Articolo 10 della Legge 4 aprile 1977, n. 135
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 maggio 1977
Art. 10.
L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.
Le materie e le modalita' di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonche' un professore di lingua inglese.
Entrata in vigore il 7 maggio 1977