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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1876/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PARISI ANDREA Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2015 parte ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento dell' con il quale le veniva richiesta la restituzione di somme CP_1 avanzate dall' relative alla disoccupazione agricola percepita per l'anno 2003. Con CP_1
successivi ricorsi, la ricorrente, si opponeva nuovamente ai provvedimenti dell' CP_1
aventi lo stesso oggetto ma con annualità diverse (2004,2005 e 2006) deducendo, per tutti, l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo mai svolto attività lavorativa all'interno della società in nome collettivo di cui era socia e risultando, invece, regolarmente occupata come bracciante agricola. Asseriva che solo in data 26/11/2012
l'amministratore della società LIBERRPAN, il sig , marito della ricorrente, Per_1
presentava domanda di regolarizzazione volta ad annullare il rapporto di lavoro dipendente intercorso tra la la società medesima nel periodo 10/2006 - 02/2010, Pt_1
1 con contestuale storno delle somme versate, che andavano così riferite alla gestione commercianti;
2. Si costituisce l' , asserendo che la reiezione della prestazione di disoccupazione CP_1 agricola, trae origine dall'accertamento della posizione contributiva della sig.ra Pt_1
dunque della esistenza di una posizione come autonoma, con iscrizione alla corrispondente Gestione, di per sé incompatibile con l'erogazione della disoccupazione agricola.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione previa, riunione - per connessione soggettiva e oggettiva (ripetizione somme) - dei procedimenti
1876/2015, 1878/2015, 1880/2015, 1882/2015, 1961/2015 e 2566/2015 aventi appunto la richiesta della ripetizione delle somme percepite dalla ricorrente relative all'anno
2002 (nrg.1878/2015) anno 2003 (nrg.1876/2015) anno 2004 (nrg.1882/2015) 2005
(nrg.1880/2005) anno 2006 (rgn 1961/2015 e 2566/2015).
1. .Oggetto del giudizio
1.1 La ricorrente impugna le richieste di ripetizione di somme avanzate dall' CP_1
relative alla disoccupazione agricola percepita negli anni 2002, 2003, 2004, 2005
e 2006, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo mai svolto attività lavorativa all'interno della società in nome collettivo di cui era socia con il marito e risultando, invece, regolarmente occupata come bracciante agricola.
1.2 L' ha giustificato la propria richiesta ritenendo che la posizione di socio CP_1 della ricorrente comportasse automaticamente l'obbligo contributivo nella
Gestione Commercianti e, di conseguenza, l'inesistenza del diritto alla disoccupazione agricola per il periodo in contestazione.
2. Motivazione della decisione
2.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2 Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società in nome collettivo nei periodi oggetto di contestazione, bensì ha lavorato come bracciante agricola, maturando i requisiti per l'accesso alla disoccupazione agricola.
2.3 L' , quale soggetto creditore, non ha fornito alcuna prova specifica CP_1 dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa in seno alla società da parte della
2 ricorrente negli anni 2022, 2003, 2004, 2005 e 2006, limitandosi a dedurre il presunto obbligo contributivo derivante dalla mera qualità di socio.
2.4 La circostanza che la ricorrente sia stata effettivamente iscritta alla gestione commercianti nell'ottobre 2006 fino al febbraio 2010 rafforza l'inesistenza di un obbligo contributivo nei periodi precedenti
3. Secondo consolidata giurisprudenza: “L'iscrizione alla gestione commercianti dell' presuppone l'esercizio effettivo di attività lavorativa nell'ambito CP_1 dell'impresa e non la sola qualità di socio” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 18078/2012);
“L' ha l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa del CP_1
socio in seno alla società, non essendo sufficiente il mero dato formale della partecipazione sociale” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4677/2013);“Nel caso in cui un socio non partecipi alla gestione né presti attività lavorativa nella società,
l'iscrizione alla gestione commercianti non è automatica e deve essere dimostrata dall' (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 17573/2017), non ultima l'ord. 6680 del 2018 CP_1 che affronta proprio la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti per i soci di società di persone, con particolare riferimento alla CP_1 necessità di provare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa. La Cassazione ha ribadito che l'iscrizione alla gestione commercianti dell' non è automatica per i CP_1
soci di una società in nome collettivo (SNC) o in accomandita semplice (SAS), ma presuppone la prova dell'effettivo esercizio di attività lavorativa in seno all'impresa:
a) non è sufficiente la mera qualità di socio per giustificare l'obbligo contributivo,
l' deve dimostrare che il soggetto partecipava concretamente all'attività CP_1
lavorativa della società e non era un mero socio di capitale;
b) l'onere della prova spetta all' , se l'istituto previdenziale pretende i contributi, deve provare CP_1
l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del socio;
c) l'iscrizione alla
Gestione Commercianti non può derivare solo dall'esistenza di una quota di partecipazione nella società, ma deve essere verificata caso per caso. Con questo provvedimento la Corte di Cassazione rafforza la tutela dei soci che non svolgono attività lavorativa in azienda;
tra le altre pronunce della Corte, si riporta una più recente Ordinanza, la n. 20859 del 30 giugno 2022, con la quale ha ribadito che, nell'ambito delle società di persone, la semplice qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. È necessaria una partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza inoltre
3 4. Ne consegue che l' non poteva revocare la disoccupazione agricola percepita CP_1
dalla ricorrente negli anni 2022, 2003, 2004, 2005 e 2006, non avendo dimostrato alcun elemento oggettivo da cui desumere un'attività lavorativa incompatibile con tale prestazione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022)
PQM
il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
• Accoglie il ricorso proposto da Parte_1
• Dichiara illegittime le richieste dell' di ripetizione delle somme relative alla CP_1
disoccupazione agricola per gli anni 2022, 2003, 2004, 2005 e 2006.
• Condanna l' alla restituzione di eventuali somme già recuperate;
CP_1
• Condanna l' , al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 12.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1876/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PARISI ANDREA Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2015 parte ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento dell' con il quale le veniva richiesta la restituzione di somme CP_1 avanzate dall' relative alla disoccupazione agricola percepita per l'anno 2003. Con CP_1
successivi ricorsi, la ricorrente, si opponeva nuovamente ai provvedimenti dell' CP_1
aventi lo stesso oggetto ma con annualità diverse (2004,2005 e 2006) deducendo, per tutti, l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo mai svolto attività lavorativa all'interno della società in nome collettivo di cui era socia e risultando, invece, regolarmente occupata come bracciante agricola. Asseriva che solo in data 26/11/2012
l'amministratore della società LIBERRPAN, il sig , marito della ricorrente, Per_1
presentava domanda di regolarizzazione volta ad annullare il rapporto di lavoro dipendente intercorso tra la la società medesima nel periodo 10/2006 - 02/2010, Pt_1
1 con contestuale storno delle somme versate, che andavano così riferite alla gestione commercianti;
2. Si costituisce l' , asserendo che la reiezione della prestazione di disoccupazione CP_1 agricola, trae origine dall'accertamento della posizione contributiva della sig.ra Pt_1
dunque della esistenza di una posizione come autonoma, con iscrizione alla corrispondente Gestione, di per sé incompatibile con l'erogazione della disoccupazione agricola.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione previa, riunione - per connessione soggettiva e oggettiva (ripetizione somme) - dei procedimenti
1876/2015, 1878/2015, 1880/2015, 1882/2015, 1961/2015 e 2566/2015 aventi appunto la richiesta della ripetizione delle somme percepite dalla ricorrente relative all'anno
2002 (nrg.1878/2015) anno 2003 (nrg.1876/2015) anno 2004 (nrg.1882/2015) 2005
(nrg.1880/2005) anno 2006 (rgn 1961/2015 e 2566/2015).
1. .Oggetto del giudizio
1.1 La ricorrente impugna le richieste di ripetizione di somme avanzate dall' CP_1
relative alla disoccupazione agricola percepita negli anni 2002, 2003, 2004, 2005
e 2006, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo mai svolto attività lavorativa all'interno della società in nome collettivo di cui era socia con il marito e risultando, invece, regolarmente occupata come bracciante agricola.
1.2 L' ha giustificato la propria richiesta ritenendo che la posizione di socio CP_1 della ricorrente comportasse automaticamente l'obbligo contributivo nella
Gestione Commercianti e, di conseguenza, l'inesistenza del diritto alla disoccupazione agricola per il periodo in contestazione.
2. Motivazione della decisione
2.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2 Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società in nome collettivo nei periodi oggetto di contestazione, bensì ha lavorato come bracciante agricola, maturando i requisiti per l'accesso alla disoccupazione agricola.
2.3 L' , quale soggetto creditore, non ha fornito alcuna prova specifica CP_1 dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa in seno alla società da parte della
2 ricorrente negli anni 2022, 2003, 2004, 2005 e 2006, limitandosi a dedurre il presunto obbligo contributivo derivante dalla mera qualità di socio.
2.4 La circostanza che la ricorrente sia stata effettivamente iscritta alla gestione commercianti nell'ottobre 2006 fino al febbraio 2010 rafforza l'inesistenza di un obbligo contributivo nei periodi precedenti
3. Secondo consolidata giurisprudenza: “L'iscrizione alla gestione commercianti dell' presuppone l'esercizio effettivo di attività lavorativa nell'ambito CP_1 dell'impresa e non la sola qualità di socio” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 18078/2012);
“L' ha l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa del CP_1
socio in seno alla società, non essendo sufficiente il mero dato formale della partecipazione sociale” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4677/2013);“Nel caso in cui un socio non partecipi alla gestione né presti attività lavorativa nella società,
l'iscrizione alla gestione commercianti non è automatica e deve essere dimostrata dall' (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 17573/2017), non ultima l'ord. 6680 del 2018 CP_1 che affronta proprio la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti per i soci di società di persone, con particolare riferimento alla CP_1 necessità di provare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa. La Cassazione ha ribadito che l'iscrizione alla gestione commercianti dell' non è automatica per i CP_1
soci di una società in nome collettivo (SNC) o in accomandita semplice (SAS), ma presuppone la prova dell'effettivo esercizio di attività lavorativa in seno all'impresa:
a) non è sufficiente la mera qualità di socio per giustificare l'obbligo contributivo,
l' deve dimostrare che il soggetto partecipava concretamente all'attività CP_1
lavorativa della società e non era un mero socio di capitale;
b) l'onere della prova spetta all' , se l'istituto previdenziale pretende i contributi, deve provare CP_1
l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del socio;
c) l'iscrizione alla
Gestione Commercianti non può derivare solo dall'esistenza di una quota di partecipazione nella società, ma deve essere verificata caso per caso. Con questo provvedimento la Corte di Cassazione rafforza la tutela dei soci che non svolgono attività lavorativa in azienda;
tra le altre pronunce della Corte, si riporta una più recente Ordinanza, la n. 20859 del 30 giugno 2022, con la quale ha ribadito che, nell'ambito delle società di persone, la semplice qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. È necessaria una partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza inoltre
3 4. Ne consegue che l' non poteva revocare la disoccupazione agricola percepita CP_1
dalla ricorrente negli anni 2022, 2003, 2004, 2005 e 2006, non avendo dimostrato alcun elemento oggettivo da cui desumere un'attività lavorativa incompatibile con tale prestazione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022)
PQM
il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
• Accoglie il ricorso proposto da Parte_1
• Dichiara illegittime le richieste dell' di ripetizione delle somme relative alla CP_1
disoccupazione agricola per gli anni 2022, 2003, 2004, 2005 e 2006.
• Condanna l' alla restituzione di eventuali somme già recuperate;
CP_1
• Condanna l' , al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 12.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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