Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 24 giugno 2021
Decreto cautelare 9 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 25/03/2021, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00236/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2021, proposto da
Steris S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Di Giacomo in Salerno, piazza Flavio Gioia 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- della deliberazione del Commissario della U.L.S.S. n.4 Veneto Orientale n.57 del 27.01.21, comunicata alla ricorrente con nota prot. n.0005443-U del 29.01.21, recante l'aggiudicazione a favore di Servizi Ospedalieri s.p.a. della gara d'appalto CIG 83885209AF per l'affidamento del “Servizio di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili per l'attività di sala operatoria e ambulatoriale”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, e conseguenziali, ivi compresi, per quanto si dirà in seguito, la deliberazione del Direttore Generale dell'U.L.S.S. n.1066 del 23.10.20, recante l'elenco delle ditte ammesse alla procedura e nomina della Commissione giudicatrice; i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara; i chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura, con particolare riferimento a quello reso in risposta al “Quesito n.27”;
- del contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d'inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" e della Servizi Ospedalieri S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare a fronte della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione di merito del ricorso alla data del 9 giugno 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover dare atto di tale rinuncia e di fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 9 giugno 2021;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) dà atto della rinuncia alla domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 giugno 2021.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO