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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4306/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 21/11/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. RAUCCI PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. CASERTANO FABIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 21/11/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 23/09/2017 con e che dal matrimonio erano nati Controparte_1 due figli nato il [...]; nata il [...]) chiedeva che fosse pronunciata Per_1 Per_2 la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava le avverse deduzioni e chiedeva l'adozione di altri provvedimenti.
All'udienza del 21/11/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato del Tribunale emetteva i provvedimenti urgenti. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
affidava i figli minori in forma condivisa ai genitori con collocazione presso la madre;
stabiliva, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre potesse tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
il principio dell'alternanza veniva stabilito per tutte le festività e ricorrenze;
prevedeva che a titolo di concorso nel mantenimento dei figli il resistente versasse alla ricorrente l'assegno mensile di €. 350,00 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica e annuale ISTAT. ( oltre al 100% dell'assegno unico dell'importo di € 395,00 -quota del resistente parti a 197,50), da versare a mezzo vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisse al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
I difensori, sentite le parti, chiedevano di confermare le condizioni statuite e decidere la causa con rinuncia ai termini.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che le parti si sono rivolte, dall'indifferenza a ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le condizioni stabilite dal giudice d. appaiono conformi all'interesse della prole e possono essere confermate.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4306/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
24/12/1984, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 64, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2017);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4306/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 21/11/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. RAUCCI PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. CASERTANO FABIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 21/11/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 23/09/2017 con e che dal matrimonio erano nati Controparte_1 due figli nato il [...]; nata il [...]) chiedeva che fosse pronunciata Per_1 Per_2 la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava le avverse deduzioni e chiedeva l'adozione di altri provvedimenti.
All'udienza del 21/11/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato del Tribunale emetteva i provvedimenti urgenti. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
affidava i figli minori in forma condivisa ai genitori con collocazione presso la madre;
stabiliva, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre potesse tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto nel periodo da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
il principio dell'alternanza veniva stabilito per tutte le festività e ricorrenze;
prevedeva che a titolo di concorso nel mantenimento dei figli il resistente versasse alla ricorrente l'assegno mensile di €. 350,00 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica e annuale ISTAT. ( oltre al 100% dell'assegno unico dell'importo di € 395,00 -quota del resistente parti a 197,50), da versare a mezzo vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisse al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
I difensori, sentite le parti, chiedevano di confermare le condizioni statuite e decidere la causa con rinuncia ai termini.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che le parti si sono rivolte, dall'indifferenza a ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le condizioni stabilite dal giudice d. appaiono conformi all'interesse della prole e possono essere confermate.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4306/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
24/12/1984, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 64, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2017);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso