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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1824 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023, vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Graziano ROSSI ricorrente
e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato resistente oggetto: restituzione patente di guida
conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025 e da atti di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1 ha agito dinanzi all'A.G. chiedendo la restituzione della Parte_1
patente di guida cat. “B” n. e la cancellazione del suo nominativo dall'elenco Num_1
dei soggetti a cui non può essere rilasciato il titolo di guida.
Ha premesso che l'oggetto della controversia riguarda la disapplicazione di un atto amministrativo a contenuto vincolato, da considerarsi invalido/inesistente a
1 seguito di sentenza di incostituzionalità.
In punto di fatto, ha esposto che, a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni 2, disposta con decreto n. 70/1979 del Tribunale di Reggio Calabria, aveva subito la revoca della patente di guida cat. “b” n. con provvedimento della Num_1 Controparte_2
- area IV - avente prot. 633 del 27.8.1979 - ai sensi del
[...]
combinato disposto degli artt. 82 e 92 del testo unico n. 39/1959 i quali, per l'appunto, sancivano che, in caso di applicazione di misure di sicurezze e di prevenzione, il ET doveva procedere alla revoca della patente di guida.
Ha aggiunto che le predette disposizioni normative sono poi state riprodotte negli artt. 120 e 130 del codice della strada (d. lgs. n. 285/1992) e, successivamente, con l'art. 3 comma 52 lett. a) del d.lgs. n. 285/2009, traslate nell'attuale art. 120 comma 2, sino alla declaratoria di illegittimità della Consulta con la sentenza n.
99/2020.
Ha precisato di non aver impugnato il provvedimento di revoca del 27.8.1979, consapevole della sua natura vincolata, e che, tuttavia, preso atto della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 del codice della strada e della conseguente nullità/inesistenza del provvedimento del 27.8.1979, ritiene suo diritto ottenere la restituzione della patente di guida cat. “B” n. e Num_1
la cancellazione del suo nominativo dall'elenco dei soggetti a cui non può essere rilasciato titolo di guida.
In punto di diritto, il ricorrente ha rilevato di essere a conoscenza che il destino degli atti amministrativi emanati in attuazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale costituisce un problema che più volte si è presentato nella pratica e che in svariate occasioni ha trovato soluzioni diverse, che sono oscillate dalla dichiarazione di inesistenza, nullità o semplice annullamento;
tuttavia, ha evidenziato che, a prescindere dal tipo di vizio che inficia la validità del provvedimento amministrativo di revoca della patente, stante la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120 comma 2 del codice della strada, tale atto di revoca della patente - che, ancora oggi, continua a produrre effetti limitativi dei suoi diritti,
2 costituzionalmente tutelati – deve essere disapplicato dall'Autorità giudiziaria in quanto illegittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n.
2245 all. E.
Ha evidenziato che, del resto, l'Amministrazione non può più procedere ad un nuovo giudizio discrezionale: dalla caducazione ex tunc degli effetti giuridici dell'illegittimo provvedimento di revoca emesso in virtù di un automatismo dichiarato incostituzionale, consegue, infatti, che la non Controparte_2
potrà più procedere ad un giudizio discrezionale stante il divieto di cui all'art. 120 comma 2 che esplicitamente sancisce che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione…”; nel caso de quo, infatti, sono trascorsi 45 anni dall'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Ha poi richiamato la circolare del Ministero dell'interno del 15.6.2020 la quale dispone: “con riferimento ai provvedimenti emanati precedentemente alla data di pubblicazione delle sentenze costituzionali sopra richiamate, si ritiene necessario che codesti Uffici procedano al riesame e all'annullamento in autotutela degli stessi, in base ai principi generali, ove non rispondenti alle indicazioni del Giudice delle leggi,
con contestuale avvio – sussistendone i presupposti in base alle pronunce della Corte
– di un procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzato all'emanazione di un nuovo provvedimento di revoca, ove non sia ancora spirato il limite temporale massimo previsto dall'articolo 120, comma 2, del codice della strada per l'esercizio del pertinente potere prefettizio. Tanto nell'ottica di evitare il proliferare di contenziosi dal prevedibile esito negativo per l'Amministrazione, con le conseguenti spese determinate dalla soccombenza in giudizio a carico dell'Erario”, osservando, quindi, che lo stesso convenuto, nell'invitare le Prefetture ad annullare in CP_1
autotutela i provvedimenti di revoca emanati prima della sentenza della Corte
Costituzionale, ha sancito categoricamente che la valutazione discrezionale non potrà avvenire qualora sia decorso il termine di tre anni dall'applicazione della misura di prevenzione.
Ha precisato che i principi di diritto sono stati volutamente ignorati dalla
3 , la quale, pur sollecitata via pec il 31 ottobre u.s., ha Controparte_2
omesso, ad oggi, di annullare in autotutela il provvedimento impugnato.
Ha evidenziato che eventuali eccezioni di prescrizione sarebbero infondate giacché il diritto fatto valere è divenuto azionabile dal 27.5.2020, data della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
'A) disapplicare il decreto avente n. prot. Controparte_3
663 del 27.8.1979 per i motivi sopra esposti in fatto e diritto;
B) ordinare, per l'effetto, alla Prefettura di la restituzione CP_2 CP_2
della patente di guida cat. “B” n. se in suo possesso o, qualora la stessa Numero_2
sia stata smarrita e/o scaduta, ordinare la duplicazione del titolo di guida da consegnarsi al ricorrente;
C) ordinare la cancellazione del nominativo del ricorrente dall'elenco dei
soggetti a cui non può essere rilasciato titolo di guida;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, quantificati in €. 7.616,00 oltre accessori come per legge giusta notula redatta ai sensi del d.m. n. 55/2014'.
2.Si è costituito nel presente procedimento il il quale ha Controparte_1
rilevato che il tema controverso, in questa sede ed in analoghi contenziosi, attiene alla portata retroattiva del pronunciamento della Corte Costituzionale venendo in considerazione richieste di annullamento di provvedimenti di revoca della patente adottati dalle Amministrazioni convenute moltissimi anni prima dalla proposizione del ricorso giurisdizionale.
Pertanto, ha richiamato quanto di recente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 2021 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 comma 4 della legge n. 87/53 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222 comma 2 codice della strada,
4 ha formulato in via incidentale alcune considerazioni di principio applicabili al caso di specie.
Ha evidenziato che, nel precedente citato, la Corte Costituzionale, nel valutare l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale posta alla sua attenzione, si è interrogata su quando il rapporto può considerarsi esaurito con riferimento ai provvedimenti prefettizi in esame e, più precisamente, quando possono considerarsi definitivamente esauriti gli effetti che derivano dal provvedimento di revoca della patente;
e ciò perché, come noto, “il limite di impermeabilità del giudicato alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata è qui costituito piuttosto dalla irreversibilità degli effetti del giudicato stesso, in quanto
ormai consumati, come nel caso di condannato che abbia già scontato integralmente la pena. Per contro, fin quando l'esecuzione della pena è in atto, gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e devono essere rimossi”.
Ha evidenziato che, pur con le dovute distinzioni, non venendo in tal caso in considerazione una sentenza di condanna resa in un giudizio penale, non può che prendersi in considerazione quanto affermato dalla Consulta in ordine agli effetti che derivano dal provvedimento di revoca della patente, ossia che “la revoca della patente è, infatti, nella sostanza, una sanzione interdittiva della circolazione alla guida dei veicoli a motore. Essa è la risultante di due componenti: la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione) e l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo prima di un certo tempo”, concludendo che “è giocoforza, di conseguenza, concludere che, fin quando è perdurante il termine per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, l'esecuzione della sanzione perdura”.
Quindi, ha sottolineato che dalla lettura della sentenza citata emerge che il provvedimento di revoca della patente può considerarsi una sanzione ancora in atto, e quindi un rapporto non ancora esaurito, fintanto che perdura l'effetto inibitorio al conseguimento di un nuovo titolo abilitativo;
gli effetti in atto e perduranti richiamati dall'art. 30 c. 4 sono pertanto gli effetti inibitori al conseguimento di un nuovo titolo
5 di guida;
laddove, invece, siffatti effetti inibitori siano venuti meno e, pertanto,
l'interessato possa conseguire un nuovo titolo di guida, il rapporto deve considerarsi esaurito, gli effetti del provvedimento si sono consumati e la pronuncia della Corte
Costituzionale non può intaccare effetti che si sono ormai irrimediabilmente consumati.
In definitiva, nella prospettazione dell'Amministrazione convenuta, le pronunce della Corte Costituzionale rese in tema di automatismi sanzionatori incidono sulle situazioni pregresse ma con il limite della definitiva consumazione degli effetti derivanti dal provvedimento di revoca della patente e tali effetti possono dirsi ancora perduranti fintanto che sussiste l'effetto inibitorio al conseguimento di un nuovo titolo di guida derivante dal provvedimento di revoca adottato: venuto meno siffatto effetto inibitorio, le pronunce della Corte non esplicano alcun effetto perché non sussiste alcun pregiudizio per l'interessato da rimuovere;
quindi, nel caso oggetto del presente giudizio, il provvedimento di revoca della patente di guida deve considerarsi consumato nei suoi effetti quanto l'interessato è abilitato per legge a conseguire un nuovo titolo di guida essendo venuto meno l'effetto inibitorio derivante dal provvedimento di revoca adottato.
In punto di fatto, ha esposto che l'Amministrazione convenuta, in data
5.6.2023, ha ricevuto istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di revoca della patente di guida n. 633 adottato in data 27.8.1979 e notificato in data
15.3.1980 - disposta ex art. 120 comma 2 c.d.s. - a seguito dell'adozione della misura della sorveglianza speciale nei confronti del , e che in data 16.10.2023, con Pt_1
nota prot. n. 113605, ha rigettato la suddetta istanza, comunicando comunque all'interessato che avrebbe potuto conseguire una nuova patente di guida, attivando le relative procedure presso i locali uffici.
Ha concluso nei termini che seguono:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
o istanza, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese. In subordine, disporre, previa sospensione del processo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.”
6 2.1.Alla prima udienza, svolta il 6.3.2024, presente il solo legale di parte ricorrente, quest'ultimo si è opposto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., con conseguente sospensione del processo.
A scioglimento della riserva assunta è stata disposta la sospensione del procedimento con contestuale rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione.
Quindi, depositato il provvedimento della Prima Presidente della Suprema
Corte in data 7.5.2024, fissata l'udienza del 19.2.2025 per la prosecuzione e per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.L'art. 120 commi 2 e 3 d.lgs. n. 285/1992 dispone:
'…fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente
articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del
medesimo comma 1.
La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni'.
3.1.La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 27 maggio 2020, n. 99 (in G.U.
1ª s.s. 3.6.2020, n. 23), ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59 (attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che
7 «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.
3.2.L'art. 30 della legge n. 87 del 1953 enuncia, come noto, due regole in tema di effetti nel tempo delle pronunce di accoglimento (così: sentenza Corte costituzionale n. 68/2021).
La prima, di ordine generale, è quella posta dal terzo comma, per cui, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, «le norme dichiarate
incostituzionali non possono avere applicazione»; tale disposizione costituisce fedele traduzione del principio ricavabile dall'art. 136, primo comma, Cost., letto in combinazione con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale): principio in base al quale le sentenze di accoglimento producono i loro effetti anche sui rapporti sorti precedentemente, purché, però, non definitivamente “chiusi” sul piano giuridico;
dunque, con esclusione dei rapporti
«esauriti» (sentenze n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 3 del 1996, n. 139 del 1984 e n.
127 del 1966; ordinanza n. 135 del 2010), quali, anzitutto, quelli coperti sul piano processuale dal giudicato (sentenze n. 235 del 1989, n. 139 del 1984 e n. 127 del
1966); soluzione, questa, coerente con l'esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 10 del 2015 e n. 26 del 1969).
Il quarto comma dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953 pone, tuttavia, una regola specifica e distinta con riguardo alla materia penale, stabilendo che «quando in
applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali».
Da ultimo, ci si è interrogati sull'estensibilità del campo applicativo dell'art. 30 comma 4 della legge n. 87/1953 - in nome dello stesso principio - con riguardo al tipo di sanzione attinta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (non solo la sanzione penale, ma anche la sanzione amministrativa qualificabile come penale ai
8 sensi della CEDU).
La revoca della patente è, infatti, nella sostanza, una sanzione interdittiva della circolazione alla guida dei veicoli a motore.
Essa è la risultante di due componenti: la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione) e l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo prima di un certo tempo.
Questa componente inibitoria fa pienamente parte del contenuto della sanzione, rappresentandone un aspetto qualificante.
Avrebbe poco senso, infatti, revocare la patente al condannato, se questi potesse conseguirne una nuova subito dopo: col risultato che la revoca diverrebbe, di fatto, una sanzione più lieve della sospensione (la quale inibisce la guida per tutta la sua durata, pur lasciando il condannato nella titolarità della patente).
3.3.La Suprema Corte (SS.UU. n. 26391/2020), all'indomani della sentenza n.
99/2020 della Corte costituzionale, ha avuto modo di affermare che l'atto
“intermedio” del prefetto, per quanto materialmente necessario all'effetto di revoca, non assume il connotato di bilanciamento di interessi autonomamente condotto dalla pubblica amministrazione.
Quel bilanciamento è già stato effettuato dalla Corte costituzionale per superare il vulnus all'art. 3 della Costituzione: la manipolazione della disposizione, con l'aggiunta del verbo servile («può provvedere» in luogo di «provvede»), non è muta variazione grammaticale, ma è lo strumento attraverso il quale penetra nel significato della norma la necessità che l'autorità amministrativa apprezzi le circostanze del caso concreto e dia prevalenza al mantenimento del titolo abilitativo,
nonostante il sopravvenire della misura di prevenzione, ove lo richieda la destinazione della patente a finalità lavorative e lo consenta il tipo di misura applicata o lo esiga il principio di coerenza con la funzione che questa persegue.
Si è pertanto rilevato che, se a fondamento del criterio di riparto si assume la distinzione tra l'interesse legittimo, quale pretesa ad ottenere o a conservare un bene della vita a soddisfazione solo eventuale, e il diritto soggettivo, quale pretesa ad
9 ottenere o a conservare un bene della vita la cui soddisfazione è garantita dall'ordinamento, deve riconoscersi che di fronte ad un'attività che si esplica nell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, come interpolata dalla sentenza manipolativa della Corte costituzionale, e nella conseguente verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente in base alle circostanze del caso concreto e secondo una predeterminazione del criterio di bilanciamento, non può che delinearsi un diritto soggettivo: la situazione giuridica del privato sarà, in presenza dei presupposti di legge, sempre soddisfatta, eventualmente per il tramite di un intervento giurisdizionale del giudice ordinario che accerti che l'atto amministrativo era in contrasto con la legge.
La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto
continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario»
4.Devono fissarsi, quindi, i primi punti fermi della vicenda in oggetto:
-l'atto prefettizio di revoca della patente ha natura di atto formalmente e sostanzialmente amministrativo;
- detto atto incide su posizioni di diritto soggettivo sicché la giurisdizione relativa alla sua legittimità è rimessa al giudice ordinario.
4.1.Occorre altresì precisare che detto atto, a contenuto latamente sanzionatorio, mutuando una distinzione tipica dei reati penali, ha duplice natura:
'istantanea', coincidente con la revoca della patente, ed 'inibitoria', riprendendo i termini utilizzati da Corte cost. n. 69/2021, al conseguimento di un nuovo titolo
10 prima di un certo tempo.
5.Devono a questo punto esaminarsi gli effetti della pronuncia di (parziale) incostituzionalità dell'art. 120 comma 2 c.d.s. sul provvedimento di revoca della Contr patente conseguita da emesso dalla Prefettura- di Parte_1
[...]
- area IV avente prot. n. 633 del 27.8.1979. CP_2
5.1.Preliminare a tale disamina, appare un breve riferimento allo statuto dell'invalidità dell'atto amministrativo che non può che rinvenirsi nella legge n.
241/1990 e, in particolare, nel capo IV bis della predetta fonte normativa, rubricato quale 'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso'.
Ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990 'è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge'.
Ai sensi dell'art. 21 octies, poi 'è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza'.
5.2.Può sin da subito rilevarsi, riprendendo l'accenno fatto dal ricorrente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 c.d.s. non ha fatto venir meno l'attribuzione al ET (la norma attributiva del potere è pacificamente legittima) di poter revocare la patente quale effetto dell'applicazione di una misura di prevenzione e non ha fatto venir meno un elemento essenziale dell'atto; detta declaratoria di illegittimità costituzionale, poi, non è prevista tra i casi di nullità dell'atto amministrativo tipizzati dalla legge. Infine, è del tutto estranea alla tematica in esame l'ipotesi della violazione o dell'elusione del giudicato.
In definitiva, l'atto amministrativo emesso dalla Prefettura - UTG di CP_2
Calabria - Area IV avente prot. 633 del 27.8.1979, non può essere ritenuto nullo, o addirittura inesistente secondo la prospettazione del ricorrente, bensì, per effetto della retroattività degli effetti della sentenza n. 99/2020, deve essere qualificato come espressione di un cattivo uso del potere, in violazione dell'art. 120 comma 2 c.d.s.
5.3.E' risalente l'insegnamento per il quale gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale non sono paragonabili a quelli dello jus superveniens,
11 perché discendono da una dichiarazione di invalidità che inficia la disposizione impugnata fin dalla sua origine e ne impedisce l'applicazione anche a rapporti ai quali sarebbe applicabile alla stregua dei principi sulla successione delle leggi nel tempo, con il limite che rispetto a tali rapporti non si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite ed intangibili, come può verificarsi per effetto di atti amministrativi non più impugnabili od in dipendenza di atti negoziali, rilevanti sul piano sostanziale, ovvero per la preclusione da giudicato (Cass. n. 2577/1971).
La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 68/2021) ha rammentato che il principio desumibile dall'art. 30 comma 3 della legge n. 87/1953 è quello per il quale le sentenze di accoglimento delle censure di illegittimità costituzionale producono i loro effetti anche sui rapporti sorti precedentemente, purché, però, non definitivamente “chiusi” sul piano giuridico;
dunque, con esclusione dei rapporti
«esauriti», soluzione, questa, coerente con l'esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 10 del 2015 e n. 26 del 1969 della medesima Corte costituzionale).
6.Occorre a questo punto affrontare la questione, esclusivamente di diritto, dei limiti di efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge,
regolativa di un potere amministrativo incidente su un diritto soggettivo, su un atto amministrativo emesso in coerenza con il disposto della norma dichiarata incostituzionale e, pertanto, da ritenersi viziato per violazione di legge.
6.1.Secondo una prima opzione interpretativa (I), sposata dal ricorrente ed accolta da numerosi arresti, anche di questo Tribunale (prodotti dal ricorrente stesso e relativi anche a decreti prefettizi di revoca risalenti a oltre dieci anni prima), la pronuncia di incostituzionalità della norma su cui si fonda il decreto prefettizio oggetto di causa comporta la sopravvenuta illegittimità dell'atto amministrativo e la sua disapplicabilità a prescindere da qualsiasi valutazione circa il tempo intercorrente tra il provvedimento prefettizio di revoca della patente e la richiesta di intervento giudiziale.
Tale orientamento è sposato anche dalla sentenza del Tribunale di Milano, prodotta da parte ricorrente, la quale ha ritenuto il provvedimento prefettizio di
12 revoca della patente emesso disapplicabile ('...dunque esso, a seguito dei pronunciamenti della Corte Costituzionale di cui si è dato conto, è da ritenersi illegittimo. Se, atteso il divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo stabilito dall'art. 4 co. II della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, questo giudice ordinario non può pronunciare il peraltro non richiesto annullamento del decreto prefettizio
(numero identificativo e Prot. M_IT_PR_MIUTG n. 00478152 Area III ter Numero_1
in data 11.12.2017), questo deve però essere disapplicato ex art. 5 della L. 20 marzo
1865 n. 2248 All. E, per le medesime ragioni espresse dal Giudice delle Leggi e per
l'accertata carenza di concreta e specifica valutazione circa l'effettiva sussistenza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida in capo
a…il giudice ordinario può accogliere domanda volta a conseguire la condanna della P.A. a un facere allorché essa non investa scelte o atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere, ritiene questo giudice di avere il potere/dovere di ordinare alla parte convenuta, in accoglimento della richiesta dell'attore, la materiale restituzione della patente di guida') senza affrontare (probabilmente perché non richiesto dal caso sottoposto al suo giudizio) i limiti temporali di tale potere di disapplicazione e del conseguente potere di condanna ad un facere.
In linea con detto indirizzo appare la stessa circolare del Ministero dell'interno del 15.6.2021 (“con riferimento ai provvedimenti emanati precedentemente alla data di pubblicazione delle sentenze costituzionali sopra richiamate, si ritiene necessario che codesti Uffici procedano - come operato da alcune Prefetture a seguito della pubblicazione della sentenza n. 22/2018 e come sottolineato con la circolare n.
14419 del 10 ottobre 2019, a maggior ragione nel caso di decreti già oggetto
d'impugnazione in sede giurisdizionale o dinanzi a questo ai sensi CP_1
dell'articolo 120, comma 4, del codice della strada - al riesame e all'annullamento in autotutela degli stessi, in base ai principi generali, ove non rispondenti alle
indicazioni del Giudice delle leggi, con contestuale avvio – sussistendone i presupposti in base alle pronunce della Corte – di un procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzato all'emanazione di un nuovo provvedimento di revoca,
13 ove non sia ancora spirato il limite temporale massimo previsto dall'articolo 120, comma 2, del codice della strada per l'esercizio del pertinente potere prefettizio.
Tanto nell'ottica di evitare il proliferare di contenziosi dal prevedibile esito negativo per l'Amministrazione, con le conseguenti spese determinate dalla soccombenza in giudizio a carico dell'Erario”).
6.2.Una seconda opzione interpretativa (II) ritiene che il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo (per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in attuazione della quale era stato emesso), ma non nullo, incontra il limite dei 'rapporti esauriti' che, con specifico riferimento alla revoca della patente di guida quale effetto automatico dell'applicazione di una misura di prevenzione, è rinvenibile nella produzione integrale degli effetti allo stesso riconnessi.
Tale opzione interpretativa, sposata dall'Amministrazione resistente nella comparsa di costituzione e risposta, individua nell'apparato motivazionale della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2021, pur espressasi con riferimento a fattispecie parzialmente diversa, valide argomentazioni per sostenere che, decorso il termine di tre anni dalla sua emissione (art. 120 comma 3 c.d.s.), gli effetti della revoca della patente (120 comma 2 c.d.s.) sono esauriti tanto da poter il destinatario del provvedimento di revoca della patente richiederne una nuova.
6.2.1.Tale soluzione, coerente con l'esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche, è supportata da ulteriori argomentazioni, alcune delle quali evincibili proprio dal caso che si giudica.
A fronte di un decreto prefettizio di revoca emesso il 27.8.1979 nei confronti di
, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 Parte_1
c.d.s., effetto della sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzione, determinerebbe un effetto automatico opposto (non meno irragionevole, forse, di quello censurato dal
Giudice delle leggi), ossia l'automatica restituzione della patente al ricorrente per l'impossibilità di nuovo esercizio del potere amministrativo - esplicitato nell'attuale formulazione dell'art. 120 comma 2 c.d.s. con la locuzione 'può provvedere' - stante il limite derivante dall'ultimo periodo della predetta disposizione: 'la revoca non può
14 essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1'.
6.3.In definitiva ed in estrema sintesi, l'adesione al primo indirizzo interpretativo comporta, per effetto della sentenza n. 99/2020 della Carta
Costituzionale, la disapplicazione di tutti i provvedimenti prefettizi di revoca della patente emessi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, quale conseguenza automatica di detta sottoposizione, indipendentemente dal lasso temporale intercorso tra l'emissione del provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione della patente e, quindi, anche laddove, come nel caso di specie, tra il decreto prefettizio di revoca e la richiesta di restituzione della patente sia decorso un lasso temporale superiore a quarant'anni.
Tale tesi muove dalla considerazione, altresì, che il diritto alla restituzione all'originaria patente di guida (illegittimamente revocata) è un diritto diverso da quello all'ottenimento di una nuova patente di guida, previo svolgimento delle prove necessarie.
6.3.1.L'adesione al secondo indirizzo interpretativo comporta che, per effetto della sentenza n. 99/2020 della Carta Costituzionale, siano disapplicati solo i provvedimenti prefettizi di revoca della patente emessi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, quale conseguenza automatica di detta sottoposizione, che non abbiano esaurito i loro effetti, ossia, in concreto, qualora non sia spirato il termine di tre anni da detta revoca e fatto salvo il riesercizio dei poteri amministrativi, mal esercitati, nel termine di cui all'art. 120 ultimo periodo c.d.s.
7.Con provvedimento del 7.5.2024 la Prima Presidente della Corte Suprema di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto, ritenendo mancante '…l'effettivo collegamento tra il quesito a carattere generico, lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale e la fattispecie dedotta in giudizio unitamente alla peculiare domanda proposta (di restituzione della patente di guida)'.
Nell'apparato argomentativo del provvedimento della Prima Presidente si legge che '…il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida ha
15 esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno spazio per darvi esecuzione; si legge, poi, che '…non viene esplicitato il carattere punitivo della sanzione né se per effetto della declaratoria di incostituzionalità si potrebbe pervenire all'applicazione del principio di retroattività della lex mitior, anche se, per le sanzioni punitive di cui alla sentenza n. 63 del 2019, la Corte costituzionale esplicita questa qualificazione…'
8.La declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale e la conseguente assenza di un principio di diritto emesso dalla Suprema Corte impone di pronunciarsi nel merito della questione alla luce dei principi generali desumibili dall'ordinamento.
8.1.La Prima Presidente pare sollecitare un approfondimento circa la natura del provvedimento di revoca della patente di guida che, come statuito dalla Suprema
Corte, richiamata dal provvedimento di inammissibilità del rinvio pregiudiziale,
'…non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida…' (così Cass. n. 10406/2014).
Esclusa la natura di sanzione amministrativa, ribadita la natura di atto formalmente e sostanzialmente amministrativo e pur ammessane la riconducibilità nel più ampio 'genus' della sanzione punitiva, ritiene il giudicante che sia insuperabile il dato per il quale il provvedimento della Controparte_2
- area IV - avente prot. 633 del 27.8.1979, relativo alla revoca
[...]
della patente di guida in precedenza conseguita dal , ha esaurito i suoi effetti Pt_1
ed è insensibile alla pronuncia di incostituzionalità conseguente alla sentenza n.
99/2020.
La tematica dell'esaurimento degli effetti di un atto quale limite all'efficacia retroattiva di una pronuncia di incostituzionalità della legge, pur con le rispettive peculiarità, è comune sia agli atti amministrativi in senso stretto che a quelli aventi funzione punitiva.
16 La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sentenza n. 220 del 1991) ha chiarito da tempo che, a norma dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno efficacia erga omnes e, per quanto attiene all'efficacia nel tempo, comporta la disapplicazione della legge dichiarata incostituzionale nell'ambito dei rapporti pendenti, con esclusione quindi dei rapporti per i quali la norma ha irrevocabilmente prodotto i suoi effetti così come accade a fronte di atti amministrativi che abbiano esaurito i loro effetti.
Non è dubitabile, poi, che le sanzioni punitive, prime tra tutte quelle penali, qualora siano state eseguite, non sono coinvolte dalla pronuncia di incostituzionalità della legge in virtù della quale sono state comminate e ciò per l'assorbente ragione che il rapporto si è chiuso, ha esaurito i suoi effetti.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il giudicante che le argomentazioni di parte resistente, quanto all'esaurimento degli effetti della revoca della patente di guida disposta con provvedimento della Controparte_2
- area IV - avente prot. 633 del 27.8.1979, siano condivisibili.
[...]
Come convincentemente esposto, infatti la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 del codice della strada produce due effetti:
1) la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione) e
2) l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo per tre anni (l'art. 120 comma 3 c.d.s., infatti, dispone: 'la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni').
L'effetto sopra schematizzato al punto 1 è immediato e discende dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Lo stesso si esaurisce con la non impugnazione del provvedimento che, pertanto, diventa definitivo.
L'effetto sopra schematizzato al punto 2, invece, perdura per un triennio dalla cessazione dell'efficacia della misura di prevenzione.
17 Esauriti entrambi gli effetti connessi al provvedimento 'revoca della patente', quindi decorso il triennio dalla comunicazione del provvedimento di revoca della patente, quest'ultimo esaurisce ogni suo effetto e, per tali ragioni, diviene intangibile agli effetti di una pronuncia di incostituzionalità della legge in virtù della quale era stata disposta.
Nel caso di specie, quindi, non viene in rilievo la tematica dell'applicazione della lex mitior, la quale presuppone la pendenza del rapporto, né simile pendenza può essere desunta dal dato di fatto che il non ha conseguito, pur essendo Pt_1
abilitato a farlo, scaduto il triennio ex art. 120 c.d.s., una nuova patente di guida.
Diversamente, opinando, del resto, la pendenza del rapporto sussisterebbe sine
die.
In questo contesto, non appare neppure predicabile un potere di disapplicazione del giudice ordinario dell'atto amministrativo emesso nel 1979 per effetto della pronuncia di incostituzionalità n. 99/2020 che, a dispetto dell'esaurimento degli effetti giuridici dell'atto amministrativo, si atteggerebbe a potere di impugnazione dello stesso in via principale e senza limiti temporali.
Per tali motivi la domanda avente ad oggetto la restituzione della patente di guida deve essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento la richiesta avente ad oggetto la cancellazione del nominativo del dall'elenco dei soggetti a cui non può essere Pt_1
rilasciato il titolo di guida.
Come documentato dall'Amministrazione resistente, in data 16.10.2023, con nota prot. n. 113605 la Prefettura di pur rigettando l'istanza di Controparte_2
restituzione della patente di guida, ha comunicato al la possibilità di Pt_1
conseguire una nuova patente di guida, attivando le relative procedure presso i locali uffici del MIMS, sicché non risulta documentata l'iscrizione dell'odierno ricorrente in elenchi indicanti nominativi di soggetti cui non potrebbe essere rilasciato il titolo di guida.
9.La complessità delle questioni giuridiche trattate, l'assenza di un orientamento di legittimità e la presenza di orientamenti di merito di segno opposto,
18 inducono a ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda o eccezione disattesa, la rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria l'13.4.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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