio stesso.