Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4725/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4725/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/04/2022 TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], e
[...] Pt_3
, nato a [...] il [...], tutti destinatari
[...] dell'ingiunzione in qualità di fideiussori, elettivamente domiciliati in Nola (NA), Via Luigi Tansillo 11, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Di Monda, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
– Opponenti –
CONTRO
già Opposta, e ora Controparte_1 altresì quale successore a titolo particolare nel diritto di CP_2 credito per effetto di scissione, intervenuta in causa, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Carmine Liguori
– Opposta e Intervenuta –
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni: all'udienza del 28/04/2022 le parti hanno concluso come da note di udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dai signori e , in qualità di fideiussori, Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1044/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 06/05/2019, su istanza di Controparte_1
Con tale decreto, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 125.417,00 (di cui € 31.412,47 per capitale residuo al 31.03.2016 ed € 93.999,53 per rate insolute dal 31.07.2016 al 31.03.2018), in danno della società
[...]
dei fideiussori, con riferimento al saldo Parte_4 debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 741575081, acceso in data 13/10/2010 per un importo originario di Euro 250.000,00 e assistito dalla garanzia del Fondo ex L. 662/1996.
Gli Opponenti si costituivano in giudizio sollevando una serie di eccezioni e contestazioni avverso la pretesa creditoria. Tra le principali eccezioni preliminari, deducevano la prescrizione del credito, anche ai sensi dell'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche, l'eccesso di garanzie richieste dalla banca, la nullità delle fideiussioni e la decadenza dall'azione di garanzia nei loro confronti, per inesistenza di valida deroga all'art. 1957 c.c., anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali sulla nullità delle clausole conformi allo schema ABI. Sotto il profilo del merito, contestavano l'esistenza del credito ingiunto, eccependo diverse patologie del contratto di finanziamento, quali la capitalizzazione trimestrale illegittima degli interessi, l'omesso rispetto del contenuto contrattuale tipico determinato e l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse e alle modalità di ammortamento, nonché l'infedele o assente indicazione dell'ISC/TAEG, e l'usurarietà degli interessi. La si costituiva impugnando e contestando ogni avversa CP_1 deduzione, eccezione e istanza, insistendo per il rigetto dell'opposizione. La deduceva altresì che, dopo il deposito del ricorso monitorio, aveva CP_1 incassato la somma di € 46.085,40 per escussione della garanzia pubblica, imputando detta somma alle rate scadute, e riducendo pertanto il credito richiesto alla minor somma di € 79.331,60 (poi precisata in € 79.326,60). Controparte sosteneva l'infondatezza delle eccezioni avverse, argomentando in merito alla prescrizione decennale interrotta, alla validità della deroga all'art. 1957 c.c. (sebbene gli opponenti ne contestassero la validità alla luce di principi antitrust) e alla legittimità delle garanzie fideiussorie prestate da persone fisiche a copertura della quota non garantita dal Fondo. Riguardo alle patologie contrattuali, la difesa della si è richiamata ai recenti Parte_5 approdi giurisprudenziali delle Sezioni Unite, sostenendo che l'ammortamento alla francese non comporti anatocismo su interessi scaduti, che l'art. 117 TUB non richieda l'esplicitazione del regime di ammortamento, che il TAEG fosse indicato in contratto (nonostante la contestazione degli opponenti), e che il
CTU avesse accertato la non usurarietà dei tassi.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, concessi i termini per il deposito di memorie, la Banca Opposta insisteva per la verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Ammessa la consulenza grafologica a tal fine, gli opponenti rinunciavano all'eccezione di disconoscimento all'inizio delle operazioni peritali. Nelle more, interveniva in causa quale successore a titolo particolare CP_2
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nel diritto di credito azionato da , a seguito di operazione di CP_1 scissione societaria con effetti dal 01/12/2020. La causa veniva quindi istruita ulteriormente mediante consulenza tecnica contabile (CTU), affidata al Dott.
che accettava l'incarico e prestava giuramento. A seguito Persona_1 del deposito della relazione iniziale del CTU, il Giudice riteneva necessari dei chiarimenti e rinviava per l'espletamento degli stessi. Il CTU depositava pertanto un elaborato integrativo in risposta alle richieste del Giudicante.
All'esito dell'istruzione, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e note di replica.
La causa veniva quindi assegnata in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
1) Prescrizione Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione. L'eccezione appare formulata in modo talmente generico da sottintendere una richiesta esplorativa rivolta al giudicante che, sostituendosi alla parte in relazione agli oneri di allegazione su di essa gravanti, dovrebbe rinvenire dall'esame degli atti il dies a quo, il dies ad quem ed il termine prescrizionale applicabile (vedi ex multis Cass. 3578/2004: “L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale”). Nel caso di specie, infatti non vengono individuati né il dies a quo né quello ad quem (né vengono dedotte circostanze utili a tal fine), mentre viene chiesto al giudicante un accertamento “limitatamente alle somme per le quali il termine si ritenga spirato”. Inoltre, l'opponente ritiene erroneamente applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Sul punto basti richiamare il recente arresto di Cass. 4232/2023: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”.
2) Quanto alla nullità parziale del contratto nella parte in cui prevede la deroga all'art. 1957 c.c. Va premesso che questo Tribunale non ignora l'arresto della Corte di Cassazione, SS.UU. 41994 del 2021, che ha affermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea;
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema
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unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”). Ciò posto, ed in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, va rilevato che la parte che intende avvalersi della nullità
(parziale o totale) non può limitarsi a richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione in materia, ma ha altresì l' onere – ai sensi dell' art. 2697 c.c. - di allegare e provare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione. In questo senso, la costante giurisprudenza di merito afferma la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate: l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole
[n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019
n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.
9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921). Sotto tale profilo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 può esplicare una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, ma esclusivamente avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005; invero, l' efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia n. 55 del 2005 è limitata ai contratti stipulati nell' intervallo temporale in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” da parte dell' authority, con la conseguenza che la esclusiva allegazione del provvedimento dell'
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authority non può valere quale prova della ricorrenza di un' intesa anticoncorrenziale in un periodo diverso (in questo senso, Trib Imprese
Napoli, sent. n. 7632 del 2023 e sent. n. 7349 del 2023). Ne deriva che “nelle azioni stand-alone … gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (in questo senso, Trib. Napoli, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 7632 del 2023; Trib. Imprese
Napoli 7349 del 2023).
Nella fattispecie, la domanda di nullità integrale e/ parziale delle clausole contenute nella fideiussione del 2010 deve essere rigettata non avendo la parte soddisfatto l' onere probatorio su di sé gravante, trattandosi di pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005 (decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005), rispetto alla quale, pertanto, tale provvedimento appare sprovvisto di efficacia probatoria privilegiata.
Si osserva, infatti, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata, l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 e la applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2010, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola gravava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust (in senso analogo, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata
Imprese, sent. n. 4220 del 2022).
Tale prova, però, non risulta fornita nel caso concreto non avendo gli opponenti né articolato tempestivamente i mezzi di prova indicativi dell'esistenza dell'intesa illecita “a monte”, né provveduto a produrre in giudizio i moduli utilizzati da diverse banche nell'anno di stipulazione del contratto in contestazione;
tali documenti, peraltro, “sebbene contenenti le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate, comunque, non avrebbero potuto ritenersi decisivi ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale a monte, in quanto i predetti moduli avrebbero dimostrato al più la sola applicazione uniforme, più o meno estesa, delle clausole contestate, ma non l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta ai fini di tale applicazione generalizzata e
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uniforme, tale da ledere dunque la libertà di concorrenza” (v. Trib Imprese Napoli, 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023). Da quanto sin qui espresso consegue il rigetto dell' eccezione di nullità della clausola per mancato assolvimento dell' onere probatorio e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. 3) Sull'”eccesso di garanzia” Infondate appaiono le doglianze di cui ai punti 3 e 4 della comparsa conclusionale dell'opposta, che ritiene inoperante la garanzia fideiussoria in quanto stipulata in contrasto con DM del 18/4/2005 pubblicato in GU in data
12/10/2005. Va in merito osservato, da un lato, che è la stessa opponente a precisare che tali disposizioni prevedono il divieto di acquisire ulteriori garanzie “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo”, mentre nel caso di specie la garanzia graverebbe sulla quota non garantita dal fondo;
dall'altro lato è scorretto il ragionamento secondo cui l'intero debito sarebbe garantito dal fondo, posto che tale garanzia pubblica non copre, sic et simpliciter, un'esposizione debitoria fino ad euro 160.000,00 ma il 65% dell'esposizione debitoria fino alla concorrenza di euro 160.000,00. Ne deriva che, se anche in concreto il debito risulta inferiore a tetto massimo garantito da , Parte_6 appare nondimeno evidente che la garanzia pubblica non copre l'intero importo e che parte opposta ha inteso coltivare il giudizio per il solo residuo
(euro 79.326,60, a fronte di un debito gravante sul debitore principale di euro
125.417,00). 4) Venendo all'esame delle ulteriori questioni implicate nella controversia, vanno esaminate le risultanze della consulenza. Non può convenirsi con il rilievo del ctu che ha ritenuto indeterminata la clausola relativa agli interessi in base al rilievo secondo cui nel piano di ammortamento non era indicato il regime finanziario (semplice o composto).
Sul punto si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 15130/2024) ha stabilito che
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Del pari vanno disattese le risultanze del CTU, il quale ha ritenuto essersi al cospetto di anatocismo vietato in base al mero rilievo che il piano di ammortamento segue un regime finanziario composto. Ed infatti il consulente ritiene “condivisa [la] conclusione che nei finanziamenti a rimborso graduale alla francese (o a rata costante), se si adotta il regime composto, fissata la rata, la scelta di pagare nella stessa gli interessi
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maturati, prima della scadenza del capitale, non induce alcun lenimento degli oneri posti in capo al mutuatario e il monte interessi conserva la dimensione esponenziale, che si discosta dal monte interessi del regime semplice e si appaia esattamente al monte interessi risultante dalla capitalizzazione degli interessi sino alla scadenza del relativo capitale, lasciando del tutto immutata la lievitazione esponenziale degli interessi, anche se, con la scelta di imputare nella rata tutti gli interessi maturati sul debito residuo non si palesa formalmente alcuna produzione di interessi su interessi”. Tale soluzione non appare in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Ed invero, già Cass 27823/2023 aveva stabilito che «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato».
Tale affermazione è stata ripresa da SU 15130/2024 (sopra richiamata), la quale ha ritenuto “anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Per vero ha precisato che “Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”. Più recentemente, Cass. 1403/2025 ha inteso dare continuità a tale orientamento: “Si è altresì osservato che non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato”. Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene
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ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”. Nel caso di specie non vi è alcuna deduzione delle parti circa il concreto dipanarsi del fenomeno anatocistico, mentre le risultanze del consulente sono basate non su un accertamento concreto ma sull'errato assioma regime finanziario composto-anatocismo.
Rimane la discrasia tra il TAN indicato in contratto e quello desumibile dai calcoli basati sul piano di ammortamento: il CTU ha individuato una discrasia tra il tasso di interesse nominale annuo (TAN) pattuito nel contratto e il tasso effettivamente applicato attraverso il piano di ammortamento. Il TAN pattuito nel contratto era del 3,418%. Tuttavia, il
CTU ha calcolato che il tasso effettivo annuo (TAE) applicato tramite il piano di ammortamento alla francese, sviluppato con capitalizzazione composta e calcolo riferito al debito residuo, risulta essere pari al 3,472%.
È opportuno evidenziare che nel contrasto tra le due clausole contrattuali, quella che esplicita il TAN espressamente nella misura del
3,418% e quella (accettazione del piano di ammortamento) che implicitamente lo riconduce alla maggior misura del 3,472%, prevale la prima, ciò in applicazione delle generali regole ermeneutiche dei contratti (in particolar modo l'art 1366 c.c. – interpretazione secondo buona fede e 1370 c.c. – interpretazione contro l'autore della clausola).
Sul punto va pertanto accolto il ricalcolo del CTU nella parte in cui ha rapportato il tasso nominale del 3,418% al piano di ammortamento, utilizzando la logica del piano originario (ammortamento alla francese con capitalizzazione composta sul debito residuo, ma partendo dal TAN dichiarato), senza le decurtazioni connesse ad indeterminatezza ed anatocismo, fenomeni per quanto detto non riscontrati. Il debito residuo risulta pertanto pari a € 125.327,92. Questo valore è molto vicino all'importo originariamente ingiunto dalla Banca (€ 125.417,00); ad esso va sottratta la somma da quest'ultima percepita a seguito di escussione della garanzia di (€ 46.085,40) per un totale Parte_6 ammontare di euro 79.242,52. Per quanto riguarda l'intervento di Controparte_3 in qualità di cessionaria del credito, va osservato che, ai
[...] sensi dell'art 111 cpc, il processo, a meno che non avvenga l'estromissione di cui al co III, prosegue tra le parti originarie (vi sia o meno l'intervento o la chiamata del successore a titolo particolare); il successore può intervenire o essere chiamato in giudizio e la sentenza emanata a sua definizione spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare;
pertanto la
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questione relativa alla prova della titolarità del credito in capo al soggetto intervenuto assume rilevanza solo in ordine alla regolamentazione del regime delle spese. Ed infatti “L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio” (Cass 20659/2024). Non può, poi essere sottaciuto che nel giudizio è presente, in qualità di parte costituita, anche l'alienante a titolo particolare (il creditore cedente) che nulla ha eccepito in ordine all'effettivo perfezionamento di valida cessione di ragione di credito. Tale comportamento può valere come non contestazione e, sicuramente, quale fatto concludente da cui desumere l'avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio, che è contratto a forma libera.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di euro 79.242,52, oltre interessi al tasso convenzionale di mora, da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda al soddisfo. Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
Non si ritiene di dover condannare gli opponenti alle spese nei confronti dell'interventrice, non avendo gli opponenti sollevato alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito e non avendo parte interventrice introdotto alcun apporto all'esito del giudizio;
va infatti evidenziato che la interventrice è intervenuta ad adiuvandum rispetto alla domanda monitoria proposta dalla
Banca cedente, spiegando le stesse difese, con lo stesso legale, e che il suo intervento in giudizio non ha comportato un aggravio nell'attività processuale;
inoltre la commistione soggettiva tra opponente ed interventore è evidenziata non solo dalla comune difesa assunta dallo stesso avvocato, ma anche dal deposito di memoria di replica e comparsa conclusionale di una parte nell'ambito dei fascicoli destinati all'altra parte. Si ritengono pertanto sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese tra opponente ed interventore.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 79.242,52, oltre interessi al tasso convenzionale di mora, da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda al soddisfo.
• Condanna , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 14103,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
• Compensa le spese tra opponente ed interventore.
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• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di , Parte_1
, . Parte_2 Parte_3
Così deciso in Nola il 04/06/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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