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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba
Musillami, nella causa civile iscritta al N. 2237/2024 R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mandalà e dall'Avv.
Martina Mandalà
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
, (C.F. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma
-resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
A seguito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 14.03.2025 ha pronunciato – mediante deposito nel fascicolo telematico – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 00055309 52 000 dell' – sede di Pistoia, del 9.12.2023, notificato a mezzo posta CP_1 raccomandata a.r. e ricevuto il 15.01.2024 per il pagamento dei contributi previdenziali anno 2022.
L'importo richiesto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ammontava ad € 4.255,28.
Assumeva la non debenza dei contributi richiesti atteso che era stata titolare della ditta “Pistoia Piante di
Meyer ST LA, avente sede in Pistoia la cui attività era cessata con cancellazione dal registro delle imprese in data 13.3.2007 nonché amministratore della società denominata “Pistoia Piante Società Semplice”
dal 27.02.2007 al 4.11.2010.
Allegava e produceva visure camerali.
Chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito e conseguentemente l'annullamento con vittoria di spese di lite.
Notificava il ricorso ed il decreto di fissazione udienza unicamente ad . CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio e chiedeva trasmettersi dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del
DPR 445/2000 al fine di procedere allo sgravio.
Rinviata la causa, con note di trattazione depositate, entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che era intervenuto l'annullamento, in autotutela, dell'avviso di addebito opposto.
Sulle conclusioni delle parti la causa viene posta in decisione.
^^^
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che non risulta che il CP_2
CP_ credito, per il quale l' ha emesso l'avviso di addebito, risulta ceduto alla società di cartolarizzazione.
La società peraltro non risulta essere stata citata in giudizio ma soltanto indicata nel ricorso.
Nel merito, preso atto della concorde richiesta delle parti e ritenuto che è venuto meno, in capo al ricorrente,
l'interesse ad una pronuncia giudiziale stante l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito oggetto di giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere atteso.
Le spese di lite, atteso l'intervenuto annullamento, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 14.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Firmato digitalmente