Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1683/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1970 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Romano (c.f.: , (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f.: ), con i quali elettivamente domicilia in Parte_3 C.F._4
S. Maria C.V. (CE) alla via F. Pezzella n. 19 (Studio Pigrini) (si dichiara di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E (c.f: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._5
30.07.1983, e (c.f: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._6
AR (CE) il 13.12.1954, entrambi rappresentati e difesi, con procura allegata al presente atto, dall'avv. Alberto Messina (C.F. ) ed C.F._7 elett.te dom.ti presso il suo studio in Casaluce alla Via Circumvallazione n. 123. Si chiede di ricevere tutte le comunicazioni a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATI Nonché
1
37590/7131. Comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t Email_3
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02/04/2019 presso il Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver lavorato di fatto, senza formale inquadramento e senza soluzione di continuità, dal 04.02.2008 al 30.03.2018, presso l'agenzia di intermediazione assicurativa intestata a , sita in San AR (CE) alla via La Spezia n. 7 Controparte_1
(sede legale in S. AR (CE) alla via Sestri n. 4)- dedusse che:
- il rapporto di lavoro era intercorso alle dipendenze sia della Controparte_1 che del padre di quest'ultima, avendo i predetti costituito Controparte_2 tra loro una società di fatto;
-Buompane aveva sempre esercitato l'attività di impresa unitamente alla CP_2 figlia, non potendo risultarne anche formalmente contitolare per incompatibilità con il rapporto di impiego pubblico intrattenuto con il Comune di Napoli, in qualità di funzionario dell'Ufficio Tecnico, fino al suo collocamento in pensione avvenuto nell'anno 2016 e pertanto era sempre stato presente in agenzia al di fuori dell'orario di lavoro osservato presso il Comune di Napoli e, in particolare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 all'incirca, e, nella giornata del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- era generalmente presente anche la mattina, per il disbrigo Controparte_1 delle attività correlate alla gestione dell'agenzia.
- la ditta individuale aveva formalmente cessato l'attività di Controparte_1 impresa in data 31.05.2018 ed era stata cancellata dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Caserta con effetto dal 26.06.2018 mentre la ditta individuale risultava aver iniziato ad esercitare la medesima attività di Controparte_2 intermediazione assicurativa nella medesima sede - acquisendo il mandato di subagente dell'Agenzia Generale Unipol SAI di SA di cui era titolare la CP_1 ed utilizzando gli stessi beni strumentali e forza lavoro - a partire dal 05.03.2018, di modo che doveva ritenersi che di fatto, tra le ditte individuali citate, fosse intercorso un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Sul presupposto di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dal mese di febbraio 2008 fino al mese di settembre 2011, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e, nella giornata del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dal mese di ottobre 2011 fino al mese di maggio 2013, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nelle giornate del lunedì – mercoledì venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con pausa dalle ore 13,00 alle ore 16,00 nelle giornate del martedì – giovedì e, nella giornata del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dal mese di giugno 2013 fino al termine del rapporto di lavoro, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con pausa dalle ore 13,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, e, nella giornata del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; di aver ricevuto ordini e direttive dal e/o dalla di lui figlia, Controparte_2
a seconda di chi fosse presente in agenzia;
di essere stata Controparte_1 tenuta a preavvertire e giustificare eventuali assenze dal lavoro indifferentemente
2 al sig. e/o alla sig.ra ; di aver goduto di una sola settimana di CP_2 CP_1 ferie all'anno nel mese di agosto, quando l'agenzia era chiusa, senza essere retribuita;
di aver percepito dal una paga mensile pari ad € Controparte_2
400,00 per il periodo febbraio 2008 – settembre 2011, ad € 660,00 per il periodo ottobre 2011 – maggio 2013 ed, infine, ad € 850,00 per il periodo giugno 2013 – marzo 2018; di non aver percepito alcunché a titolo di mensilità supplementari (13.ma e 14.ma mensilità), permessi, festività, ferie residue, scatti di anzianità, straordinario diurno, etc., né il TFR, alla cessazione del rapporto di lavoro;
chiese di: accertare e dichiarare la sussistenza di una società di fatto tra i CP_1
e ovvero la contitolarità in capo agli stessi del rapporto di
[...] CP_2 lavoro subordinato intercorso con dal 04.02.2008 al Parte_1
30.03.2018; accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente, in ragione delle mansioni svolte di impiegata d'ordine, all'inquadramento nella II Categoria del CCNL Agenzie di assicurazione Unapass del 05.07.2007 (Posizione organizzativa 2^ 2° livello retributivo del CCNL Agenzie di assicurazione Unapass del 04.02.2011 e segg.); condannare, per l'effetto, e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 115.639,39, di cui
€ 13.535,62 a titolo di T.F.R.. In subordine: accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal 04.02.2008 al 30.03.2018 tra e Controparte_1 [...]
; Parte_1 accertare e dichiarare, altresì, che tra la ditta individuale e la Controparte_1 ditta individuale è intercorso un trasferimento di azienda ai Controparte_2 sensi dell'art. 2112 c.c., avente ad oggetto l'attività di intermediazione assicurativa svolta presso l'agenzia sita in San AR (CE) alla via La Spezia n. 7, con decorrenza dal 05.03.2018 o da altra diversa data che dovesse emergere in corso di giudizio;
accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente, in ragione delle mansioni svolte di impiegata d'ordine, all'inquadramento nella II Categoria del CCNL Agenzie di assicurazione Unapass del 05.07.2007 (Posizione organizzativa 2^ 2° livello retributivo del CCNL Agenzie di assicurazione Unapass del 04.02.2011 e segg.); condannare, conseguentemente, la sig.ra in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale o in solido con il sig. Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 115.639,39, di cui € 13.535,62 a titolo di T.F.R.. In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal 04.02.2008 al 30.03.2018 tra il sig. e la sig.ra Controparte_2
; Parte_1 accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente, in ragione delle mansioni svolte di impiegata d'ordine, all'inquadramento nella II Categoria del CCNL Agenzie di assicurazione Unapass del 05.07.2007 (Posizione organizzativa 2^ 2° livello retributivo del CCNL Agenzie di assicurazione Unapass del 04.02.2011 e segg.); condannare, per l'effetto, il sig. in proprio e quale titolare Controparte_2 dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 115.639,39, di cui € 13.535,62 a titolo di T.F.R.,
3 Instaurato il contraddittorio, i resistenti eccepirono nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto. Con sentenza n.5502/2023 pubbl. il 20/12/2023 il Giudice adito, espletata l'istruttoria orale, rigettò il ricorso, ritenendo non raggiunta la prova.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.6.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi,
-della violazione dell'art. 1362 e segg. c.c., in relazione agli art. 99 c.p.c. e 2907 c.c., avendo il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse richiesto in ricorso esclusivamente l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di entrambi i resistenti, da considerarsi quale unico centro di imputazione di rapporti giuridici;
-della violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2094 e 2697 c.c., per l'erronea valutazione delle risultanze dell'istruzione probatoria in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con con Controparte_2 omissione della valutazione della prova documentale offerta dalla ricorrente;
-infine della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, deducendo il vizio di omessa pronuncia sulla presunzione assoluta di subordinazione, in mancanza di specifico progetto, riguardo al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con CP_1
come rappresentato da quest'ultima in memoria difensiva.
[...]
Ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
-accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal 04.02.2008 al 30.03.2018 tra la sig.ra CP_1
e la sig.ra , con le conseguenti statuizioni in punto di
[...] Parte_1 inquadramento e differenze retributive invocate in primo grado;
-in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 04.02.2008 al 31.12.2011 tra il sig. Controparte_2
e la sig.ra , con le conseguenti statuizioni relative Parte_1 all'inquadramento e la condanna, per l'effetto, del resistente in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore della ricorrente, in relazione al predetto periodo di lavoro, della somma di € 24.153.94, oltre ad € 3.147,23 a titolo di T.F.R.. Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituito l' ribadendo che il pagamento dei contributi CP_3 previdenziali dipende dall'accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
ha concluso chiedendo, in caso di riconoscimento del rapporto di lavoro, la condanna dei al versamento dei contributi non pagati, oltre a sanzioni e interessi, CP_1 nei limiti della prescrizione.
Si sono altresì costituiti i che hanno negato la sussistenza di un CP_1 rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che l'appellante aveva collaborato autonomamente con l'avv. che operava nello stesso ufficio, e non era soggetta Per_2 al loro potere direttivo o disciplinare. Hanno ribadito che non Controparte_2 era stato coinvolto nella gestione fino al 2018 per incompatibilità con l'impiego comunale ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, che aveva escluso la subordinazione.
4 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.La ha agito sul presupposto di aver lavorato, senza contratto regolare, Pt_1 dal 4 febbraio 2008 al 30 marzo 2018, presso un'agenzia di assicurazioni formalmente intestata a ma di fatto gestita anche dal padre Controparte_1 della stessa, il quale non poteva risultare formalmente Controparte_2 titolare dell'attività a causa del suo impiego pubblico presso il Comune di Napoli. La titolarità dell'agenzia era formalmente passata da a nel CP_1 CP_2
2018, configurando – secondo la tesi - un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c..
La ricorrente aveva sostenuto di:
• aver svolto attività di impiegata nell'agenzia, occupandosi di consulenza assicurativa, preparazione documenti per sinistri e assistenza clienti.
• aver sempre ricevuto ordini sia da che da CP_1 Controparte_2
• aver lavorato con orari fissi, seppure modificati nel corso degli anni, spesso a tempo pieno, senza ferie retribuite e senza contributi versati.
• aver ricevuto compensi in contanti, inizialmente nella misura di €400 mensili, poi aumentati fino a €850.
Nel giudizio di primo grado, la aveva chiesto: Pt_1
1. il riconoscimento della subordinazione e la condanna solidale dei CP_1 al pagamento di €115.639,39, di cui €13.535,62 per TFR;
2. l'inquadramento nella II Categoria del CCNL Agenzie di Assicurazione Unapass ed il pagamento delle differenze retributive, straordinari, ferie e mensilità arretrate.
3. in via subordinata, il riconoscimento del rapporto di lavoro con uno solo dei due e la condanna al pagamento delle somme dovute. CP_1
Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo che la non avesse Pt_1 dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, emergendo solo una
“collaborazione continuativa”. Mancavano prove certe di una direzione e controllo costante da parte dei non risultando coerenti e concordi le deposizioni CP_1 dei testimoni con riguardo alla natura del rapporto di lavoro. Aveva ritenuto il Giudice, all'esito della prova orale, la persistente incertezza circa l'identificazione della figura datoriale, non essendo stati ricostruiti con chiarezza i rapporti esistenti tra la ricorrente e la e quelli con di Controparte_1 Controparte_2 contro era emerso che la aveva svolto principalmente il lavoro di Pt_1 predisposizione della documentazione relativa alle pratiche per sinistri stradali, di cui si occupava l'Avv.to (rispetto al quale pure non erano stati chiariti i Per_2 rapporti lavorativi).
2.Nell'atto di appello la ricorrente ha ridimensionato e ridotto le conclusioni, invocando i seguenti accertamenti relativa alla
5 1) sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal 04.02.2008 al 30.03.2018 con con le conseguenti statuizioni Controparte_1 in punto di inquadramento e differenze retributive invocate in primo grado;
2) sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 04.02.2008 al 31.12.2011 con con le conseguenti statuizioni relative Controparte_2 all'inquadramento ed al trattamento economico. Non si discute più di contitolarità del rapporto dal lato datoriale né di applicazione dell'art. 2112 c.c..
3.Possono esaminarsi congiuntamente i motivi dell'appello nei quali la ha Pt_1 contestato la decisione per l'errata interpretazione del ricorso (per aver il giudice ritenuto che la ricorrente avesse chiesto soltanto l'accertamento della subordinazione nei confronti di entrambi i senza tener conto delle CP_1 richieste alternative/subordinate) e per l'errata valutazione delle prove. Tale ultima disamina risulta assorbente e decisiva, in quanto conduce alla conferma della valutazione dell'insussistenza dei requisiti della subordinazione, irrilevante restando l'individuazione della titolarità del rapporto nei diversi periodi dedotti in causa, ossia dal 04.02.2008 al 30.03.2018 e dal 04.02.2008 CP_1 CP_2 al 31.12.2011, come richiesto nelle conclusioni di appello.
La aveva allegato di aver lavorato per dieci anni con orari fissi, compenso Pt_1 mensile e ricevendo ordini dai nei motivi di appello, con riguardo alla CP_1 disamina del materia istruttorio, ha sostenuto che i testimoni avevano confermato la sua presenza fissa in agenzia e il pagamento da parte di Controparte_2 che in particolare la testimonianza di aveva confermato gli elementi Testimone_1 della subordinazione e gli orari di lavoro;
che in tal senso deponevano anche le circostanze del pagamento in contanti eseguito da e del controllo CP_2 sull'attività espletata da parte del medesimo.
Osserva il collegio che le testimonianze e i documenti non confermano un controllo costante da parte dei requisito essenziale per il lavoro subordinato. CP_1
Ed invero, come giustamente evidenziato dal Giudice di primo grado, la testimonianza di – valorizzata dall'appellante - appare troppo Testimone_1 generica per fondare un valido convincimento. Innanzitutto la testimone ha riferito con riguardo un periodo molto limitato del rapporto di lavoro controverso, essendo stata impiegata solo fino all' anno 2011: la invece, ha invocato spettanze Pt_1 retributive dal 04.02.2008 al 30.03.2018. Inoltre, sebbene la teste abbia confermato di aver visto la ricorrente al lavoro presso l'agenzia assicurativa e abbia ricondotto al le direttive ricevute, non ha mai assistito ai Controparte_2 pagamenti della retribuzione e non è stata in grado di riferire sugli importi percepiti dalla a tale titolo. Dalle sue dichiarazioni emerge incertezza circa la figura Pt_1 datoriale ed i rapporti esistenti tra la ricorrente e i e pertanto non CP_1 appare sufficiente a provare la subordinazione, mancando elementi chiari sull'eterodirezione della prestazione lavorativa e sull'esercizio del potere disciplinare e di controllo.
Inoltre la deposizione in esame è rimasta isolata, non corroborata da altre emergenze istruttorie.
6 La testimonianza di è stata valutata dal Giudice di primo grado Testimone_2 vaga e priva di rilevanza probatoria, poiché la teste non aveva frequentato personalmente l'agenzia e aveva avuto solo contatti telefonici con la ricorrente. La testimone non aveva avuto conoscenza diretta della connotazione del rapporto tra la e i ma aveva solo appreso informazioni tramite conversazioni Pt_1 CP_1 telefoniche con la stessa. Pertanto, non ha riferito di aver visto la Pt_1 Pt_1 ricevere ordini, rispettare orari imposti o essere soggetta a controllo e direttive da parte dei La testimonianza di è irrilevante perché CP_1 Testimone_2 non è basata su osservazioni dirette e quindi non ha fornito elementi concreti sulla subordinazione. La teste ha dichiarato “non so precisare i rapporti di lavoro tra la e i resistenti”. Pt_1
I testi indotti dai resistenti ( ), se da una parte Testimone_3 Testimone_4 hanno confermato la presenza della ricorrente sul posto di lavoro, dall'altra hanno negato che la stessa svolgesse attività lavorativa alle dipendenze dei convenuti.
è il figlio di e il fratello di quindi Testimone_3 CP_2 Controparte_1 ha un legame di parentela diretto con i resistenti;
la ha Testimone_4 dichiarato di aver lavorato nello stesso ufficio ma non nella stessa stanza della
Entrambi hanno riferito che la ricorrente coadiuvava l'avv. Oliva Vittorio Pt_1 nella preparazione delle pratiche infortunistiche in una stanza dell'agenzia assicurativa adibita a studio legale e che l'attività assicurativa veniva svolta esclusivamente dal , in qualità di subagente, e non anche dal Controparte_1 padre, che non era in ufficio poiché lavorava al Comune. Gli stessi, dunque, hanno confermato soltanto la presenza della nell'ufficio. Pt_1
Appare, quindi, appropriata la valutazione di insufficienza delle risultanze acquisite ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro con le caratteristiche proprie della subordinazione sia nei confronti di che di CP_1 CP_2
Non risultano buste paga, registri di presenza o email che dimostrino
[...] un rapporto di lavoro in tal senso. Emerge inoltre il ruolo marginale di CP_2
impiegato altrove fino al 2018 e senza un ruolo attivo nella gestione
[...] dell'agenzia fino a quella data.
In conclusione è stata confermata la presenza della nell'Agenzia Pt_1
(circostanza invero mai negata da controparte, essendo solo controverso il titolo); è stato riferito anche dalla teste che la si occupava sia del settore Tes_1 Pt_1 assicurativo sia dei sinistri di auto;
è emerso che per le pratiche di infortunistica stradale, presso l'agenzia lavorava l'avv.to Vittorio Oliva: ordinariamente la ricorrente si occupava dell'istruttoria di queste pratiche, predisponendo i relativi documenti. Come già evidenziato dal primo Giudice, la documentazione depositata (documentazione contabile interna, di scarsa intellegibilità ed utilità) comprende fogli che recano il timbro, l'intestazione e talvolta la sigla dell'Avv.to . Per_2
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della
7 retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive
- ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
4.Infine, per dimostrare inoltre l'esistenza di una società di fatto tra e CP_1
la avrebbe dovuto fornire prove concrete Controparte_2 Pt_1 dell'esistenza di un accordo tacito o esplicito tra i due, dimostrando che costoro gestivano insieme l'agenzia, anche se non formalmente registrati come soci e provare che partecipava attivamente alla gestione e non era solo un CP_2 collaboratore occasionale. Inoltre, poiché altro elemento chiave della società di fatto è la condivisione degli utili e delle perdite, la avrebbe dovuto dimostrare Pt_1 che riceveva una parte dei profitti dell'agenzia o contribuiva alle spese, CP_2 mentre non ci sono evidenze di un flusso di denaro tra e CP_1 CP_2 indicativo di un'attività comune. Per questo motivo, mancando prove certe sulla partecipazione attiva e continuativa di nella gestione dell'agenzia, non CP_2 può riconoscere la contitolarità di fatto del rapporto di lavoro tra i due.
Deve comunque sottolinearsi, in via decisiva ed assorbente, che la domanda relativa alla sussistenza di una società di fatto non è stata riproposta nelle argomentazioni critiche e nelle conclusioni dell'atto di appello.
5.Con riguardo infine all'eccepita mancata applicazione della presunzione di subordinazione ex art. 69, D.Lgs. 276/2003, a norma del quale, in mancanza di un progetto definito, un rapporto di collaborazione continuativa è considerato subordinato, rileva il Collegio che la pretesa esula dalla materia del contendere come introdotta in contraddittorio in primo grado e quindi deve dichiararsi inammissibile, per la novità della stessa in appello.
La parte appellante ha introdotto la questione, rilevando che dalla difesa svolta dalle parti resistenti in memoria difensiva di primo grado si ricavava
8 l'incontrovertibile l'esistenza quantomeno di “un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione” tra la sig.ra e la sig.ra , per Parte_1 Controparte_1 il quale l'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 richiede, ai fini della relativa validità, la riconducibilità “a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”. Ne ha quindi dedotto che, in assenza di uno specifico progetto, si dovesse dare applicazione alla presunzione normativa, senza neppure tener conto del fatto che nessun contratto a progetto risulta formalmente mai stipulato tra le parti nell'ampio arco temporale per cui è causa.
L'impostazione, oltre ad essere carente nelle allegazioni e nei presupposti, è viziata anche in punto di riparto degli oneri, incombendo sulla ricorrente la deduzione e la prova delle circostanze fondanti il suo preteso diritto, in violazione della normativa citata.
In conclusione, permanendo forti dubbi circa l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, deve concludersi per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado, non essendo stato assolto l'onere della prova di cui la ricorrente era gravata. Restano assorbite le rivendicazioni economiche.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
9 La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, nei confronti dei delle spese CP_1 del grado che liquida in euro 4.997,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
compensa le spese nei confronti dell' ; CP_3
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Maristella Agostinacchio
10