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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3496 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3496/2023 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. BENIAMINO NORDIO ricorrente contro
CP_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 15/10/2024 con rinuncia agli scritti conclusionali
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 02/03/2023 chiedeva pronunciarsi, Parte_1
alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NO il 17/09/2011 con , CP_1
dall'unione con il quale sono nati i figli (28/11/2010) e Persona_1 Per_2
(13/01/2015), ancora minorenni.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da decreto di omologa del 2019 del Tribunale di OL NO e che successivamente la convivenza non era più ripresa, né era possibile la loro riconciliazione.
La ricorrente chiedeva inoltre, per le ragioni esposte in ricorso, la conferma delle condizioni di separazione e, per l'effetto, chiedeva così provvedersi “1) i coniugi continueranno a vivere separati mantenendo reciproco rispetto;
2) entrambi i coniugi sono economicamente auto sufficienti e nulla è dovuto tra gli stessi a nessun titolo;
3) i figli
[...]
e vengono affidati in via esclusiva alla madre con residenza degli stessi presso Per_1 Per_2
la madre e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
le parti si impegnano a favorire reciprocamente la ripresa dei rapporti tra i minori ed il padre e, una volta instaurata una relazione tra i minori e il i minori trascorreranno i fine settimana alterni CP_1
con il padre ed uno con la madre;
i minori trascorreranno le feste religiose e civili alternativamente con l'uno o l'altro genitore secondo la turnistica che sarà di volta in volta concordata;
4) il sig.
ZZ si obbliga a corrispondere alla sig.ra – a titolo contributivo al mantenimento Pt_1
dei figli – la somma mensile pro capite di euro 150,00 e così per complessivi euro 300,00 da versarsi il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici
Istat; 5) i genitori concorreranno ciascuno al 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché a quelle straordinarie scolastiche e relative ad attività sportive e ludico ricreative inerenti ai minori e più dettagliatamente come da protocollo di questo Ufficio giudiziario;
6) la signora
2 riscuoterà gli assegni familiari in quanto convivente con i minori;
7) i coniugi si danno Pt_1
reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori
; 8) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro genitore eventuali cambi di residenza”.
Parte convenuta non si costituiva nel presente giudizio e alla prima udienza compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e assegnava termine all'INPS di OL NO e al Centro per l'Impiego di Frattamaggiore, per depositare l'estratto contributivo completo e informazioni sui rapporti di lavoro intestati al resistente.
All'udienza del 15 ottobre 2024 il difensore della ricorrente, preso atto della documentazione acquisita, discuteva oralmente la causa riportandosi al ricorso e rinunciando agli scritti conclusionali;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al P.M. ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. non faceva pervenire le Sue conclusioni.
Tanto premesso, ritiene in primo luogo il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data dell'udienza presidenziale avanti al Tribunale di OL NO
(23/09/2019) nella procedura di separazione personale senza che le parti abbiano ripreso la convivenza, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e va pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, va innanzitutto disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, che assumerà da sola anche
3 le decisioni di maggiore rilevanza in materia di residenza, istruzione, educazione e salute della prole.
Ciò per la persistente assenza morale e materiale paterna, allegata dalla ricorrente e non smentita ex adverso, non essendosi il resistente neppure costituito in giudizio.
Si versa pertanto in una situazione nella quale l'affidamento condiviso, che in astratto costituisce la regola (art. 337 ter c.c.), in concreto potrebbe impedire un'efficace realizzazione dei bisogni e delle aspirazioni dei figli, richiedendo la collaborazione di un genitore rimasto negli anni del tutto assente dalla loro vita.
In proposito da tempo la in merito, la Corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
In continuità col passato, i figli saranno collocati presso la madre, con la quale da sempre convivono.
Eventuali visite paterne saranno possibili, nella località di residenza dei minori, previo accordo con la madre, ascoltati i figli.
Per il resto, considerata la permanenza dei minori esclusivamente presso la madre e tenuto conto – quanto alle condizioni economiche – della capacità reddituale, che emerge dalla documentazione acquisita e di quella potenziale, per età, stato di salute e qualificazione professionale;
tenuto altresì conto della convivenza della ricorrente con un nuovo compagno, dal quale ha avuto un'altra figlia, attualmente molto piccola, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente –
a titolo contributivo al mantenimento dei figli – la somma mensile pro capite di €
4 150,00 – pari a complessivi € 300,00 – da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli minori sarà interamente fruito dalla ricorrente, senza necessità di assenso paterno, in quanto affidataria esclusiva.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Le spese legali seguono la soccombenza e tenuto conto del valore indeterminabile basso della controversia e della sua scarsa complessità, si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore dello Stato attesa l'ammissione della resistente al patrocinio erariale.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NO il 17/09/2011 tra e CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1
di NO (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 2, Serie A,
n. 101; sui provvedimenti accessori provvede come in parte motiva;
condanna alla rifusione, in favore della controparte, delle CP_1
spese legali, che liquida in € 1000,00 per studio, € 800,00 per fase introduttiva, €
1200,00 per fase di trattazione e istruttoria ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge, con pagamento allo
Stato se dovuto come per Legge.
5 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di NO (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3496/2023 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. BENIAMINO NORDIO ricorrente contro
CP_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 15/10/2024 con rinuncia agli scritti conclusionali
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 02/03/2023 chiedeva pronunciarsi, Parte_1
alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NO il 17/09/2011 con , CP_1
dall'unione con il quale sono nati i figli (28/11/2010) e Persona_1 Per_2
(13/01/2015), ancora minorenni.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da decreto di omologa del 2019 del Tribunale di OL NO e che successivamente la convivenza non era più ripresa, né era possibile la loro riconciliazione.
La ricorrente chiedeva inoltre, per le ragioni esposte in ricorso, la conferma delle condizioni di separazione e, per l'effetto, chiedeva così provvedersi “1) i coniugi continueranno a vivere separati mantenendo reciproco rispetto;
2) entrambi i coniugi sono economicamente auto sufficienti e nulla è dovuto tra gli stessi a nessun titolo;
3) i figli
[...]
e vengono affidati in via esclusiva alla madre con residenza degli stessi presso Per_1 Per_2
la madre e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
le parti si impegnano a favorire reciprocamente la ripresa dei rapporti tra i minori ed il padre e, una volta instaurata una relazione tra i minori e il i minori trascorreranno i fine settimana alterni CP_1
con il padre ed uno con la madre;
i minori trascorreranno le feste religiose e civili alternativamente con l'uno o l'altro genitore secondo la turnistica che sarà di volta in volta concordata;
4) il sig.
ZZ si obbliga a corrispondere alla sig.ra – a titolo contributivo al mantenimento Pt_1
dei figli – la somma mensile pro capite di euro 150,00 e così per complessivi euro 300,00 da versarsi il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici
Istat; 5) i genitori concorreranno ciascuno al 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché a quelle straordinarie scolastiche e relative ad attività sportive e ludico ricreative inerenti ai minori e più dettagliatamente come da protocollo di questo Ufficio giudiziario;
6) la signora
2 riscuoterà gli assegni familiari in quanto convivente con i minori;
7) i coniugi si danno Pt_1
reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori
; 8) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro genitore eventuali cambi di residenza”.
Parte convenuta non si costituiva nel presente giudizio e alla prima udienza compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e assegnava termine all'INPS di OL NO e al Centro per l'Impiego di Frattamaggiore, per depositare l'estratto contributivo completo e informazioni sui rapporti di lavoro intestati al resistente.
All'udienza del 15 ottobre 2024 il difensore della ricorrente, preso atto della documentazione acquisita, discuteva oralmente la causa riportandosi al ricorso e rinunciando agli scritti conclusionali;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al P.M. ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. non faceva pervenire le Sue conclusioni.
Tanto premesso, ritiene in primo luogo il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data dell'udienza presidenziale avanti al Tribunale di OL NO
(23/09/2019) nella procedura di separazione personale senza che le parti abbiano ripreso la convivenza, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e va pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, va innanzitutto disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, che assumerà da sola anche
3 le decisioni di maggiore rilevanza in materia di residenza, istruzione, educazione e salute della prole.
Ciò per la persistente assenza morale e materiale paterna, allegata dalla ricorrente e non smentita ex adverso, non essendosi il resistente neppure costituito in giudizio.
Si versa pertanto in una situazione nella quale l'affidamento condiviso, che in astratto costituisce la regola (art. 337 ter c.c.), in concreto potrebbe impedire un'efficace realizzazione dei bisogni e delle aspirazioni dei figli, richiedendo la collaborazione di un genitore rimasto negli anni del tutto assente dalla loro vita.
In proposito da tempo la in merito, la Corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
In continuità col passato, i figli saranno collocati presso la madre, con la quale da sempre convivono.
Eventuali visite paterne saranno possibili, nella località di residenza dei minori, previo accordo con la madre, ascoltati i figli.
Per il resto, considerata la permanenza dei minori esclusivamente presso la madre e tenuto conto – quanto alle condizioni economiche – della capacità reddituale, che emerge dalla documentazione acquisita e di quella potenziale, per età, stato di salute e qualificazione professionale;
tenuto altresì conto della convivenza della ricorrente con un nuovo compagno, dal quale ha avuto un'altra figlia, attualmente molto piccola, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente –
a titolo contributivo al mantenimento dei figli – la somma mensile pro capite di €
4 150,00 – pari a complessivi € 300,00 – da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli minori sarà interamente fruito dalla ricorrente, senza necessità di assenso paterno, in quanto affidataria esclusiva.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Le spese legali seguono la soccombenza e tenuto conto del valore indeterminabile basso della controversia e della sua scarsa complessità, si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore dello Stato attesa l'ammissione della resistente al patrocinio erariale.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NO il 17/09/2011 tra e CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1
di NO (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 2, Serie A,
n. 101; sui provvedimenti accessori provvede come in parte motiva;
condanna alla rifusione, in favore della controparte, delle CP_1
spese legali, che liquida in € 1000,00 per studio, € 800,00 per fase introduttiva, €
1200,00 per fase di trattazione e istruttoria ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge, con pagamento allo
Stato se dovuto come per Legge.
5 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di NO (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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