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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/05/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI
LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 04.10.2022 al n. 100/2022 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 05.10.2022
DA
(C.F. e P.IVA PA
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bernardi (C.F.
– PEC: C.F._1
, dall'avv. Monica Manica Email_1
(C.F. – PEC: C.F._2
e dall'avv. Viviana Biasetti (C.F. Email_2
– PEC: C.F._3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Monica Manica nella sede
1 dell'Avvocatura della Provincia di Trento sita in Trento (TN), Piazza
Dante n. 15, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e _1 C.F._4 difeso dall'avv. Vanni Ceola (C.F.: ) del Foro di C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in , via Pt_1 Pt_1
Cavour 34., giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
- accolga l'appello, per i motivi tutti esposti, riformi la sentenza del
Tribunale di Trento sezione lavoro n. 43/2022 del 5 aprile 2022, nella parte in cui: a) dichiara il diritto, in capo al convenuto _1
, di ricevere dall'ente ricorrente
[...] PA
, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 38.092,10
[...]
(punto 3 del
P.Q.M.
), b) dichiara l'estinzione dalla data odierna (5 aprile 2022), per compensazione impropria, dei crediti sub 2. e 3.
(punto 4 del
P.Q.M.
) - rigetti l'appello incidentale e per l'effetto disponga che la nulla deve al dott. PA
a titolo di risarcimento danni per i fatti di causa, ovvero _1 in denegato subordine, ridurre l'importo dovuto nella misura equa di giustizia.
DI PARTE APPELLATA:
Nel merito: 1) Rigettare l'appello della PA in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) In via incidentale,
2 riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui valuta la misura della responsabilità risarcitoria della P.A.T. nella misura delle spese legali rimborsate, riconoscendo l'ulteriore somma di euro 20.866,36, pari alle ulteriori spese legali sostenute, e riconoscere al dott. l risarcimento di tutti i danni, patrimoniali _1
e non patrimoniali, subiti dal dott. connessi al rapporto di _1 lavoro, che si indicano così come in primo grado in complessivi euro
100.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. In via istruttoria: si omette.
FATTO E MOTIVI
La conveniva in giudizio innanzi al PA PA tribunale di Trento, sez. lavoro, e chiedeva CP_2 pronuncia di condanna al pagamento di€ 38.092,00 anticipati alla convenuta a titolo spese legali da essa sostenute per la propria difesa in un procedimento penale per reati ex artt. 110 e 479 CP.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria fondata sul presupposto che il suo comportamento, da cui era scaturito il procedimento penale, era stato posto in essere in adempimento a precise direttive e consolidate prassi degli uffici provinciali .
All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il Parte tribunale accertava il diritto della ad ottenere il rimborso richiesto ma lo compensava con equivalente diritto risarcitorio della convenuta. Parte appellava la predetta sentenza al fine di ottenere pronuncia di riforma della decisione.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Tuttavia le parti intraprendevano trattative chiedendo vari rinvii.
All'udienza del 24.04.2025 nessuno compariva per cui la causa era rinviata ex art. 309 cpc.
Alla successiva udienza del 08.05.2025 nessuno compariva.
Verificata la regolarità delle comunicazioni, non resta pertanto che
3 dichiarare estinta la causa e disporne la cancellazione dal ruolo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 100/2022 RG
LAV, così provvede :
Visti gli artt.309 e 181 cpc ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Trento 08.05.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano Il Cancelliere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI
LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 04.10.2022 al n. 100/2022 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 05.10.2022
DA
(C.F. e P.IVA PA
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bernardi (C.F.
– PEC: C.F._1
, dall'avv. Monica Manica Email_1
(C.F. – PEC: C.F._2
e dall'avv. Viviana Biasetti (C.F. Email_2
– PEC: C.F._3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Monica Manica nella sede
1 dell'Avvocatura della Provincia di Trento sita in Trento (TN), Piazza
Dante n. 15, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e _1 C.F._4 difeso dall'avv. Vanni Ceola (C.F.: ) del Foro di C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in , via Pt_1 Pt_1
Cavour 34., giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
- accolga l'appello, per i motivi tutti esposti, riformi la sentenza del
Tribunale di Trento sezione lavoro n. 43/2022 del 5 aprile 2022, nella parte in cui: a) dichiara il diritto, in capo al convenuto _1
, di ricevere dall'ente ricorrente
[...] PA
, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 38.092,10
[...]
(punto 3 del
P.Q.M.
), b) dichiara l'estinzione dalla data odierna (5 aprile 2022), per compensazione impropria, dei crediti sub 2. e 3.
(punto 4 del
P.Q.M.
) - rigetti l'appello incidentale e per l'effetto disponga che la nulla deve al dott. PA
a titolo di risarcimento danni per i fatti di causa, ovvero _1 in denegato subordine, ridurre l'importo dovuto nella misura equa di giustizia.
DI PARTE APPELLATA:
Nel merito: 1) Rigettare l'appello della PA in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) In via incidentale,
2 riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui valuta la misura della responsabilità risarcitoria della P.A.T. nella misura delle spese legali rimborsate, riconoscendo l'ulteriore somma di euro 20.866,36, pari alle ulteriori spese legali sostenute, e riconoscere al dott. l risarcimento di tutti i danni, patrimoniali _1
e non patrimoniali, subiti dal dott. connessi al rapporto di _1 lavoro, che si indicano così come in primo grado in complessivi euro
100.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. In via istruttoria: si omette.
FATTO E MOTIVI
La conveniva in giudizio innanzi al PA PA tribunale di Trento, sez. lavoro, e chiedeva CP_2 pronuncia di condanna al pagamento di€ 38.092,00 anticipati alla convenuta a titolo spese legali da essa sostenute per la propria difesa in un procedimento penale per reati ex artt. 110 e 479 CP.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria fondata sul presupposto che il suo comportamento, da cui era scaturito il procedimento penale, era stato posto in essere in adempimento a precise direttive e consolidate prassi degli uffici provinciali .
All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il Parte tribunale accertava il diritto della ad ottenere il rimborso richiesto ma lo compensava con equivalente diritto risarcitorio della convenuta. Parte appellava la predetta sentenza al fine di ottenere pronuncia di riforma della decisione.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Tuttavia le parti intraprendevano trattative chiedendo vari rinvii.
All'udienza del 24.04.2025 nessuno compariva per cui la causa era rinviata ex art. 309 cpc.
Alla successiva udienza del 08.05.2025 nessuno compariva.
Verificata la regolarità delle comunicazioni, non resta pertanto che
3 dichiarare estinta la causa e disporne la cancellazione dal ruolo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 100/2022 RG
LAV, così provvede :
Visti gli artt.309 e 181 cpc ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Trento 08.05.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano Il Cancelliere
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