Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 211/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione specializzata impresa
La Corte d'appello di Trento, Sezione specializzata impresa, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023 da
, già (C.F./P.IVA: , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea
Bernava, Monica Curcuruto, Andrea Sarcinelli e Milvio Delfini del Foro di
Roma
- appellante - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dagli Avv.ti Prof. Marco De Cristofaro del Foro di Padova e Luca Benini del
Foro di Rovereto
- appellato - contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del procuratore speciale dr.ssa , P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ivan Bullo del Foro di Milano
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi di controllo
In punto: riforma della sentenza n. 858/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Contrariis rejectis, che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, che di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 858/2023 emessa dal Tribunale di
Trento, Sezione Specializzata Imprese, Giudice relatore Dott. Benedetto Sieff nell'ambito del giudizio N.R.G. 3046/2021, depositata in cancelleria in data
13 ottobre 2023 e notificata in pari data:
- accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, così come precisate con la comparsa conclusionale (Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa: - in via preliminare: disporre, ove reputato necessario, la sospensione del presente giudizio sino alla conclusione della causa R.G. n.
5787/2022 della Corte di Cassazione (ovvero dell'eventuale e conseguente giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Appello di Trento); - nel merito: a) nella denegata ipotesi in cui: (i) il Contratto di Affitto e/o l'Accordo Integrativo dovessero essere dichiarati invalidi o nulli o comunque inefficaci per violazione della disciplina dell'evidenza pubblica, ovvero (ii) l'Accordo
Integrativo dovesse essere dichiarato inefficace, poiché inopponibile ex art. 2384, secondo comma c.c., (iii) l'Accordo Integrativo dovesse essere dichiarato nullo per difetto di causa e/o indeterminatezza dell'oggetto; accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di dolo e colpa grave ex art. 2395 c.c. ovvero in subordine, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c., in capo all'ex amministratore unico di Controparte_4
Avv. per tutti i motivi indicati in
[...] Controparte_1 narrativa e, per l'effetto, condannare l'Avv. a risarcire ad Controparte_1
i danni patiti per l'invalidità dell'Accordo Parte_1
Integrativo e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore di 3
a titolo di risarcimento del danno ovvero: b) Parte_1 accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di dolo e colpa grave ex dell'art. 1398 c.c. in capo all'ex amministratore unico di
[...]
Avv. per tutti i motivi indicati in Controparte_4 Controparte_1 narrativa e, per l'effetto, condannare l'Avv. a risarcire ad Controparte_1
i danni patiti per l'invalidità dell'Accordo Parte_1
Integrativo e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno;
- in ogni caso: Parte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- condannare l'Avvocato al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dall'attrice e dalla terza chiamata nel giudizio di primo CP_2 grado;
in via istruttoria:
(ii) disporre l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, in particolare, il capitolo di prova n. 8) dedotto per interrogatorio formale dell'Avv. che di seguito si trascrive Controparte_1
“8) Vero che, al momento della stipula dell'Accordo Integrativo, Lei era a conoscenza della necessaria autorizzazione assembleare di Controparte_4
ai sensi dell'art. 24 dello Statuto?”
[...] Controparte_4 in ogni caso:
(iii) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA.” per : Controparte_1
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello di Trento, contrariis reiectis:
In via preliminare di rito: si dichiari l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Assicurazione, poiché depositato tardivamente rispetto alla data d'udienza libellata e semplicemente differita dal Presidente con provvedimento dichiaratamente assunto ai sensi dell'art. 168 bis, co. 4,
c.p.c.; 4
Nel merito: rigettare per intero le censure sollevate dall'appellante contro la sentenza di prime cure, in quanto tutte radicalmente infondate per le ragioni illustrate in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
858/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia di
Impresa;
Sempre nel merito, in via di riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda di manleva rimasta integralmente assorbita in primo grado: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, dichiarare
[...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano (20124), via Fabio Filzi
n. 29 (P.IVA: ), tenuta a manlevare l'Avv. contro gli P.IVA_2 CP_1 effetti dell'eventuale accoglimento dell'appello, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'Avv. di una somma pari a quella che lo CP_1 stesso sarà tenuto a pagare in favore di , nonché Parte_1
– atteso il diniego di copertura da parte della Compagnia, che esclude in adiecto la possibilità per quest'ultima di invocare la clausola di “gestione della lite” – a tenerlo indenne altresì delle spese che saranno sostenute per resistere alla domanda di , nei limiti del quarto Parte_1 del massimale assicurato.
Ancora nel merito, in via subordinata: rigettare per intero le censure sollevate dall'Assicurazione, poiché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente sul punto la sentenza n. 858/2023 del
Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali del doppio grado.” per Controparte_2
“• in via preliminare, ai sensi dell'art. 98 cod.proc.civ., obbligare la Società appellante a costituire idonea garanzia per il rimborso delle spese, all'uopo assegnandole il termine perentorio di cui al comma 2 per il relativo perfezionamento;
• quanto al proprio appello incidentale, di voler, in riforma parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la non operatività della polizza per le ragioni meglio esposte in narrativa;
5
• quanto all'appello principale, di voler integralmente rigettare il gravame proposto da , in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la Pt_1 sentenza n. 858/2023;
• in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del grado di giudizio, dovendosi intendere reiterate e richiamate tutte le domande e le difese svolte in prime cure.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 4 dicembre 2018 evocava in giudizio e Parte_1 Controparte_4
, già amministratore unico di tale società, ed esponeva che Controparte_1 in data 19 maggio 2016 era stato stipulato tra le parti un contratto d'affitto di ramo di azienda costituito da un compendio immobiliare in CP_4
e che in data 24 marzo 2018 era intervenuto tra le stesse un accordo
[...] integrativo, che ne aveva modificato le condizioni. Esso però non era stato preceduto dalla autorizzazione assembleare, richiesta per atti di valore superiore ad Euro 100.000,00, sicchè ne aveva contestato la validità. CP_4
Chiedeva fosse comunque accertata validità ed efficacia del suddetto accordo integrativo, con condanna di ad adempiere a quanto ivi CP_4 previsto, e che fosse dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto ex art. 1454 c.c. per inadempimento di . In via subordinata, per il caso CP_4 in cui fosse stata ritenuta l'invalidità o l'inefficacia dell'accordo, chiedeva di essere risarcita dei danni sofferti, sia ex art. 1338 c.c. da parte di , che CP_4 non aveva dato notizia di una causa di invalidità, sia ex artt. 2395, 2043 o
1398 c.c. da parte del che lo aveva sottoscritto. CP_1
Si costituivano entrambi i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il faceva istanza di autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa della propria assicurazione per la responsabilità professionale , dalla quale chiedeva di essere Controparte_2 garantito.
Anch'essa si costituiva, contestando la domanda proposta da ed Pt_1 eccependo, comunque, l'inoperatività della garanzia. 6
Il Tribunale disponeva la separazione della causa proposta contro da CP_4 quella proposta contro il e, disposto il mutamento del rito in quello CP_1 ordinario, decideva quest'ultima con la sentenza qui impugnata.
2. - Con sentenza pubblicata in data 13 ottobre 2023 il Tribunale di Trento rigettava la domanda, compensando le spese nei rapporti fra attore e convenuto e condannando l'attore al rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato.
Osservava che imputava al quale amministratore di , Pt_1 CP_1 CP_4
l'eccepita inefficacia dell'accordo integrativo.
Riteneva esso in effetti inopponibile a ai sensi dell'art. 2384, secondo CP_4 comma c.c.
Fatte proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale di Rovereto nella sentenza che aveva pronunciato sul punto, e dalla Corte d'appello che l'aveva confermata, osservava che era stato lo stesso amministratore di Pt_1 CP_5
, ad aver sottoscritto il contratto di affitto di azienda che recava
[...]
l'indicazione dell'autorizzazione assembleare, sicchè della necessità di questa era di certo a conoscenza nel momento in cui si procedeva a modificarne le condizioni. Inoltre, il Comune di Riva , socio di riferimento di , CP_4 CP_4 era stato coinvolto dal nelle trattative che avevano portato alla CP_5 stipulazione dell'accordo integrativo, ed aveva in esse ampiamente interloquito, ed anche questo confermava la piena consapevolezza, in capo al dei limiti dei poteri del CP_5 CP_1
Riteneva poi evidente la dannosità per dei contenuti dell'accordo, che CP_4
– fra l'altro – prevedeva, a fronte di un canone contrattuale di Euro 3.375,00, un ristoro in favore di per l'occupazione di spazi esterni pari ad Euro Pt_1
20.000,00 mensili.
Escludeva però l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento del ed il danno lamentato da , posto che il per le CP_1 Pt_1 CP_5 ragioni sopra dette, era consapevole della carenza di potere rappresentativo del CP_1
avrebbe quindi potuto evitare di incorrere nella situazione foriera di Pt_1 danno, essendo a conoscenza delle ragioni di inefficacia del negozio ben prima della sua conclusione, e non poteva riconoscersi ad essa alcuna tutela 7
risarcitoria per lesione di un affidamento che era in realtà colpevole. Tale principio risultava declinato, in materia di responsabilità precontrattuale, dall'art. 1338 c.c., e, in materia di falsa rappresentanza, dall'art. 1398 c.c.
La condotta cosciente e consapevole di aveva in conclusione Pt_1 innescato un procedimento causale sufficiente e autonomo, tale da recidere ogni nesso di causalità fra le condotte di terzi e l'evento dannoso, tanto da escludere una responsabilità risarcitoria del CP_1
Questo conduceva al rigetto della domanda, sia come formulata in via principale ex art. 2935 c.c., restando privo di rilevanza il richiamo all'art. 2043 c.c., dato che l'art. 2395 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
sia come formulata in via subordinata ex art. 1398 c.c., poichè la responsabilità risarcitoria del falso rappresentante è limitata al caso in cui il terzo contraente abbia senza colpa confidato nell'efficacia del contratto.
In ragione del fatto che il aveva contribuito, in pari misura, a CP_1 porre in essere la situazione che aveva dato luogo al contenzioso, disponeva l'integrale compensazione delle spese fra questi e . Poneva a carico di Pt_1
le spese del terzo chiamato in ragione del principio di Pt_1 CP_2 causalità, non essendo la chiamata in causa arbitraria o pretestuosa, dato che la garanzia assicurativa non poteva ritenersi limitata ai soli atti di gestione compiuti con pieno potere rappresentativo, e doveva quindi ritenersi operante.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Parte_3
– Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha ricavato
[...] la conoscenza in capo al delle limitazioni dei poteri di rappresentanza CP_5 del Dalponte da elementi presuntivi del tutto inconsistenti.
Il divieto di doppia presunzione (praesumpio de praesumpto) non consentirebbe di dare rilievo al fatto che il aveva sottoscritto l'originario CP_5 contratto di affitto, che faceva menzione del conferimento al CP_1 dell'autorizzazione assembleare. Inoltre, la breve formula di rito (“alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente Statuto e di delibera dell'assemblea ordinaria del 18 maggio 2016”) non precisava né 8
per quali specifici poteri, né per quale tempo fosse necessaria l'autorizzazione, e da essa non potrebbe quindi ricavarsi che il fosse a CP_5 conoscenza delle limitazioni elencate nello statuto.
L'amministratore di non poteva certo capire e ricordare, oltre due Pt_1 anni dopo, le formule rituali contenute nell'epigrafe del contratto;
e non sarebbe stato certo onerato di una rilettura dell'atto, e di una successiva verifica dello statuto di . CP_4
La conoscenza di limitazioni al potere gestorio non potrebbe neppure dedursi dalle interlocuzioni avute con il Comune di Riva nei giorni CP_4 che precedettero la stipula, capitando sovente che nelle trattative venga coinvolto, anche per ragioni di opportunità, il socio di maggioranza;
a maggior ragione per il fatto che questi aveva organizzato o patrocinato i vari eventi che avevano determinato turbative durante l'esecuzione del contratto.
Il non era a conoscenza delle limitazioni statutarie di , altrimenti CP_5 CP_4 avrebbe chiesto al di munirsi dei relativi poteri, anziché fare finta CP_1 di nulla, poiché da un accordo inefficace avrebbe avuto solo da perdere, e non vi avrebbe dato corso con questa convinzione.
Risulta poi insolito che una società per azioni altamente capitalizzata e con alti volumi di attività preveda una clausola di limitazione del potere gestorio che impedisce atti di una qualche rilevanza patrimoniale. Un simile escamotage appare indicativo di una prassi abusiva, che consentirebbe alla società di scegliere arbitrariamente quali tra gli atti compiuti dall'amministratore senza potere debbano essere o meno ratificati a posteriori.
L'appellante contesta la decisione, anche nella parte in cui ha ritenuto che il sia pervenuto alla stipula dell'accordo integrativo al solo fine di CP_5 arrecare danno alla società.
Secondo il Tribunale, per aversi il dolo di danno di cui all'art. 2384 c.c. basterebbe che la controparte abbia raggiunto un accordo economicamente vantaggioso;
ma tale argomento è evidentemente privo di pregio, dato che il danno per l'altro contraente va inteso come una compromissione totale del patrimonio dello stesso, e non una sua semplice variazione quantitativa. 9
Nel caso di specie, le cifre che avrebbe dovuto corrispondere ad CP_4
si giustificavano per la necessità di riequilibrare un rapporto Pt_1 impostato in maniera eccessivamente gravosa per la seconda, e l'accordo non celava una volontà di arrecare danno alla controparte.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non valorizzare la responsabilità del ex art. 2395 c.c. CP_1
(ovvero, ex art. 2043 c.c., o ex art. 1398 c.c.) per i danni causati ad in Pt_1 ragione delle condotte da lui tenute nel contesto della sottoscrizione dell'accordo Integrativo, nonché nelle fasi precedenti e successive alla stipula dello stesso.
Secondo il Tribunale, la pretesa consapevolezza del della carenza di CP_5 poteri rappresentativi del interromperebbe il nesso di causalità fra CP_1 condotta e danno, poiché l'affidamento del non sarebbe incolpevole;
ma CP_5 non potrebbe logicamente esistere uno scenario in cui l'accordo integrativo resti invalido, senza che ne segua la responsabilità dell'amministratore - sicuramente consapevole delle limitazioni ai suoi poteri - che ha dato causa a tale invalidità, organizzando incontri tra le parti, negoziando i termini dell'accordo e infine sottoscrivendolo. Questo fonderebbe una sua responsabilità sia ex art. 2395 c.c. che, a maggior ragione, ex art. 1398 c.c.
La sentenza avrebbe poi contraddittoriamente posto alla base della decisione di compensare le spese l'esistenza di una colpa del dopo CP_1 aver negato una sua responsabilità.
4. – si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
5. – si è costituita, proponendo appello Controparte_2 incidentale avverso il capo della sentenza, che ha ritenuto operativa la copertura assicurativa invocata dal per essere l'operato di questi CP_1 comunque espressione dei compiti rientranti nel suo generale mandato gestionale.
Obietta che, in forza dell'art.
2.2. del contratto, la polizza opera per ogni azione o omissione compiuta “nell'ambito della propria funzione in seno alla
Società ed alle Società Partecipate”; e che il fatto generatore di responsabilità risulta invece estraneo alla funzione. 10
6. – Ritiene questa Corte che la decisione impugnata debba essere confermata, sia pure con diversa motivazione.
Ricorda l'appellante che “ nel presente giudizio, aveva svolto la Pt_1 propria domanda di accertamento della responsabilità dell'Avv. CP_1 subordinandola alla previa – eventuale – declaratoria definitiva da parte della
Corte di Cassazione di invalidità (a vario titolo, e non solo ex art. 2384 c.c.) dell'Accordo Integrativo” (pag. 26); ed insiste, con il secondo motivo, sul fatto che l'affermazione dell'inefficacia dell'accordo integrativo implicherebbe, quale conseguenza necessaria, la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di per i danni arrecati al terzo contraente. CP_4
In realtà, è proprio l'allegata – in via eventuale - inefficacia ex art. 2384 c.c. dell'accordo ad escludere la responsabilità dell'amministratore della società rappresentata senza averne il potere.
Come è noto, l'art. 2384, secondo comma c.c., nell'affermare che le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, fa salva l'ipotesi in cui questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Tale requisito viene inteso dalla giurisprudenza nei termini di necessaria consapevolezza delle limitazioni statutarie e di potenziale idoneità dell'atto a recare danno alla società (Sez. 1, Sentenza n.
4914 del 10/08/1988 - Rv. 459734 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14509 del
08/11/2000 - Rv. 541480 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7293 del 26/03/2009 -
Rv. 607388 - 01).
Inevitabilmente, quindi, l'affermazione dell'inefficacia dell'atto viene in uno con l'affermazione della necessaria consapevolezza, in capo al terzo contraente, delle limitazioni statutarie e della potenziale idoneità dell'atto a recare danno alla società; giacché, se questa consapevolezza non vi fosse,
l'atto sarebbe efficace e nessun danno ne risulterebbe.
A questo segue che mai, neppure in astratto, se l'atto è inefficace, il terzo contraente consapevole potrebbe chiedere di essere risarcito del danno sofferto. Questo non solo perché, come ritiene il Tribunale, la consapevolezza del terzo contraente determinerebbe un decorso causale sufficiente ed autonomo, tale da recidere ogni nesso di causalità tra la condotta del falso rappresentante e l'evento dannoso;
ma soprattutto in quanto il danno 11
sofferto mai potrebbe dirsi “ingiusto”, non potendosi riconoscere protezione all'interesse di chi ha agito nella consapevolezza delle limitazioni statutarie e della potenziale idoneità dell'atto a recare danno all'altro contraente.
Le conclusioni restano le stesse anche mutando la prospettiva dalla responsabilità ex art. 2095 c.c. (che costituisce ipotesi specifica della responsabilità ex art. 2043 c.c.) a quella ex art. 1398 c.c., dato che, anche in questo caso, l'inefficacia dell'atto presuppone la consapevolezza della limitazione dei poteri, e questo esclude che il terzo contraente possa avere confidato “senza colpa” nella validità del contratto, come vuole la citata disposizione.
7. – Va aggiunto, per completezza di trattazione, che in nessun caso potrebbe riconoscersi ad il risarcimento per il danno che lamenta in Pt_1 concreto.
E' noto che il risarcimento che il terzo può pretendere dal rappresentante senza poteri in caso di inefficacia del contratto è limitato all'interesse negativo, e quindi alle spese e perdite strettamente dipendenti dalle trattative, ed al vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni. Esso non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 12969 del
29/09/2000 - Rv. 540639 - 01).
Nel caso di specie, il danno che lamenta (Euro 839.676,87) consiste Pt_1 invece nei vantaggi che le sarebbero derivati dall'esecuzione dell'accordo integrativo. Si tratta dell'importo pattuito per compensare il danno sofferto per l'occupazione degli spazi esterni e degli accessi (Euro 69.203,97), e del corrispettivo per l'acquisto dei beni aziendali e degli attivi al valore iscritto in bilancio al lordo di eventuali ammortamenti e accantonamenti, incluso un importo a parziale ristoro dei costi subiti per la creazione dell'avviamento aziendale (Euro 639.676,87); oltre ad un non meglio precisato e giustificato
“importo di Euro 100.000 a titolo forfettario di spese legali per la difesa e le attività giudiziali che ha dovuto sostenere in ragione e a causa degli Pt_2 accadimenti successivi alla stipula dell'Accordo Integrativo”.
Sono tutte voci riferite al vantaggio che avrebbe ottenuto in caso di Pt_1 efficacia dell'accordo integrativo, e che nulla hanno a che vedere con 12
l'interesse negativo, come sopra descritto;
sicchè, anche per questa ragione, la domanda risarcitoria risulterebbe infondata.
8. – L'appello incidentale di deve essere dichiarato inammissibile CP_2 perché tardivo.
L'appellato si è costituito il 5 febbraio, quando la data per la prima udienza trattazione fissata in citazione era il 21 febbraio. Né può rilevare il rinvio d'ufficio “necessario” al 27 febbraio disposto ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma c.p.c. per non tenere quel giorno udienza l'istruttore designato, dato che l'art. 343 c.p.c. attribuisce rilievo solamente all'eventuale rinvio ordinato ai sensi dell'art. 349-bis, secondo comma c.p.c., e quindi al solo rinvio discrezionale.
Risulta impossibile omologare le due fattispecie, che rispondono a ratio ben diverse;
e si ricorda che, per costante opinione, il rinvio d'ufficio
“necessario” ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma c.p.c. non incide sul computo del termine a comparire, sicchè il dies ad quem continua ad essere quello rappresentato dalla data fissata nell'atto di citazione, e la nullità non può essere esclusa o sanata in forza di tale rinvio (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2853 del 06/02/2018 - Rv. 647978 - 01).
9. - Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale segue la condanna di e di a rimborsare al le spese del grado, Pt_1 CP_2 CP_1 alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da
[...]
, ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 858/2023 del Tribunale di Trento, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo, confermando la sentenza impugnata;
condanna e in Parte_1 Controparte_2 solido fra loro, a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in
Euro 18.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
13
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 [...]
Controparte_2
Trento, 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo