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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7393/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PARENTI ROSA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PARENTI ROSA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]), matrimonio contratto il 20/09/1998 e trascritto Parte_2
al n. 202, Parte II, Serie A, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
La casa coniugale, sita a Treviso in Viale G. Appiani n. 24/A, viene assegnata con tutti gli arredi ivi esistenti, alla SI.ra
, che vi risiederà unitamente ai figli, e da cui, entro il termine di un mese dall'omologa, il SI. asporterà Parte_1 Pt_2
tutti i propri effetti personali se ed in quanto ancora ivi depositati.
2. Il SI. verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1.000,00 a titolo di contributo Parte_2
Per_ al mantenimento dei figli e con lei conviventi (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese Per_1
straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso e ciò con effetto dal deposito del ricorso.
3. I coniugi, a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto tra loro in occasione del vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie anche di natura contributiva e risarcitoria maturate tra loro, da intendersi con ciò tacitate, intendono addivenire al trasferimento dell'intera proprietà della casa coniugale alla SI.ra , considerando tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione Parte_1
della crisi coniugale e dandosi reciprocamente atto che tale accordo costituisce una garanzia patrimoniale a beneficio della SI.ra Pertanto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono Pt_1
2 che il SI. , in adempimento dei propri obblighi contributivi al mantenimento della moglie, si obbliga a cedere Parte_2
alla SI.ra , la quale si obbliga ad accettare, la quota dell'70% Parte_1
- e non dell'80% come erroneamente riportato in ricorso - della casa coniugale sita a Treviso in Viale G. Appiani n. 24/A, che verrà meglio censita nell'atto notarile da stipularsi nel termine di sei mesi dall'avvenuta omologa della separazione e ciò in adempimento del presente accordo di separazione personale usufruendo pertanto dell'esenzione da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 come integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il
10.05.1999.
La SI.ra diverrà pertanto proprietaria esclusiva di tale immobile. L'Assegno Unico Universale, dell'importo Parte_1
mensile di € 28,50, continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla SInora . Parte_1
4. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e di non aver alcuna richiesta contributiva da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, fermo restando quanto già regolamentato al punto 3), e confermano che con quanto sopra previsto e regolamentato hanno tacitato ogni pretesa e reciproca richiesta economica anche di natura contributiva connessa al vincolo matrimoniale e confermano altresì di aver già provveduto alla divisione dei beni personali, richiamato comunque quanto regolamentato al punto1), con l'ulteriore precisazione che le tre autovetture JAECOO tg. GW734LN, AUDI A6 tg. ER326CJ e Parte_3
tg. FW087SG rimangono nell'esclusiva rispettiva disponibilità delle parti intestatarie.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 07/02/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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