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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2020 al n. 4616 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 781/2020 R.G.
1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.03.2020, depositato in data 25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020 (doc. 1).
TRA
(P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Grosseto (GR), Via Aurelia Nord n. 62/2, in persona del suo amministratore unico, sig. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_2
Francesca Fommei (C.F.: e PEC: C.F._1
- FAX 0564/21950) e Email_1 dall'avv. Sara Montauti del Foro di (C.F.: Pt_1 C.F._2
- PEC: - FAX 0564-21950) ed Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Aquileia Pt_1
n. 8, giusta delega in calce al presente atto
- attrice opponente - contro
con sede in alla Via Controparte_1 CP_1
Passaro n.1, C.F./P.I.N. , - in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Generale e legale rapp.te p.t., dott. rapp.ta e difesa, giusta Controparte_2 mandato in calce al ricorso per D.I. 781/20 (RG.N.1696/20), dall'avv. Francesco Spirito ( ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso lo studio legale di Via F. Cantarella n,7 – – che intende CP_1
ricevere le comunicazioni di rito mediante pec: - Email_3
opposto -
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18.11.24, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
in persona del suo amministratore unico, spiegava opposizione
[...]
avverso il d.i. n.r. 781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.03.2020, depositato in data 25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020 con cui le era ingiunto il pagamento della somma di Euro
27.262,34 per somministrazione di gas metano effettuate nel corso degli anni, come da fatture n.ri dall'8801 dell'11.02.2019 al 103763 del 24.07.2019 relative alla predetta somministrazione asseritamente impagate.
L'opponente in via preliminare eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 19 c.p.c. la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione;
nel merito, l'opponente eccepiva la infondatezza della pretesa, “sul presupposto di una erronea rilevazione dei consumi e della totale carenza di prova del credito sotto il profilo dell'an e del quantum”.
L'opponente provvedeva anche a contestare la rilevazione dei consumi esposti nelle bollette nonché la loro conformità ai consumi effettivi, oltre alle modalità tecniche di contabilizzazione dei consumi presunti;
contestava, infine, la valenza probatoria delle fatture poste a base della domanda monitoria.
Tutto ciò premesso la in Parte_1
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, articolava le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali di cui in narrativa e per quelle che emergeranno nel corso del giudizio, così provvedere: - in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l' incompetenza per territorio del
Tribunale di Salerno ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c., stante la competenza per territorio del Tribunale di Grosseto, e, per l'effetto, dichiarare la nullità del d.i. n.ro n.
781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data
22/25.03.2020 con ogni conseguente pronuncia in punto di revoca dello stesso;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità – inammissibilità- improponibilità della domanda svolta in via monitoria da Controparte_1
per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, con
[...]
ogni conseguente pronuncia in punto di revoca del d.i. opposto;
- In via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza del credito asseritamente vantato dalla revocare, annullare, Controparte_1
dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data
22/25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020 (con termini per
l'opposizione sospesi dal D.L. 23/2020-Sospensione straordinaria dei termini per Covid-19), in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, oltrechè non provato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da
a Parte_1 Controparte_1
per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto. - In via
[...]
subordinata: dichiarare tenuta Parte_1 Parte_1
al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute e provate, se provate, all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese forfettarie 15% e CPA” .
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui contestava la fondatezza dell'eccepita incompetenza territoriale, evidenziava -quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al TICO – che lo stesso andasse esperito solo all'esito della opposizione e non prima della semplice istanza monitoria.
Nel merito, l'opposta eccepiva che l'opponente avesse riconosciuto il debito con richiesta di dilazione del pagamento effettuati del 5 aprile 2019.
Più nel dettaglio, l'opposta allegava che con istanza del 7 aprile 2019, assistita da specifico modulo di ammissione al piano di rientro con accollo ex art.1988 c.c. dell'8.04.19, il legale rappresentante della società, Sig.
[...]
, avendo impellente urgenza di evitare la sospensione del servizio di Pt_2
fornitura programmato per il 9 aprile 2019, causa la perdurante ed eccessiva morosità accusata sull'utenza n. 3044855, aveva dichiarato di riconoscere la complessiva esposizione debitoria maturata dalla Parte_3
sulla utenza 3044855 (€17.420,44) ed aveva sottoscritto
[...]
contestuale richiesta di pagamento dilazionato del debito in sette rate mensili con prima scadenza a far tempo dal 15.05.19. Part Tuttavia, nonostante il pieno assenso prestato da alla rateizzazione del debito alle condizioni invocate, l'opposta non aveva – secondo il narrato della opposta - pagato nessuno dei sette ratei mensili nella misura ed alle scadenze prestabilite fino al 15.11.2019.
L'opposta, tutto ciò controdedotto ed eccepito, articolava le seguenti conclusioni: “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
N.781/20 (RG.N.1696/20), ricorrendone i presupposti disciplinati dall'art.648
c.p.c.; In via principale: 2) Rigettare la opposizione promossa da
[...]
” infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, previa Parte_3
conferma della piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo N.781/20, condannare la società opponente, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore di l'importo di €27.262,34 per la Controparte_1
causale di cui al ricorso, oltre interessi di mora al soddisfo, le spese, i diritti e gli onorari del procedimento monitorio. 3) Condannare in ogni caso la opponente al pagamento di spese e competenze di lite, oltre le maggiorazioni fiscali secondo legge”.
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnati i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c., la causa perveniva, infine, all'udienza del 18.11.2025 per p.c., allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e va disattesa.
Da un canto, invero, deve rimarcarsi che qualora la ricognizione di un debito pecuniario posta a fondamento della domanda giudiziale ne indichi esattamente l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione suddetta, benché priva di effetti novativi, è idonea comunque a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata, anche implicitamente, dal creditore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2014, n.23109).
D'altro canto deve osservarsi che, comunque, l'opponente, nel contestare il radicarsi della competenza rispetto ai possibili fori concorrenti, con riguardo al foro di cui all'art. 19 c.p.c. nulla riferiva in ordine al comma 1, secondo capoverso dell'art. 19 – così rendendo l'eccezione comunque inefficace.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso previo tentativo di conciliazione è del pari infondata, dovendosi ritenere che, nell'ambito delle controversie in materia di energia e gas, solo il cliente o l'utente finale possono, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell'operatore o del gestore, non viceversa (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 25/05/2017).
D'altro canto, solo dopo la riforma dell'art. 5 del d.lgs. 28/10 da parte del d.lgs. 149/22 la materia della somministrazione ha fatto ingresso nel novero delle materie soggette a previa mediaconciliazione obbligatoria.
A questo punto, va rimarcato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'apertura di un formale giudizio di cognizione, il quale è deputato non solo alla verifica della legittimità del decreto monitorio, ma anche e soprattutto alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente.
Il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. ,
19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
L'odierna opponente ha, effettivamente riconosciuto il rapporto obbligatorio, avendo richiesto una dilazione del pagamento, tal ché, al lume dell'art. 1988, l'opposta è dispensata dall'onere di provare il rapporto, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Va rimarcato che l'attrice opponente in citazione si limitava – dopo avere chiesto prima del giudizio la dilazione del pagamento – a contestare genericamente i consumi, così dichiarando: “Le bollette azionate espongono per i mesi da febbraio 2019 a luglio 2019 consumi abnormi e comunque non provati, dal che discende che la domanda creditoria svolta da Controparte_1
è del tutto sfornita di prova circa la quantità dei metri cubi di gas
[...] erogati, con la conseguenza che l'attrice sostanziale non ha provato un fatto costitutivo della pretesa creditoria, ovvero il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo”.
Non vi è, dunque, una contestazione specifica delle voci di consumo rilevate e portate in bolletta né sono prodotte fatture anteriori che possano comprovare il discostarsi di tali registrazioni da un ipotetico range usuale di consumi.
D'altro canto, la generica contestazione dei consumi in sede giudiziale collide apertamente con la precedente richiesta di dilazione del pagamento, la quale, invero, postula il riconoscimento del debito.
Va evidenziato che nella pec del 07.04.2019 oltre a proporre Parte_1
una rateizzazione del debito, adombrava in via generica la possibilità della esistenza di perdite di di acqua dalle vasche natatorie da cui discenderebbe il collegato dispendio di consumo anche di gas per riscaldare la nuova acqua continuamente in ingresso;
l'opponente, inoltre, sosteneva che dal 2019 si stessero evidenziando perdite dal circuito acqua tecnica proprio del locale termico, che avrebbe aggravato il dispendio di gas sopra citato.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze comunque non riferibili alla ipotetica, erronea, rilevazione dei consumi, bensì a malfunzionamenti degli impianti gestiti dalla opponente, ascritti dalla stessa a difetti manutentivi ascrivibili asseritamente anche al Comune di Grosseto;
il che, comunque, giustificherebbe l'entità dei consumi, il cui aumento non apparirebbe comunque imputabile al somministrante.
L'assunto della opponente, secondo cui l'asserita ricognizione del debito si riferirebbe ad un periodo temporale diverso rispetto a quello cui fanno riferimento le fatture poste a base della richiesta azionata in via monitoria, è allegazione nuova, non dedotta prima, considerato che non era depositata che la terza memoria 183, co. 6 c.p.c.
Si palesa, dunque, infondata l'opposizione, che va respinta.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e ss.mm. tenendo conto dei valori medi per tutte le voci fuorché poer la fase istruttoria e decisionale, da liquidare ai minimi in conseguenza dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data
22.03.2020, depositato in data 25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente, in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno,30.05.2025
Il GU
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2020 al n. 4616 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 781/2020 R.G.
1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.03.2020, depositato in data 25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020 (doc. 1).
TRA
(P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Grosseto (GR), Via Aurelia Nord n. 62/2, in persona del suo amministratore unico, sig. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_2
Francesca Fommei (C.F.: e PEC: C.F._1
- FAX 0564/21950) e Email_1 dall'avv. Sara Montauti del Foro di (C.F.: Pt_1 C.F._2
- PEC: - FAX 0564-21950) ed Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Aquileia Pt_1
n. 8, giusta delega in calce al presente atto
- attrice opponente - contro
con sede in alla Via Controparte_1 CP_1
Passaro n.1, C.F./P.I.N. , - in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Generale e legale rapp.te p.t., dott. rapp.ta e difesa, giusta Controparte_2 mandato in calce al ricorso per D.I. 781/20 (RG.N.1696/20), dall'avv. Francesco Spirito ( ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso lo studio legale di Via F. Cantarella n,7 – – che intende CP_1
ricevere le comunicazioni di rito mediante pec: - Email_3
opposto -
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18.11.24, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
in persona del suo amministratore unico, spiegava opposizione
[...]
avverso il d.i. n.r. 781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.03.2020, depositato in data 25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020 con cui le era ingiunto il pagamento della somma di Euro
27.262,34 per somministrazione di gas metano effettuate nel corso degli anni, come da fatture n.ri dall'8801 dell'11.02.2019 al 103763 del 24.07.2019 relative alla predetta somministrazione asseritamente impagate.
L'opponente in via preliminare eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 19 c.p.c. la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione;
nel merito, l'opponente eccepiva la infondatezza della pretesa, “sul presupposto di una erronea rilevazione dei consumi e della totale carenza di prova del credito sotto il profilo dell'an e del quantum”.
L'opponente provvedeva anche a contestare la rilevazione dei consumi esposti nelle bollette nonché la loro conformità ai consumi effettivi, oltre alle modalità tecniche di contabilizzazione dei consumi presunti;
contestava, infine, la valenza probatoria delle fatture poste a base della domanda monitoria.
Tutto ciò premesso la in Parte_1
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, articolava le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali di cui in narrativa e per quelle che emergeranno nel corso del giudizio, così provvedere: - in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l' incompetenza per territorio del
Tribunale di Salerno ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c., stante la competenza per territorio del Tribunale di Grosseto, e, per l'effetto, dichiarare la nullità del d.i. n.ro n.
781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data
22/25.03.2020 con ogni conseguente pronuncia in punto di revoca dello stesso;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità – inammissibilità- improponibilità della domanda svolta in via monitoria da Controparte_1
per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, con
[...]
ogni conseguente pronuncia in punto di revoca del d.i. opposto;
- In via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza del credito asseritamente vantato dalla revocare, annullare, Controparte_1
dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data
22/25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020 (con termini per
l'opposizione sospesi dal D.L. 23/2020-Sospensione straordinaria dei termini per Covid-19), in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, oltrechè non provato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da
a Parte_1 Controparte_1
per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto. - In via
[...]
subordinata: dichiarare tenuta Parte_1 Parte_1
al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute e provate, se provate, all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese forfettarie 15% e CPA” .
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui contestava la fondatezza dell'eccepita incompetenza territoriale, evidenziava -quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al TICO – che lo stesso andasse esperito solo all'esito della opposizione e non prima della semplice istanza monitoria.
Nel merito, l'opposta eccepiva che l'opponente avesse riconosciuto il debito con richiesta di dilazione del pagamento effettuati del 5 aprile 2019.
Più nel dettaglio, l'opposta allegava che con istanza del 7 aprile 2019, assistita da specifico modulo di ammissione al piano di rientro con accollo ex art.1988 c.c. dell'8.04.19, il legale rappresentante della società, Sig.
[...]
, avendo impellente urgenza di evitare la sospensione del servizio di Pt_2
fornitura programmato per il 9 aprile 2019, causa la perdurante ed eccessiva morosità accusata sull'utenza n. 3044855, aveva dichiarato di riconoscere la complessiva esposizione debitoria maturata dalla Parte_3
sulla utenza 3044855 (€17.420,44) ed aveva sottoscritto
[...]
contestuale richiesta di pagamento dilazionato del debito in sette rate mensili con prima scadenza a far tempo dal 15.05.19. Part Tuttavia, nonostante il pieno assenso prestato da alla rateizzazione del debito alle condizioni invocate, l'opposta non aveva – secondo il narrato della opposta - pagato nessuno dei sette ratei mensili nella misura ed alle scadenze prestabilite fino al 15.11.2019.
L'opposta, tutto ciò controdedotto ed eccepito, articolava le seguenti conclusioni: “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
N.781/20 (RG.N.1696/20), ricorrendone i presupposti disciplinati dall'art.648
c.p.c.; In via principale: 2) Rigettare la opposizione promossa da
[...]
” infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, previa Parte_3
conferma della piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo N.781/20, condannare la società opponente, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore di l'importo di €27.262,34 per la Controparte_1
causale di cui al ricorso, oltre interessi di mora al soddisfo, le spese, i diritti e gli onorari del procedimento monitorio. 3) Condannare in ogni caso la opponente al pagamento di spese e competenze di lite, oltre le maggiorazioni fiscali secondo legge”.
Concessa la provvisoria esecuzione, assegnati i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c., la causa perveniva, infine, all'udienza del 18.11.2025 per p.c., allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e va disattesa.
Da un canto, invero, deve rimarcarsi che qualora la ricognizione di un debito pecuniario posta a fondamento della domanda giudiziale ne indichi esattamente l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione suddetta, benché priva di effetti novativi, è idonea comunque a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata, anche implicitamente, dal creditore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2014, n.23109).
D'altro canto deve osservarsi che, comunque, l'opponente, nel contestare il radicarsi della competenza rispetto ai possibili fori concorrenti, con riguardo al foro di cui all'art. 19 c.p.c. nulla riferiva in ordine al comma 1, secondo capoverso dell'art. 19 – così rendendo l'eccezione comunque inefficace.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso previo tentativo di conciliazione è del pari infondata, dovendosi ritenere che, nell'ambito delle controversie in materia di energia e gas, solo il cliente o l'utente finale possono, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell'operatore o del gestore, non viceversa (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 25/05/2017).
D'altro canto, solo dopo la riforma dell'art. 5 del d.lgs. 28/10 da parte del d.lgs. 149/22 la materia della somministrazione ha fatto ingresso nel novero delle materie soggette a previa mediaconciliazione obbligatoria.
A questo punto, va rimarcato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'apertura di un formale giudizio di cognizione, il quale è deputato non solo alla verifica della legittimità del decreto monitorio, ma anche e soprattutto alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente.
Il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. ,
19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
L'odierna opponente ha, effettivamente riconosciuto il rapporto obbligatorio, avendo richiesto una dilazione del pagamento, tal ché, al lume dell'art. 1988, l'opposta è dispensata dall'onere di provare il rapporto, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Va rimarcato che l'attrice opponente in citazione si limitava – dopo avere chiesto prima del giudizio la dilazione del pagamento – a contestare genericamente i consumi, così dichiarando: “Le bollette azionate espongono per i mesi da febbraio 2019 a luglio 2019 consumi abnormi e comunque non provati, dal che discende che la domanda creditoria svolta da Controparte_1
è del tutto sfornita di prova circa la quantità dei metri cubi di gas
[...] erogati, con la conseguenza che l'attrice sostanziale non ha provato un fatto costitutivo della pretesa creditoria, ovvero il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo”.
Non vi è, dunque, una contestazione specifica delle voci di consumo rilevate e portate in bolletta né sono prodotte fatture anteriori che possano comprovare il discostarsi di tali registrazioni da un ipotetico range usuale di consumi.
D'altro canto, la generica contestazione dei consumi in sede giudiziale collide apertamente con la precedente richiesta di dilazione del pagamento, la quale, invero, postula il riconoscimento del debito.
Va evidenziato che nella pec del 07.04.2019 oltre a proporre Parte_1
una rateizzazione del debito, adombrava in via generica la possibilità della esistenza di perdite di di acqua dalle vasche natatorie da cui discenderebbe il collegato dispendio di consumo anche di gas per riscaldare la nuova acqua continuamente in ingresso;
l'opponente, inoltre, sosteneva che dal 2019 si stessero evidenziando perdite dal circuito acqua tecnica proprio del locale termico, che avrebbe aggravato il dispendio di gas sopra citato.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze comunque non riferibili alla ipotetica, erronea, rilevazione dei consumi, bensì a malfunzionamenti degli impianti gestiti dalla opponente, ascritti dalla stessa a difetti manutentivi ascrivibili asseritamente anche al Comune di Grosseto;
il che, comunque, giustificherebbe l'entità dei consumi, il cui aumento non apparirebbe comunque imputabile al somministrante.
L'assunto della opponente, secondo cui l'asserita ricognizione del debito si riferirebbe ad un periodo temporale diverso rispetto a quello cui fanno riferimento le fatture poste a base della richiesta azionata in via monitoria, è allegazione nuova, non dedotta prima, considerato che non era depositata che la terza memoria 183, co. 6 c.p.c.
Si palesa, dunque, infondata l'opposizione, che va respinta.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e ss.mm. tenendo conto dei valori medi per tutte le voci fuorché poer la fase istruttoria e decisionale, da liquidare ai minimi in conseguenza dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
781/2020 R.G. 1696/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data
22.03.2020, depositato in data 25.03.2020 e notificato a mezzo PEC in data 27.04.2020, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente, in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno,30.05.2025
Il GU
Dott.ssa Giuseppina Valiante