Art. 10.
L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.
Le materie e le modalita' di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonche' un professore di lingua inglese.
L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.
Le materie e le modalita' di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonche' un professore di lingua inglese.