TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JORIOZ ALBERTO e elettivamente domiciliati in AVENUE DU
CONSEIL DU COMMIS N 8 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. JORIOZ ALBERTO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, sentite le parti e verificate le condizioni di legge nonché ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza interferire uno nella vita privata dell'altro e con l'obbligo del reciproco rispetto, ed avranno pagina 1 di 5 la facoltà di fissare i propri domicilio e residenza ovunque lo ritengano più opportuno, sia in Italia sia all'estero, concedendosi sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei rispettivi passaporti;
2) la casa coniugale ubicata in Aymavilles (AO), Fraz. Vercellod
n.34, di proprietà di entrambi, resta assegnata alla Sig.ra Parte_3
ed ai figli, finché i coniugi di comune accordo decideranno
[...]
se vendere l'unità immobiliare. In tale eventualità, i genitori si impegnano a reperire al più presto una soluzione abitativa per i figli. Gli arredi e i mobili presenti nella casa coniugale rimangono assegnati alla moglie. Le spese per la gestione saranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
3) La collocazione prevalente e residenza anagrafica dei figli, ora maggiorenni, viene stabilita presso la madre, decidendo loro stessi modalità e tempistiche relative alle visite con il padre. Il cane resterà presso la Sig.ra CP_1
4) il Sig. corrisponderà mensilmente ai figli, Parte_2
attualmente non autosufficienti economicamente, sul loro proprio conto corrente bancario o postale e quale concorso al mantenimento,
l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN ed a quelle per attività ludicosportive, salvo casi di urgenza;
in ordine alla tipologia delle spese, si farà riferimento al protocollo in auge presso il Tribunale di Aosta. Per la figlia le spese Persona_1
relative all'intero percorso di studi universitari sono a carico esclusivo del padre;
attualmente e fino al mese di maggio Per_1
pagina 2 di 5 2025, frequenta l'Università di Lingue a Chambery (Francia) con locazione presso un appartamento in affitto al canone mensile di €
430,00, spese che il padre continuerà a sostenere integralmente,
mentre per i beni di prima necessità provvederà la madre.
5) Le autovetture Volkswagen Golf targata DY209EW e Ford TA
targata EB144GE e la moto targata CP 21296 rimangono intestate al
Sig. La Sig.ra continuerà ad Parte_2 CP_1
utilizzare la Ford TA restando a suo carico il 50% delle spese di bollo, assicurazione ed eventuale manutenzione.
6) i coniugi, nel riconoscere di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di ogni e qualsivoglia assegno alimentare e/o di contributo al mantenimento. In
futuro quando i figli non saranno più conviventi con la madre, il
Sig. corrisponderà la somma mensile di € 150,00 alla Parte_2
Sig.ra quale contributo al mantenimento della stessa, CP_1
in ragione della costante opera ed attività della moglie nel tempo resa e dispiegata a beneficio del nucleo familiare ed anche in considerazione del fatto che il reddito della Sig.ra è CP_1
notevolmente inferiore a quello del Sig. Parte_2
7) Il mutuo ipotecario a favore della di cui al Parte_4
finanziamento n.
2.61.A9.0002 e gravante sulla casa coniugale, sarà
pagato nella misura del 50% dai coniugi.
8) I coniugi, per il resto, danno atto di aver già provveduto a regolare in precedenza ogni altra questione e/o rapporto patrimoniale ed ogni altro rapporto in sospeso, di talchè nulla residua da regolamentare;
9) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
pagina 3 di 5 DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
pagina 4 di 5 Matrimonio contratto il 30 dicembre 1993 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di San Giorgio Morgeto al n.30 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN
GIORGIO MORGETO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JORIOZ ALBERTO e elettivamente domiciliati in AVENUE DU
CONSEIL DU COMMIS N 8 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. JORIOZ ALBERTO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, sentite le parti e verificate le condizioni di legge nonché ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza interferire uno nella vita privata dell'altro e con l'obbligo del reciproco rispetto, ed avranno pagina 1 di 5 la facoltà di fissare i propri domicilio e residenza ovunque lo ritengano più opportuno, sia in Italia sia all'estero, concedendosi sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei rispettivi passaporti;
2) la casa coniugale ubicata in Aymavilles (AO), Fraz. Vercellod
n.34, di proprietà di entrambi, resta assegnata alla Sig.ra Parte_3
ed ai figli, finché i coniugi di comune accordo decideranno
[...]
se vendere l'unità immobiliare. In tale eventualità, i genitori si impegnano a reperire al più presto una soluzione abitativa per i figli. Gli arredi e i mobili presenti nella casa coniugale rimangono assegnati alla moglie. Le spese per la gestione saranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
3) La collocazione prevalente e residenza anagrafica dei figli, ora maggiorenni, viene stabilita presso la madre, decidendo loro stessi modalità e tempistiche relative alle visite con il padre. Il cane resterà presso la Sig.ra CP_1
4) il Sig. corrisponderà mensilmente ai figli, Parte_2
attualmente non autosufficienti economicamente, sul loro proprio conto corrente bancario o postale e quale concorso al mantenimento,
l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN ed a quelle per attività ludicosportive, salvo casi di urgenza;
in ordine alla tipologia delle spese, si farà riferimento al protocollo in auge presso il Tribunale di Aosta. Per la figlia le spese Persona_1
relative all'intero percorso di studi universitari sono a carico esclusivo del padre;
attualmente e fino al mese di maggio Per_1
pagina 2 di 5 2025, frequenta l'Università di Lingue a Chambery (Francia) con locazione presso un appartamento in affitto al canone mensile di €
430,00, spese che il padre continuerà a sostenere integralmente,
mentre per i beni di prima necessità provvederà la madre.
5) Le autovetture Volkswagen Golf targata DY209EW e Ford TA
targata EB144GE e la moto targata CP 21296 rimangono intestate al
Sig. La Sig.ra continuerà ad Parte_2 CP_1
utilizzare la Ford TA restando a suo carico il 50% delle spese di bollo, assicurazione ed eventuale manutenzione.
6) i coniugi, nel riconoscere di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di ogni e qualsivoglia assegno alimentare e/o di contributo al mantenimento. In
futuro quando i figli non saranno più conviventi con la madre, il
Sig. corrisponderà la somma mensile di € 150,00 alla Parte_2
Sig.ra quale contributo al mantenimento della stessa, CP_1
in ragione della costante opera ed attività della moglie nel tempo resa e dispiegata a beneficio del nucleo familiare ed anche in considerazione del fatto che il reddito della Sig.ra è CP_1
notevolmente inferiore a quello del Sig. Parte_2
7) Il mutuo ipotecario a favore della di cui al Parte_4
finanziamento n.
2.61.A9.0002 e gravante sulla casa coniugale, sarà
pagato nella misura del 50% dai coniugi.
8) I coniugi, per il resto, danno atto di aver già provveduto a regolare in precedenza ogni altra questione e/o rapporto patrimoniale ed ogni altro rapporto in sospeso, di talchè nulla residua da regolamentare;
9) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
pagina 3 di 5 DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
pagina 4 di 5 Matrimonio contratto il 30 dicembre 1993 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di San Giorgio Morgeto al n.30 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN
GIORGIO MORGETO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5