Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2142/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SQUICCIARINI GIUSEPPE e dall'avv. PAPARELLA ANTONIO, domiciliatari;
- parte attrice - contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAIRHOFER MARTIN, domiciliatario;
- parte convenuta -
in punto: responsabilità da fatto illecito – artt. 2043 e 2051 c.c. – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così decidere:
A) Accertare e dichiarare, la responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c. nella causazione dell'evento che pagina 1 di 5
meglio descritto in premessa;
B) per l'effetto condannare il di , al risarcimento dei danni CP_1 CP_1
patiti a vario titolo dall'odierno attore quantificati in euro 37.401,95 (di cui euro 27.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica ed euro 10.401,95 a titolo di danno biologico) ovvero in quella somma maggiore e/o minore che sarà valutato in via equitativa in corso di causa.
C) Condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento del compenso legale oltre spese generali 15% ex art. LPF, IVA e CAP come per legge da distrarsi agli anticipatari procuratori.
In via istruttoria
Come in memoria dd. 24.11.2024”; di parte convenuta:
“In via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via meramente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., con conseguente riduzione del risarcimento.
In ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale, cpa, iva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il fatto narrato in citazione
Secondo l'esposizione attorea, “… il giorno 1.12.2021, alle ore 18 circa, il sig. percorreva a piedi la via Stegona, direzione via Duca Parte_1
Sigismondo, in località ; … l'attore, il quale percorreva la predetta via CP_1
nella zona riservata al transito di pedoni e cicli (posta sul lato sinistro della carreggiata, in base alla direzione percorsa dallo stesso) effettuava un attraversamento pedonale per raggiungere l'esercizio commerciale “Eurospar” il pagina 2 di 5 cui ingresso prevedeva necessariamente l'attraversamento pedonale;
l'attore, pertanto, giunto nei pressi della citata attività commerciale e nel mentre si apprestava ad effettuare l'attraversamento della strada, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un rimaneggiamento non opportunamente e preventivamente segnalato del manto stradale, in prossimità di un tombino fognario ivi presente”.
II. L'ordinanza dd. 31.1.2024
Con l'ordinanza de qua questo Giudice rilevava che “… la dinamica del sinistro è descritta in modo non soltanto approssimativo, ma addirittura contraddittorio, perché dalle foto prodotte da parte attrice in relazione a quanto dedotto in citazione si ricava che l'attore stava già percorrendo il marciapiedi dal lato del supermercato e pertanto non si vede la ragione per la quale avrebbe dovuto attraversare la strada per recarsi in detto esercizio commerciale;
- che parte attrice non ha minimamente replicato a quanto osservato da controparte in ordine alle foto prodotte, rispetto alle quali non solo non è dato capire a che data risalgano (presumibilmente alla data impressa sull'immagine, ovvero 11 e 12 gennaio 2022 e pertanto più di un mese dopo il fatto) e chi le abbia scattate, ma può inoltre osservarsi come le immagini del presunto punto di inciampo non siano univoche, perché sulle prime 4 foto del doc. 1 attoreo è raffigurato uno dei due tombini e una piccola area della carreggiata di forma triangolare al confine con il bordo esterno del tombino priva di asfalto per la profondità di alcuni centimetri, mentre sulle altre 4 foto del medesimo documento la medesima area risulta invece riempita da un pezzo di asfalto di forma combaciante con quella del foro, rendendo pertanto impossibile sapere – in difetto di maggiore specificazione – se il presunto inciampo sia avvenuto in corrispondenza di detta area vuota oppure piena, oppure addirittura inciampando sul bordo della carreggiata che si vede spuntare di pochi centimetri rispetto al bordo metallico del tombino raffigurato a sinistra sulle foto;
pagina 3 di 5 - che, inoltre, anche le foto n. 3 e n. 7, per quanto illustrino il medesimo tratto di strada, presentano notevoli differenze, perché mentre sulla foto n. 3 il tratto di strada opposto a quello del supermercato risulta pressoché interamente transennato a filo carreggiata, quello della foto n. 7 si presenta libero e comunque in entrambi i casi quel lato non presenta marciapiedi e non pare affatto destinato al transito di pedoni e cicli, il che rende ancora una volta illogico quanto esposto in citazione a pag. 2, punto 2);
che pertanto, non disponendo questo Giudice di descrizione sufficientemente precisa della dinamica del sinistro, tale ultimo aspetto verrebbe demandato interamente al teste citato, che si verrebbe pertanto inammissibilmente a sostituire all'attore; …”.
A dette conclusioni questo Giudice perveniva a seguito del deposito delle memorie istruttorie e del combinato esame dei documenti prodotti a sostegno della narrazione attorea.
III.
La narrazione contenuta in citazione non integra gli estremi della nullità della citazione, perché l'esposizione del fatto può ritenersi, di per sé, sufficientemente chiara e specifica ai fini di cui all'art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c.
Solo a seguito della valutazione della ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie – pertanto oltre il termine per le verifiche preliminari - emergeva la contraddittorietà di quanto esposto.
Va qui pertanto confermato quanto già esposto nella ricordata ordinanza, secondo cui, stante la contraddittorietà della riferita dinamica, la sua precisa ricostruzione verrebbe interamente demandata al teste, finendo per ridurre l'attività istruttoria non a quanto necessario a provare i fatti costitutivi della domanda, bensì a mera esplorazione nella ricerca di non si sa bene quale versione dei fatti porre a sostegno delle pretese risarcitorie.
pagina 4 di 5 La domanda va pertanto respinta.
Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese di lite, laddove il compenso per la “fase istruttoria e/o di trattazione” viene ridotto del 50% stante la ridotta attività in tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
rigetta le domande tutte di;
Parte_1
condanna al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € e Parte_1
per onorari in € 6.713,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 02/04/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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