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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Michele Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4566 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con gli Avv. ED MO e AR La Parte_1
OI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall''Avv. Marianna Lopis
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 75/2021 del
Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 25/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 20.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, con atto di citazione, notificato il 12.01.2015, propose Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di Tivoli, al decreto ingiuntivo n.
1351/2014, emesso in data 22.10.2014 e notificatole il 3.12.2014, che, sulla base del relativo estratto dai libri contabili della ricorrente, le aveva ingiunto di pagare ad € Controparte_1
6.545,34, a titolo di saldo di fatture insolute relative alla fornitura di energia - mercato tutelato elettrico e/o ad altri servizi, oltre agli interessi di legge, decorrenti per ciascuna fattura dalla data di scadenza, indicata specificamente dalla ricorrente nel 26.08.2008 per ognuna di esse.
Dedusse l'opponente che il diritto dell'opposta a riscuotere la somma contenuta nel decreto ingiuntivo era ormai prescritto, essendo applicabile alle fatture emesse per consumo di energia elettrica l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione breve
2 quinquennale. Dal momento che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, secondo l'allegazione della stessa opposta, riportavano tutte la data di scadenza del 26.08.2008, e non risultavano atti interruttivi, parte opponente eccepì la prescrizione dei crediti ingiunti.
L' opponente eccepì inoltre, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, dal momento che la stessa avrebbe Pt_1 rilasciato l'immobile oggetto della fornitura di energia elettrica nell'agosto 2007, e cioè ben un anno prima dell'emissione delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto, come da certificazione di residenza e da attestazione di riconsegna dell'immobile in questione al proprietario.
Infine, aggiunse l'opponente, l'opposta non avrebbe dimostrato il suo preteso credito, essendosi limitata, nella procedura per ingiunzione de qua, a produrre solamente le fatture in questione.
Si costituì in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto in via principale;
in via subordinata, chiese la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di altra diversa somma che il giudice avesse ritenuto adeguata, oltre interessi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre alle successive occorrende.
Con sentenza n. 75/2021, pubblicata il 25.01.2021, il Tribunale di
Tivoli rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.615,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, infatti, respinse l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, in quanto, seppure quinquennale, tale prescrizione sarebbe stata interrotta dalla missiva dell'opposta CP_ datata 18.08.2014, spedita a mezzo raccomandata con e
3 ricevuta dall'opponente in data 29.08.2014, come da cartolina a.r. depositata dalla creditrice in allegato al ricorso monitorio.
Inoltre, proseguì il giudice di primae curae, l'opponente non avrebbe fornito alcuna prova del dies a quo dal quale avrebbe rilasciato l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica in questione, posto che la dichiarazione di rilascio depositata in atti non aveva data certa.
Infine, il giudice di primo grado, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ritenne che l'opposta avesse assolto pienamente il suo onus probandi mediante versamento in atti delle fatture e dell'estratto autentico delle scritture contabili, di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza del controverso diritto di credito. Piuttosto, rilevò il Tribunale, sarebbe stata parte opponente a non assolvere l'onere di provare in giudizio quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a tre motivi, l'opponente . Parte_1 si è costituita con comparsa di risposta, Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., visto il difetto di specificità dei motivi di appello;
nonché ex art. 348 -bis, in quanto l'appello sarebbe manifestamente infondato. Nel merito,
l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 -sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le
4 conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281
-sexies, co. 3, c.p.c.; quindi ha pronunciato la presente sentenza.
3. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di motivazione specifica e puntuale, con pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato ai vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che – come avvenuto nel caso di specie – al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti alla base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n.
2320/2023).
4. Sempre preliminarmente, con riguardo all'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza della stessa, ai sensi dell'art. 348 -bis c.p.c., questa
Corte, rinviando per le conclusioni, la discussione e la decisione, ha ritenuto necessario l'approfondimento del merito, rigettando già implicitamente l'eccezione de qua.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla infondatezza, erroneità ed illogicità della motivazione - mancata ed erronea valutazione della domanda spiegata, delle prove offerte e delle emergenze istruttorie e documentali con particolare riferimento
5 alla intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere e percepire i corrispettivi indicati in fatture risalenti al
26/08/2008”, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto di credito di parte appellata.
Infatti, dal momento che tali fatture si caratterizzano per una periodicità bimestrale, il diritto a riscuoterle si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c., come correttamente ritenuto dal giudice di primae curae. Tuttavia, quest'ultimo sarebbe incorso in un errore nel considerare la diffida di agosto 2014 quale atto interruttivo della prescrizione, poiché la relativa raccomandata a.r. sarebbe stata ricevuta dalla debitrice il 29.08.2014, ovvero ben sei anni dopo la scadenza delle fatture, maturata in data
26.08.2008. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale, la cui decorrenza era iniziata da quest'ultima data, sarebbe quindi scaduto il 26.08.2013, ovvero prima ancora che l'ingiunta ricevesse, il 29.08.2014, la richiesta di adempimento spedita dall'opposta.ad agosto 2013. Pertanto, in difetto di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, il credito controverso si sarebbe estinto il 26.08.2013.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, deve darsi atti che nella comparsa di risposta, e nelle ulteriori difese, parte appellata non ha preso posizione espressamente sull'eccezione di prescrizione, che l'appellante aveva proposto già nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice a quo –
e come incontestato dalle parti- al credito relativo al corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, qui controverso, si applica il termine quinquennale di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. n. 6209/1999; Cass. n. 11918/2002; Cass.
6 n. 1442/2015). Non rileva, peraltro, la determinazione della prescrizione nell'inferiore misura biennale, di cui all'art. 1, commi
4, 5 e 10 della legge n. 205/2017, non applicabile alla fattispecie in esame in quanto riferibile solo alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018 (cfr. Cass. n.
15102/2024, in materia di prescrizione biennale per fatture relative al settore idrico, e decreto della Prima presidente della
Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, n. 12522 del 10 maggio
2023).
Quanto al dies a quo della prescrizione breve quinquennale applicabile al caso di specie, ratione temporis, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15102/2024, ampiamente in motivazione, sulla ricostruzione dell'orientamento consolidato) ha chiarito che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», a nulla rilevando che il relativo credito «sia stato fatto valere in un momento successivo, con l'invio alla utente della fattura e la concessione alla stessa di un termine entro cui pagare senza incorrere nella mora» (Cass n. 6209/1999).
Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c.
Si è sottolineato che «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando
7 peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Si
è così ritenuto che «per il trimestre gennaio-marzo 1990» il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas «fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990» e non «nel 24 aprile dello stesso anno», data di emissione della fattura (Cass., sez. 2,
n. 6209 del 1999, cit.).
Sì, è poi precisato che tali principi – e quindi il riferimento alla
«scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui, come nel caso qui sub iudice, non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione (Cass.
n. 15102/2024, cit.).
Tanto premesso, dall' estratto autentico dai libri contabili prodotto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, e comunque dalle stesse allegazioni della ricorrente nella fase monitoria, oltre che dalle fatture prodotte dall'opposta in allegato alla comparsa di risposta di primo grado, si ricava l'indicazione di una data di scadenza, unitaria (il 26.08.2008) per tutte le fatture poste a base dell'ingiunzione.
Logicamente, tale data di scadenza per il pagamento delle relative fatture è necessariamente successiva sia alle scadenze dei periodi di consumo relativi a ciascuna di esse (dai quali decorrono i singoli termini di prescrizione breve); sia alla stessa data di emissione
8 delle fatture in questione (l'ultima delle quali è stata emessa il
31.07.2008).
Pertanto, anche attribuendo alle fatture stesse (che l'opponente non ha negato di aver ricevuto) efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale che non fosse già maturata, deve rilevarsi che in ogni caso il termine di prescrizione quinquennale è comunque maturato anche a partire dalla data di scadenza (il
26.08.2008) indicata in ciascuna fattura, essendosi perfezionata la prescrizione il 26.08.2013, quindi già prima che la debitrice ricevesse, in data 29.08.2014, la raccomandata contenente la diffida ad adempiere, unico atto interruttivo, successivo alle fatture, dedotto e documentato dall'opposta.
Ha pertanto errato il giudice a quo nel rigettare la relativa eccezione.
Va quindi accolto il primo motivo d'appello e, per l'effetto, va accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, che va quindi revocato.
6. In conseguenza dell'accertamento dell'estinzione del credito ingiunto, l'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe gli altri dedotti dall'appellante.
In definitiva, l'appello va accolto e, accolta l'opposizione, va revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia
10.03.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. ord.
10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi
(fatta salva, per il giudizio di appello, quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua
9 estrema semplicità nel caso di specie) come segue: per il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi (euro 919,00 fase studio;
euro 777,00 fase introduttiva;
euro 1.680,00 fase istruttoria/trattazione; euro 1.701,00 fase decisionale), oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 118,50; Iva e Cpa come per legge;
per il secondo grado, in euro 4.888,00 per compensi (euro
1.134,00 fase studio;
euro 921,00 fase introduttiva;
euro 922,00 fase istruttoria/trattazione; euro 1.911,00 fase decisionale); oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 355,50; Iva e Cpa come per legge;
spese distratte a favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
7. Va respinta la domanda, di cui alla memoria difensiva dell'appellante, di “applicare le sanzioni processuali di cui agli artt.
88, 96 e 116 c.p.c. nei confronti di per il Controparte_1 comportamento processuale scorretto tenuto con particolare riferimento ai depositi abusivi e reiterati di note di trattazione scritta non richieste né autorizzate, in violazione del principio del contraddittorio e delle norme processuali;
”.
Infatti, le note dell'appellata di trattazione scritta in questione, pur se non autorizzate, si sono limitate ad un generico rinvio ad atti difensivi invece ritualmente prodotti dalla stessa parte, sicché non solo non hanno rilevanza effettiva ulteriore ai fini della decisione, ma neppure hanno sollecitato una specifica ed aggiuntiva attiva difensiva dell'appellante, rivelandosi quindi, dal punto di vista eziologico, concretamente inefficaci rispetto alla pretesa produzione di danni alla controparte.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 75/2021 del Tribunale di Tivoli, pubblicata
10 in data 25/01/2021, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello, e, per l'effetto, integralmente modificando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione di e Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 1351/2014, emesso dal Tribunale di
Tivoli in data 22.10.2014, su ricorso di Controparte_1
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellante;
3. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite dei due gradi di merito, che liquida come segue: per il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 118,50; Iva e Cpa come per legge;
per il secondo grado, in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 355,50; Iva e Cpa come per legge;
spese distratte a favore dei difensori dell'appellante, Avv. ti
ED MO e AR La OI, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 20.11.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Michele Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4566 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con gli Avv. ED MO e AR La Parte_1
OI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall''Avv. Marianna Lopis
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 75/2021 del
Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 25/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 20.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, con atto di citazione, notificato il 12.01.2015, propose Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di Tivoli, al decreto ingiuntivo n.
1351/2014, emesso in data 22.10.2014 e notificatole il 3.12.2014, che, sulla base del relativo estratto dai libri contabili della ricorrente, le aveva ingiunto di pagare ad € Controparte_1
6.545,34, a titolo di saldo di fatture insolute relative alla fornitura di energia - mercato tutelato elettrico e/o ad altri servizi, oltre agli interessi di legge, decorrenti per ciascuna fattura dalla data di scadenza, indicata specificamente dalla ricorrente nel 26.08.2008 per ognuna di esse.
Dedusse l'opponente che il diritto dell'opposta a riscuotere la somma contenuta nel decreto ingiuntivo era ormai prescritto, essendo applicabile alle fatture emesse per consumo di energia elettrica l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione breve
2 quinquennale. Dal momento che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, secondo l'allegazione della stessa opposta, riportavano tutte la data di scadenza del 26.08.2008, e non risultavano atti interruttivi, parte opponente eccepì la prescrizione dei crediti ingiunti.
L' opponente eccepì inoltre, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, dal momento che la stessa avrebbe Pt_1 rilasciato l'immobile oggetto della fornitura di energia elettrica nell'agosto 2007, e cioè ben un anno prima dell'emissione delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto, come da certificazione di residenza e da attestazione di riconsegna dell'immobile in questione al proprietario.
Infine, aggiunse l'opponente, l'opposta non avrebbe dimostrato il suo preteso credito, essendosi limitata, nella procedura per ingiunzione de qua, a produrre solamente le fatture in questione.
Si costituì in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto in via principale;
in via subordinata, chiese la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di altra diversa somma che il giudice avesse ritenuto adeguata, oltre interessi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre alle successive occorrende.
Con sentenza n. 75/2021, pubblicata il 25.01.2021, il Tribunale di
Tivoli rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.615,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, infatti, respinse l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, in quanto, seppure quinquennale, tale prescrizione sarebbe stata interrotta dalla missiva dell'opposta CP_ datata 18.08.2014, spedita a mezzo raccomandata con e
3 ricevuta dall'opponente in data 29.08.2014, come da cartolina a.r. depositata dalla creditrice in allegato al ricorso monitorio.
Inoltre, proseguì il giudice di primae curae, l'opponente non avrebbe fornito alcuna prova del dies a quo dal quale avrebbe rilasciato l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica in questione, posto che la dichiarazione di rilascio depositata in atti non aveva data certa.
Infine, il giudice di primo grado, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, ritenne che l'opposta avesse assolto pienamente il suo onus probandi mediante versamento in atti delle fatture e dell'estratto autentico delle scritture contabili, di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza del controverso diritto di credito. Piuttosto, rilevò il Tribunale, sarebbe stata parte opponente a non assolvere l'onere di provare in giudizio quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a tre motivi, l'opponente . Parte_1 si è costituita con comparsa di risposta, Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., visto il difetto di specificità dei motivi di appello;
nonché ex art. 348 -bis, in quanto l'appello sarebbe manifestamente infondato. Nel merito,
l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 -sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le
4 conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281
-sexies, co. 3, c.p.c.; quindi ha pronunciato la presente sentenza.
3. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di motivazione specifica e puntuale, con pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato ai vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che – come avvenuto nel caso di specie – al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti alla base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n.
2320/2023).
4. Sempre preliminarmente, con riguardo all'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza della stessa, ai sensi dell'art. 348 -bis c.p.c., questa
Corte, rinviando per le conclusioni, la discussione e la decisione, ha ritenuto necessario l'approfondimento del merito, rigettando già implicitamente l'eccezione de qua.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla infondatezza, erroneità ed illogicità della motivazione - mancata ed erronea valutazione della domanda spiegata, delle prove offerte e delle emergenze istruttorie e documentali con particolare riferimento
5 alla intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere e percepire i corrispettivi indicati in fatture risalenti al
26/08/2008”, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto di credito di parte appellata.
Infatti, dal momento che tali fatture si caratterizzano per una periodicità bimestrale, il diritto a riscuoterle si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c., come correttamente ritenuto dal giudice di primae curae. Tuttavia, quest'ultimo sarebbe incorso in un errore nel considerare la diffida di agosto 2014 quale atto interruttivo della prescrizione, poiché la relativa raccomandata a.r. sarebbe stata ricevuta dalla debitrice il 29.08.2014, ovvero ben sei anni dopo la scadenza delle fatture, maturata in data
26.08.2008. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale, la cui decorrenza era iniziata da quest'ultima data, sarebbe quindi scaduto il 26.08.2013, ovvero prima ancora che l'ingiunta ricevesse, il 29.08.2014, la richiesta di adempimento spedita dall'opposta.ad agosto 2013. Pertanto, in difetto di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, il credito controverso si sarebbe estinto il 26.08.2013.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, deve darsi atti che nella comparsa di risposta, e nelle ulteriori difese, parte appellata non ha preso posizione espressamente sull'eccezione di prescrizione, che l'appellante aveva proposto già nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice a quo –
e come incontestato dalle parti- al credito relativo al corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, qui controverso, si applica il termine quinquennale di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. n. 6209/1999; Cass. n. 11918/2002; Cass.
6 n. 1442/2015). Non rileva, peraltro, la determinazione della prescrizione nell'inferiore misura biennale, di cui all'art. 1, commi
4, 5 e 10 della legge n. 205/2017, non applicabile alla fattispecie in esame in quanto riferibile solo alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018 (cfr. Cass. n.
15102/2024, in materia di prescrizione biennale per fatture relative al settore idrico, e decreto della Prima presidente della
Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, n. 12522 del 10 maggio
2023).
Quanto al dies a quo della prescrizione breve quinquennale applicabile al caso di specie, ratione temporis, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15102/2024, ampiamente in motivazione, sulla ricostruzione dell'orientamento consolidato) ha chiarito che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», a nulla rilevando che il relativo credito «sia stato fatto valere in un momento successivo, con l'invio alla utente della fattura e la concessione alla stessa di un termine entro cui pagare senza incorrere nella mora» (Cass n. 6209/1999).
Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c.
Si è sottolineato che «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando
7 peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Si
è così ritenuto che «per il trimestre gennaio-marzo 1990» il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas «fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990» e non «nel 24 aprile dello stesso anno», data di emissione della fattura (Cass., sez. 2,
n. 6209 del 1999, cit.).
Sì, è poi precisato che tali principi – e quindi il riferimento alla
«scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui, come nel caso qui sub iudice, non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione (Cass.
n. 15102/2024, cit.).
Tanto premesso, dall' estratto autentico dai libri contabili prodotto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, e comunque dalle stesse allegazioni della ricorrente nella fase monitoria, oltre che dalle fatture prodotte dall'opposta in allegato alla comparsa di risposta di primo grado, si ricava l'indicazione di una data di scadenza, unitaria (il 26.08.2008) per tutte le fatture poste a base dell'ingiunzione.
Logicamente, tale data di scadenza per il pagamento delle relative fatture è necessariamente successiva sia alle scadenze dei periodi di consumo relativi a ciascuna di esse (dai quali decorrono i singoli termini di prescrizione breve); sia alla stessa data di emissione
8 delle fatture in questione (l'ultima delle quali è stata emessa il
31.07.2008).
Pertanto, anche attribuendo alle fatture stesse (che l'opponente non ha negato di aver ricevuto) efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale che non fosse già maturata, deve rilevarsi che in ogni caso il termine di prescrizione quinquennale è comunque maturato anche a partire dalla data di scadenza (il
26.08.2008) indicata in ciascuna fattura, essendosi perfezionata la prescrizione il 26.08.2013, quindi già prima che la debitrice ricevesse, in data 29.08.2014, la raccomandata contenente la diffida ad adempiere, unico atto interruttivo, successivo alle fatture, dedotto e documentato dall'opposta.
Ha pertanto errato il giudice a quo nel rigettare la relativa eccezione.
Va quindi accolto il primo motivo d'appello e, per l'effetto, va accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, che va quindi revocato.
6. In conseguenza dell'accertamento dell'estinzione del credito ingiunto, l'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe gli altri dedotti dall'appellante.
In definitiva, l'appello va accolto e, accolta l'opposizione, va revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia
10.03.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. ord.
10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi
(fatta salva, per il giudizio di appello, quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua
9 estrema semplicità nel caso di specie) come segue: per il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi (euro 919,00 fase studio;
euro 777,00 fase introduttiva;
euro 1.680,00 fase istruttoria/trattazione; euro 1.701,00 fase decisionale), oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 118,50; Iva e Cpa come per legge;
per il secondo grado, in euro 4.888,00 per compensi (euro
1.134,00 fase studio;
euro 921,00 fase introduttiva;
euro 922,00 fase istruttoria/trattazione; euro 1.911,00 fase decisionale); oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 355,50; Iva e Cpa come per legge;
spese distratte a favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
7. Va respinta la domanda, di cui alla memoria difensiva dell'appellante, di “applicare le sanzioni processuali di cui agli artt.
88, 96 e 116 c.p.c. nei confronti di per il Controparte_1 comportamento processuale scorretto tenuto con particolare riferimento ai depositi abusivi e reiterati di note di trattazione scritta non richieste né autorizzate, in violazione del principio del contraddittorio e delle norme processuali;
”.
Infatti, le note dell'appellata di trattazione scritta in questione, pur se non autorizzate, si sono limitate ad un generico rinvio ad atti difensivi invece ritualmente prodotti dalla stessa parte, sicché non solo non hanno rilevanza effettiva ulteriore ai fini della decisione, ma neppure hanno sollecitato una specifica ed aggiuntiva attiva difensiva dell'appellante, rivelandosi quindi, dal punto di vista eziologico, concretamente inefficaci rispetto alla pretesa produzione di danni alla controparte.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 75/2021 del Tribunale di Tivoli, pubblicata
10 in data 25/01/2021, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello, e, per l'effetto, integralmente modificando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione di e Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 1351/2014, emesso dal Tribunale di
Tivoli in data 22.10.2014, su ricorso di Controparte_1
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellante;
3. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite dei due gradi di merito, che liquida come segue: per il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 118,50; Iva e Cpa come per legge;
per il secondo grado, in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%; esborsi per euro 355,50; Iva e Cpa come per legge;
spese distratte a favore dei difensori dell'appellante, Avv. ti
ED MO e AR La OI, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 20.11.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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